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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1563/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gennaro Vesuviano - Sede 80040 San Gennaro Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10382/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04337202300059695000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6070/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Nominativo_1 impugnò, nei confronti del Comune di San Gennaro Vesuviano e dell'Agenzia delle Entrate SI, l'avviso di presa in carico n.
0433720230005969500, notificato in data 01/09/2023, con il quale l'Ader, in relazione all'anno d'imposta
2015, richiese il pagamento di € 1.126.83 quale imposta IMU, sanzioni, interessi e oneri di riscossione. A sostegno del proprio ricorso, dedusse la violazione di legge per difetto ed inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento Imu relativo al periodo d'imposta 2015, e decadenza dell'ufficio all'accertamento dell'imposta.
Si costituì in primo grado il Comune di San Gennaro Vesuviano, il quale contestò quanto dedotto dal contribuente, deducendo la legittimità del proprio operato.
Non si costituì in giudizio ADER.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente notificate le cartelle presupposte, ed escludendo la decadenza e la prescrizione.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Non si sono costituiti il Comune di San Gennaro Vesuviano e Ader.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto tutte l'avviso di accertamento presupposto per Imu 2015 è stato regolarmente notificato.
Premesso che non sussistono elementi precisi e circostanziati tali da far dubitare della conformità delle fotocopie rispetto agli originali, nel giudizio di primo grado l'Amministrazione ha documentato che: il presupposto Avviso Imu, è stato notificato da operatore di posta privata, il quale ha tentato una prima notifica in data 22/12/2020, e una seconda notifica in data 23/12/2020; a seguito delle ripetute assenze ha depositato in data 29/12/2020 presso l'Albo Pretorio dello stesso comune da cui ha ricevuto l'incarico, il plico contenente l'avviso di accertamento non notificato per temporanea assenza;
al contempo il notificante ha provveduto all'invio della raccomandata di avviso del deposito anche essa posta in giacenza per assenza temporanea dopo due tentativi di consegna una il effettuato il 05/01/2021 e l'altro il 12/01/2021; non vi sono dubbi sulla riconducibilità di tali relate di notifica all'Avviso di accertamento presupposto, in quanto sulla cartolina è chiaramente stampato il nome del contribuente e il riferimento all'Avviso di accertamento per Imu n. 41.
Non è dirimente che nello stesso stabile vi siano altre unità in cui abitino altri familiari del contribuente tanto che, in tesi, sarebbe inverosimile che nessuno fosse stato presente in loco per ricevere la consegna del plico: la circostanza allegata dal contribuente è generica e non sintomatica di un vizio di notifica, specie considerando il valore fidefacente di quanto attestato nella relata.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI OR FABIO, Relatore
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1563/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Gennaro Vesuviano - Sede 80040 San Gennaro Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10382/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 28/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04337202300059695000 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6070/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Nominativo_1 impugnò, nei confronti del Comune di San Gennaro Vesuviano e dell'Agenzia delle Entrate SI, l'avviso di presa in carico n.
0433720230005969500, notificato in data 01/09/2023, con il quale l'Ader, in relazione all'anno d'imposta
2015, richiese il pagamento di € 1.126.83 quale imposta IMU, sanzioni, interessi e oneri di riscossione. A sostegno del proprio ricorso, dedusse la violazione di legge per difetto ed inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento Imu relativo al periodo d'imposta 2015, e decadenza dell'ufficio all'accertamento dell'imposta.
Si costituì in primo grado il Comune di San Gennaro Vesuviano, il quale contestò quanto dedotto dal contribuente, deducendo la legittimità del proprio operato.
Non si costituì in giudizio ADER.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo correttamente notificate le cartelle presupposte, ed escludendo la decadenza e la prescrizione.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Non si sono costituiti il Comune di San Gennaro Vesuviano e Ader.
All'esito della camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto tutte l'avviso di accertamento presupposto per Imu 2015 è stato regolarmente notificato.
Premesso che non sussistono elementi precisi e circostanziati tali da far dubitare della conformità delle fotocopie rispetto agli originali, nel giudizio di primo grado l'Amministrazione ha documentato che: il presupposto Avviso Imu, è stato notificato da operatore di posta privata, il quale ha tentato una prima notifica in data 22/12/2020, e una seconda notifica in data 23/12/2020; a seguito delle ripetute assenze ha depositato in data 29/12/2020 presso l'Albo Pretorio dello stesso comune da cui ha ricevuto l'incarico, il plico contenente l'avviso di accertamento non notificato per temporanea assenza;
al contempo il notificante ha provveduto all'invio della raccomandata di avviso del deposito anche essa posta in giacenza per assenza temporanea dopo due tentativi di consegna una il effettuato il 05/01/2021 e l'altro il 12/01/2021; non vi sono dubbi sulla riconducibilità di tali relate di notifica all'Avviso di accertamento presupposto, in quanto sulla cartolina è chiaramente stampato il nome del contribuente e il riferimento all'Avviso di accertamento per Imu n. 41.
Non è dirimente che nello stesso stabile vi siano altre unità in cui abitino altri familiari del contribuente tanto che, in tesi, sarebbe inverosimile che nessuno fosse stato presente in loco per ricevere la consegna del plico: la circostanza allegata dal contribuente è generica e non sintomatica di un vizio di notifica, specie considerando il valore fidefacente di quanto attestato nella relata.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze.