TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3012
TAR
Decreto cautelare 19 febbraio 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter, comma 1, D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022 in relazione all’obbligo vaccinale over 50 -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 octies, comma 1, L. n. 241/1990 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata. Obbligo di vaccinazione “generalizzato” per categorie di lavoratori senza operare alcuna distinzione in ordine alle mansioni effettivamente svolte

    La giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale come bilanciamento degli interessi, giustificato dal principio di solidarietà e dalla tutela della salute pubblica. Le mansioni del ricorrente non sono state provate come tali da escludere il rischio di contagio. La sospensione è una misura coerente con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES, COMMA 1, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. MANCATA PREVISIONE NORMATIVA IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE TAMPONI QUOTIDIANI IN LUOGO DELLA VACCINAZIONE

    La Corte Costituzionale ha chiarito che la normativa ha operato un contemperamento non irragionevole tra il diritto alla libertà di cura del singolo e l'interesse della collettività, affermando che l'obbligo vaccinale, anziché il tampone, non è irragionevole o sproporzionato rispetto ai dati scientifici disponibili. La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha determinato la temporanea impossibilità di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 914 ss. D.lgs. n. 66/2010 - Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.

    La Corte Costituzionale ha escluso che la mancata erogazione di un assegno alimentare al lavoratore sospeso per mancata vaccinazione sia costituzionalmente obbligata. La sospensione deriva da una scelta del lavoratore di non vaccinarsi, comportando la perdita del diritto alla retribuzione e a ogni altro compenso. La comparazione con la sospensione per procedimento penale è improponibile, poiché in quel caso la sospensione è cautelare e non sanzionatoria, volta a definire la responsabilità del dipendente.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 ter D.L. 44/2021 ss.mm. ii; Eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, mancanza dei presupposti di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 35 E 36 Cost. sul diritto del lavoratore a percepire una retribuzione minima ai fini del sostentamento

    La Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo il bilanciamento degli interessi operato dal legislatore, giustificando l'obbligo vaccinale in nome del principio di solidarietà. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è coerente con l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro e con il principio di corrispettività, poiché l'assenza della prestazione lavorativa rende legittima la mancata corresponsione della retribuzione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 1/2022, del D.L. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter D.L. n. 44/2021 ss.mm.ii. – Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h – Violazione di legge. Eccesso di potere. Illegittimità derivata – Disparità di trattamento – Mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa

    Non si è in presenza di una sperimentazione clinica, ma di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA). I vaccini anti Covid-19 sono regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter di qualità, sicurezza ed efficacia. La CMA è una scelta tecnica per garantire la tutela della salute pubblica, attestando che benefici sono superiori ai rischi. Pertanto, la sospensione non costituisce un condizionamento illecito.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda risarcitoria, che ne consegue logicamente, viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3012
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3012
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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