Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 34
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Sussistenza dei requisiti per il rimborso IVA

    La Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13162/2024, ha stabilito che il diritto al rimborso dell'IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni di terzi, detenuti in virtù di un diritto personale di godimento, è riconosciuto purché sussista un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa. L'espressione "acquisto di beni ammortizzabili" va interpretata in senso ampio, includendo la "disponibilità" dei beni per un periodo medio-lungo, e il principio di neutralità dell'IVA impone l'equivalenza dei presupposti tra detrazione e rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 34
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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