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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 253/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 253/2025 tra altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025, innanzi al dott. DO PU, sono comparsi: l'avv. BUSCEMA DANIELE in sostituzione dell'avv. FRISANI PIETRO per i ricorrenti
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. COLELLA PATRIZIA, che contesta le memorie depositate senza
[...] autorizzazione.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO PU
pagina 1 di 9 N. R.G. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 253/2025 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. FRISANI PIETRO
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. COLELLA PATRIZIA, dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: perequazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di essere pensionati beneficiari di trattamento superiore a quattro volte il minimo lamentano in via principale la necessità di CP_1 interpretazione costituzionalmente orientata e, in via subordinata, l'illegittimità
pagina 2 di 9 costituzionale delle Leggi n. 197/2022 e n. 213/2023 con riferimento alla disciplina perequativa ivi prevista in relazione, rispettivamente, agli anni 2023 e 2024, con particolare riguardo agli art. 2, 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.
Oltre alle criticità derivanti dall'applicazioni di percentuali decrescenti di rivalutazione (al crescere del trattamento pensionistico, secondo la ricostruzione della parte ricorrente con le due Leggi di bilancio oggetto di giudizio, lo Stato avrebbe reso ancor più grave l'assetto strutturale, andando incontro a profili di irrazionalità, contrastanti con le norme costituzionali e con la loro interpretazione ad opera del Giudice delle Leggi. e il pari trattamento, in quanto, vi sarebbe una applicazione del diverso tasso percentuale non sulle fasce di reddito (come nelle precedenti normative), ma direttamente sui blocchi pensionistici.
L'effetto distorsivo si verificherebbe, in particolare, sui trattamenti pensionistici di poco superiori alle soglie, che per effetto dell'aliquota inferiore, a conti fatti, verrebbero quantificati in un importo inferiore rispetto al trattamento pensionistico appena sottosoglia (che gode dell'aliquota maggiore), effetto solo parzialmente neutralizzato dalla clausola di galleggiamento, che riporta il trattamento al livello di quello maggiore.
In sostanza, si verificherebbe un appiattimento dei trattamenti pensionistici, che, invece, originariamente, per effetto tanto dei sistemi contributivi, che retributivi, si presentavano differenziati, in un contesto in cui, per effetto del c.d.
“trascinamento”, la soluzione non sarebbe più temporanea, ma definitiva.
Una simile conseguenza trova anche un contrasto evidente, secondo la difesa di parte ricorrente, riguardo ai diritti derivanti dall'art. 38 Cost., in relazione all'art. 36 Cost., circa la dignità dei trattamenti pensionistici.
Il Giudice delle Leggi, chiamato di recente a valutare la costituzionalità della L. 197 del 2022 (art. 1 co. 309), si è espresso confermandone la legittimità in due occasioni.
Con la pronuncia Corte Costituzionale, 14/02/2025, n.19 è stato statuito che:
«Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del
2020. Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno pagina 3 di 9 strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del
2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario
(come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001).
Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del
2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza”
(sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)»).
In questo caso, tra i profili di rimessione non vi era quello relativo all'incidenza per blocchi e non per fasce delle percentuali decrescenti, ma sul punto, considerando i principi espressi dalla Corte Costituzionale sopra richiamata e dai precedenti citati nella medesima sentenza, deve dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità oggi in discussione, in quanto l'effetto di pagina 4 di 9 appiattimento si verificherebbe, eventualmente, solo per un limitato numero di casistiche.
Peraltro, si tratterebbe di quelle ipotesi poste proprio al confine tra i vari scaglioni, che, dunque, rappresentano trattamenti pensionistici pressoché equivalenti e, quindi, rispetto ai quali il preteso effetto distorsivo non rappresenta un irragionevole momento di quantificazione.
In altre parole, per mero esempio, considerando la disciplina di cui all'art. 1 co. 135 della L. 213/2023 (secondo cui «Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti CP_1 pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo CP_1
e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Per le pensioni di importo superiore a CP_1 quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Per le pensioni CP_1 CP_1 di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo CP_1 CP_1
pagina 5 di 9 Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiori CP_1
a dieci volte il trattamento minimo Per le pensioni di importo superiore a dieci CP_1 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo ), è vero che un trattamento pensionistico di un euro inferiore a CP_1 cinque volte il trattamento minimo avrebbe una rivalutazione superiore CP_1
(inizialmente) al trattamento di un euro superiore a cinque volte il trattamento minimo e, solo per effetto della clausola di galleggiamento diverrebbero uguali, ma si tratterebbe di una quantificazione identica di due importi che, prima dell'intervento normativo, erano divisi solo da due euro di differenza.
Allargando la forbice, allora, emerge che l'appiattimento lamentato si verificherebbe per ipotesi marginali, in cui la minima differenza originaria rende non incongruo un assetto normativo che si fonda sulla necessità economica dello
Stato, interesse contrapposto, che trova però il suo limite nella conservazione completa delle pensioni di ammontare minore, garantendo a queste ultime una rivalutazione totale.
Sotto questo profilo, non si ritiene sussistano gli elementi per rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale, in virtù di quanto dalla stessa già enunciato con la citata sentenza n. 19/2025.
Con la seconda pronuncia (Corte Costituzionale, 13/11/2025, n.167), la
Corte si è concentrato sul possibile contrasto della normativa in commento con la riserva tributaria di cui all'art. 53 Cost. (contrasto richiamato anche dai ricorrente), rilevando che «Quanto alla prospettata violazione degli artt. 3 e 53 Cost., la pagina 6 di 9 giurisprudenza costituzionale ha enucleato specifici indici per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria: «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018, n. 269 e n.
236 del 2017)» (da ultimo, sentenza n. 80 del 2024). Ebbene, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento - rispetto al regime ordinario - della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate».
Ancora, la Corte Costituzionale ha confermato l'interpretazione sopra rappresentata del suo precedente più prossimo, evidenziando, ai fini che interessano in questa sede, in merito all'effetto di trascinamento, che «La sentenza n. 19 del 2025 ha già chiarito, in risposta a una censura analoga a quella odierna, che essa non coglie nel segno, perché «collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta “l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati”, come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore». Sempre la sentenza n. 19 del 2025, con particolare riguardo all'effetto di “trascinamento”, «normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione», ha rammentato che la giurisprudenza costituzionale ha più volte «affermato che “il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la pagina 7 di 9 mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)” (ancora sentenza n. 234 del
2020)», sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione». Sotto altro profilo, per il rimettente, le misure di
“rallentamento” della dinamica perequativa, da «eccezionali» quali dovrebbero essere considerate, sarebbero state trasformate in «ordinari[e]», ancora una volta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità che, appunto per il carattere “straordinario” delle deroghe alla disciplina ordinaria della perequazione automatica, imporrebbero la temporaneità e la transitorietà di queste ultime e, in definitiva, la loro non ripetibilità nel tempo. Tuttavia, le considerazioni espresse dalla sentenza n. 19 del 2025 non autorizzano affatto a ritenere, con il rimettente, che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura “eccezionale”, con il corollario della “irripetibilità” che si vorrebbe far discendere da questo presupposto. Come si è visto, anzi, solo la totale paralisi - ove ripetuta nel tempo - o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt.
3 e 38 Cost. Il principio di necessaria temporaneità delle misure evocato dal rimettente, del resto, è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al ben diverso istituto del cosiddetto “contributo di solidarietà” imposto ai trattamenti pensionistici più elevati»
Per tutte le considerazioni svolte, allora, tanto la domanda principale, quanto la domanda subordinata, non possono trovare accoglimento e il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, al contrario, possono essere compensate integralmente, attesa la natura della vertenza e la presenza di recenti pronunce costituzionali successive al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.:
A) Respinge il ricorso;
pagina 8 di 9 B) Compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 26/11/2025
Il Giudice
DO PU
pagina 9 di 9
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 253/2025 tra altri Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 26 novembre 2025, innanzi al dott. DO PU, sono comparsi: l'avv. BUSCEMA DANIELE in sostituzione dell'avv. FRISANI PIETRO per i ricorrenti
Nonché, per parte resistente Controparte_1
l'avv. COLELLA PATRIZIA, che contesta le memorie depositate senza
[...] autorizzazione.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
DO PU
pagina 1 di 9 N. R.G. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 253/2025 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. FRISANI PIETRO
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. COLELLA PATRIZIA, dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: perequazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di essere pensionati beneficiari di trattamento superiore a quattro volte il minimo lamentano in via principale la necessità di CP_1 interpretazione costituzionalmente orientata e, in via subordinata, l'illegittimità
pagina 2 di 9 costituzionale delle Leggi n. 197/2022 e n. 213/2023 con riferimento alla disciplina perequativa ivi prevista in relazione, rispettivamente, agli anni 2023 e 2024, con particolare riguardo agli art. 2, 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.
Oltre alle criticità derivanti dall'applicazioni di percentuali decrescenti di rivalutazione (al crescere del trattamento pensionistico, secondo la ricostruzione della parte ricorrente con le due Leggi di bilancio oggetto di giudizio, lo Stato avrebbe reso ancor più grave l'assetto strutturale, andando incontro a profili di irrazionalità, contrastanti con le norme costituzionali e con la loro interpretazione ad opera del Giudice delle Leggi. e il pari trattamento, in quanto, vi sarebbe una applicazione del diverso tasso percentuale non sulle fasce di reddito (come nelle precedenti normative), ma direttamente sui blocchi pensionistici.
L'effetto distorsivo si verificherebbe, in particolare, sui trattamenti pensionistici di poco superiori alle soglie, che per effetto dell'aliquota inferiore, a conti fatti, verrebbero quantificati in un importo inferiore rispetto al trattamento pensionistico appena sottosoglia (che gode dell'aliquota maggiore), effetto solo parzialmente neutralizzato dalla clausola di galleggiamento, che riporta il trattamento al livello di quello maggiore.
In sostanza, si verificherebbe un appiattimento dei trattamenti pensionistici, che, invece, originariamente, per effetto tanto dei sistemi contributivi, che retributivi, si presentavano differenziati, in un contesto in cui, per effetto del c.d.
“trascinamento”, la soluzione non sarebbe più temporanea, ma definitiva.
Una simile conseguenza trova anche un contrasto evidente, secondo la difesa di parte ricorrente, riguardo ai diritti derivanti dall'art. 38 Cost., in relazione all'art. 36 Cost., circa la dignità dei trattamenti pensionistici.
Il Giudice delle Leggi, chiamato di recente a valutare la costituzionalità della L. 197 del 2022 (art. 1 co. 309), si è espresso confermandone la legittimità in due occasioni.
Con la pronuncia Corte Costituzionale, 14/02/2025, n.19 è stato statuito che:
«Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del
2020. Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno pagina 3 di 9 strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del
2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario
(come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001).
Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del
2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza”
(sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)»).
In questo caso, tra i profili di rimessione non vi era quello relativo all'incidenza per blocchi e non per fasce delle percentuali decrescenti, ma sul punto, considerando i principi espressi dalla Corte Costituzionale sopra richiamata e dai precedenti citati nella medesima sentenza, deve dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità oggi in discussione, in quanto l'effetto di pagina 4 di 9 appiattimento si verificherebbe, eventualmente, solo per un limitato numero di casistiche.
Peraltro, si tratterebbe di quelle ipotesi poste proprio al confine tra i vari scaglioni, che, dunque, rappresentano trattamenti pensionistici pressoché equivalenti e, quindi, rispetto ai quali il preteso effetto distorsivo non rappresenta un irragionevole momento di quantificazione.
In altre parole, per mero esempio, considerando la disciplina di cui all'art. 1 co. 135 della L. 213/2023 (secondo cui «Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti CP_1 pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo CP_1
e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Per le pensioni di importo superiore a CP_1 quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Per le pensioni CP_1 CP_1 di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo CP_1 CP_1
pagina 5 di 9 Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo e pari o inferiori CP_1
a dieci volte il trattamento minimo Per le pensioni di importo superiore a dieci CP_1 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo ), è vero che un trattamento pensionistico di un euro inferiore a CP_1 cinque volte il trattamento minimo avrebbe una rivalutazione superiore CP_1
(inizialmente) al trattamento di un euro superiore a cinque volte il trattamento minimo e, solo per effetto della clausola di galleggiamento diverrebbero uguali, ma si tratterebbe di una quantificazione identica di due importi che, prima dell'intervento normativo, erano divisi solo da due euro di differenza.
Allargando la forbice, allora, emerge che l'appiattimento lamentato si verificherebbe per ipotesi marginali, in cui la minima differenza originaria rende non incongruo un assetto normativo che si fonda sulla necessità economica dello
Stato, interesse contrapposto, che trova però il suo limite nella conservazione completa delle pensioni di ammontare minore, garantendo a queste ultime una rivalutazione totale.
Sotto questo profilo, non si ritiene sussistano gli elementi per rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale, in virtù di quanto dalla stessa già enunciato con la citata sentenza n. 19/2025.
Con la seconda pronuncia (Corte Costituzionale, 13/11/2025, n.167), la
Corte si è concentrato sul possibile contrasto della normativa in commento con la riserva tributaria di cui all'art. 53 Cost. (contrasto richiamato anche dai ricorrente), rilevando che «Quanto alla prospettata violazione degli artt. 3 e 53 Cost., la pagina 6 di 9 giurisprudenza costituzionale ha enucleato specifici indici per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria: «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018, n. 269 e n.
236 del 2017)» (da ultimo, sentenza n. 80 del 2024). Ebbene, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento - rispetto al regime ordinario - della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate».
Ancora, la Corte Costituzionale ha confermato l'interpretazione sopra rappresentata del suo precedente più prossimo, evidenziando, ai fini che interessano in questa sede, in merito all'effetto di trascinamento, che «La sentenza n. 19 del 2025 ha già chiarito, in risposta a una censura analoga a quella odierna, che essa non coglie nel segno, perché «collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta “l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati”, come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore». Sempre la sentenza n. 19 del 2025, con particolare riguardo all'effetto di “trascinamento”, «normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione», ha rammentato che la giurisprudenza costituzionale ha più volte «affermato che “il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la pagina 7 di 9 mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)” (ancora sentenza n. 234 del
2020)», sicché «[a] maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione». Sotto altro profilo, per il rimettente, le misure di
“rallentamento” della dinamica perequativa, da «eccezionali» quali dovrebbero essere considerate, sarebbero state trasformate in «ordinari[e]», ancora una volta in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità che, appunto per il carattere “straordinario” delle deroghe alla disciplina ordinaria della perequazione automatica, imporrebbero la temporaneità e la transitorietà di queste ultime e, in definitiva, la loro non ripetibilità nel tempo. Tuttavia, le considerazioni espresse dalla sentenza n. 19 del 2025 non autorizzano affatto a ritenere, con il rimettente, che le misure limitative della dinamica perequativa debbano considerarsi di natura “eccezionale”, con il corollario della “irripetibilità” che si vorrebbe far discendere da questo presupposto. Come si è visto, anzi, solo la totale paralisi - ove ripetuta nel tempo - o addirittura la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt.
3 e 38 Cost. Il principio di necessaria temporaneità delle misure evocato dal rimettente, del resto, è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al ben diverso istituto del cosiddetto “contributo di solidarietà” imposto ai trattamenti pensionistici più elevati»
Per tutte le considerazioni svolte, allora, tanto la domanda principale, quanto la domanda subordinata, non possono trovare accoglimento e il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, al contrario, possono essere compensate integralmente, attesa la natura della vertenza e la presenza di recenti pronunce costituzionali successive al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.:
A) Respinge il ricorso;
pagina 8 di 9 B) Compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 26/11/2025
Il Giudice
DO PU
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