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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27099/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27099/2021
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 09.27 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Musilli Sandro Maria il quale discute la causa riportandosi a tutti i suoi atti e ai documenti depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.04.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 27099/2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 15570/2020 promosso da
AVV. MUSILLI SANDRO MARIA (C.F.: , rappresentato e difeso da C.F._1 sé stesso
-appellante- contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Prefetto pro tempore
-appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna da intendersi qui trascritte.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con l'odierno appello l'Avv. Musilli Sandro Maria ha chiesto la riforma parziale della sentenza n. 15570/2020, pubblicata il 01.10.2020, non notificata, che ha accolto l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190017047 del
15.10.2019 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
A fondamento del gravame l'appellante deduce la violazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite nonostante la integrale soccombenza di parte convenuta.
2. La non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è passata in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2 4. Preliminarmente si osserva che non è pervenuto il fascicolo d'ufficio – richiesto in data
20.01.2025 – e, purtuttavia, va dato seguito al principio secondo cui dall'omessa acquisizione dello stesso non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, ove non si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo di primo grado elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. civ. n. 29743/2020).
5. L'appello è inammissibile per tardività.
Osserva il giudicante che, ai sensi del D.lgs. 150/2011, l'impugnazione segue il rito di primo grado. Orbene, nel primo grado di giudizio l'avv. Musilli ha proposto ricorso mentre il presente gravame è stato introdotto con atto citazione, come si evince dalla sentenza impugnata.
A tal riguardo si rammenta che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. civ. 19754/2024; Cass. civ. 21153/2021; Cass. Sez. 6-2,
n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass.
n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.) senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. civ. n. 21153/2021).
La conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c. di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, dunque, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto, sicché in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si
3 verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte
(costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui
è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale). Viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che nei procedimenti da iniziarsi con ricorso è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto (Cass. SS. UU. 2907/2014; Cass. 14049/2015).
Pertanto, pur potendo il Tribunale ritenere valida l'impugnazione nonostante sia stata instaurata con rito diverso da quello del primo grado, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, e ciò per il principio di conservazione degli atti, deve tuttavia valutare ai fini della sua tempestività se la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c.
5.1 Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
6. Nel caso di specie l'appellante, pur avendo notificato l'atto di citazione in appello il
01.04.2021, lo ha tuttavia depositato solo il successivo 12.04.2021, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., ossia successivamente al 01.04.2021, posto che la sentenza è stata depositata il 01.10.2020.
Pertanto, l'appello in esame deve considerarsi inammissibile.
7. Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta . Controparte_1
8. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello parziale proposto da Avv.
Musilli Sandro Maria avverso alla sentenza n. 15570/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma
e pubblicata il 01.10.2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- respinge l'appello parziale;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
Avv. Musilli Sandro Maria, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27099/2021
Oggi 2 aprile 2025 ad ore 09.27 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. Musilli Sandro Maria il quale discute la causa riportandosi a tutti i suoi atti e ai documenti depositati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte dall'aula, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.04.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 27099/2021 avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Roma n. 15570/2020 promosso da
AVV. MUSILLI SANDRO MARIA (C.F.: , rappresentato e difeso da C.F._1 sé stesso
-appellante- contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Prefetto pro tempore
-appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna da intendersi qui trascritte.
CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con l'odierno appello l'Avv. Musilli Sandro Maria ha chiesto la riforma parziale della sentenza n. 15570/2020, pubblicata il 01.10.2020, non notificata, che ha accolto l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza di ingiunzione prefettizia n. 00091190017047 del
15.10.2019 disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
A fondamento del gravame l'appellante deduce la violazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha compensato le spese di lite nonostante la integrale soccombenza di parte convenuta.
2. La non si è costituita ed è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
3. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è passata in decisione all'odierna udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2 4. Preliminarmente si osserva che non è pervenuto il fascicolo d'ufficio – richiesto in data
20.01.2025 – e, purtuttavia, va dato seguito al principio secondo cui dall'omessa acquisizione dello stesso non consegue un vizio del procedimento di secondo grado né della relativa sentenza, ove non si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo di primo grado elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili aliunde e specificamente indicati dalla parte interessata (Cass. civ. n. 29743/2020).
5. L'appello è inammissibile per tardività.
Osserva il giudicante che, ai sensi del D.lgs. 150/2011, l'impugnazione segue il rito di primo grado. Orbene, nel primo grado di giudizio l'avv. Musilli ha proposto ricorso mentre il presente gravame è stato introdotto con atto citazione, come si evince dalla sentenza impugnata.
A tal riguardo si rammenta che nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. civ. 19754/2024; Cass. civ. 21153/2021; Cass. Sez. 6-2,
n.1020/2017; conforme, per l'affermazione del principio in materia di lavoro, cfr. Cass.
n.14401/2015).
In particolare, per il giudizio di appello introdotto, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2011, con citazione anziché con ricorso, si ritiene che nel termine di impugnazione debba, in tal caso, essere non soltanto eseguita la notificazione, ma anche l'iscrizione al ruolo della citazione, perché è in quel momento che si configura un'attività equipollente a quella del deposito del ricorso, prevista dalla norma per l'introduzione del giudizio di appello (cfr. Cass.
Sez. 2 n. 17666 /2018; Cass. Sez.2, n.21387/2017; Cass. Sez. 6-2, n.19298/2017).
Consegue che l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 19298/2017 cit.) senza che incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. civ. n. 21153/2021).
La conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c. di un atto introduttivo non conformato allo specifico modello legale del procedimento che intende introdurre può, dunque, realizzarsi solo se l'atto da convertire sia dotato di tutti i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo dell'utile introduzione del procedimento secondo lo schema legale prescritto, sicché in caso di impugnazione irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, la conversione si
3 verifica soltanto in caso di tempestiva notificazione dell'improprio atto alla controparte
(costituendo la notificazione dell'atto, nei giudizi da introdursi con citazione, il momento cui
è collegata l'utile instaurazione del rapporto processuale). Viceversa, nel caso di impugnazione irritualmente proposta con citazione anziché con ricorso, la conversione si verifica soltanto in caso di tempestivo deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito, posto che nei procedimenti da iniziarsi con ricorso è proprio quello l'adempimento al quale è subordinato il tempestivo compimento dell'atto (Cass. SS. UU. 2907/2014; Cass. 14049/2015).
Pertanto, pur potendo il Tribunale ritenere valida l'impugnazione nonostante sia stata instaurata con rito diverso da quello del primo grado, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali, e ciò per il principio di conservazione degli atti, deve tuttavia valutare ai fini della sua tempestività se la citazione sia stata depositata nei termini di cui all'art. 327 c.p.c.
5.1 Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c. prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281 sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n. 13617/2017).
6. Nel caso di specie l'appellante, pur avendo notificato l'atto di citazione in appello il
01.04.2021, lo ha tuttavia depositato solo il successivo 12.04.2021, oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., ossia successivamente al 01.04.2021, posto che la sentenza è stata depositata il 01.10.2020.
Pertanto, l'appello in esame deve considerarsi inammissibile.
7. Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta . Controparte_1
8. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello parziale proposto da Avv.
Musilli Sandro Maria avverso alla sentenza n. 15570/2020 emessa dal Giudice di Pace di Roma
e pubblicata il 01.10.2020, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- respinge l'appello parziale;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
Avv. Musilli Sandro Maria, in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 02.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
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