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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VITERBO - SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa PIREDDA Micaela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 864 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 02.10.2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1941 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Emilio Abbate (Cod. Fisc. pec C.F._2
fax 0761/402304); e Email_1 dall'Avv. Mara Manfredi (Cod. Fisc. pec C.F._3
fax 0761/751616), ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio della seconda in Vallerano (VT), Via Don Minzoni n. 33 APPELLANTE
E
I.V.A. Controparte_1 C.F._4
, in persona del Sindaco Prof. legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, che succede ex lege ai sensi dell'art. 1 comma 16 e 47 della legge 7/04/2014 n. 56 alla Provincia di rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AR EL MO (C.F. ) e presso la stessa C.F._5 elettivamente domiciliata in Via IV Novembre 119/A – Avvocatura, PEC: CP_1
in virtù di procura speciale Email_3 alla lite allegata e parte integrante del presente atto. Mail: Email_4
APPELLATA
E
, (c.f. ), con sede in – Via Cristo-foro Colombo CP_3 P.IVA_2 CP_1
n. 212, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Persona_1 in rep. n. 15266 del 2 maggio 2023, dall'Avv. Angela ARni (c.f. CP_1 , dom.ta in Viterbo presso lo studio dell'Avv. Silvia Brugiotti C.F._6 alla via T. Carletti n. 39, 01100. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0651686900 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Em_5 azio. it.
[...] Email_6 Email_7
RZ TO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 711/2022, emessa l'08 settembre 2022 e depositata il 20 settembre 2022 Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo, la Parte_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla medesima istante subiti
[...] per la carenza e/o omissione dei compiti di vigilanza e controllo istituzionalmente spettanti alla convenuta, ai sensi della Legge Regionale n. 13/2007, danni da parametrarsi al danno “da vacanza rovinata” dall'attrice subito, così come a lei già riconosciuto nella sentenza n. 1436/2010 del Giudice di Pace di Civita Castellana. La si costituiva in primo grado contestando Parte_2
e impugnando le opposte pretese, assumendo preliminarmente il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo (essendo contestata un'attività a carattere autoritativo e non iure privatorum), l'incompetenza per territorio del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di nonché il difetto di legittimazione CP_1 passiva per essere passate le funzioni in materia di turismo (compreso il contenzioso in atto ex art. 1 co. 97 legge n. 56/2014) alla - in CP_3 relazione alla quale chiedeva l'integrazione del contraddittorio. Nel merito rilevava l'infondatezza della pretesa, in quanto destituita di supporto probatorio, nonché il decorso della prescrizione. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Viterbo, autorizzata la chiamata in causa della (che, tuttavia, aveva a sua volta sostenuto il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i fatti contestati si riferivano al 2009, data in cui non aveva ancora assunto le funzioni in materia di turismo), rigettava la domanda attorea rilevando l'effettivo decorso del termine prescrizionale e compensava le spese di lite. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Viterbo (per le motivazioni a cui si rinvia) per la riforma parziale della citata sentenza del Giudice di Pace di Viterbo nella parte in cui - dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di incompetenza territoriale e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
– ha ritenuto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Parte_2 fondata e meritevole di accoglimento. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2 dell'appello principale per avvenuto decorso del termine prescrizionale nonché proponendo appello incidentale relativamente al capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha comunque ritenuto che la convenuta avesse effettivamente posto in essere la condotta illecita ex adverso contestata. Si è, dunque, costituita nel giudizio di appello anche la , alla quale la CP_3
ha notificato la comparsa di costituzione in appello e Parte_2 contestuale appello incidentale, chiedendo di respingere la domanda principale e l'appello incidentale e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. La causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 26.03.2025 e, successivamente, per mutamento del Giudice assegnatario, all'udienza del 02.10.2025, ove la stessa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI EL DECISIONE
1. SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, SULLA INCOMPETENZA TERRITORIALE E SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Preliminarmente, il Tribunale osserva che le statuizioni, contenute nella decisione oggetto di gravame, relative al rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva della
[...]
non sono state impugnate, neppure incidentalmente, con specifici Parte_2 motivi di gravame. Per quanto concerne, in particolare, il capo della sentenza di primo grado relativo al difetto di legittimazione passiva, la non ha spiegato uno Parte_2 specifico motivo di appello incidentale, seppure abbia lapidariamente censurato la mancata trasposizione di tale statuizione nel dispositivo di primo grado unicamente limitandosi a riportare nello specifico motivo di rigetto dell'appello principale tale inciso: “la peraltro non è stata citata dall'appellante con violazione del CP_3 principio d io, atteso che soltanto nella motivazione è stata riconosciuta il suo difetto di legittimazione ma non nel dispositivo della sentenza”. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza deve essere considerata un atto unitario, in cui il dispositivo e la motivazione si integrano a vicenda. Sebbene, di norma, il dispositivo prevalga in quanto espressione immediata della volontà del Giudice, questa regola non si applica quando il dispositivo stesso è affetto da un errore materiale oggettivamente riconoscibile. In tali circostanze, la motivazione diventa strumento essenziale per ricostruire in modo chiaro e inequivocabile la reale volontà del Giudicante e, di conseguenza, per determinare la portata effettiva della decisione. Nel caso di specie, al di là della considerazione che il Giudice di primo grado ha comunque previsto nel dispositivo la formula “ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa”, la motivazione era talmente dettagliata e motivata sul punto da rendere indiscutibile l'intenzione del Giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in favore della . La mancata trasposizione Parte_2 CP_3 esplicita di tale rigetto nel dispositivo costituisce, quindi, una mera omissione, una svista materiale che non rispecchia la decisione ponderata e argomentata nella motivazione. Tanto precisato, deve ritenersi dunque che tutti i capi della decisione di primo grado relativi alle eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva della abbiano conseguito Parte_2 autorità di cosa giudicata, in quanto non impugnati con motivi specifici né con appello principale né con appello incidentale.
2. SULL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO Prima di trattare nel merito le questioni di diritto investite dall'appello principale e incidentale, appare necessario affrontare preliminarmente anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegata dalla convenuta CP_3
e successivamente fatta propria, nelle sue conclusioni, anche dall'appellante
[...] principale. L'appello incidentale tardivo è consentito nei limiti in cui l'interesse a impugnare sorga dall'appello proposto dall'altra parte. Si tratta di soccombenza reciproca in cui l'appellante principale impugna il punto della sentenza che lo vede soccombente e l'appellante incidentale propone appello per far valere le ragioni contro la propria soccombenza. Secondo la dottrina tradizionale la soccombenza che legittima la proposizione dell'appello incidentale è quella pratica, non quella teorica;
in caso di soccombenza teorica su alcune questioni della parte risultata totalmente vittoriosa nel merito, trova applicazione l'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. e, in questo senso, milita anche la consolidata giurisprudenza più risalente (cfr. Cass. civ. n. 8854/2007). L'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale deve essere ritenuto inammissibile se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (cfr. recentemente Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14.11.2024). Nel caso di specie, l'interesse alla proposizione dell'appello incidentale tardivo da parte di è certamente insorto per effetto della Parte_2 impugnazione principale, a seguito della quale è stato rimesso in discussione l'assetto di interessi definitosi all'esito del giudizio di primo grado in cui – essendo stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato – l'appellata non avrebbe avuto motivo per censurare autonomamente la sua ritenuta responsabilità aquiliana atteso che la prescrizione del diritto era assorbente;
l'appello incidentale della va, pertanto, dichiarato ammissibile e valutato nel merito. Parte_2
3. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO L'appello principale è infondato e va rigettato. Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito azionato dalla nei Pt_1 confronti della deve ritenersi prescritto. Parte_2
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 21.02.2020, in tema di responsabilità per omessa vigilanza della P.A. in un caso assimilabile). In particolare, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado (che, di fatto, non ha individuato un effettivo dies a quo, riferendolo genericamente agli anni 2009/2011), ma anche diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale (che individua il dies a quo nella chiusura del fallimento CP_4
intervenuta nell'anno 2017), il dies a quo del citato diritto deve essere
[...] viduato nel momento successivo a quello in cui la in data Pt_1
16.12.2015, aveva inviato una prima pec alla chiedendo i dati Parte_2 identificativi della compagnia assicurativa gestore della polizza R.C. di cui la
[...] sarebbe dovuta essere dotata per legge. Trascorsi giorni 30 dall'invio di CP_4 tale pec senza alcun riscontro, dovendosi intendere il silenzio dell'amministrazione quale diniego (tanto ai sensi degli artt. 18 bis e 25, comma 4, L. 241/1990), la si sarebbe dovuta certamente ormai avvedere della mancanza della Pt_1 polizza e, dunque, è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale dell'illecito aquiliano. Neppure la successiva pec del 16.12.2020 può essere ritenuta quale valido atto interruttivo della prescrizione, non risultando operato all'interno della stessa (al di là della nuova richiesta di fornire gli estremi della polizza) alcun riferimento a pretese risarcitorie nei confronti della P.A. ma unicamente un riferimento esplicito alla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di altro soggetto ( e CP_4 sulla base di un diverso titolo (risarcimento del danno da vacanza rovinata). Risulta, invece, che soltanto in data 22.01.2021 (oltre, quindi, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, il cui dies a quo va, dunque, datato al 16.01.2016) la ha promosso azione giudiziale nei confronti della Pt_1 [...]
, conclusasi con l'emanazione del provvedimento oggi gravato. Il Parte_2 diritto al risarcimento del danno da illecito aquiliano della P.A. risulta, pertanto, prescritto. Peraltro, analogo discorso deve essere formulato per la prescrizione del diritto in materia di assicurazione, di cui appare doveroso affrontare la questione in quanto tale aspetto si riverbera sull'accoglimento dell'appello incidentale. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., infatti, “il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Nel caso di specie, dunque, la vrebbe dovuto attivare la polizza R.C. (di Pt_1 cui teoricamente la avrebbe dovuta essere dotata) nel termine CP_4 biennale decorrente dal momento in cui la stessa aveva richiesto il risarcimento del danno (da vacanza rovinata) all'assicurato (o presunto tale), momento coincidente con l'anno 2010, epoca in cui veniva introdotto il giudizio risarcitorio nei confronti della presso il Giudice di Pace di Civita Castellana, o – al più tardi CP_4
– coincidente con la data di pubblicazione della sentenza n. 32/2011 del 20.01.2011 con cui il Tribunale di Roma, accertato lo stato di insolvenza della ne ha dichiarato il fallimento, aprendo la relativa procedura Controparte_4 concorsuale per la determinazione del passivo e la ripartizione dell'eventuale attivo residuo. E' quantomeno da tale momento che, proprio in virtù delle previsioni della Legge Regionale n. 13/2007, la – acclarato lo stato di insolvenza della Pt_1 controparte e avendo peraltro presentato domanda di ammissione al passivo – avrebbe potuto e dovuto avvalersi con la dovuta diligenza della prevista copertura assicurativa, attesa l'evidente incapacità patrimoniale della di corrispondere CP_4 direttamente il risarcimento del danno da vacanza rovinata quantificato nella sentenza del Giudice di Pace di Civita Castellana. Del resto, l'art. 33 della citata legge regionale prevedeva l'obbligo per le agenzie di viaggi e turismo di dotarsi di polizze R.C. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno (art. 13, comma 1, L.R. 33/2007), nonché a garanzia delle ipotesi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore (art. 33, comma 1 bis, L.R. 13/2007). Deve, pertanto, ritenersi che non solo risultava prescritto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito della P.a. per le motivazioni sopra spiegate, ma risultava anche prescritto il diritto al risarcimento assicurativo in virtù della (presunta) polizza R.C.
4. SUL DIFETTO DI RESPONSABILITA' AQUILIANA EL P.A. In ogni caso, con lo specifico motivo di appello incidentale, ha Parte_2 censurato la decisione di primo grado nella misura in cui, pur avendo dichiarato prescritto il diritto, ha ritenuto che avesse effettivamente posto Parte_2 in essere la condotta illecita contestata, non avendo esercitato sull'agenzia di viaggi il doveroso controllo e la sorveglianza a cui era deputata e non Controparte_4 avendole – pertanto - impedito di svolgere l'attività di agenzia di viaggi in mancanza di polizza assicurativa. L'appellante incidentale ha censurato, nello specifico, il mancato assolvimento da parte della dell'onere della prova in ordine all'asserito comportamento Pt_1 omissivo, doloso o colposo, della (che è stato ritenuto unicamente sulla Parte_3 base della mancata risposta a una pec e della sentenza del Giudice di Pace di Civita Castellana, di cui è stato richiesto nuovamente lo stralcio) e ha evidenziato come in ogni caso, essendosi verificati i fatti nel 2009, a fronte di una richiesta del nome dell'Assicurazione presentata dall'attrice via pec soltanto in data 16.12.2015, anche qualora la avesse potuto comunicare l'informazione, la Parte_2
Sig.ra non avrebbe potuto ottenere alcun rimborso, considerato il breve Pt_1 termine previsto dai contratti assicurativi (prescrizione di due anni) sia per la denuncia del sinistro, sia per il risarcimento del danno conformemente alle norme del codice civile. La ha allegato in primo grado – a sostegno delle proprie pretese – la Pt_1 sentenza passata in giudicato resa dal Giudice di Pace di Civita Castellana, sentenza cui il Giudice di prime cure ha fatto riferimento nella sentenza oggi gravata e di cui l'appellante incidentale ha chiesto nuovamente lo stralcio. Tale richiesta, oltre che inammissibile, deve ritenersi infondata, tenuto conto che la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c. (essendo lo stesso limitato alle parti, ai loro eredi o aventi causa), può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (così anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20.02.2013). Con riferimento alla censura relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio, si ritiene che la stessa sia comunque fondata nei termini che di seguito verranno precisati. Sebbene l'onere della prova, anche in materia di responsabilità aquiliana, grava in via principale sul danneggiato - spettando a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell'an e nel quantum, la prova del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente nonché la specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa grave in capo a questi – è pur vero che tale assunto codicistico deve essere coordinato con il principio di matrice giurisprudenziale della c.d. vicinanza della prova, per cui l'onere della prova deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. La ratio del principio di vicinanza della prova si rinviene nella necessità di garantire a tutti, in egual misura, la possibilità di agire in giudizio per tutelare i propri diritti soggettivi e i propri interessi legittimi, i quali non sarebbero tutelati qualora l'attore, sul quale generalmente grava l'onus probandi, fosse costretto a una probatio diabolica. In questo senso, il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 12910 del 22.04.2022). Nel caso di specie, risultando allegata dalla na condotta omissiva della Pt_1
P.A. consistita nell'omessa vigilanza ai sensi dell'art. 41 L.R. 13/2007, l'attrice sarebbe stata gravata da una probatio diabolica se onerata di dover ella provare l'inadempimento da parte della P.A. dell'obbligo a quest'ultima imposto dalla legge, circostanza che ella – invero – ha potuto materialmente e fattivamente dimostrare unicamente allegando le pec inviate alla al fine di vedersi Parte_2 comunicati i dati assicurativi richiesti e allegando il mancato riscontro a tali pec da parte della . Del resto, il singolo cittadino non ha i poteri per Parte_2 monitorare il corretto adempimento da parte della complessa organizzazione amministrativa degli obblighi a essa imposti dalla legge. Diversamente, si rileva come l'attrice non abbia effettivamente onerato l'onere probatorio su di lei per converso sicuramente gravante e relativo alla dimostrazione del nesso di causalità, ulteriore elemento costitutivo del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., quale fonte costitutiva del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede dall'appellante. Invero, l'appellante, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, non ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva della
[...]
(consistita nell'omessa vigilanza e controllo sull'attività di agenzia di Parte_2 viaggi e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge) e il danno subito (consistito nell'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata a seguito dell'insolvenza della agenzia di viaggi mediante l'escussione della polizza assicurativa che l avrebbe dovuto attivare ex lege). CP_4
Infatti, l'appellant ha mai dimostrato di aver in alcun modo attivato la polizza assicurativa nel termine biennale di prescrizione previsto dalla legge, a partire dal momento in cui è sorto il suo diritto a ottenere l'indennizzo che coincide, al massimo, con il giorno in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento (2011), risultando – per converso – che la prima forma di tentativo di attivazione della polizza è avvenuta proprio con la pec del 16.12.2015. Pertanto, ne consegue che anche laddove la avesse tenuto una Parte_2 condotta conforme alla legge, esercitando quei doveri di vigilanza e controllo previsti dall'art. 41 L. 13/2007 e anche laddove la vesse effettivamente Controparte_4 stipulato la polizza R.C. obbligatoria per legge, in ogni caso il suo diritto risulterebbe prescritto ex art. 2952 c.c. e non avrebbe in ogni caso potuto ottenere l'indennizzo attraverso l'escussione della polizza R.C., cosicché manca la riconducibilità in via diretta e immediata del danno subito dall'appellante alla condotta omissiva della . Parte_2 La assoluta peculiarità e la pluralità delle questioni trattate, attinte anche da contrasti giurisprudenziali, giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti, ivi compresa la chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, ogni altra deduzione, eccezione e domanda disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'appello principale, accertata la prescrizione per le ragioni di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 711/2022, emessa l'08 settembre 2022 e depositata il 20 settembre 2022.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Viterbo, 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Micaela PIREDDA)
Il Giudice, dott.ssa PIREDDA Micaela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 864 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 02.10.2025 e vertente
TRA
(Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1941 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Emilio Abbate (Cod. Fisc. pec C.F._2
fax 0761/402304); e Email_1 dall'Avv. Mara Manfredi (Cod. Fisc. pec C.F._3
fax 0761/751616), ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio della seconda in Vallerano (VT), Via Don Minzoni n. 33 APPELLANTE
E
I.V.A. Controparte_1 C.F._4
, in persona del Sindaco Prof. legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, che succede ex lege ai sensi dell'art. 1 comma 16 e 47 della legge 7/04/2014 n. 56 alla Provincia di rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
AR EL MO (C.F. ) e presso la stessa C.F._5 elettivamente domiciliata in Via IV Novembre 119/A – Avvocatura, PEC: CP_1
in virtù di procura speciale Email_3 alla lite allegata e parte integrante del presente atto. Mail: Email_4
APPELLATA
E
, (c.f. ), con sede in – Via Cristo-foro Colombo CP_3 P.IVA_2 CP_1
n. 212, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per atto notaio Persona_1 in rep. n. 15266 del 2 maggio 2023, dall'Avv. Angela ARni (c.f. CP_1 , dom.ta in Viterbo presso lo studio dell'Avv. Silvia Brugiotti C.F._6 alla via T. Carletti n. 39, 01100. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 0651686900 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: Em_5 azio. it.
[...] Email_6 Email_7
RZ TO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 711/2022, emessa l'08 settembre 2022 e depositata il 20 settembre 2022 Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in Parte_1 giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Viterbo, la Parte_2
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni dalla medesima istante subiti
[...] per la carenza e/o omissione dei compiti di vigilanza e controllo istituzionalmente spettanti alla convenuta, ai sensi della Legge Regionale n. 13/2007, danni da parametrarsi al danno “da vacanza rovinata” dall'attrice subito, così come a lei già riconosciuto nella sentenza n. 1436/2010 del Giudice di Pace di Civita Castellana. La si costituiva in primo grado contestando Parte_2
e impugnando le opposte pretese, assumendo preliminarmente il difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo (essendo contestata un'attività a carattere autoritativo e non iure privatorum), l'incompetenza per territorio del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di nonché il difetto di legittimazione CP_1 passiva per essere passate le funzioni in materia di turismo (compreso il contenzioso in atto ex art. 1 co. 97 legge n. 56/2014) alla - in CP_3 relazione alla quale chiedeva l'integrazione del contraddittorio. Nel merito rilevava l'infondatezza della pretesa, in quanto destituita di supporto probatorio, nonché il decorso della prescrizione. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Viterbo, autorizzata la chiamata in causa della (che, tuttavia, aveva a sua volta sostenuto il CP_3 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i fatti contestati si riferivano al 2009, data in cui non aveva ancora assunto le funzioni in materia di turismo), rigettava la domanda attorea rilevando l'effettivo decorso del termine prescrizionale e compensava le spese di lite. Con atto di citazione in appello regolarmente notificato l'appellante ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Viterbo (per le motivazioni a cui si rinvia) per la riforma parziale della citata sentenza del Giudice di Pace di Viterbo nella parte in cui - dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di incompetenza territoriale e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
– ha ritenuto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Parte_2 fondata e meritevole di accoglimento. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Parte_2 dell'appello principale per avvenuto decorso del termine prescrizionale nonché proponendo appello incidentale relativamente al capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha comunque ritenuto che la convenuta avesse effettivamente posto in essere la condotta illecita ex adverso contestata. Si è, dunque, costituita nel giudizio di appello anche la , alla quale la CP_3
ha notificato la comparsa di costituzione in appello e Parte_2 contestuale appello incidentale, chiedendo di respingere la domanda principale e l'appello incidentale e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. La causa è stata, quindi, rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 26.03.2025 e, successivamente, per mutamento del Giudice assegnatario, all'udienza del 02.10.2025, ove la stessa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI EL DECISIONE
1. SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, SULLA INCOMPETENZA TERRITORIALE E SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Preliminarmente, il Tribunale osserva che le statuizioni, contenute nella decisione oggetto di gravame, relative al rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva della
[...]
non sono state impugnate, neppure incidentalmente, con specifici Parte_2 motivi di gravame. Per quanto concerne, in particolare, il capo della sentenza di primo grado relativo al difetto di legittimazione passiva, la non ha spiegato uno Parte_2 specifico motivo di appello incidentale, seppure abbia lapidariamente censurato la mancata trasposizione di tale statuizione nel dispositivo di primo grado unicamente limitandosi a riportare nello specifico motivo di rigetto dell'appello principale tale inciso: “la peraltro non è stata citata dall'appellante con violazione del CP_3 principio d io, atteso che soltanto nella motivazione è stata riconosciuta il suo difetto di legittimazione ma non nel dispositivo della sentenza”. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza deve essere considerata un atto unitario, in cui il dispositivo e la motivazione si integrano a vicenda. Sebbene, di norma, il dispositivo prevalga in quanto espressione immediata della volontà del Giudice, questa regola non si applica quando il dispositivo stesso è affetto da un errore materiale oggettivamente riconoscibile. In tali circostanze, la motivazione diventa strumento essenziale per ricostruire in modo chiaro e inequivocabile la reale volontà del Giudicante e, di conseguenza, per determinare la portata effettiva della decisione. Nel caso di specie, al di là della considerazione che il Giudice di primo grado ha comunque previsto nel dispositivo la formula “ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa”, la motivazione era talmente dettagliata e motivata sul punto da rendere indiscutibile l'intenzione del Giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della in favore della . La mancata trasposizione Parte_2 CP_3 esplicita di tale rigetto nel dispositivo costituisce, quindi, una mera omissione, una svista materiale che non rispecchia la decisione ponderata e argomentata nella motivazione. Tanto precisato, deve ritenersi dunque che tutti i capi della decisione di primo grado relativi alle eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva della abbiano conseguito Parte_2 autorità di cosa giudicata, in quanto non impugnati con motivi specifici né con appello principale né con appello incidentale.
2. SULL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO Prima di trattare nel merito le questioni di diritto investite dall'appello principale e incidentale, appare necessario affrontare preliminarmente anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo spiegata dalla convenuta CP_3
e successivamente fatta propria, nelle sue conclusioni, anche dall'appellante
[...] principale. L'appello incidentale tardivo è consentito nei limiti in cui l'interesse a impugnare sorga dall'appello proposto dall'altra parte. Si tratta di soccombenza reciproca in cui l'appellante principale impugna il punto della sentenza che lo vede soccombente e l'appellante incidentale propone appello per far valere le ragioni contro la propria soccombenza. Secondo la dottrina tradizionale la soccombenza che legittima la proposizione dell'appello incidentale è quella pratica, non quella teorica;
in caso di soccombenza teorica su alcune questioni della parte risultata totalmente vittoriosa nel merito, trova applicazione l'onere di riproposizione di cui all'art. 346 c.p.c. e, in questo senso, milita anche la consolidata giurisprudenza più risalente (cfr. Cass. civ. n. 8854/2007). L'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale deve essere ritenuto inammissibile se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (cfr. recentemente Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 29448 del 14.11.2024). Nel caso di specie, l'interesse alla proposizione dell'appello incidentale tardivo da parte di è certamente insorto per effetto della Parte_2 impugnazione principale, a seguito della quale è stato rimesso in discussione l'assetto di interessi definitosi all'esito del giudizio di primo grado in cui – essendo stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto azionato – l'appellata non avrebbe avuto motivo per censurare autonomamente la sua ritenuta responsabilità aquiliana atteso che la prescrizione del diritto era assorbente;
l'appello incidentale della va, pertanto, dichiarato ammissibile e valutato nel merito. Parte_2
3. SULLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO L'appello principale è infondato e va rigettato. Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito azionato dalla nei Pt_1 confronti della deve ritenersi prescritto. Parte_2
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 21.02.2020, in tema di responsabilità per omessa vigilanza della P.A. in un caso assimilabile). In particolare, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado (che, di fatto, non ha individuato un effettivo dies a quo, riferendolo genericamente agli anni 2009/2011), ma anche diversamente da quanto sostenuto dall'appellante principale (che individua il dies a quo nella chiusura del fallimento CP_4
intervenuta nell'anno 2017), il dies a quo del citato diritto deve essere
[...] viduato nel momento successivo a quello in cui la in data Pt_1
16.12.2015, aveva inviato una prima pec alla chiedendo i dati Parte_2 identificativi della compagnia assicurativa gestore della polizza R.C. di cui la
[...] sarebbe dovuta essere dotata per legge. Trascorsi giorni 30 dall'invio di CP_4 tale pec senza alcun riscontro, dovendosi intendere il silenzio dell'amministrazione quale diniego (tanto ai sensi degli artt. 18 bis e 25, comma 4, L. 241/1990), la si sarebbe dovuta certamente ormai avvedere della mancanza della Pt_1 polizza e, dunque, è da tale momento che decorre il termine di prescrizione quinquennale dell'illecito aquiliano. Neppure la successiva pec del 16.12.2020 può essere ritenuta quale valido atto interruttivo della prescrizione, non risultando operato all'interno della stessa (al di là della nuova richiesta di fornire gli estremi della polizza) alcun riferimento a pretese risarcitorie nei confronti della P.A. ma unicamente un riferimento esplicito alla richiesta risarcitoria avanzata nei confronti di altro soggetto ( e CP_4 sulla base di un diverso titolo (risarcimento del danno da vacanza rovinata). Risulta, invece, che soltanto in data 22.01.2021 (oltre, quindi, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione, il cui dies a quo va, dunque, datato al 16.01.2016) la ha promosso azione giudiziale nei confronti della Pt_1 [...]
, conclusasi con l'emanazione del provvedimento oggi gravato. Il Parte_2 diritto al risarcimento del danno da illecito aquiliano della P.A. risulta, pertanto, prescritto. Peraltro, analogo discorso deve essere formulato per la prescrizione del diritto in materia di assicurazione, di cui appare doveroso affrontare la questione in quanto tale aspetto si riverbera sull'accoglimento dell'appello incidentale. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., infatti, “il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Nel caso di specie, dunque, la vrebbe dovuto attivare la polizza R.C. (di Pt_1 cui teoricamente la avrebbe dovuta essere dotata) nel termine CP_4 biennale decorrente dal momento in cui la stessa aveva richiesto il risarcimento del danno (da vacanza rovinata) all'assicurato (o presunto tale), momento coincidente con l'anno 2010, epoca in cui veniva introdotto il giudizio risarcitorio nei confronti della presso il Giudice di Pace di Civita Castellana, o – al più tardi CP_4
– coincidente con la data di pubblicazione della sentenza n. 32/2011 del 20.01.2011 con cui il Tribunale di Roma, accertato lo stato di insolvenza della ne ha dichiarato il fallimento, aprendo la relativa procedura Controparte_4 concorsuale per la determinazione del passivo e la ripartizione dell'eventuale attivo residuo. E' quantomeno da tale momento che, proprio in virtù delle previsioni della Legge Regionale n. 13/2007, la – acclarato lo stato di insolvenza della Pt_1 controparte e avendo peraltro presentato domanda di ammissione al passivo – avrebbe potuto e dovuto avvalersi con la dovuta diligenza della prevista copertura assicurativa, attesa l'evidente incapacità patrimoniale della di corrispondere CP_4 direttamente il risarcimento del danno da vacanza rovinata quantificato nella sentenza del Giudice di Pace di Civita Castellana. Del resto, l'art. 33 della citata legge regionale prevedeva l'obbligo per le agenzie di viaggi e turismo di dotarsi di polizze R.C. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno (art. 13, comma 1, L.R. 33/2007), nonché a garanzia delle ipotesi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore (art. 33, comma 1 bis, L.R. 13/2007). Deve, pertanto, ritenersi che non solo risultava prescritto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito della P.a. per le motivazioni sopra spiegate, ma risultava anche prescritto il diritto al risarcimento assicurativo in virtù della (presunta) polizza R.C.
4. SUL DIFETTO DI RESPONSABILITA' AQUILIANA EL P.A. In ogni caso, con lo specifico motivo di appello incidentale, ha Parte_2 censurato la decisione di primo grado nella misura in cui, pur avendo dichiarato prescritto il diritto, ha ritenuto che avesse effettivamente posto Parte_2 in essere la condotta illecita contestata, non avendo esercitato sull'agenzia di viaggi il doveroso controllo e la sorveglianza a cui era deputata e non Controparte_4 avendole – pertanto - impedito di svolgere l'attività di agenzia di viaggi in mancanza di polizza assicurativa. L'appellante incidentale ha censurato, nello specifico, il mancato assolvimento da parte della dell'onere della prova in ordine all'asserito comportamento Pt_1 omissivo, doloso o colposo, della (che è stato ritenuto unicamente sulla Parte_3 base della mancata risposta a una pec e della sentenza del Giudice di Pace di Civita Castellana, di cui è stato richiesto nuovamente lo stralcio) e ha evidenziato come in ogni caso, essendosi verificati i fatti nel 2009, a fronte di una richiesta del nome dell'Assicurazione presentata dall'attrice via pec soltanto in data 16.12.2015, anche qualora la avesse potuto comunicare l'informazione, la Parte_2
Sig.ra non avrebbe potuto ottenere alcun rimborso, considerato il breve Pt_1 termine previsto dai contratti assicurativi (prescrizione di due anni) sia per la denuncia del sinistro, sia per il risarcimento del danno conformemente alle norme del codice civile. La ha allegato in primo grado – a sostegno delle proprie pretese – la Pt_1 sentenza passata in giudicato resa dal Giudice di Pace di Civita Castellana, sentenza cui il Giudice di prime cure ha fatto riferimento nella sentenza oggi gravata e di cui l'appellante incidentale ha chiesto nuovamente lo stralcio. Tale richiesta, oltre che inammissibile, deve ritenersi infondata, tenuto conto che la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 c.c. (essendo lo stesso limitato alle parti, ai loro eredi o aventi causa), può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (così anche Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20.02.2013). Con riferimento alla censura relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio, si ritiene che la stessa sia comunque fondata nei termini che di seguito verranno precisati. Sebbene l'onere della prova, anche in materia di responsabilità aquiliana, grava in via principale sul danneggiato - spettando a quest'ultimo la specifica prova del danno, nell'an e nel quantum, la prova del nesso causale che correli eziologicamente il danno alla condotta dell'agente nonché la specifica dimostrazione della sussistenza del dolo o almeno della colpa grave in capo a questi – è pur vero che tale assunto codicistico deve essere coordinato con il principio di matrice giurisprudenziale della c.d. vicinanza della prova, per cui l'onere della prova deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare. La ratio del principio di vicinanza della prova si rinviene nella necessità di garantire a tutti, in egual misura, la possibilità di agire in giudizio per tutelare i propri diritti soggettivi e i propri interessi legittimi, i quali non sarebbero tutelati qualora l'attore, sul quale generalmente grava l'onus probandi, fosse costretto a una probatio diabolica. In questo senso, il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 12910 del 22.04.2022). Nel caso di specie, risultando allegata dalla na condotta omissiva della Pt_1
P.A. consistita nell'omessa vigilanza ai sensi dell'art. 41 L.R. 13/2007, l'attrice sarebbe stata gravata da una probatio diabolica se onerata di dover ella provare l'inadempimento da parte della P.A. dell'obbligo a quest'ultima imposto dalla legge, circostanza che ella – invero – ha potuto materialmente e fattivamente dimostrare unicamente allegando le pec inviate alla al fine di vedersi Parte_2 comunicati i dati assicurativi richiesti e allegando il mancato riscontro a tali pec da parte della . Del resto, il singolo cittadino non ha i poteri per Parte_2 monitorare il corretto adempimento da parte della complessa organizzazione amministrativa degli obblighi a essa imposti dalla legge. Diversamente, si rileva come l'attrice non abbia effettivamente onerato l'onere probatorio su di lei per converso sicuramente gravante e relativo alla dimostrazione del nesso di causalità, ulteriore elemento costitutivo del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., quale fonte costitutiva del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede dall'appellante. Invero, l'appellante, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, non ha dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva della
[...]
(consistita nell'omessa vigilanza e controllo sull'attività di agenzia di Parte_2 viaggi e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge) e il danno subito (consistito nell'impossibilità di ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata a seguito dell'insolvenza della agenzia di viaggi mediante l'escussione della polizza assicurativa che l avrebbe dovuto attivare ex lege). CP_4
Infatti, l'appellant ha mai dimostrato di aver in alcun modo attivato la polizza assicurativa nel termine biennale di prescrizione previsto dalla legge, a partire dal momento in cui è sorto il suo diritto a ottenere l'indennizzo che coincide, al massimo, con il giorno in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento (2011), risultando – per converso – che la prima forma di tentativo di attivazione della polizza è avvenuta proprio con la pec del 16.12.2015. Pertanto, ne consegue che anche laddove la avesse tenuto una Parte_2 condotta conforme alla legge, esercitando quei doveri di vigilanza e controllo previsti dall'art. 41 L. 13/2007 e anche laddove la vesse effettivamente Controparte_4 stipulato la polizza R.C. obbligatoria per legge, in ogni caso il suo diritto risulterebbe prescritto ex art. 2952 c.c. e non avrebbe in ogni caso potuto ottenere l'indennizzo attraverso l'escussione della polizza R.C., cosicché manca la riconducibilità in via diretta e immediata del danno subito dall'appellante alla condotta omissiva della . Parte_2 La assoluta peculiarità e la pluralità delle questioni trattate, attinte anche da contrasti giurisprudenziali, giustificano la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio tra tutte le parti, ivi compresa la chiamata in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, ogni altra deduzione, eccezione e domanda disattesa o assorbita, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'appello principale, accertata la prescrizione per le ragioni di cui in parte motiva, e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Viterbo n. 711/2022, emessa l'08 settembre 2022 e depositata il 20 settembre 2022.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali.
Viterbo, 31.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Micaela PIREDDA)