Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 24 luglio 2015, n. 120
Articolo 3
- Legge 24 luglio 2015, n. 120
Articolo 4 della Legge 24 luglio 2015, n. 120
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11 agosto 2015
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