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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 4615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4615 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
UI RI TR a seguito dell'udienza del 27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7556/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
P. VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti Controparte_2 dall'avv. Viviana Lombardo;
- opponente -
CONTRO
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa giusta Controparte_3 procura in atti dall'avv. Salvatore Ciulla;
- opposto -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 luglio 2023 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 852/2023 (proc. iscritto al n. 4793/2023
R.G.L.), emesso in data 29.05.2023 dal Tribunale di Catania in funzione di Giudice del
Lavoro, notificato all'opponente in data 30 maggio 2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 16.588,00 a titolo di Controparte_3
FR , ratei tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità ferie non godute, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, nonché compensi del procedimento monitorio pari a euro 567,00 oltre spese (se anticipate), rimborso forfettario, CPA e IVA secondo legge.
Deduceva che aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_3 [...]
con contratto di lavoro subordinato e che in data 19/11/2019 la Controparte_4 stessa era transitata alle dipendenze della senza mutamento delle Controparte_1 condizioni giuridiche ed economiche, dandosi atto con verbale di conciliazione in sede sindacale che il FR maturato dalla lavoratrice alla data del 31/10/2018 era pari ad
€12.011,10 al lordo delle ritenute di legge e che sarebbe stato trasferito alla cessionaria che, dunque, cessato il rapporto di lavoro in data 23/01/2023, Controparte_1
aveva chiesto con pec del 19/04/2023 il pagamento delle differenze Controparte_3 retributive ancora dovute e il pagamento del FR.
Precisava di avere riscontrato tale richiesta in data 4 maggio 2023 rappresentando alla odierna opposta che “..I ratei dovuti a titolo di 13^ e 14^ mensilità aggiuntiva 2023
1 risultano elaborati nell'ultima busta paga riferita alla 15^mensilità 2023 pari ad euro
3.518,56 (netto busta) e di cui la sig.ra ha ricevuto un acconto di euro CP_3
1000,00 in data 31.03.2023 ed euro 1.000,00 in data 3.5.2023. A breve verrà effettuato il saldo. Per quanto attiene al trattamento di fine rapporto, la nostra società ha già provveduto a richiedere l'anticipo delle somme spettanti alla sig.ra CP_3 direttamente all'Inps (doc.1). Il FR verrà corrisposto direttamente sull'Iban indicato nelle buste paga”. Aggiungeva che il saldo dell'ultima busta paga, pari ad euro 3.518,65, era stato effettuato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e che in data 3 maggio
2023 aveva presentato al Fondo di Tesoreria Inps domanda per il pagamento diretto del trattamento di fine rapporto della stante la propria situazione di incapienza. CP_3
Di guisa che il FR maturato dalla lavoratrice alle dipendenze della Controparte_4
sarebbe stato versato direttamente dall'INPS una volta evasa la domanda
[...] di intervento diretto del fondo di tesoreria presentato dalla Controparte_1
Deduceva dunque di avere interamente corrisposto a parte opposta la sorte capitale, in epoca antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo, come da bonifici del
4.4.2023, del 4.05.2023, e del 10.05.2023 che allegava.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:” preliminarmente, rigettare ogni richiesta eventuale di provvisoria esecutività del D.I., stante la fondatezza dell'opposizione, fondata su prova scritta dei pagamenti effettuati in favore della sig.ra
; - ritenere e dichiarare inammissibile, nullo e comunque annullare Controparte_3
e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- condannare parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 3 comma c.p.c., avendo proposto l'azione monitoria pur avendo ricevuto le spettanze di fine rapporto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 21.11.2023 si costituiva
, contestando la ricostruzione dei fatti esposta da parte opponente e Controparte_3 deducendo che al momento in cui aveva depositato in data 27 aprile 2023 il ricorso monitorio il suo credito era scaduto e non pagato.
Confermava il pagamento in data 04.04.2023, di un solo acconto di € 1.000,00 sull'importo totale spettante a titolo di competenze di fine rapporto e precisava che in data 05.05.2023 aveva ricevuto un secondo bonifico di € 1.000,00 e in data 10.05.2023, un terzo bonifico di € 1.518,56 a titolo di saldo della “busta paga 15^ mensilità” a titolo di FR, ratei di 13^ e 14^ mensilità aggiuntiva 2023, ferie residue maturate e non godute.
Deduceva che in data 29.05.2023 era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto notificato in pari data alla società opponente unitamente alla specifica della sorte capitale rimanente a seguito dei bonifici effettuati.
Aggiungeva che soltanto dopo il deposito del ricorso monitorio aveva appreso che il
FR maturato alle dipendenze di sarebbe stato Controparte_4 liquidato direttamente da INPS.
Precisava indi che in data 06.07.2023, e dunque successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, aveva ricevuto un ultimo bonifico a saldo della busta paga della 15^
2 mensilità integrativa a titolo di festività e rol residui maturati e non goduti, oggetto di ingiunzione, asserendo pertanto che al momento della notifica del provvedimento monitorio sussisteva il suo diritto di notificare l'ingiunzione di pagamento, con relativa spettanza delle spese legali liquidate dal Giudice del monitorio.
Concludeva chiedendo “In via preliminare, 1. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 852/2023, emesso dal Tribunale di Catania, in data 29.05.2023, limitatamente alle spese legali ivi liquidate, pari ad € 567,00, oltre accessori di legge, e ciò per i motivi sopra specificati. Nel merito 2. confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 852/2023, limitatamente all'importo di € 567,00, oltre accessori di legge,
a titolo di spese legali liquidate in seno al provvedimento opposto;
3. rigettare la domanda di condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4. condannare, infine, la in Controparte_1 persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, Via Cimarosa n. 10, p.i.
, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarre in P.IVA_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 05/12/2023, davano atto “entrambe le parti che prima di oggi l'intera sorte capitale del decreto ingiuntivo è stata pagata dalla società opponente residuando solo le spese legali” (cfr verbale ud 05/12/2023), nonché, all'udienza del 15/02/2024 che il pagamento del FR
“è intervenuto ad opera dell'INPS a ottobre 2023” (cfr verbale udienza del 15/02/2024), permanendo il contendere relativamente alle spese legali con riferimento all'intero giudizio.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 27 novembre 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§§§§
L'opposizione è fondata per quanto di ragione. Alla luce dell'ordinaria ripartizione del peso dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n.13533/2001) hanno affermato che -fatto salvo il caso delle obbligazioni negative- è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual
è l'inadempimento. Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, questa “….dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
3 contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass.
n. 7036/1999 e, ancora, ex multis, Cass. nn. 475/1985; 7777/1987; 297/1992;
3783/1985; 10169/1997).
Per potersi poi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica: la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti
e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009). La Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C.
Cass. 7697/2008; Cass. civ. n. 15659/2011).
Nella fattispecie in esame, pacificamente alla data di proposizione del ricorso monitorio
(27/04/2023) il credito relativo a una porzione delle competenze di fine rapporto (ossia di FR, ratei di 13^ e 14^ mensilità aggiuntiva 2023, ferie residue maturate e non godute) riconosciuto come dovuto era venuto a scadenza e sussisteva rispetto a tali crediti un inadempimento del debitore Controparte_1
Sempre successivamente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,
ha preso cognizione del fatto che il FR maturato presso la Controparte_3 precedente datrice di lavoro sarebbe stato liquidato direttamente dall'INPS.
In riferimento a quanto oggetto di decreto ingiuntivo, parte opponente ha provato mediante la documentazione prodotta che ha già percepito le somme Controparte_3 per i superiori titoli (come ingiunte nel D.I. opposto), come si evince dai bonifici bancari
(doc. in atti) disposti in suo favore, nonché dalla richiesta di intervento diretto al Fondo presso l'INPS e dalle ammissioni della opposta con riferimento alla somme dovute per
4 FR. Al riguardo, il versamento complessivo appare conforme alla sorte capitale ingiunta che anche la opposta afferma – nella memoria difensiva e in seno ai verbali di udienza - di avere ricevuto.
Risulta, invero, incontestato tra le parti che “prima di oggi l'intera sorte capitale del decreto ingiuntivo è stata pagata dalla società opponente residuando solo le spese legali” (Cfr. verbale di udienza del 5.12.2023). Si controverte tuttavia se il pagamento dell'intera sorte capitale ingiunta determini cessazione della materia del contendere.
Si intende che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia
(Cass. 8428/2014).
Si deve dare atto che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è univocità di pronunce in giurisprudenza sul momento in cui venga meno l'interesse ad agire, trovandosi pronunce in cui si ritiene che tale cessazione si verifichi al pagamento del solo capitale e interessi (Cass. 27234/2017), ed altre in cui invece si richiede che il pagamento effettuato abbia ricompreso le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo (Cass. 8428/2014).
Vi sono pronunce (cfr Cass n. 9033/2010) che ritengono che il ricorrente, una volta divenuto consapevole che il debito sia stato già pagato dal debitore, dovrebbe astenersi dal notificare il ricorso e decreto.
Ora tenuto conto di quanto sopra evidenziato sulla natura di giudizio a cognizione piena della sussistenza del credito dell'opposizione, la decisione sulle spese dovrà tenere in considerazione la fondatezza della pretesa nel suo insieme.
La giurisprudenza di legittimità talvolta sposta il momento della verifica della fondatezza della domanda al verificarsi della notificazione (Come ad esempio Cass.
27234/2017: "…in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto").
Talaltra, si è orientata diversamente (cfr Cass. 8428/2014, che richiama un precedente, secondo il quale "… ritenendo legittime le ragioni della emissione del decreto nei confronti dell'ingiunto, le ha conseguentemente poste a carico dell'opponente (v. nello stesso senso Cass. 18 ottobre 1983 n. 6121) …”). Anche di recente la Suprema Corte ha ritenuto che “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto..” ( cfr da ultimo Cass. Civile, sez.Lav. Ordinanza n.4732/2025; Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29642 che richiama Cassazione n. 27234/2017 citata).
5 Il prevalente orientamento, che si condivide, è nel senso che il pagamento comporta la cessazione della materia del contendere e la necessità di revoca del decreto ingiuntivo nella eventuale fase di opposizione.
Quanto al costo della procedura monitoria, la giurisprudenza di legittimità concede il diritto al recupero in separata sede: "Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione" (Cass. 27234/2017).
È quindi pacifico che dopo la notifica del decreto ingiuntivo il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidati, mentre caso differente, in esame nella fattispecie, è quello che si verifica nell'ipotesi in cui il pagamento parziale del dovuto intervenga prima della notificazione (all'evidenza nel caso di specie i pagamenti in data
04/04/2023, 04/05/2023 e 10/05/2023 sono anteriori alla notificazione del decreto ingiuntivo del 29 maggio 2023). In tale ipotesi per essere liberato da ogni ulteriore obbligazione il debitore deve dimostrare la sussistenza di un eventuale accordo fra le parti relativo all'accettazione del pagamento da parte del creditore della somma capitale a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dell'odierna opposta, alla luce del disposto di cui all'art. 1326 c.c. Quindi la spontanea corresponsione della somma, oggetto del credito, di parte debitrice al proprio avente diritto, rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale credito-debito intercorrente tra le parti processuali, nonché la causa del venir meno dell'ontologico presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non può non assurgere che a valida ragione di revoca dello stesso. Sul punto si è espressa la Suprema Corte (Cass. Sez. I 22 maggio 2008 n.
13085; cfr. Cass. Sez. Un. 7448/93, Cass. 4531/2000). Pertanto, secondo la visione che si ritiene corretta, ogni qualvolta il debitore corrisponda il capitale in favore del creditore, si dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto si rileva che con la domanda di ingiunzione veniva prospettato un credito per mancato pagamento di FR e per voci retributive che tale domanda era supportata da idonea documentazione allegata al ricorso e per la sommatoria degli importi è stato concesso il decreto ingiuntivo.
Riguardo al credito per tali sorti capitali si osserva che parte opponente non contesta nel merito il credito maturato a tali titoli dal lavoratore, nè vengono contestati i presupposti per la sua spettanza.
Nella specie a fronte di credito documentato in atti in riferimento al quale parte creditrice
(ricorrente in sede monitoria) allega l'inadempimento del datore di lavoro, su quest'ultimo incombe, per costante giurisprudenza della Cassazione, l'onere di provare l'avvenuto pagamento, onere che nel caso concreto – in esito al complessivo giudizio – appare assolto con riferimento alla intera sorte capitale ingiunta.
Pacifico e documentato è il mancato pagamento, alla data di deposito del ricorso monitorio di gran parte del credito poi ingiunto.
Come detto il ricorso è stato depositato antecedentemente a parte del pagamento:
6 risulta incontestato tra le parti che un primo acconto di € 1.000,00 è stato pagato in data
04/04/2023 prima quindi del deposito del ricorso (Cfr all.2 dell'opposizione e pag.2 della memoria difensiva), un secondo acconto di € 1.000,00 è stato pagato in data 04/05/2023 ed infine € 1.518,56 sono stati pagati in data 10/05/2023 e quindi dopo il deposito del ricorso ma prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre l'istanza all'Inps per il pagamento della quota di FR di sua spettanza è stata depositata in data 03/05/2023; solo il saldo finale di € 908,00 è stato pagato dopo la notifica del provvedimento monitorio in data 06/07/2023. Pacificamente il pagamento del FR da parte di INPS è intervenuto nell'ottobre 2023 a fronte dell'istanza inoltrata dal
[...] il 03/05/2023. CP_1
Va, tuttavia, evidenziato – si come rilevato dalla parte opposta - che detta somma è stata pagata in ritardo rispetto alla data di insorgenza del credito (qui da intendersi nella cessazione del rapporto di lavoro pacificamente il 23/01/2023) e tuttavia, quanto al complessivo credito ingiunto, le dichiarazioni formulate in memoria difensiva dall'opposta del 21/11/2023 (supra richiamate con cui si insiste “limitatamente all'importo di € 567,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali liquidate in seno al provvedimento opposto”) consentono di ritenere integrata una accettazione del pagamento da parte del creditore della somma capitale a tacitazione di ogni pretesa dell'odierna opposta.
In conclusione, alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, essendosi accertata - al momento della pronuncia della presente statuizione - la insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7448/1993, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione) il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. Civ. n. 3984/2004, Cass. Civ. n. 1657/2004; Cass.
19/03/2007 n.6514). In definitiva, posto che, in esito all'istruttoria, l'importo ingiunto con il decreto opposto è stato nelle more del giudizio pagato alla parte opposta, il decreto medesimo va revocato.
Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio deve tenersi conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria, giacché, come affermato dalla Suprema Corte,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le
7 stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr., tra le altre, Cass. 1/2/2007, n.
2217; Cass. 18/10/2002, n. 14818).
Ai presenti fini, nel caso di specie occorre dare atto che la domanda monitoria risultava parzialmente fondata atteso che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo sussisteva il credito, seppure di minore importo, azionato dal creditore.
E tuttavia bisogna valorizzare il parziale adempimento avvenuto in parte prima dell'emissione del decreto. Per altro verso, a fronte del documentato pagamento – da parte della debitrice –in data successiva al deposito del ricorso ma anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo, si evidenzia che in giurisprudenza si ritiene recuperabile in separata sede il costo della procedura monitoria allorché un decreto ingiuntivo non sia notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione (cfr Cass. 27234/2017).
Inoltre osservandosi che è chiaro che la notificazione del decreto ha costretto l'ingiunta a proporre comunque l'opposizione, per evitare che il decreto divenisse definitivo.
Come ricordato, "la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. n. 27234/2017).
Alla stregua delle considerazioni sin qui rassegnate, l'esito complessivo della lite e l'oscillazione giurisprudenziale in materia inducono a dichiarare le spese dell'intero procedimento (fase monitoria e fase di opposizione) compensate fra le parti.
Mentre, alla stregua di quanto rassegnato, non sussistono i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 852/2023; compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero procedimento (fase monitoria e fase di opposizione).
Così deciso in Catania, in data 27 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa UI RI TR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
UI RI TR a seguito dell'udienza del 27 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7556/2023 R.G. Sez. Lavoro, avente a oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”
PROMOSSA DA
P. VA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura in atti Controparte_2 dall'avv. Viviana Lombardo;
- opponente -
CONTRO
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa giusta Controparte_3 procura in atti dall'avv. Salvatore Ciulla;
- opposto -
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 luglio 2023 la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 852/2023 (proc. iscritto al n. 4793/2023
R.G.L.), emesso in data 29.05.2023 dal Tribunale di Catania in funzione di Giudice del
Lavoro, notificato all'opponente in data 30 maggio 2023 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di Euro 16.588,00 a titolo di Controparte_3
FR , ratei tredicesima, quattordicesima mensilità, indennità ferie non godute, oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate, nonché compensi del procedimento monitorio pari a euro 567,00 oltre spese (se anticipate), rimborso forfettario, CPA e IVA secondo legge.
Deduceva che aveva lavorato alle dipendenze della Controparte_3 [...]
con contratto di lavoro subordinato e che in data 19/11/2019 la Controparte_4 stessa era transitata alle dipendenze della senza mutamento delle Controparte_1 condizioni giuridiche ed economiche, dandosi atto con verbale di conciliazione in sede sindacale che il FR maturato dalla lavoratrice alla data del 31/10/2018 era pari ad
€12.011,10 al lordo delle ritenute di legge e che sarebbe stato trasferito alla cessionaria che, dunque, cessato il rapporto di lavoro in data 23/01/2023, Controparte_1
aveva chiesto con pec del 19/04/2023 il pagamento delle differenze Controparte_3 retributive ancora dovute e il pagamento del FR.
Precisava di avere riscontrato tale richiesta in data 4 maggio 2023 rappresentando alla odierna opposta che “..I ratei dovuti a titolo di 13^ e 14^ mensilità aggiuntiva 2023
1 risultano elaborati nell'ultima busta paga riferita alla 15^mensilità 2023 pari ad euro
3.518,56 (netto busta) e di cui la sig.ra ha ricevuto un acconto di euro CP_3
1000,00 in data 31.03.2023 ed euro 1.000,00 in data 3.5.2023. A breve verrà effettuato il saldo. Per quanto attiene al trattamento di fine rapporto, la nostra società ha già provveduto a richiedere l'anticipo delle somme spettanti alla sig.ra CP_3 direttamente all'Inps (doc.1). Il FR verrà corrisposto direttamente sull'Iban indicato nelle buste paga”. Aggiungeva che il saldo dell'ultima busta paga, pari ad euro 3.518,65, era stato effettuato prima dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto e che in data 3 maggio
2023 aveva presentato al Fondo di Tesoreria Inps domanda per il pagamento diretto del trattamento di fine rapporto della stante la propria situazione di incapienza. CP_3
Di guisa che il FR maturato dalla lavoratrice alle dipendenze della Controparte_4
sarebbe stato versato direttamente dall'INPS una volta evasa la domanda
[...] di intervento diretto del fondo di tesoreria presentato dalla Controparte_1
Deduceva dunque di avere interamente corrisposto a parte opposta la sorte capitale, in epoca antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo, come da bonifici del
4.4.2023, del 4.05.2023, e del 10.05.2023 che allegava.
Sulla scorta di tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni:” preliminarmente, rigettare ogni richiesta eventuale di provvisoria esecutività del D.I., stante la fondatezza dell'opposizione, fondata su prova scritta dei pagamenti effettuati in favore della sig.ra
; - ritenere e dichiarare inammissibile, nullo e comunque annullare Controparte_3
e/o revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
- condannare parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96 3 comma c.p.c., avendo proposto l'azione monitoria pur avendo ricevuto le spettanze di fine rapporto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il 21.11.2023 si costituiva
, contestando la ricostruzione dei fatti esposta da parte opponente e Controparte_3 deducendo che al momento in cui aveva depositato in data 27 aprile 2023 il ricorso monitorio il suo credito era scaduto e non pagato.
Confermava il pagamento in data 04.04.2023, di un solo acconto di € 1.000,00 sull'importo totale spettante a titolo di competenze di fine rapporto e precisava che in data 05.05.2023 aveva ricevuto un secondo bonifico di € 1.000,00 e in data 10.05.2023, un terzo bonifico di € 1.518,56 a titolo di saldo della “busta paga 15^ mensilità” a titolo di FR, ratei di 13^ e 14^ mensilità aggiuntiva 2023, ferie residue maturate e non godute.
Deduceva che in data 29.05.2023 era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto notificato in pari data alla società opponente unitamente alla specifica della sorte capitale rimanente a seguito dei bonifici effettuati.
Aggiungeva che soltanto dopo il deposito del ricorso monitorio aveva appreso che il
FR maturato alle dipendenze di sarebbe stato Controparte_4 liquidato direttamente da INPS.
Precisava indi che in data 06.07.2023, e dunque successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, aveva ricevuto un ultimo bonifico a saldo della busta paga della 15^
2 mensilità integrativa a titolo di festività e rol residui maturati e non goduti, oggetto di ingiunzione, asserendo pertanto che al momento della notifica del provvedimento monitorio sussisteva il suo diritto di notificare l'ingiunzione di pagamento, con relativa spettanza delle spese legali liquidate dal Giudice del monitorio.
Concludeva chiedendo “In via preliminare, 1. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 852/2023, emesso dal Tribunale di Catania, in data 29.05.2023, limitatamente alle spese legali ivi liquidate, pari ad € 567,00, oltre accessori di legge, e ciò per i motivi sopra specificati. Nel merito 2. confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 852/2023, limitatamente all'importo di € 567,00, oltre accessori di legge,
a titolo di spese legali liquidate in seno al provvedimento opposto;
3. rigettare la domanda di condanna di parte ricorrente per lite temeraria ex art. 96, co. 3, c.p.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4. condannare, infine, la in Controparte_1 persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, Via Cimarosa n. 10, p.i.
, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, da distrarre in P.IVA_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Esperito senza buon esito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 05/12/2023, davano atto “entrambe le parti che prima di oggi l'intera sorte capitale del decreto ingiuntivo è stata pagata dalla società opponente residuando solo le spese legali” (cfr verbale ud 05/12/2023), nonché, all'udienza del 15/02/2024 che il pagamento del FR
“è intervenuto ad opera dell'INPS a ottobre 2023” (cfr verbale udienza del 15/02/2024), permanendo il contendere relativamente alle spese legali con riferimento all'intero giudizio.
Istruita la causa mediante l'acquisizione di prove documentali, l'udienza del 27 novembre 2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito di note scritte e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
§§§§§§§§
L'opposizione è fondata per quanto di ragione. Alla luce dell'ordinaria ripartizione del peso dell'onere probatorio, spetta al datore di lavoro fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione, ossia dell'avvenuto pagamento. Ed infatti, in tema di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n.13533/2001) hanno affermato che -fatto salvo il caso delle obbligazioni negative- è onere del creditore provare il titolo contrattuale e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta, invece, al debitore fornire la prova dell'eventuale fatto estintivo o modificativo del debito;
ciò in ragione della presunzione di persistenza del diritto posto alla base dell'art. 2697 comma 2 c.c. ed in ragione del criterio di riferibilità o vicinanza della prova, fondato sulla constatazione logica che è più agevole per il debitore fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento parziale o totale piuttosto che per il creditore fornire la prova di un fatto negativo qual
è l'inadempimento. Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, questa “….dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di
3 contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…..” (cfr. Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass.
n. 7036/1999 e, ancora, ex multis, Cass. nn. 475/1985; 7777/1987; 297/1992;
3783/1985; 10169/1997).
Per potersi poi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica: la contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti
e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009). La Suprema Corte ha altresì evidenziato che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C.
Cass. 7697/2008; Cass. civ. n. 15659/2011).
Nella fattispecie in esame, pacificamente alla data di proposizione del ricorso monitorio
(27/04/2023) il credito relativo a una porzione delle competenze di fine rapporto (ossia di FR, ratei di 13^ e 14^ mensilità aggiuntiva 2023, ferie residue maturate e non godute) riconosciuto come dovuto era venuto a scadenza e sussisteva rispetto a tali crediti un inadempimento del debitore Controparte_1
Sempre successivamente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo,
ha preso cognizione del fatto che il FR maturato presso la Controparte_3 precedente datrice di lavoro sarebbe stato liquidato direttamente dall'INPS.
In riferimento a quanto oggetto di decreto ingiuntivo, parte opponente ha provato mediante la documentazione prodotta che ha già percepito le somme Controparte_3 per i superiori titoli (come ingiunte nel D.I. opposto), come si evince dai bonifici bancari
(doc. in atti) disposti in suo favore, nonché dalla richiesta di intervento diretto al Fondo presso l'INPS e dalle ammissioni della opposta con riferimento alla somme dovute per
4 FR. Al riguardo, il versamento complessivo appare conforme alla sorte capitale ingiunta che anche la opposta afferma – nella memoria difensiva e in seno ai verbali di udienza - di avere ricevuto.
Risulta, invero, incontestato tra le parti che “prima di oggi l'intera sorte capitale del decreto ingiuntivo è stata pagata dalla società opponente residuando solo le spese legali” (Cfr. verbale di udienza del 5.12.2023). Si controverte tuttavia se il pagamento dell'intera sorte capitale ingiunta determini cessazione della materia del contendere.
Si intende che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia
(Cass. 8428/2014).
Si deve dare atto che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è univocità di pronunce in giurisprudenza sul momento in cui venga meno l'interesse ad agire, trovandosi pronunce in cui si ritiene che tale cessazione si verifichi al pagamento del solo capitale e interessi (Cass. 27234/2017), ed altre in cui invece si richiede che il pagamento effettuato abbia ricompreso le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo (Cass. 8428/2014).
Vi sono pronunce (cfr Cass n. 9033/2010) che ritengono che il ricorrente, una volta divenuto consapevole che il debito sia stato già pagato dal debitore, dovrebbe astenersi dal notificare il ricorso e decreto.
Ora tenuto conto di quanto sopra evidenziato sulla natura di giudizio a cognizione piena della sussistenza del credito dell'opposizione, la decisione sulle spese dovrà tenere in considerazione la fondatezza della pretesa nel suo insieme.
La giurisprudenza di legittimità talvolta sposta il momento della verifica della fondatezza della domanda al verificarsi della notificazione (Come ad esempio Cass.
27234/2017: "…in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto").
Talaltra, si è orientata diversamente (cfr Cass. 8428/2014, che richiama un precedente, secondo il quale "… ritenendo legittime le ragioni della emissione del decreto nei confronti dell'ingiunto, le ha conseguentemente poste a carico dell'opponente (v. nello stesso senso Cass. 18 ottobre 1983 n. 6121) …”). Anche di recente la Suprema Corte ha ritenuto che “La fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto..” ( cfr da ultimo Cass. Civile, sez.Lav. Ordinanza n.4732/2025; Cassazione civile sez. II, 28/12/2020, n.29642 che richiama Cassazione n. 27234/2017 citata).
5 Il prevalente orientamento, che si condivide, è nel senso che il pagamento comporta la cessazione della materia del contendere e la necessità di revoca del decreto ingiuntivo nella eventuale fase di opposizione.
Quanto al costo della procedura monitoria, la giurisprudenza di legittimità concede il diritto al recupero in separata sede: "Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione" (Cass. 27234/2017).
È quindi pacifico che dopo la notifica del decreto ingiuntivo il debitore non possa liberarsi dell'obbligazione corrispondendo solo la sorte capitale, essendo tenuto al pagamento di interessi e spese liquidati, mentre caso differente, in esame nella fattispecie, è quello che si verifica nell'ipotesi in cui il pagamento parziale del dovuto intervenga prima della notificazione (all'evidenza nel caso di specie i pagamenti in data
04/04/2023, 04/05/2023 e 10/05/2023 sono anteriori alla notificazione del decreto ingiuntivo del 29 maggio 2023). In tale ipotesi per essere liberato da ogni ulteriore obbligazione il debitore deve dimostrare la sussistenza di un eventuale accordo fra le parti relativo all'accettazione del pagamento da parte del creditore della somma capitale a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dell'odierna opposta, alla luce del disposto di cui all'art. 1326 c.c. Quindi la spontanea corresponsione della somma, oggetto del credito, di parte debitrice al proprio avente diritto, rappresenta una vera e propria solutio giuridicamente rilevante nel rapporto sostanziale credito-debito intercorrente tra le parti processuali, nonché la causa del venir meno dell'ontologico presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non può non assurgere che a valida ragione di revoca dello stesso. Sul punto si è espressa la Suprema Corte (Cass. Sez. I 22 maggio 2008 n.
13085; cfr. Cass. Sez. Un. 7448/93, Cass. 4531/2000). Pertanto, secondo la visione che si ritiene corretta, ogni qualvolta il debitore corrisponda il capitale in favore del creditore, si dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere con declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto si rileva che con la domanda di ingiunzione veniva prospettato un credito per mancato pagamento di FR e per voci retributive che tale domanda era supportata da idonea documentazione allegata al ricorso e per la sommatoria degli importi è stato concesso il decreto ingiuntivo.
Riguardo al credito per tali sorti capitali si osserva che parte opponente non contesta nel merito il credito maturato a tali titoli dal lavoratore, nè vengono contestati i presupposti per la sua spettanza.
Nella specie a fronte di credito documentato in atti in riferimento al quale parte creditrice
(ricorrente in sede monitoria) allega l'inadempimento del datore di lavoro, su quest'ultimo incombe, per costante giurisprudenza della Cassazione, l'onere di provare l'avvenuto pagamento, onere che nel caso concreto – in esito al complessivo giudizio – appare assolto con riferimento alla intera sorte capitale ingiunta.
Pacifico e documentato è il mancato pagamento, alla data di deposito del ricorso monitorio di gran parte del credito poi ingiunto.
Come detto il ricorso è stato depositato antecedentemente a parte del pagamento:
6 risulta incontestato tra le parti che un primo acconto di € 1.000,00 è stato pagato in data
04/04/2023 prima quindi del deposito del ricorso (Cfr all.2 dell'opposizione e pag.2 della memoria difensiva), un secondo acconto di € 1.000,00 è stato pagato in data 04/05/2023 ed infine € 1.518,56 sono stati pagati in data 10/05/2023 e quindi dopo il deposito del ricorso ma prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, mentre l'istanza all'Inps per il pagamento della quota di FR di sua spettanza è stata depositata in data 03/05/2023; solo il saldo finale di € 908,00 è stato pagato dopo la notifica del provvedimento monitorio in data 06/07/2023. Pacificamente il pagamento del FR da parte di INPS è intervenuto nell'ottobre 2023 a fronte dell'istanza inoltrata dal
[...] il 03/05/2023. CP_1
Va, tuttavia, evidenziato – si come rilevato dalla parte opposta - che detta somma è stata pagata in ritardo rispetto alla data di insorgenza del credito (qui da intendersi nella cessazione del rapporto di lavoro pacificamente il 23/01/2023) e tuttavia, quanto al complessivo credito ingiunto, le dichiarazioni formulate in memoria difensiva dall'opposta del 21/11/2023 (supra richiamate con cui si insiste “limitatamente all'importo di € 567,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese legali liquidate in seno al provvedimento opposto”) consentono di ritenere integrata una accettazione del pagamento da parte del creditore della somma capitale a tacitazione di ogni pretesa dell'odierna opposta.
In conclusione, alla luce di tutte le superiori considerazioni, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, essendosi accertata - al momento della pronuncia della presente statuizione - la insussistenza del credito azionato in via monitoria.
Sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7448/1993, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione) il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. anche Cass. Civ. n. 3984/2004, Cass. Civ. n. 1657/2004; Cass.
19/03/2007 n.6514). In definitiva, posto che, in esito all'istruttoria, l'importo ingiunto con il decreto opposto è stato nelle more del giudizio pagato alla parte opposta, il decreto medesimo va revocato.
Ai fini della liquidazione delle spese del giudizio deve tenersi conto anche dell'attività espletata nella fase monitoria, giacché, come affermato dalla Suprema Corte,
l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le
7 stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr., tra le altre, Cass. 1/2/2007, n.
2217; Cass. 18/10/2002, n. 14818).
Ai presenti fini, nel caso di specie occorre dare atto che la domanda monitoria risultava parzialmente fondata atteso che al momento della notificazione del decreto ingiuntivo sussisteva il credito, seppure di minore importo, azionato dal creditore.
E tuttavia bisogna valorizzare il parziale adempimento avvenuto in parte prima dell'emissione del decreto. Per altro verso, a fronte del documentato pagamento – da parte della debitrice –in data successiva al deposito del ricorso ma anteriormente alla notifica del decreto ingiuntivo, si evidenzia che in giurisprudenza si ritiene recuperabile in separata sede il costo della procedura monitoria allorché un decreto ingiuntivo non sia notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione (cfr Cass. 27234/2017).
Inoltre osservandosi che è chiaro che la notificazione del decreto ha costretto l'ingiunta a proporre comunque l'opposizione, per evitare che il decreto divenisse definitivo.
Come ricordato, "la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto (Cass. n. 27234/2017).
Alla stregua delle considerazioni sin qui rassegnate, l'esito complessivo della lite e l'oscillazione giurisprudenziale in materia inducono a dichiarare le spese dell'intero procedimento (fase monitoria e fase di opposizione) compensate fra le parti.
Mentre, alla stregua di quanto rassegnato, non sussistono i presupposti per una pronuncia ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 852/2023; compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero procedimento (fase monitoria e fase di opposizione).
Così deciso in Catania, in data 27 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa UI RI TR
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