Articolo 14 bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Articolo 14Articolo 14 ter
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12 agosto 2006
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14 dicembre 2021
Art. 14-bis. (Misure cautelari). 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari.
(( 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo sono proporzionate e applicabili fino all'adozione della decisione finale oppure per un periodo di tempo specificato che puo', se necessario e opportuno, essere prorogato. L'Autorita' informa la rete europea della concorrenza delle misure cautelari adottate nel contesto di procedimenti volti all'accertamento di infrazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE. )) 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente)) .
Entrata in vigore il 14 dicembre 2021
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