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12 agosto 2006
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14 dicembre 2021
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Art. 14-bis. (Misure cautelari). 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
(( 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. )) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente)) .
(( 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. )) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente)) .
Commentari • 17
- 1. Comunicazione relativa all’applicazione dell’articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Delibera AGCM 14 dicembre 2006, n. 16218)Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato · 19.821625
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 BIS DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 Provvedimento n. 16218 […] di adottare la “Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento. Il presente provvedimento e la relativa comunicazione saranno pubblicati sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. IL SEGRETARIO GENERALE Fabio Cintioli IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
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Giurisprudenza • 70
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/10/2022, n. 13603Provvedimento: […] - della delibera dell'Agcm n. 16218 del 14 dicembre 2006 recante “Applicazione dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, in uno con la annessa “Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 101 TFUE·
- art. 35 codice di rito·
- difetto di interesse·
- delibera Agcm·
- misure cautelari·
- procedimento istruttorio·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- violazione art. 101 TFUE·
- improcedibilità del ricorso