(( 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. )) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente)) .
12 agosto 2006
14 dicembre 2021
(( 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. )) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente)) .
Commentari • 11
- 1. Interpello del 23/07/2021 n. 505 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi ContribuentiAgenzia delle Entrate · 23 luglio 2021
[…] inquadramento ai fini IVA delle operazioni connesse all'esecuzione della Delibera n.... adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), all'esito del subprocedimento per l'eventuale adozione di misure interinali ai sensi dell'articolo 14- bis della legge n. 287 del 1990, avviato dall'AGCM nell'ambito del procedimento nei confronti di Beta, denunciata di avere adottato condotte abusive escludenti Alfa dal
Leggi di più… - 2. Meta AI su WhatsApp: l’AGCM amplia l’istruttoria avviata nel luglio 2025 e attiva il procedimento cautelareEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 4 dicembre 2025
All'esito dell'Adunanza del 25 novembre 2025, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha esteso l'istruttoria già avviata il 22 luglio 2025 nei confronti del gruppo Meta e ha dato impulso a un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 14-bis L. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). La decisione a seguito dell'integrazione del chatbot Meta AI su WhatsApp e le nuove condizioni contrattuali introdotte con i WhatsApp Business Solution Terms, ritenute potenzialmente idonee a costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE. La questione sorge nel luglio 2025, quando l'AGCM prendeva in esame la progressiva integrazione di Meta …
Leggi di più… - 3. Pagina Diritto EconomiaWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 4. Autorità antitrust e concorrenza: il caso AvastinMatteo Capasso · https://www.iusinitinere.it/
“L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è un'autorità amministrativa e indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”[1]. La nascita dell'autorità antitrust si colloca in un periodo storico particolare, in quanto, dall'inizio degli anni '90, in Italia cominciano a verificarsi le prime privatizzazioni degli enti pubblici economici dello Stato. La creazione di un'autorità simile venne, quindi, accolta da sentimenti contrastanti: da una parte, la nascita di un nuovo soggetto che tutelasse i …
Leggi di più… - 5. Istruttoria su presunte pratiche anticoncorrenziali: il caso di Poste ItalianeRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 8 febbraio 2024
Giurisprudenza • 48
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 21/10/2022, n. 13603Provvedimento: […] - della delibera dell'Agcm n. 16218 del 14 dicembre 2006 recante “Applicazione dell'articolo 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”, in uno con la annessa “Comunicazione relativa all'applicazione dell'art. 14 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287”;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
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- art. 35 codice di rito·
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- delibera Agcm·
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- violazione art. 101 TFUE·
- improcedibilità del ricorso
- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 07/09/2021, n. 9524Provvedimento: […] adottato dall'intimata Autorità in data 8 luglio 2020, con il quale è stata emanata una misura cautelare nei confronti della associazione ricorrente (nonché nei confronti di NE e NE AZ) ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 287 del 1990, […] degli articoli 2 e 14 bis legge 287 del 1990; […] 6 - Violazione sotto altro profilo dell'articolo 8 del regolamento 1/2003 dell'articolo 14 bis legge 287 del 1990 nonché del principio di proporzionalità. […] Merita tuttavia innanzitutto evidenziare (e ciò è dirimente al fine di esaminare le articolate doglianze) che l'atto gravato è un provvedimento cautelare adottato ai sensi dell'art. 14 bis della legge 287 del 1990.Leggi di più...
- art. 101 TFUE·
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- art. 14 bis legge 287 del 1990·
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- 3. TAR Roma, sez. I, decreto cautelare 10/04/2024, n. 1372Provvedimento: […] - del provvedimento del 26 marzo 2024, notificato all'esponente in data 2 aprile 2024, con il quale sono state adottate nei confronti di Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 287 del 1990, le misure cautelari “(…) previste al § 52 del presente provvedimento, con le modalità e le tempistiche ivi previste” nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, […]Leggi di più...
- 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 6186Provvedimento: […] Con riferimento alla istanza cautelare, l'Autorità ha ritenuto che, per le suddette ragioni, nel caso di specie non sussistano neanche i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'adozione delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e ne ha disposto il rigetto ”.Leggi di più...
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- 5. TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 29/01/2024, n. 1640Provvedimento: […] della decisione dell'AGCM nel caso I857-Accordo TIM-DAZN Serie A 2021/2024, resa nell'adunanza del 28.6.2023 e pubblicata sul Bollettino dell'AGCM n. 27/2023 del 17.7.2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui in particolare, per quanto necessario, la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle parti del procedimento in data 20.1.2023 ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 217/1998, il parere dell'AGCOM reso il 15.6.2023 con delibera n. 141/23/CONS e pervenuto all'AGCM il 16.6.2023 e la delibera del 27.7.2021, n. 29778 con la quale l'AGCM ha deliberato non sussistere i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n. 287/1990Leggi di più...
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- rinuncia all'accesso al fascicolo telematico·
- misure cautelari·
- concorrenza·
- art. 17 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40·
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- art. 14-bis Legge n. 287/1990