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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/12/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2795/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2795/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Chopin n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Costantino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Paolo Mantegazza n. 2 , , giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'onorevole Tribunale di Monza, ogni altra istanza disattesa così giudicare dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla ricorrente
., nata a Napoli, il 28 novembre 1972, in data [...] in [...] con il signor Parte_1
nato a Milano, il [...] in [...] comunione dei beni Parte_2
Assegnare la casa coniugale alla madre che vi coabiterà con la figlia;
Determinare il contributo al mantenimento della figlia in € 1.000,00 mensili fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al 50% dell'importo delle spese straordinarie, come previste dal protocollo in uso avanti al Tribunale di Monza che qui si intende ritrascritto integralmente, cui devono aggiungersi le spese per il trasporto per fini scolastici. Dichiarare tenuto a causa del proprio comportamento ostativo il signor al Parte_2 pagamento delle spese di lite.” Conclusioni per Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO
- PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
in Monza in data 6.10.2001; Pt_2 Pt_1 - ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza di annotare a margine dell'atto di matrimonio Atto N.255 – parte 2 – Serie A – anno 2001;
- CONFERMARE tutti i provvedimenti di cui all'omologa di separazione del 26.05.2011 tra cui l'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del Signor favore della figlia oggi Pt_2 Per_1 aggiornato ad € 605,00, oltre alla rivalutazione ISTAT come per legge a fare data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio;
- AUTORIZZARE il Signor a versare il predetto assegno di mantenimento di € 605,00 Pt_2 direttamente alla figlia mediante bonifico bancario sul conto corrente che gli verrà indicato;
- qualora in corso di causa dovesse emergere che la figlia è divenuta economicamente Per_1 autosufficiente, REVOCARE l'assegno di mantenimento determinato a favore della figlia, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla IG;
Pt_1
- ACCERTATO e DICHIARATO che il Signor a versato alla IG la somma di Pt_2 Pt_1
€ 3.832,46 per parziale assegno di mantenimento e per spese straordinarie non dovuti, per i motivi indicati in narrativa, CONDANNARE la IG a restituirla al Signor oltre interessi legali Pt_1 Pt_2 dal dovuto all'effettivo saldo;
- EMETTERE ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
- RIGETTARE le domande avanzate da parte ricorrente, per i motivi indicati in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA ORDINARE alla IG , ex art. 210 c.p.c., di depositare gli estratti conto degli ultimi tre anni, Pt_1 la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché di quote sociali cosi come previsto dall'art. 473 bis.12 c.p.c., nonché le ricevute/fatture delle spese straordinarie richiesta al Signor al gennaio 2023 ad oggi e risultanti dall'allegato 4 prodotto, Pt_2 oltre alla domanda di iscrizione di alla laurea magistrale di due anni;
Per_1
CONVOCARE ed ASCOLTARE la figlia maggiorenne al fine di chiarire la sua condizione di Per_1 studio e/o lavorativa ai fini di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori oltre alla conferma o meno dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Ci si riserva di formulare ulteriori istanze istruttoree nei prefiggendi termini di legge e nel rispetto delle memorie ex art.473 bis 17 c.p.c.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 16.04.2025, chiedeva che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con Parte_2 in data 06.10.2001, dal quale è nata la figlia (in data 07.07.2003), chiedendo, in
[...] Per_1 particolare, l'assegnazione della casa familiare a sé, la determinazione in € 1.000,00 del contributo al mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Con memoria depositata in data 18.09.2025 si costituiva in giudizio il quale Parte_2 dichiarava di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre domandava che venissero confermati tutti i provvedimenti di cui all'omologa di separazione del 26.05.2011 tra cui l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , chiedendo che Per_1 detto assegno venisse versato direttamente alla figlia. Altresì domandava, qualora fosse accertata l'indipendenza economica della figlia, la revoca del mantenimento a suo favore;
in aggiunta chiedeva anche la condanna nei confronti di parte ricorrente alla restituzione della somma di € 3.832,46 per parziale assegno di mantenimento e per spese straordinarie non dovuti. All'udienza del 21.10.2025, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti;
al termine, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.06.2011. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. In punto di assegnazione della casa famigliare e di mantenimento di Per_1
Osserva il Collegio che dagli atti risulta che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
Dalla produzione documentale di parte ricorrente risulta che la ragazza, pur maggiorenne, sta ancora frequentando l'università: la stessa è iscritta al c.d. semestre filtro per accedere alla facoltà di medicina e al biennio del corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche. Pertanto, la stessa non è allo stato economicamente indipendente. risiede con la madre nella casa coniugale, che era stata assegnata in sede di separazione ad Per_1
. Parte_1
Quanto al mantenimento di , è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve Per_1 contribuire al mantenimento dei figli (in questo caso maggiorenne non economicamente indipendente) in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il figlio si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale”. Dalla CU relativa alla sig. si evidenzia che la stessa nel 2022 ha percepito 83.085, 93 euro lordi;
nel Pt_1
2023 euro 89398, 88, nel 2024 euro 94.104,67 lordi. La stessa non produceva invece gli estratti conto previsti dalla legge, né un modulo di c.d. disclosure relativo a spese. Dalla CU relativa al sig. si evidenzia che lo stesso nel 2022 ha percepito un reddito lordo di euro Pt_3
39.316,00, oltre che a redditi per locazione con un reddito complessivo di euro 44.126,00 lordi, nel 2023 un reddito complessivo pari a euro 44.493,00 lordi, e nel 2024 un reddito da lavoro dipendente di 42.480,56 lordi. Appare evidente una disparità economica tra la ricorrente e il resistente sotto il profilo del reddito percepito, anche in considerazione del fatto che la ricorrente vive nella casa coniugale, non ha prodotto alcun giustificativo di spesa, mentre parte resistente ha prodotto documentazione relativa a un finanziamento Alla luce di questi elementi, può determinarsi come in dispositivo l'assegno di mantenimento per a carico di in favore di . Per_1 Parte_2 Parte_1 V. In punto di domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza a titolo di mantenimento e a titolo di spese straordinarie. Ritiene il Collegio che deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea al petitum e alla causa petendi del presente giudizio la domanda di rimborso di spese straordinarie che parte resistente ritiene di aver pagato in eccesso perché non concordate o non rientranti nelle c.d. spese straordinarie. Ed, invero l'articolo 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cosiddette “per subordinazione” o
“forte” stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario salvo l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (Cass.civ.sez.1 sentenza n. 20638 del 22.10.2004 e sentenza n. 9915 del 24.04.2007). Quanto al rimborso della c.d. paghetta che l'uomo avrebbe pagato in più in quanto non concordata in separazione (quantificata in euro 1360,00 totali dalla separazione), ritiene il Collegio che tale somma, in considerazione dell'età della figlia, ben possa essere considerata una elargizione a titolo gratuito (tanto più che la stessa parte resistente ha chiesto di versare direttamente le somme a titolo di mantenimento alla figlia, ben consapevole dunque che a quell'età i figli necessitino di soldi da gestire in autonomia). La domanda pertanto deve essere rigettata. VI. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 16.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Milano in data 6 ottobre 2001 (atto n. 255 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Monza); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Pone a carico di l'obbligo di mantenimento a favore di nella Parte_2 Per_1 misura di euro 605,00 mensili, suscettibili di rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre il 50% delle spese straordinarie, che deve essere versato ad il 5 di ogni mese a far data dalla data della presente pronuncia;
Parte_1
IV. Assegna la casa famigliare ad , che convive con fino al raggiungimento Parte_1 Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultima. V. Dichiara inammissibile alla domanda formulata da parte resistente di ripetizione di somme versate a titolo di spese straordinarie. VI. Rigetta la domanda di restituzione della somma asseritamente pagata dal resistente in eccedenza rispetto al mantenimento ordinario. VI. Spese di lite compensate. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2795/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Monza, Via Chopin n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Annabella Gaia Rosati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Largo Esterle n. 4, giusta procura in atti;
e (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Costantino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Monza, Via Paolo Mantegazza n. 2 , , giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'onorevole Tribunale di Monza, ogni altra istanza disattesa così giudicare dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla ricorrente
., nata a Napoli, il 28 novembre 1972, in data [...] in [...] con il signor Parte_1
nato a Milano, il [...] in [...] comunione dei beni Parte_2
Assegnare la casa coniugale alla madre che vi coabiterà con la figlia;
Determinare il contributo al mantenimento della figlia in € 1.000,00 mensili fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre al 50% dell'importo delle spese straordinarie, come previste dal protocollo in uso avanti al Tribunale di Monza che qui si intende ritrascritto integralmente, cui devono aggiungersi le spese per il trasporto per fini scolastici. Dichiarare tenuto a causa del proprio comportamento ostativo il signor al Parte_2 pagamento delle spese di lite.” Conclusioni per Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: NEL MERITO
- PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori
in Monza in data 6.10.2001; Pt_2 Pt_1 - ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile di Monza di annotare a margine dell'atto di matrimonio Atto N.255 – parte 2 – Serie A – anno 2001;
- CONFERMARE tutti i provvedimenti di cui all'omologa di separazione del 26.05.2011 tra cui l'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del Signor favore della figlia oggi Pt_2 Per_1 aggiornato ad € 605,00, oltre alla rivalutazione ISTAT come per legge a fare data dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio;
- AUTORIZZARE il Signor a versare il predetto assegno di mantenimento di € 605,00 Pt_2 direttamente alla figlia mediante bonifico bancario sul conto corrente che gli verrà indicato;
- qualora in corso di causa dovesse emergere che la figlia è divenuta economicamente Per_1 autosufficiente, REVOCARE l'assegno di mantenimento determinato a favore della figlia, nonché l'assegnazione della casa coniugale alla IG;
Pt_1
- ACCERTATO e DICHIARATO che il Signor a versato alla IG la somma di Pt_2 Pt_1
€ 3.832,46 per parziale assegno di mantenimento e per spese straordinarie non dovuti, per i motivi indicati in narrativa, CONDANNARE la IG a restituirla al Signor oltre interessi legali Pt_1 Pt_2 dal dovuto all'effettivo saldo;
- EMETTERE ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia;
- RIGETTARE le domande avanzate da parte ricorrente, per i motivi indicati in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA ORDINARE alla IG , ex art. 210 c.p.c., di depositare gli estratti conto degli ultimi tre anni, Pt_1 la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati nonché di quote sociali cosi come previsto dall'art. 473 bis.12 c.p.c., nonché le ricevute/fatture delle spese straordinarie richiesta al Signor al gennaio 2023 ad oggi e risultanti dall'allegato 4 prodotto, Pt_2 oltre alla domanda di iscrizione di alla laurea magistrale di due anni;
Per_1
CONVOCARE ed ASCOLTARE la figlia maggiorenne al fine di chiarire la sua condizione di Per_1 studio e/o lavorativa ai fini di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori oltre alla conferma o meno dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Ci si riserva di formulare ulteriori istanze istruttoree nei prefiggendi termini di legge e nel rispetto delle memorie ex art.473 bis 17 c.p.c.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 16.04.2025, chiedeva che questo Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con Parte_2 in data 06.10.2001, dal quale è nata la figlia (in data 07.07.2003), chiedendo, in
[...] Per_1 particolare, l'assegnazione della casa familiare a sé, la determinazione in € 1.000,00 del contributo al mantenimento per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Con memoria depositata in data 18.09.2025 si costituiva in giudizio il quale Parte_2 dichiarava di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio mentre domandava che venissero confermati tutti i provvedimenti di cui all'omologa di separazione del 26.05.2011 tra cui l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , chiedendo che Per_1 detto assegno venisse versato direttamente alla figlia. Altresì domandava, qualora fosse accertata l'indipendenza economica della figlia, la revoca del mantenimento a suo favore;
in aggiunta chiedeva anche la condanna nei confronti di parte ricorrente alla restituzione della somma di € 3.832,46 per parziale assegno di mantenimento e per spese straordinarie non dovuti. All'udienza del 21.10.2025, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti;
al termine, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 14.06.2011. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. In punto di assegnazione della casa famigliare e di mantenimento di Per_1
Osserva il Collegio che dagli atti risulta che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica. Per_1
Dalla produzione documentale di parte ricorrente risulta che la ragazza, pur maggiorenne, sta ancora frequentando l'università: la stessa è iscritta al c.d. semestre filtro per accedere alla facoltà di medicina e al biennio del corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche. Pertanto, la stessa non è allo stato economicamente indipendente. risiede con la madre nella casa coniugale, che era stata assegnata in sede di separazione ad Per_1
. Parte_1
Quanto al mantenimento di , è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve Per_1 contribuire al mantenimento dei figli (in questo caso maggiorenne non economicamente indipendente) in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il figlio si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale”. Dalla CU relativa alla sig. si evidenzia che la stessa nel 2022 ha percepito 83.085, 93 euro lordi;
nel Pt_1
2023 euro 89398, 88, nel 2024 euro 94.104,67 lordi. La stessa non produceva invece gli estratti conto previsti dalla legge, né un modulo di c.d. disclosure relativo a spese. Dalla CU relativa al sig. si evidenzia che lo stesso nel 2022 ha percepito un reddito lordo di euro Pt_3
39.316,00, oltre che a redditi per locazione con un reddito complessivo di euro 44.126,00 lordi, nel 2023 un reddito complessivo pari a euro 44.493,00 lordi, e nel 2024 un reddito da lavoro dipendente di 42.480,56 lordi. Appare evidente una disparità economica tra la ricorrente e il resistente sotto il profilo del reddito percepito, anche in considerazione del fatto che la ricorrente vive nella casa coniugale, non ha prodotto alcun giustificativo di spesa, mentre parte resistente ha prodotto documentazione relativa a un finanziamento Alla luce di questi elementi, può determinarsi come in dispositivo l'assegno di mantenimento per a carico di in favore di . Per_1 Parte_2 Parte_1 V. In punto di domanda di restituzione delle somme asseritamente pagate in eccedenza a titolo di mantenimento e a titolo di spese straordinarie. Ritiene il Collegio che deve essere dichiarata inammissibile in quanto estranea al petitum e alla causa petendi del presente giudizio la domanda di rimborso di spese straordinarie che parte resistente ritiene di aver pagato in eccesso perché non concordate o non rientranti nelle c.d. spese straordinarie. Ed, invero l'articolo 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cosiddette “per subordinazione” o
“forte” stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario salvo l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 103 c.p.c. e soggette a riti diversi (Cass.civ.sez.1 sentenza n. 20638 del 22.10.2004 e sentenza n. 9915 del 24.04.2007). Quanto al rimborso della c.d. paghetta che l'uomo avrebbe pagato in più in quanto non concordata in separazione (quantificata in euro 1360,00 totali dalla separazione), ritiene il Collegio che tale somma, in considerazione dell'età della figlia, ben possa essere considerata una elargizione a titolo gratuito (tanto più che la stessa parte resistente ha chiesto di versare direttamente le somme a titolo di mantenimento alla figlia, ben consapevole dunque che a quell'età i figli necessitino di soldi da gestire in autonomia). La domanda pertanto deve essere rigettata. VI. Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti rispetto alle domande proposte, devono essere interamente compensate tra le parti.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 16.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Milano in data 6 ottobre 2001 (atto n. 255 parte II serie A del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Monza); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Pone a carico di l'obbligo di mantenimento a favore di nella Parte_2 Per_1 misura di euro 605,00 mensili, suscettibili di rivalutazione ISTAT, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre il 50% delle spese straordinarie, che deve essere versato ad il 5 di ogni mese a far data dalla data della presente pronuncia;
Parte_1
IV. Assegna la casa famigliare ad , che convive con fino al raggiungimento Parte_1 Per_1 dell'indipendenza economica di quest'ultima. V. Dichiara inammissibile alla domanda formulata da parte resistente di ripetizione di somme versate a titolo di spese straordinarie. VI. Rigetta la domanda di restituzione della somma asseritamente pagata dal resistente in eccedenza rispetto al mantenimento ordinario. VI. Spese di lite compensate. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Laura Gaggiotti