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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 869/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2023 depositato il 11/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ali' Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3048 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 1367/2022 depositata in data 10/6/2022 con cui la CTP di Messina aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di
Accertamento n. 3048, del 3/12/19, col quale il Comune di Alì Terme gli aveva contestato un omesso versamento di tributo IMU relativamente all'anno d'imposta 2014 , richiedendo il pagamento dell'importo asseritamente omesso di€ 1.055,00, con l'applicazione della sanzione ridotta al 30% e degli interessi, per un importo complessivo di € 1.391,00. La richiesta di corresponsione delle maggiori imposte era derivata, oltre che dalla circostanza che alcune delle aree di cui l'Avv. Ricorrente_1 i risultava proprietario per la quota di 1/4 fossero ricadenti in zona edificabile, anche dal possesso, non contestato, di due fabbricati iscritti in catasto con relativa rendita.
Con l'interposto gravame il contribuente lamentava la erroneità della sentenza per non avere sufficientemente vagliato le censure opposte in primo grado ( circa la ritenuta natura edificabile dell'area e la disattesa eccezione di pagamento dell'IMU dovuta per gli altri beni) e riguardo la statuizione sulle spese.
In esito alla costituzione del comune , che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non merita le censure di cui al gravame.
Quanto ai fabbricati pacificamente in testa al contribuente, rispetto ai quali questi continua a sostenere di avere pagato l'imposta dovuta per l'anno 2014, è sufficiente ribadire l'assoluta genericità dell'eccezione, per non avere egli indicato l'ammontare di quanto eventualmente pagato, né la data di tali sostenuti versamenti e soprattutto per non avere provati i versamenti, di cui avrebbe dovuto allegare idonea documentazione. Assolutamente inaccoglibile risulta d'altra parte la richiesta formulata dall'appellante nelle memorie conclusive, di ordinare al comune di produrre le ricevute dell'asserito pagamento, stravolgendo siffatta richiesta i basilari principi in materia di riparto dell'onere probatorio. Infatti è pacifico
( vedi sul punto da ultimo Sez. 5, ord. n. 10824 del 22/04/2024 -Rv. 671059) che spetti al contribuente dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa azionata dall'amministrazione. Nel caso di specie il contribuente ha semplicemente dedotto di aver pagato l'imposta dovuta, che non ha messo in discussione. Spettava pertanto al contribuente dimostrare il fatto estintivo della pretesa tributaria che egli stesso ha confermato, ossia l'effettività dei pagamenti dedotti.
Relativamente poi alle aree di cui l'appellante continua a contestare la natura edificatoria, rileva questa
Corte – a dimostrazione della pretestuosità dell'eccepita nullità dell'atto per difetto di motivazione- che il ricorrente stesso si è difeso a 360 gradi , non considerando la circostanza dirimente della destinazione urbanistica dell'area. E' pacifico infatti che siffatte aree ricadono in zona C3., così come è pacifico che i terreni sono da considerare fabbricabili in base al PRG e ciò “a prescindere dall'esistenza di un piano attuativo o equipollente” e che comunque la giurisprudenza di legittimità da rilievo alla “edificabilità legale, prescindendo dalla edificabilità di fatto (Cass. sent. n. 3312/2017”.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice la nozione di area edificabile è stata oggetto di specifico intervento del legislatore ( D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16) che ha precisato che un'area
è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In base poi al
D.L. 223/06, art. 36, co. 2, il legislatore ha fornito una nozione tributaria univoca di edificabilità di un'area, ricollegando tale status alla previsione di uno strumento urbanistico di tipo generale, indipendentemente dalla conclusione dell'iter del medesimo e dalla sussistenza dei piani attuativi. Tali interventi chiarificatori, sottoposti all'esame della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, sono stati “convalidati” nella legittimità attraverso le Sentenze n. 25166/2007 e n. 1861/2008 (della Cassazione) ed attraverso l'Ordinanza n. 41/08 (della Consulta).
A fronte delle valutazioni dell'area in zona C3 fornite dal Comune facendo rinvio ai “parametri” contenuti nella Delibera n. 26/2000, o facendo riferimento alla stima del CTU ma anche ad un Avviso di accertamento (dell'Agenzia delle Entrate), con stima allegata, per un terreno in zona C3 nella stessa Indirizzo_1, la parte contribuente/appellante non ha offerto alcun concreto elemento a supporto delle proprie tesi . D'altra parte i terreni in questione erano stati già oggetto di accertamento peritale, nell'ambito di un contenzioso intrapreso dal ricorrente (e dai suoi familiari) per contrastare precedenti accertamenti ICI emessi dal Comune di Alì Terme per gli anni dal 1998 al 2003 . Ed ancora risultano intervenuti accertamenti IMU, per gli anni 2004 e 2005, sempre nei confronti dall'Avv. Ricorrente_1 (e dei fratelli) confermati in parte con sentenze definitive( (Sentenza CTR Sicilia n. 913/2018/10, del 19/2/2018, per l'Avv. Ricorrente_1, poi confermata anche dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16444/2020; Sent. n. 914/2018/10 per il fratello Nominativo_1).
Anche la doglianza in punto di spese processuali risulta infondata, risultando esse liquidate in applicazione del principio della soccombenza e in linea con le tariffe forensi previste per lo scaglione di valore della controversia.
Pertanto l'appello va rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese processuali di questa fase, liquidandole in complessivi euro 1.150,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa M.P. LAZZARA
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente e Relatore
COSTA GIUSEPPE, Giudice
DE MARCO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 144/2023 depositato il 11/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ali' Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1367/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3048 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:vedi atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava la sentenza n 1367/2022 depositata in data 10/6/2022 con cui la CTP di Messina aveva rigettato il ricorso da lui proposto avverso l'avviso di
Accertamento n. 3048, del 3/12/19, col quale il Comune di Alì Terme gli aveva contestato un omesso versamento di tributo IMU relativamente all'anno d'imposta 2014 , richiedendo il pagamento dell'importo asseritamente omesso di€ 1.055,00, con l'applicazione della sanzione ridotta al 30% e degli interessi, per un importo complessivo di € 1.391,00. La richiesta di corresponsione delle maggiori imposte era derivata, oltre che dalla circostanza che alcune delle aree di cui l'Avv. Ricorrente_1 i risultava proprietario per la quota di 1/4 fossero ricadenti in zona edificabile, anche dal possesso, non contestato, di due fabbricati iscritti in catasto con relativa rendita.
Con l'interposto gravame il contribuente lamentava la erroneità della sentenza per non avere sufficientemente vagliato le censure opposte in primo grado ( circa la ritenuta natura edificabile dell'area e la disattesa eccezione di pagamento dell'IMU dovuta per gli altri beni) e riguardo la statuizione sulle spese.
In esito alla costituzione del comune , che contestava, la Corte decideva come da dispositivo all'udienza collegiale del 26/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza non merita le censure di cui al gravame.
Quanto ai fabbricati pacificamente in testa al contribuente, rispetto ai quali questi continua a sostenere di avere pagato l'imposta dovuta per l'anno 2014, è sufficiente ribadire l'assoluta genericità dell'eccezione, per non avere egli indicato l'ammontare di quanto eventualmente pagato, né la data di tali sostenuti versamenti e soprattutto per non avere provati i versamenti, di cui avrebbe dovuto allegare idonea documentazione. Assolutamente inaccoglibile risulta d'altra parte la richiesta formulata dall'appellante nelle memorie conclusive, di ordinare al comune di produrre le ricevute dell'asserito pagamento, stravolgendo siffatta richiesta i basilari principi in materia di riparto dell'onere probatorio. Infatti è pacifico
( vedi sul punto da ultimo Sez. 5, ord. n. 10824 del 22/04/2024 -Rv. 671059) che spetti al contribuente dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa azionata dall'amministrazione. Nel caso di specie il contribuente ha semplicemente dedotto di aver pagato l'imposta dovuta, che non ha messo in discussione. Spettava pertanto al contribuente dimostrare il fatto estintivo della pretesa tributaria che egli stesso ha confermato, ossia l'effettività dei pagamenti dedotti.
Relativamente poi alle aree di cui l'appellante continua a contestare la natura edificatoria, rileva questa
Corte – a dimostrazione della pretestuosità dell'eccepita nullità dell'atto per difetto di motivazione- che il ricorrente stesso si è difeso a 360 gradi , non considerando la circostanza dirimente della destinazione urbanistica dell'area. E' pacifico infatti che siffatte aree ricadono in zona C3., così come è pacifico che i terreni sono da considerare fabbricabili in base al PRG e ciò “a prescindere dall'esistenza di un piano attuativo o equipollente” e che comunque la giurisprudenza di legittimità da rilievo alla “edificabilità legale, prescindendo dalla edificabilità di fatto (Cass. sent. n. 3312/2017”.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice la nozione di area edificabile è stata oggetto di specifico intervento del legislatore ( D.L. 203/2005, art. 11-quaterdecies, comma 16) che ha precisato che un'area
è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In base poi al
D.L. 223/06, art. 36, co. 2, il legislatore ha fornito una nozione tributaria univoca di edificabilità di un'area, ricollegando tale status alla previsione di uno strumento urbanistico di tipo generale, indipendentemente dalla conclusione dell'iter del medesimo e dalla sussistenza dei piani attuativi. Tali interventi chiarificatori, sottoposti all'esame della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, sono stati “convalidati” nella legittimità attraverso le Sentenze n. 25166/2007 e n. 1861/2008 (della Cassazione) ed attraverso l'Ordinanza n. 41/08 (della Consulta).
A fronte delle valutazioni dell'area in zona C3 fornite dal Comune facendo rinvio ai “parametri” contenuti nella Delibera n. 26/2000, o facendo riferimento alla stima del CTU ma anche ad un Avviso di accertamento (dell'Agenzia delle Entrate), con stima allegata, per un terreno in zona C3 nella stessa Indirizzo_1, la parte contribuente/appellante non ha offerto alcun concreto elemento a supporto delle proprie tesi . D'altra parte i terreni in questione erano stati già oggetto di accertamento peritale, nell'ambito di un contenzioso intrapreso dal ricorrente (e dai suoi familiari) per contrastare precedenti accertamenti ICI emessi dal Comune di Alì Terme per gli anni dal 1998 al 2003 . Ed ancora risultano intervenuti accertamenti IMU, per gli anni 2004 e 2005, sempre nei confronti dall'Avv. Ricorrente_1 (e dei fratelli) confermati in parte con sentenze definitive( (Sentenza CTR Sicilia n. 913/2018/10, del 19/2/2018, per l'Avv. Ricorrente_1, poi confermata anche dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 16444/2020; Sent. n. 914/2018/10 per il fratello Nominativo_1).
Anche la doglianza in punto di spese processuali risulta infondata, risultando esse liquidate in applicazione del principio della soccombenza e in linea con le tariffe forensi previste per lo scaglione di valore della controversia.
Pertanto l'appello va rigettato e l'appellante va condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante soccombente al pagamento delle spese processuali di questa fase, liquidandole in complessivi euro 1.150,00 oltre accessori come per legge.
Messina lì 26/1/2026 Il Presidente Estensore
D.ssa M.P. LAZZARA