Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 46
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per erronea individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta

    Il ricorso è parzialmente fondato per quanto riguarda le sanzioni, ma infondato per quanto riguarda l'imposta. L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti. Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità avviso di accertamento per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta e errata individuazione del soggetto obbligato principale

    Illegittimità dell'atto impugnato per illegittima individuazione e determinazione dei presupposti costitutivi e normativi dell'imposta, con conseguente errata individuazione del soggetto obbligato principale e, per l'effetto, se ne chiede la caducazione.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il diritto eurounitario e richiesta di rinvio pregiudiziale

    Non si ravvisa necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di giustizia le questioni sollecitate nel ricorso. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, che ha escluso l'illiceità penale dell'attività d'intermediazione e raccolta delle scommesse in casi specifici, è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'imposizione fiscale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficiente indicazione delle modalità di presentazione del ricorso

    L'atto appare ben motivato nei presupposti di fatto e nelle sue conseguenze giuridiche, pertanto i motivi di ricorso relativi vanno rigettati.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto soggettivo per l'applicazione dell'Imposta Unica

    Il centro di trasmissione dati che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario, è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010.

  • Rigettato
    Assenza del presupposto territoriale per l'applicazione dell'Imposta Unica

    L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti.

  • Rigettato
    Disapplicazione norme per incompatibilità con gli artt. 56 ss. TF

    L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, escludendo qualsivoglia restrizione discriminatoria o pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi.

  • Accolto
    Eccessività della sanzione applicata

    Il giudice ritiene che l'applicazione del 120% sull'importo evaso sia eccessiva e non conforme ai dettami costituzionali. Ricorrono le circostanze previste dalla legge per l'applicazione della riduzione stabilita dall'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, che consente di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo in caso di manifesta sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione. La sanzione viene ridotta al 60% dell'imposta evasa.

  • Altro
    Compensazione spese di giudizio

    La novità della questione, anche relativamente alle sanzioni, è grave ed eccezionale ragione che induce alla compensazione totale delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia
    Numero : 46
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo