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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1027/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 367/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 S.r.l. - Societa' In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2300/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SALERNO sez. 12 e pubblicata il 01/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 377 2018 ESTRATTIVI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7232/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_2 in liquidazione impugnava il decreto dirigenziale n. 377/2018 del 25/2/2015, con il quale la Regione Campania chiedeva per l'anno 2017 il pagamento del contributo sul materiale estratto nella cava in località Costa del Comune di Mercato San Severino quantificato in euro 93.796,02, ex art. 17 della Legge regionale Campania n. 15 del 2005 e in euro 11.134,60, ex art. 19 della Legge regionale Campania n. 1 del 2008. Eccepiva la natura tributaria delle pretese regionali con conseguente difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato e sollevava questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali in contrasto con la Costituzione e con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di impresa.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno con la sentenza n. 2300 pronunciata l'11.6.2019 e depositata il 1.8.2019 respingeva il ricorso.
La società proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 1466 pronunciata il 3.2.2021 e depositata il 17.2.2021 rigettava il gravame, ritenendo che le prestazioni richieste hanno natura indennitaria e non sono soggette alla complessità dei principi regolanti la materia tributaria.
Avverso tale sentenza la società ricorreva in Cassazione e con il secondo motivo di impugnazione deduceva la «questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 L.R.C. 15/2005 e art. 19 L.R.C. 1/2008», in relazione agli articoli 3, 117, comma 1, 41 e 117, comma 2, 117, comma, comma 2, lettera s), Cost.».
La Suprema Corte cassava la sentenza e nell'Ordinanza di rinvio n. 25939/2024 pubblicata il 3.10.2024 premetteva “che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., 9/7/2020, n. 14666). Per rispondere comunque ai motivi di ricorso la Suprema Corte ripercorreva l'iter legislativo che aveva caratterizzato la disciplina dei contributi regionali e scrutinando le due norme sottese ai due tipi di contributi “estrattivi” in contestazione e facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2024, affermava che:
1) Il contributo di cui all'art. 19 della legge regionale Campania n.1 del 2008 «non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattive anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione».
2) Il contributo di cui all'art 17 della legge regionale Campania è legittimo solo in relazione alla contribuzione in favore dell'avvio e del completamento dell'aeroporto di Pontecagnano con esclusione però delle attività di gestione societaria
In conclusione statuiva che “ Il ricorso deve, però, essere accolto, in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 17 della legge regionale della Campania n. 15 del 2005 dichiarata dalla Corte cost., con la sentenza n. 57 del 2024, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. La sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La società Società_2 srl presenta istanza di riassunzione del giudizio onde ottenere l'accoglimento del gravame in relazione ai contributi dovuti ex art. 17 della legge regionale 15/2005. Argomenta che tali somme, essendo destinate in forza della norma dichiarata incostituzionale, “per tutte le attività di gestione societaria”, tra l'altro alla “gestione” della società concessionaria dell'aeroporto, non siano dovute. Sostiene che la Regione Campania ha l'onere di chiarire in che modo, nell'annualità oggetto di ricorso (anno 2017), le somme richieste a titolo di contributo all'impresa estrattiva siano state effettivamente destinate alla finalità indennitaria prevista dalla legge (id est "completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano"), diversamente essendo le somme richieste finalizzate ad una destinazione (quella della gestione societaria) ritenuta intrinsecamente irragionevole prima dalla Corte Costituzionale e successivamente dalla Cassazione e, pertanto, non dovute da parte dell'impresa estrattiva.
Chiede che la Corte in relazione agli ulteriori accertamenti ritenuti necessari dalla S.C. nell'ordinanza emessa a chiusura della fase rescissoria, ordini ex art. 210 c.p.c. alla Regione Campania di esibire e depositare in giudizio l'indispensabile documentazione finanziaria volta alla citata verifica. Chiede pertanto di accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare il decreto dirigenziale n. 377/2018 della Giunta Regionale della Campania, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di contributi ex art. 17 L.R. 15/2005 in favore della Regione Campania ovvero riducendo secondo quanto equo, giusto e documentato gli importi richiesti dall'ente regionale. Con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità e di rinvio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituisce in giudizio la Regione Campania con atto di controdeduzioni argomenta che proprio in base a quanto affermato con la pronuncia n. 57/2024 dalla Consulta in relazione al contributo ex art. 17 LR 15/2005 è infondata la richiesta di parte attrice secondo cui la Regione Campania dovrebbe provare che le somme richieste ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 sono state effettivamente destinate alla finalità indennitaria prevista dalla legge (“completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano”) atteso che, diversamente, se destinate alle “gestione societaria”, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, non sarebbero dovute. Sostiene che la richiesta si pone in contrasto con quanto affermato espressamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 57/2024 e non è in linea con il dato normativo che non subordina il contributo alla prova dell'effettiva destinazione da parte della Regione a tali finalità. Inoltre non è contestato che nel 2017 i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano (SA) non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata. Sostiene infine che la Corte Costituzionale ha dato un preciso criterio temporale che è quello della conclusione dei lavori dalla cui data il contributo cessa di essere dovuto e non è contestato che nel 2017 i lavori non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata. Evidenzia infine che l'attività di gestione e funzionamento dell'aeroporto è ufficialmente iniziata nel luglio del 2024. Chiede pertanto il rigetto del ricorso introduttivo con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Campania produce memoria ex art. 32 del dlgs n.546/92 argomentando sul portato e sugli effetti temporali della sentenza n.57/2024 della Corte Costituzionale e sulla non debenza delle somme richieste a titolo di contributo ex art. 17 LR 15/2005. Insiste sulle conclusioni rassegnate con l'istanza di riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Società_2 è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Collegio preliminarmente osserva che sulla identica fattispecie (anche se fra parti diverse) si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 3651/2025, pronunciata l'11.4.2025 e depositata il 15.5.2025, favorevole al contribuente, ed alla quale intende dare continuità di giudizio, condividendone espressamente le motivazioni di diritto.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del Decreto Dirigenziale n. 377/2018 con cui la Regione Campania chiedeva alla società ricorrente, esercente attività estrattiva nel Comune di Mercato San Severino il pagamento dei contributi estrattivi anno 2017 per euro 93.796,02 ex art. 17 della l. r. n. 15 del 2005 e per euro 11.134,60 ex art. 19 della l. r. n. 1 del 2008. Parte ricorrente lamentava in particolare il contrasto dei relativi oneri contributivi con i precetti costituzionali.
Entrambe le norme censurate con l'atto introduttivo trovano applicazione nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania Legge di stabilità regionale 2016).
L'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania n. 15 del 2005, vigente ratione temporis, stabilisce che il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano. Il contributo, in origine, era volto quindi a finanziare esclusivamente i «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Successivamente l'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) ha integrato il testo del menzionato art. 17, stabilendo che il contributo è versato anche «per tutte le attività di gestione societaria». L'art. 19. della legge reg. Campania n. 1 del 2008, anch'esso censurato dalla società contribuente, dispone, in aggiunta al contributo sopra citato, il pagamento di un «contributo ambientale», di importo differenziato a seconda del materiale estratto, destinato per il 50 per cento ad alimentare il «Fondo per la ecosostenibilità » disciplinato dall'art. 15 della medesima legge reg. Campania n. 1 del 2008 e per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese «concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave».
Come rilevato dall'Ordinanza di rinvio la Corte costituzionale con sentenza n. 57/2024 del 15.4.2024 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni regionali qui controverse ritenendola parzialmente fondata, con riguardo all'art. 17 L.R. 15/2005 nella parte in cui, con la novella del 2016, la Regione Campania ha destinato il contributo dovuto dagli esercenti l'attività estrattiva anche al finanziamento delle attività di gestione societaria dell'aeroporto, ritenendo tale destinazione estranea alla finalità indennitaria e, pertanto, intrinsecamente irragionevole. In particolare, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania n. 15 del 2005 limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2, che il contributo previsto dalle imprese che svolgono l'attività estrattiva da cave nella Regione Campania è dovuto, oltre che per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano (Salerno), anche «per tutte le attività di gestione societaria». La Corte, dopo aver precisato che i contributi imposti dalla legge regionale hanno la finalità di indennizzare la collettività per il pregiudizio subito in conseguenza della gestione delle cave, ha ritenuto che il contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale non è irragionevole nella parte in cui è destinato a finanziare i lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, poiché la realizzazione dell'aeroporto può portare miglioramenti al territorio dell'intera Regione. Non è, invece, ragionevole – in violazione dell'art. 3 Cost. – l'ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell'aeroporto, poiché la gestione societaria è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell'aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa.
La Corte costituzionale ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva. La Corte costituzionale ha rilevato, in relazione alla destinazione del contributo alla alimentazione del «Fondo per la ecosostenibilità», che la scelta del legislatore regionale non è irragionevole, poiché il contributo è imposto per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale meritevoli di considerazione. Non è irragionevole neppure la previsione relativa alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, la quale è volta a finanziare spese riferibili all'attività estrattiva e che non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.
Si può pertanto ritenere che la Corte costituzionale, indipendentemente dall'illegittimità del contributo ex art. 17 L.R. 15/05 a far data dalla novella del 2016, abbia confermato la sussistenza di un vincolo di destinazione specifico per i contributi estrattivi che sono ritenuti giustificati e legittimi se ed in quanto devoluti alle spese espressamente indicate dalla legge (completamento ed avvio dell'aeroporto, salvaguardia dell'ambiente); per converso essi sono dunque da considerarsi illegittimi allorquando destinati a finanziare spese che assumono altra destinazione.
Ed invero proprio la corte costituzionale ha affermato che “ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale, quindi, la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania”.
La Corte di Cassazione in ossequio alle valutazioni giuridiche formulate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 57/2024 ha affermato i seguenti due principi di diritto ai quali il giudizio di rinvio (giudizio cd. chiuso) deve attenersi
1) Il contributo di cui all'art. 19 della legge regionale Campania n.1 del 2008 «non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattive anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione».
2) Il contributo di cui all'art 17 della legge regionale Campania n. 15/05 è legittimo solo in relazione alla contribuzione in favore dell'avvio e del completamento dell'aeroporto di Pontecagnano con esclusione però delle attività di gestione societaria Orbene, nel caso di specie, agli atti non vi è la prova che i contributi estrattivi ex art. 17 L.R. 15/05 in contestazione sono stati destinati dalla Regione solo ed esclusivamente per la finalità indennitaria prevista dalla norma (completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano) e quindi non sono dovuti.
Il ricorso introduttivo va dunque accolto relativamente alla somma di euro 93.796,02 richiesta dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2005.
E' dovuta invece la somma di euro 11.134,60 per contributi richiesti dalla Regione Campania ex art.19 L. R. 1/2008 dovendo disattendersi, in ragione della decisione della Corte delle leggi, le doglianze di illegittimità costituzionale dei relativi oneri contributivi, tenendo altresì presente che in sede di riassunzione non sono state formulate dal riassumente eccezioni al riguardo.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte accoglie parzialmente l'appello della società contribuente e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ritiene non dovuti i contributi estrattivi ex art. 17 della L.R. Campania n. 15 del 2005, ritiene dovuti i contributi estrattivi ex art. 19 della L.R. Campania n.1 del 2008, entrambi richiesti dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n.
377/2018. La particolarità della questione, che ha trovato solo nella recente sentenza della Corte costituzionale un suo inquadramento e l'accoglimento dell'appello nei termini suindicati, impongono di compensare le spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l' appello della società ricorrente nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Salerno 1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Mauro De Luca
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente MADDALONI CIRO, Relatore AVOLIO ARTURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 367/2025
proposto da
Ricorrente_1 Società_1 S.r.l. - Societa' In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2300/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SALERNO sez. 12 e pubblicata il 01/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 377 2018 ESTRATTIVI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7232/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_2 in liquidazione impugnava il decreto dirigenziale n. 377/2018 del 25/2/2015, con il quale la Regione Campania chiedeva per l'anno 2017 il pagamento del contributo sul materiale estratto nella cava in località Costa del Comune di Mercato San Severino quantificato in euro 93.796,02, ex art. 17 della Legge regionale Campania n. 15 del 2005 e in euro 11.134,60, ex art. 19 della Legge regionale Campania n. 1 del 2008. Eccepiva la natura tributaria delle pretese regionali con conseguente difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato e sollevava questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali in contrasto con la Costituzione e con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di impresa.
La Commissione tributaria provinciale di Salerno con la sentenza n. 2300 pronunciata l'11.6.2019 e depositata il 1.8.2019 respingeva il ricorso.
La società proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza n. 1466 pronunciata il 3.2.2021 e depositata il 17.2.2021 rigettava il gravame, ritenendo che le prestazioni richieste hanno natura indennitaria e non sono soggette alla complessità dei principi regolanti la materia tributaria.
Avverso tale sentenza la società ricorreva in Cassazione e con il secondo motivo di impugnazione deduceva la «questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 L.R.C. 15/2005 e art. 19 L.R.C. 1/2008», in relazione agli articoli 3, 117, comma 1, 41 e 117, comma 2, 117, comma, comma 2, lettera s), Cost.».
La Suprema Corte cassava la sentenza e nell'Ordinanza di rinvio n. 25939/2024 pubblicata il 3.10.2024 premetteva “che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., 9/7/2020, n. 14666). Per rispondere comunque ai motivi di ricorso la Suprema Corte ripercorreva l'iter legislativo che aveva caratterizzato la disciplina dei contributi regionali e scrutinando le due norme sottese ai due tipi di contributi “estrattivi” in contestazione e facendo riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2024, affermava che:
1) Il contributo di cui all'art. 19 della legge regionale Campania n.1 del 2008 «non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattive anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione».
2) Il contributo di cui all'art 17 della legge regionale Campania è legittimo solo in relazione alla contribuzione in favore dell'avvio e del completamento dell'aeroporto di Pontecagnano con esclusione però delle attività di gestione societaria
In conclusione statuiva che “ Il ricorso deve, però, essere accolto, in relazione alla sopravvenuta dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 17 della legge regionale della Campania n. 15 del 2005 dichiarata dalla Corte cost., con la sentenza n. 57 del 2024, essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. La sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La società Società_2 srl presenta istanza di riassunzione del giudizio onde ottenere l'accoglimento del gravame in relazione ai contributi dovuti ex art. 17 della legge regionale 15/2005. Argomenta che tali somme, essendo destinate in forza della norma dichiarata incostituzionale, “per tutte le attività di gestione societaria”, tra l'altro alla “gestione” della società concessionaria dell'aeroporto, non siano dovute. Sostiene che la Regione Campania ha l'onere di chiarire in che modo, nell'annualità oggetto di ricorso (anno 2017), le somme richieste a titolo di contributo all'impresa estrattiva siano state effettivamente destinate alla finalità indennitaria prevista dalla legge (id est "completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano"), diversamente essendo le somme richieste finalizzate ad una destinazione (quella della gestione societaria) ritenuta intrinsecamente irragionevole prima dalla Corte Costituzionale e successivamente dalla Cassazione e, pertanto, non dovute da parte dell'impresa estrattiva.
Chiede che la Corte in relazione agli ulteriori accertamenti ritenuti necessari dalla S.C. nell'ordinanza emessa a chiusura della fase rescissoria, ordini ex art. 210 c.p.c. alla Regione Campania di esibire e depositare in giudizio l'indispensabile documentazione finanziaria volta alla citata verifica. Chiede pertanto di accogliere l'appello e, per l'effetto, annullare il decreto dirigenziale n. 377/2018 della Giunta Regionale della Campania, accertando e dichiarando che nulla è dovuto a titolo di contributi ex art. 17 L.R. 15/2005 in favore della Regione Campania ovvero riducendo secondo quanto equo, giusto e documentato gli importi richiesti dall'ente regionale. Con vittoria delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità e di rinvio con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si costituisce in giudizio la Regione Campania con atto di controdeduzioni argomenta che proprio in base a quanto affermato con la pronuncia n. 57/2024 dalla Consulta in relazione al contributo ex art. 17 LR 15/2005 è infondata la richiesta di parte attrice secondo cui la Regione Campania dovrebbe provare che le somme richieste ex art. 17 L.R.C. n. 15/2005 sono state effettivamente destinate alla finalità indennitaria prevista dalla legge (“completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano”) atteso che, diversamente, se destinate alle “gestione societaria”, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, non sarebbero dovute. Sostiene che la richiesta si pone in contrasto con quanto affermato espressamente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 57/2024 e non è in linea con il dato normativo che non subordina il contributo alla prova dell'effettiva destinazione da parte della Regione a tali finalità. Inoltre non è contestato che nel 2017 i lavori di completamento dell'aeroporto di Pontecagnano (SA) non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata. Sostiene infine che la Corte Costituzionale ha dato un preciso criterio temporale che è quello della conclusione dei lavori dalla cui data il contributo cessa di essere dovuto e non è contestato che nel 2017 i lavori non erano ancora terminati e comunque l'attività aeroportuale, e segnatamente l'attività di trasporto aereo, non era stata ancora avviata. Evidenzia infine che l'attività di gestione e funzionamento dell'aeroporto è ufficialmente iniziata nel luglio del 2024. Chiede pertanto il rigetto del ricorso introduttivo con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Campania produce memoria ex art. 32 del dlgs n.546/92 argomentando sul portato e sugli effetti temporali della sentenza n.57/2024 della Corte Costituzionale e sulla non debenza delle somme richieste a titolo di contributo ex art. 17 LR 15/2005. Insiste sulle conclusioni rassegnate con l'istanza di riassunzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della società Società_2 è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
Il Collegio preliminarmente osserva che sulla identica fattispecie (anche se fra parti diverse) si è già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 3651/2025, pronunciata l'11.4.2025 e depositata il 15.5.2025, favorevole al contribuente, ed alla quale intende dare continuità di giudizio, condividendone espressamente le motivazioni di diritto.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione del Decreto Dirigenziale n. 377/2018 con cui la Regione Campania chiedeva alla società ricorrente, esercente attività estrattiva nel Comune di Mercato San Severino il pagamento dei contributi estrattivi anno 2017 per euro 93.796,02 ex art. 17 della l. r. n. 15 del 2005 e per euro 11.134,60 ex art. 19 della l. r. n. 1 del 2008. Parte ricorrente lamentava in particolare il contrasto dei relativi oneri contributivi con i precetti costituzionali.
Entrambe le norme censurate con l'atto introduttivo trovano applicazione nel testo successivo alle modifiche introdotte dall'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania Legge di stabilità regionale 2016).
L'art. 17, comma 1, della legge della Regione Campania n. 15 del 2005, vigente ratione temporis, stabilisce che il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano. Il contributo, in origine, era volto quindi a finanziare esclusivamente i «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Successivamente l'art. 5, comma 7, della legge della Regione Campania 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) ha integrato il testo del menzionato art. 17, stabilendo che il contributo è versato anche «per tutte le attività di gestione societaria». L'art. 19. della legge reg. Campania n. 1 del 2008, anch'esso censurato dalla società contribuente, dispone, in aggiunta al contributo sopra citato, il pagamento di un «contributo ambientale», di importo differenziato a seconda del materiale estratto, destinato per il 50 per cento ad alimentare il «Fondo per la ecosostenibilità » disciplinato dall'art. 15 della medesima legge reg. Campania n. 1 del 2008 e per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese «concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave».
Come rilevato dall'Ordinanza di rinvio la Corte costituzionale con sentenza n. 57/2024 del 15.4.2024 si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale delle due disposizioni regionali qui controverse ritenendola parzialmente fondata, con riguardo all'art. 17 L.R. 15/2005 nella parte in cui, con la novella del 2016, la Regione Campania ha destinato il contributo dovuto dagli esercenti l'attività estrattiva anche al finanziamento delle attività di gestione societaria dell'aeroporto, ritenendo tale destinazione estranea alla finalità indennitaria e, pertanto, intrinsecamente irragionevole. In particolare, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Campania n. 15 del 2005 limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2, che il contributo previsto dalle imprese che svolgono l'attività estrattiva da cave nella Regione Campania è dovuto, oltre che per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano (Salerno), anche «per tutte le attività di gestione societaria». La Corte, dopo aver precisato che i contributi imposti dalla legge regionale hanno la finalità di indennizzare la collettività per il pregiudizio subito in conseguenza della gestione delle cave, ha ritenuto che il contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale non è irragionevole nella parte in cui è destinato a finanziare i lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano, poiché la realizzazione dell'aeroporto può portare miglioramenti al territorio dell'intera Regione. Non è, invece, ragionevole – in violazione dell'art. 3 Cost. – l'ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell'aeroporto, poiché la gestione societaria è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell'aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d'impresa.
La Corte costituzionale ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all'attività estrattiva. La Corte costituzionale ha rilevato, in relazione alla destinazione del contributo alla alimentazione del «Fondo per la ecosostenibilità», che la scelta del legislatore regionale non è irragionevole, poiché il contributo è imposto per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale meritevoli di considerazione. Non è irragionevole neppure la previsione relativa alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, la quale è volta a finanziare spese riferibili all'attività estrattiva e che non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.
Si può pertanto ritenere che la Corte costituzionale, indipendentemente dall'illegittimità del contributo ex art. 17 L.R. 15/05 a far data dalla novella del 2016, abbia confermato la sussistenza di un vincolo di destinazione specifico per i contributi estrattivi che sono ritenuti giustificati e legittimi se ed in quanto devoluti alle spese espressamente indicate dalla legge (completamento ed avvio dell'aeroporto, salvaguardia dell'ambiente); per converso essi sono dunque da considerarsi illegittimi allorquando destinati a finanziare spese che assumono altra destinazione.
Ed invero proprio la corte costituzionale ha affermato che “ne consegue che il contributo previsto dalla disposizione censurata costituisce una legittima fonte di imposizione nei limiti in cui le somme riscosse sono destinate a sovvenzionare i «lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa». Terminati i lavori e avviata l'attività aeroportuale, quindi, la contribuzione non può che cessare di gravare sulle imprese del settore estrattivo operanti nella Regione Campania”.
La Corte di Cassazione in ossequio alle valutazioni giuridiche formulate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 57/2024 ha affermato i seguenti due principi di diritto ai quali il giudizio di rinvio (giudizio cd. chiuso) deve attenersi
1) Il contributo di cui all'art. 19 della legge regionale Campania n.1 del 2008 «non presenta aspetti di irragionevolezza né risulta discriminatoria la scelta del legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, di porre un contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattive anche per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia dell'ambiente ampi, ma comunque meritevoli di considerazione».
2) Il contributo di cui all'art 17 della legge regionale Campania n. 15/05 è legittimo solo in relazione alla contribuzione in favore dell'avvio e del completamento dell'aeroporto di Pontecagnano con esclusione però delle attività di gestione societaria Orbene, nel caso di specie, agli atti non vi è la prova che i contributi estrattivi ex art. 17 L.R. 15/05 in contestazione sono stati destinati dalla Regione solo ed esclusivamente per la finalità indennitaria prevista dalla norma (completamento ed avvio dell'aeroporto di Pontecagnano) e quindi non sono dovuti.
Il ricorso introduttivo va dunque accolto relativamente alla somma di euro 93.796,02 richiesta dalla Regione Campania ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2005.
E' dovuta invece la somma di euro 11.134,60 per contributi richiesti dalla Regione Campania ex art.19 L. R. 1/2008 dovendo disattendersi, in ragione della decisione della Corte delle leggi, le doglianze di illegittimità costituzionale dei relativi oneri contributivi, tenendo altresì presente che in sede di riassunzione non sono state formulate dal riassumente eccezioni al riguardo.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono la Corte accoglie parzialmente l'appello della società contribuente e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado ritiene non dovuti i contributi estrattivi ex art. 17 della L.R. Campania n. 15 del 2005, ritiene dovuti i contributi estrattivi ex art. 19 della L.R. Campania n.1 del 2008, entrambi richiesti dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n.
377/2018. La particolarità della questione, che ha trovato solo nella recente sentenza della Corte costituzionale un suo inquadramento e l'accoglimento dell'appello nei termini suindicati, impongono di compensare le spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l' appello della società ricorrente nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Salerno 1 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dr. Ciro Maddaloni dr. Mauro De Luca