TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 07/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 2282/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2
entrambi con l'avvocato LO DUCA ANTONIETTA con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 31/10/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 9/12/2024, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con sentenza n.
138/2024 pubblicata in data 8/2/2024;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze delle figlie minori e con conseguente manifesta Per_1 Per_2
superfluità del loro ascolto (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in loro vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e l'espressa richiesta delle parti, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9/12/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: Pt_2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 12/8/2006 in MONTALBANO Parte_1 Parte_2
JONICO, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
31/10/2024, depositato il 9/12/2024; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MONTALBANO
JONICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, Parte II, serie A, numero 12;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 5/3/2005.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco