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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1744/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17708/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119857372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossore, una cartella di pagamento notificatagli il
24/07/2025 relativa a tassa auto risalente all'anno 2020 del valore complessivo di euro 358,82. Eccepiva la prescrizione del tributo.
Si costituiva l'ufficio riscossore che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze della parte ricorrente.
Non si costituiva l'ufficio impositore.
All'odierna udienza di discussione, presente il rappresentante della parte ricorrente che si riportava a quanto dedotto in atti, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, poiché la tassa automobilistica è maturata nel 2020, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nelle more da parte dell'ufficio impositore che, ritualmente citato, è rimasto contumace, il tributo è prescritto sin dal 31/12/2023 per decorso del termine triennale di legge.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, nel senso che sono accollate all'ufficio impositore in favore della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite;
spese attribuite al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio impositore resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €150,00 oltre IVA, CPA e CUT.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17708/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Procuratore Di Se Stesso - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250119857372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'ufficio impositore Regione Campania e dell'ufficio riscossore Agenzia delle Entrate - Riscossore, una cartella di pagamento notificatagli il
24/07/2025 relativa a tassa auto risalente all'anno 2020 del valore complessivo di euro 358,82. Eccepiva la prescrizione del tributo.
Si costituiva l'ufficio riscossore che con depositate deduzioni evidenziava la legittimità e correttezza del suo operato e la carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze della parte ricorrente.
Non si costituiva l'ufficio impositore.
All'odierna udienza di discussione, presente il rappresentante della parte ricorrente che si riportava a quanto dedotto in atti, il giudice monocratico decideva la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero, poiché la tassa automobilistica è maturata nel 2020, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nelle more da parte dell'ufficio impositore che, ritualmente citato, è rimasto contumace, il tributo è prescritto sin dal 31/12/2023 per decorso del termine triennale di legge.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza, nel senso che sono accollate all'ufficio impositore in favore della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in adesione ai noti parametri tabellari fondati sul valore della lite;
spese attribuite al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio impositore resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che si liquidano in €150,00 oltre IVA, CPA e CUT.