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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4801 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 8395/2023 _____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
LUCCHESI, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 58, CATANIA
contro
( , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GIOACCHINO RISIGLIONE, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 45,
CATANIA
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 16 settembre 2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Nel giudizio di primo grado chiese la condanna di Parte_1 Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale provocato al proprio motociclo Guzzi 350 C.
[...] targato CT163277, per effetto del prolungato fermo del mezzo, oltre al risarcimento del danno per il mancato utilizzo dello stesso per due anni, a causa dello spoglio del possesso - dal 25 giugno 2017
(data del decesso della madre dei contendenti) sino al 28 giugno 2019 - del garage di via Brancati 12 in LL, dove il ciclomotore era parcheggiato
Costituitosi nel giudizio di prime cure, - comproprietario del Controparte_1 garage unitamente al fratello - asserì, nelle proprie difese, che il mezzo dell'attore era in disuso dall'anno 2003 e, quindi, anche prima della condotta di spoglio del possesso del garage;
egli, pertanto, chiese il rigetto di ogni domanda attorea, nonché l'insussistenza del nesso di causalità tra lo spoglio del possesso del garage ed i danni asseritamente patiti.
Con la sentenza n. 306 emessa in data 25 gennaio 2023 e depositata il 31 gennaio 2023,
l'Ufficio del Giudice di Pace di Catania rigettò la domanda, ritenendo non adempiuto, da parte dell'attore, l'onere di provare il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno (cfr. doc. 17 allegato all'atto introduttivo di appello e doc. c allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A
Il caso in esame è sussumibile nell'ambito della disciplina generale del neminem laedere:
l'art. 2043 c.c. stabilisce, infatti, che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La responsabilità extracontrattuale soggiace alle normali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.: grava, pertanto, sul danneggiato, l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito civile ovvero l'evento dannoso, la condotta illecita e l'annesso elemento soggettivo, il nesso causale tra condotta ed evento dannoso;
per l'effetto, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, il giudice è tenuto ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della domanda, non essendo sufficiente l'esistenza di una condotta illecita per ritenere sussistente il danno, la cui prova dell'esistenza e della derivazione causale è posta a carico del danneggiato.
Con il primo motivo di appello (di cui a pagg. 2 ss. dell'atto introduttivo del giudizio)
l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di Catania ha affermato quanto segue: “[…] posto che l'azione possessoria risulta incardinata solo nell'anno 2018
(RGN 9352/2018) e che la stessa si è conclusa a giugno 2019, per cessata materia del contendere, avendo consegnato le chiavi banco judicis, in relazione alle istanze istruttorie come sopra CP_1 richiamate, risulta difficile considerare che il motociclo, in un ristretto lasso temporale, abbia avuto compromesse parti meccaniche per come descritte nel depositato preventivo;
d'altronde, parte attrice non fornisce la che i danni lamentati siano diretta conseguenza del fermo del mezzo (peraltro un anno e mezzo) tenuto conto che lo stesso per tutto il 2017 era funzionante. Ed ancora, dalle foto prodotte da parte attrice, ritraente la moto de qua, si evince un buono stato di conservazione del mezzo, soprattutto di carrozzeria e pellame. Ne consegue che la chiesta c.t.u. si rappresenta del tutto esplorativa, mancando la prova del nesso di causalità tra gli asseriti danni della moto ed il suo mancato utilizzo […]” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Occorre ora procedere, alla luce dei richiamati principi in tema di responsabilità civile, alla valutazione del compendio probatorio in atti.
All'udienza del 1° luglio 2022 il testimone (non parente delle parti Testimone_1
e disinteressato all'esito del giudizio) dichiarò quanto segue: “[…] più volte sono andato a casa in
LL parcheggiando la macchina all'interno del garage e ciò in quanto abitando io a Barriera avevamo deciso di alternarci nella settimana nell'utilizzo delle rispettive autovetture per recarci a lavoro atteso che avevamo lo stesso turno di lavoro e ciò è avvenuto sia prima dell'anno 2017 che dopo questo […] ricordo che all'interno del garage dove io parcheggiavo la mia autovettura vi rinvenivo una motocicletta moto Guzzi che, per come riferitomi da era di proprietà del CP_1 fratello;
ricordo che tutte le volte che sono entrato dentro il garage, rinvenendo la suddetta Pt_1 motocicletta ho domandato al se la stessa venisse utilizzata e quest'ultimo mi riferiva che CP_1 la moto era stata abbandonata dal fratello e di ciò vedevo che la stessa era anche piena di ragnatele”
(cfr. pagg.
3-4 del verbale di udienza del 1° luglio 2022).
Il testimone (non parente delle parti e disinteressato all'esito del Testimone_2 giudizio) ha riferito quanto segue: “[…] il sig. ha da sempre abitato presso la casa della CP_1 madre in LL e di ciò sono certo in quanto negli anni a seguire del 2001 ho avuto modo di frequentare la sua casa […] Ricordo che ho avuto modo di accedere anche al garage della casa di
LL e tutte le volte che sono entrato ho avuto modo di rinvenire una motocicletta Moto Guzzi
[…] posta sempre nello stesso posto e cioè entrando a destra […] ricordo che la motocicletta non aveva nessuna copertura, era piena di polvere così come il suo sellino […] (cfr. pagg.
5-6 del verbale di udienza del 1° luglio 2022).
Tali deposizioni devono ritenersi pienamente attendibili e ciò perché tra loro convergenti, oltre che collimanti con la documentazione in atti prodotta nel procedimento di primo grado – il riferimento va, in particolare, alle rappresentazioni fotografiche del motociclo in questione (cfr. doc. 6 allegato all'atto introduttivo di appello).
Deve invece ritenersi inattendibile la deposizione resa dalla teste Testimone_3
e ciò perché la stessa, nel riportare una dinamica dei fatti diversa rispetto a quella descritta
[...] dai testimoni e non appare essere suffragata da alcuna documentazione in atti che Tes_1 Tes_2 renda manifesto il concreto utilizzo del mezzo sino all'anno 2017 ovvero prima del sofferto spoglio del possesso del garage ove il mezzo era parcheggiato (a titolo esemplificativo: contratti di assicurazione o ricevute di ordinaria manutenzione e/o revisione del motociclo).
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, come corroborata all'esito dell'istruttoria processuale del giudizio di prime cure, l'odierno appellante ha solo allegato (e non provato) il danno da fermo del veicolo dal 25 giugno 2017 sino al 28 giugno 2019.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno da fermo tecnico di un veicolo non è in re ipsa: esso, infatti, non identificandosi con la mera indisponibilità (totale o parziale) del mezzo, necessita della dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo ovvero della perdita di proventi subita per il mancato o diminuito uso, sempre che tali pregiudizi siano causalmente riconducibili all'illecito (Cass. 32946/2025; Cass. 32946/2024).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato adeguatamente adempiuto dall'odierno appellante, il quale si è limitato ad allegare genericamente il danno suddetto, senza tuttavia dare compiuta dimostrazione di esso.
Risulta altresì solo allegata (e non provata) la sussistenza del nesso di causalità tra il danno – costituito dalle spese necessarie per la riparazione del mezzo - e la condotta di spoglio del possesso perpetrata dal fratello (odierno appellato).
A tal riguardo, non risulta prova sufficientemente persuasiva (a) dell'uso del motoveicolo prima del 25 giugno 2017 e (b) dell'impossibilità di manutenere il veicolo a causa della condotta illecita di spoglio subita da . Controparte_1
Nessun principio di prova può infine ricavarsi dalla documentazione in atti prodotta dall'odierno appellante – il riferimento va, all'ordinanza emessa dall'intestato ufficio all'esito del procedimento iscritto al n. 11960/2024 R.G.A.C. - atteso che la stessa è relativa a fatti avvenuti in epoca successiva (dicembre 2023) rispetto all' oggetto del presente giudizio (risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo dal 25 giugno 2017 sino al 28 giugno 2019).
Deve pertanto condividersi la sentenza di primo grado laddove in essa è stata rilevata l'insussistenza della prova del nesso di causalità.
B
Con il secondo motivo di appello (di cui a pagg. 5 ss. dell'atto introduttivo del giudizio),
l'appellante ha ritenuto errata ed ingiusta la sentenza del Giudice di Pace di Catania nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese del giudizio.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di prime cure ha infatti applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
e posto, pertanto, le spese del giudizio a carico dell'odierno appellante, atteso il rigetto della domanda avanzata da quest'ultimo per mancanza di prova degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
III
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, l'impugnazione principale è pertanto respinta, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale proposto da Controparte_1
.
[...]
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza, e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza 306 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Catania in data 25 gennaio 2023 e depositata il 31 gennaio 2023, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna al rimborso, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 98,00 per anticipazioni ed € 2.836,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A;
3. dichiara la sussistenza, in capo a parte appellante, dei presupposti dell'obbligo di cui all'art. 13, co. I quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catania dalla III Sezione civile del Tribunale in data 2 ottobre 2025.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo