Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2021, proposto da
NN RA, quale titolare dell’omonima ditta, rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Olbia del 18 gennaio 2021, prot. n. AOO.c_g015.15/01/2021.0006384, recante “rigetto dell'istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art.182, comma 2 del d.l 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alla concessione demaniale marittima n. 317 del 20 maggio 2004 (reg. n. 1350) di mq 162,00 per posa ombrelloni, sdraio e mq 12 per torretta di avvistamento. Sita in località Golfo di Marinella, nel Comune di Olbia” (in realtà, nell'oggetto del provvedimento impugnato è contenuto un refuso; la ricorrente è infatti titolare della concessione di cui alla determina n. 204 del 19 aprile 2004 (reg. n. 94) avente ad oggetto area demaniale sita in località Spiaggia Ira)
nonché
per l’annullamento
per quanto di ragione
- della determinazione n. 5650 del 31 dicembre 2020 del Comune di Olbia “avente ad oggetto: proroga tecnica al 31 dicembre 2021 della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, presenti nel territorio comunale di Olbia”;
- dell'avviso del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia del 20 gennaio 2021;
nonché
per l’annullamento
per quanto occorrer possa
- della nota del Comune di Olbia del 7 dicembre 2020 recante preavviso ex art. 10-bis e relativa all'istanza di prolungamento della c.d.m. n. 445/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. ED US RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota in data 22 dicembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
ED US RE, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED US RE | TI RU |
IL SEGRETARIO