Articolo 255 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 253 bisArticolo 256
Versione
6 maggio 1952
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Versione
13 agosto 1971
Art. 255.
(( (Marinaio autorizzato)


Il titolo di marinaio autorizzato e' di due categorie: marinaio autorizzato al traffico e marinaio autorizzato alla pesca.))
Entrata in vigore il 13 agosto 1971
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