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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6623/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenza Ilario, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale, sita in Roma viale dei
Quattro Venti n. 5 rimane assegnata alla signora che ne è la proprietaria, con quanto in Pt_1
essa contenuto e il signor se ne allontanerà entro sei mesi dall'udienza presidenziale, Pt_2
asportando i propri effetti per-sonali; 2) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il domicilio materno, con possibilità per il
padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità e precisamente: per due giorni a settimana dall'uscita da scuola con rientro la sera prima di cena, nei giorni che le Parti concorde-
ranno di volta in volta;
alternativamente il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola alla
domenica sera;
metà del periodo delle vacanze pasquali e natalizie ed un mese durante le vacanze
estive, previo accordo fra le Parti;
3) i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale
congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente sulle questioni
di ordinaria amministrazione;
4)il signor contribuirà al mantenimento del figlio con un Pt_2
assegno mensile, di € 400,00 da versare alla signora entro il 5 di ogni mese, con rivaluta- Pt_1
zione annuale Istat. 5)il signor parteciperà alle spese straordinarie per il figlio nella misura Pt_2
del 50% e comunque fin da ora i ricorrenti concordano che, il minore continuerà a seguire l'Istituto
privato “SEMI” per tutto il ciclo scolastico e che lo stesso praticherà una sola attività sportiva,
preferibilmente, a scelta del minore. Con riferimento all'individuazione delle spese comprese
nell'assegno di mantenimento, nonché delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi
i genitori e di quelle straordinarie cosiddette “obbligatorie” per le quali non è richiesta la preventiva
concertazione, si chiede la diretta applicazione del protocollo d'intesa con il Foro adottato dal
Tribunale di Roma sottoscritto in data 17.12.2014, che deve intendersi qui riportato e trascritto.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 4.7.2015 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00460, Parte I, Serie 03, dell'anno 2015);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
AN TI RT ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN TI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenza Ilario, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22.5.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: 1) la casa coniugale, sita in Roma viale dei
Quattro Venti n. 5 rimane assegnata alla signora che ne è la proprietaria, con quanto in Pt_1
essa contenuto e il signor se ne allontanerà entro sei mesi dall'udienza presidenziale, Pt_2
asportando i propri effetti per-sonali; 2) il figlio minore resta affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso il domicilio materno, con possibilità per il
padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità e precisamente: per due giorni a settimana dall'uscita da scuola con rientro la sera prima di cena, nei giorni che le Parti concorde-
ranno di volta in volta;
alternativamente il fine settimana dal venerdì all'uscita di scuola alla
domenica sera;
metà del periodo delle vacanze pasquali e natalizie ed un mese durante le vacanze
estive, previo accordo fra le Parti;
3) i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale
congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente sulle questioni
di ordinaria amministrazione;
4)il signor contribuirà al mantenimento del figlio con un Pt_2
assegno mensile, di € 400,00 da versare alla signora entro il 5 di ogni mese, con rivaluta- Pt_1
zione annuale Istat. 5)il signor parteciperà alle spese straordinarie per il figlio nella misura Pt_2
del 50% e comunque fin da ora i ricorrenti concordano che, il minore continuerà a seguire l'Istituto
privato “SEMI” per tutto il ciclo scolastico e che lo stesso praticherà una sola attività sportiva,
preferibilmente, a scelta del minore. Con riferimento all'individuazione delle spese comprese
nell'assegno di mantenimento, nonché delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi
i genitori e di quelle straordinarie cosiddette “obbligatorie” per le quali non è richiesta la preventiva
concertazione, si chiede la diretta applicazione del protocollo d'intesa con il Foro adottato dal
Tribunale di Roma sottoscritto in data 17.12.2014, che deve intendersi qui riportato e trascritto.
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole. La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 4.7.2015 (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.00460, Parte I, Serie 03, dell'anno 2015);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice La Presidente
AN TI RT ZI