Articolo 1 della Legge 5 luglio 1951, n. 634
Articolo 2
Versione
17 agosto 1951
Art. 1.
E' aggiunto il seguente comma all' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245 :
"I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".
Entrata in vigore il 17 agosto 1951