Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01286/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1286 del 2025, proposto dal sig. TO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Bracigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva:
a) del provvedimento prot. n. 8363 del 28.7.2025, inviato a mezzo pec in pari data, con il quale il Comune di Bracigliano ha denegato l’istanza di fiscalizzazione prot. n. 5951 del 10.7.2025;
b) dell’ordinanza n. 5951 del 11.6.2024, notificata in data 9.9.2024, con la quale veniva disposta la demolizione di opere asseritamente abusive;
c) del provvedimento del 3.6.2025, notificato il 16.6.2025, con il quale il Comune di Bracigliano ha “accertato” la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e fatto avviso che detto bene costituisce titolo per l’immissione in possesso;
d) del provvedimento prot. n. 6167 del 3.6.2025, notificato il 16.6.2025, con il quale il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Bracigliano, ha irrogato la sanzione di € 20.000,00, sul presupposto della inottemperanza all’ordine di demolizione;
e) per quanto occorra, del verbale di Polizia Locale del 29.5.2026, notificato in data 16.6.2025, nonché degli atti ad esso presupposti;
f) del rifiuto tacito opposto alla istanza di rimodulazione dell’ordinanza di demolizione del prot. n. 5953 del 11.6.2024, presentata in data 13.6.2025 (prot. n. 6646);
g) di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. BE FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Mediante l’epigrafato gravame il ricorrente ha impugnato: l’atto di diniego di fiscalizzazione ex art. 34 TUED e i successivi atti di accertamento d’inottemperanza, acquisizione e sanzione pecuniaria.
1.1 A monte della vicenda odierna, tuttavia, va richiamata l’ordinanza di demolizione n. 5951/2024, non impugnata, con la quale il Comune aveva ingiunto al ricorrente la demolizione delle seguenti opere: “ 1. Portico antistante al manufatto agricolo lato sud, di dimensioni mt 4.60 x 13.00 di altezza media mt. 2.65, composto da struttura orizzontale e verticale in tubolari di ferro che poggia su un muretto di delimitazione perimetrale di altezza mt. 0.80 avente copertura in lamiera coibentata; 2. Portico retrostante al manufatto agricolo lato est, di dimensioni 4.90 x 1.15 di altezza media mt. 2.65 avente le medesime caratteristiche del portico realizzato sul lato sud; 3. Lastricato /piazzale realizzato in cemento gettato in opera con il quale è stato reso impermeabile parte del fondo agricolo, per una superficie di circa 950.00 mq”.
1.2 Divenuta inoppugnabile l’ingiunzione demolitoria, con il provvedimento prot. n. del 03.06.2025, notificato il 16.06.2025, il Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Bracigliano ne accertava, sulla base del correlato verbale, la mancata ottemperanza, avvisando pertanto il destinatario che l’atto avrebbe costituito titolo per l'immissione in possesso.
Il sig. ZZ trasmetteva allora la nota n. prot.n. 7749 del 3.7.2025 con la quale, ai sensi dell’art. 34 TUED chiedeva la “fiscalizzazione” dell’abuso per ottenere, in sostanza, la conversione della demolizione in sanzione pecuniaria, sostenendo, peraltro, che la demolizione delle opere come ingiunta avrebbe potuto pregiudicare l’edificato legittimo restante.
1.3 L’Amministrazione con la nota prot. 8363 del 28.7.2025 denegava l’istanza ritenendone insussistenti i presupposti: oltre a richiamare le pregresse vicende e le loro conseguenze, in ogni caso il Comune qualificava gli abusi come non ascrivibili all’art. 33 TUED reputando in proposito irrilevante una pregressa CILA del 2021 con la quale parte ricorrente aveva dato comunicazione dell’esecuzione di alcune delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione.
2. Il ricorso è stato affidato a quattro motivi così rubricati : “I) V iolazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 cost., 2, 3 e 7, l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., 31, 33, 34, 37 e 38 d.p.r. 380/2001 ed eccesso di potere per presupposto erroneo vizio del procedimento, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento ; II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 cost., 2, 3, 7 e 10 bis, l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., 31, 33, 34, 37 d.p.r. 380/2001 ed eccesso di potere per presupposto erroneo; Vizio del procedimento, violazione dei principi di partecipazione e del contraddittorio, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento; III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 cost., 2, 3, 7 e 10 bis, l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., 31, 33, 34, 37 d.p.r. 380/2001 ed eccesso di potere per presupposto erroneo, vizio del procedimento, violazione dei principi di partecipazione e del contraddittorio, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, perplessità e travisamento. Sviamento; IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 cost., 2, 3, 7 e 10 bis, l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., 31, 33, 34, 37 d.p.r. 380/2001 ed eccesso di potere per presupposto erroneo, vizio del procedimento, violazione dei principi di partecipazione e del contraddittorio, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, perplessità ”.
2.1 Il Comune si è costituito in giudizio eccependo, in prima battuta, l’irricevibilità in parte qua e l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, reputandolo pregiudicato dall’ormai intervenuto effetto acquisitivo al patrimonio comunale intervenuto ai sensi del comma 3 dell’art 31 TUED. In ogni caso ha richiamato la difesa civica ha richiamato ampia giurisprudenza in ordine alla insussistenza dei presupposti, anche di merito, per ottenere la richiesta “fiscalizzazione” ex art. 34 TUED.
Si è altresì costituita l’Autorità di Bacino mediante l’Avvocatura dello Stato chiedendo l’estromissione dal giudizio dell’Amministrazione per non essere stati impugnati atti di sua provenienza.
2.2 Prima della fissazione della camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare parte ricorrente ha fatto pervenire un atto di espressa rinuncia chiedendo la discussione della causa direttamente nel merito.
2.3 In vista dell’odierna udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti, riportandosi alle già spiegate difese e replicando a quelle avversarie. Allo stresso modo, all’udienza odierna le stesse parti hanno confermato le proprie conclusioni e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
3. Va preliminarmente disposta l’estromissione dal giudizio richiesta dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’Autorità di Bacino: l’Amministrazione, difatti, non ha emesso atti impugnati nel giudizio odierno.
3.1 Ciò posto il ricorso è in parte irricevibile e per il resto inammissibile e infondato.
4. Sono irricevibili tutte le censure, variamente collocate nei motivi di ricorso, che direttamente o indirettamente hanno posto in dubbio la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. prot. 5951/2024, la quale non risulta in precedenza impugnata.
5. Dalle suesposte considerazioni discende altresì la parziale inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse con riguardo alle ulteriori doglianze dirette avverso l’atto accertativo dell’inottemperanza. Parimenti risultano inammissibili per carenza d’interesse talune delle censure proposte avverso l’atto di diniego di fiscalizzazione ex art. 34 TUED seppure, in tal caso, nei limiti che d’appresso si andranno a individuare.
5.1 Restano invece complessivamente ammissibili, seppure infondate nel merito, le censure poste dal ricorrente con riguardo all’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria di € 20.000 ex art. 31 comma 4 bis TUED.
6. Riprendendo l’accenno già svolto alla parziale irricevibilità del gravame occorre premettere che con il trascorrere del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione n. prot. 5951 dell’11.6.2024, in assenza della sua esecuzione o per converso della sua impugnazione, vista anche la mancata impugnazione della stessa ingiunzione demolitoria, si è consolidato l’automatico effetto acquisitivo, di cui peraltro l’Amministrazione ha dato atto nella del 3.6.2025 contenente l’accertamento dell’inottemperanza.
6.1 Sul punto, come ribadito da una recentissima decisione della Sezione (T.A.R. Campania, Salerno. Sez. II, n. 61/2026), la giurisprudenza di questo Tribunale (ordinanze cautelari n. 378 e n. 379 del 25.9.2025) ha di recente aderito all’orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, VII sezione, n. 6368/25 e n. 7825/23; Consiglio di Stato, II sezione n. 2329/24; Consiglio di Stato VI sezione, n. 10033/23) secondo cui “ il comprovato vano decorso del termine di 90 giorni entro il quale l’autore dell’abuso può ottemperare all’ordine di demolizione… non può che comportare la perdita del diritto dominicale del privato sul bene abusivo ”. Ciò richiamando, ad ulteriore conferma dell’effetto acquisitivo automatico, le superiori coordinate tracciate dall’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023 riguardante l’acquisto ipso iure del diritto di proprietà correlato alla mancata ottemperanza della ordinanza di demolizione in assenza di una sospensione e, ovviamente, di un annullamento in sede giudiziale.
7. Ciò posto, riservandosi il richiamo alla premessa appena svolta al fine di affermare la irricevibilità di talune delle censure in disamina, si può passare allo scrutinio del primo mezzo di censura, con il quale parte ricorrente ha sostenuto che le opere oggetto di causa non sarebbero rientrate, come invece indicato nell’ordinanza di demolizione, nel novero delle attività emesse in assenza di titolo edilizio, ma soltanto in sua difformità ai sensi dell’art. 33 comma TUED.
Di conseguenza, sempre ad avviso del ricorrente, la sanzione demolitoria prima e poi la disposta acquisizione sarebbero state illegittime. Parimenti sarebbe stato illegittimo il diniego di fiscalizzazione già per questo motivo.
7.1 In base alla premessa del precedente capo 6.1 il motivo è innanzitutto inammissibile per carenza d’interesse. Per accedere allo scrutinio invocato dal ricorrente si dovrebbe difatti presupporre l’impugnabilità, al momento della proposizione del giudizio, dell’ordinanza di demolizione. Al contrario come già osservato, l’ingiunzione demolitoria è rimasta inoppugnata, con conseguente perdita della possibilità di poterne nuovamente discutere.
Il tentativo che invece compie in tal senso il ricorrente mira a porre surrettiziamente in discussione vicende ormai definite nell’ordinanza di demolizione: attraverso l’impugnazione del diniego di fiscalizzazione s’intenderebbe segnatamente contestare il contenuto e i presupposti dell’ordinanza di demolizione nella parte in cui avevano qualificato le opere come eseguite in totale assenza di permesso di costruire e vi avevano dunque applicato l’art. 31 commi 1 e 2 e non l’art. 33, come invece vorrebbe il ricorrente.
7.2 Inoltre deve ancora osservarsi che, vista l’inoppugnabilità della demolizione, il Collegio dubita della sussistenza dell’interesse alla impugnazione del diniego di fiscalizzazione, essendo intervenuto ben dopo l’acquisizione dei beni da parte del Comune.
7.3 In ogni caso la censura è infondata e ciò consente di superare anche la rilevanza della precedente obiezione: difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il silenzio sulla CILA, in assenza dei presupposti per la sua operatività, come accaduto incontestatamente nel caso in esame, non comporta la formazione di alcun titolo legittimante.
Peraltro, come rilevato dal Comune, l’area di cui si discute è vincolata, con la conseguenza che la mera presentazione della CILA non avrebbe giammai potuto costituire, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, alcun titolo idoneativo all’uopo spendibile. Ciò anche in ragione dell’esistenza di un vincolo di natura idrogeologica particolarmente significativo (Zona identificata a “ Rischio 4 ” “elevato”). In tali casi “Anche qualora un'opera [nel caso di specie una terrazza con pavimentazione di limitata entità] sia astrattamente riconducibile all'edilizia libera, l'assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica comporta, ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, l'adozione della sanzione della demolizione e ripristino” (TAR Lombardia, Brescia, sez. II n.72572025).
7.3.1 Sul punto il ricorrente ha sostenuto, di qui la parziale irricevibilità, che l’ordinanza di demolizione (pag. 9 del ricorso) sarebbe stata emessa sull’erroneo presupposto dell’assenza di titolo nella realizzazione, in particolare del “ 3. Lastricato /piazzale realizzato in cemento gettato in opera con il quale è stato reso impermeabile parte del fondo agricolo, per una superficie di circa 950.00 mq ”. A suo avviso, invece, la presenza della CILA avrebbe legittimato, almeno in parte l’opera, cosicchè non si sarebbe potuta affermare la totale abusività della stessa essendo coperta in parte dalla C.I.L.A. Comunicazione che, sempre nell’ottica del ricorrente, non sarebbe stata posta nel nulla dal Comune nemmeno con l’ordinanza di demolizione.
A suffragio della propria impostazione, peraltro, il ricorrente ha richiamato impropriamente recente giurisprudenza e segnatamente la sentenza n. 6195/2024 del TAR Campania sede di Napoli. Ebbene proprio il richiamo a detta giurisprudenza rafforza l’inconsistenza della tesi attorea. Difatti quell’avviso, che il Collegio condivide, implica l’insussistenza di una preclusione in capo all’Amministrazione ad emettere un’ordinanza di demolizione, quante volte “ la C.I.L.A. sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la S.C.I.A.) o, comunque, in violazione della normativa in materia, non può certamente ritenersi precluso all'Amministrazione l'esercizio degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori degli abusi edilizi, anche laddove sia trascorso un rilevante lasso temporale dalla trasmissione della C.I.L.A., qualora ci si trovi al cospetto di interventi che esulino dal regime della predetta comunicazione, impropriamente utilizzata”.
7.3.2 Il che è poi quanto accaduto nella fattispecie odierna nella quale il Comune, sul presupposto dell’inidoneità dell’utilizzo della CILA per le opere di pavimentazione in questione, ha adottato l’atto demolitorio ai sensi degli artt. 27 e 31 TUED.
Addivenendo alla parte ammissibile della doglianza, come già osservato, l’ingiunzione demolitoria non è stata impugnata, cosicchè il Comune ha correttamente disatteso l’istanza di fiscalizzazione rilevando la carenza del presupposto correlato alla corretta qualificazione dell’opera.
8. Nel secondo motivo parte ricorrente ha invece contestato sotto ulteriori e vari profili il diniego di accoglimento dell’istanza di fiscalizzazione ex art. 34 TUED: per la mancanza del preavviso di diniego e per difetto d’istruttoria rispetto alle censure correlate alle difficoltà esecutive della demolizione disposta.
Intanto anche questo motivo è parzialmente pregiudicato dalla già acclarata inammissibilità: difatti le censure correlate all’art. 34 pertengono, sostanzialmente, alla illegittimità dell’ordinanza di demolizione ormai inoppugnabile, con la conseguenza che, come affermato in analoghe vicende “… ogni doglianza non può che appuntarsi sul diniego di sanatoria, essendo il ricorrente decaduto dalla possibilità di far valere in via diretta eventuali vizi del provvedimento molitorio. Né l'addotto vizio dell'ordine di demolizione potrebbe essere invocato come causa di illegittimità del successivo diniego di sanatoria, in quanto la denunciata violazione riguarda le modalità di reazione al rilevato abuso ovvero un profilo specificamente riguardante l'ordine di demolizione non suscettibile di riverberarsi sul diniego che, come si preciserà ulteriormente con riguardo al secondo motivo, costituisce il risultato di un procedimento autonomo” (TAR Molise n. 171/2016).
Da quanto sopra consegue altresì l’inammissibilità del motivo in quanto, anche in tal caso, correlato non solo alla eventuale surrettizia valutazione di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, quanto poi afferisce a beni ormai fuoriusciti dalla sfera di proprietà del ricorrente in quanto acquisiti al patrimonio comunale. Solo la cumulativa impugnazione dell’effetto acquisitivo conduce il Collegio, comunque ad occuparsi della censura ora in discussione.
9. Ciò posto anche le censure di merito veicolate dal ricorrente sono infondate. Non v’è alcuna violazione del preavviso di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990. Tanto già perché, essendo la violazione dell’art. 34, come sopra osservato, correlabile a una eventuale patologia dell’ordine demolitorio, l’istanza respinta dal Comune si presenta finalizzata a una rimeditazione, in autotutela, della precedente determinazione comunale di demolizione. Sul punto, costituisce ius receptum il principio secondo cui l’Amministrazione non ha alcun obbligo di riscontrare istanze finalizzaste all’esercizio del potere di autotutela.
10. In secondo luogo, e con tanto, si addiviene anche alla disamina dell’ulteriore censura contenuta al terzo motivo circa la mancata valutazione da parte del Comune delle difficoltà esecutive della demolizione disposta, è consolidato l’orientamento secondo il quale le questioni legate alla impossibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione secondo l’ipotesi regolata dall’art. 34 TUED, pertengono alla fase dell’esecuzione e non della sua formazione.
10.1 Sul punto il Collegio intende riaffermare che le questioni attinenti le modalità esecutive della demolizione non inficiano il provvedimento demolitorio o, in tal caso, il diniego, ma costituiscono elementi valutativi successivi rilevanti al momento della esecuzione.
L’avviso collima con la piana giurisprudenza che in argomento è chiara nell’affermare: “ L’Amministrazione, nell'emettere l'ordinanza di demolizione, non deve valutare la presenza dei criteri e requisiti per applicare la c.d. 'fiscalizzazione dell’abuso” prevista dall' art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti, è il privato che deve dimostrare l'impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione dell'abuso edilizio senza pregiudizio per la parte conforme dell’edificio....” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 5/05/2025, n. 8680). Anche questo Tribunale in recenti decisioni ha sottolineato che spetta all’interessato “ la dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme” (TAR Campania, Salerno sez. II n. 1086/2025 che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 3/1/ 2022, n. 1; 1/ 312021, n. 1743). Anche a ritenere ammissibile la censura, invero, il diniego comunale, fondato peraltro sull’insussistenza dei presupposti legittimanti la proposizione dell’istanza, non è censurabile nei sensi indicati dal ricorrente
11. Sempre nel terzo - oltre che in parte del quarto motivo - il ricorrente ha sviluppato censure avverso l’ordinanza di demolizione a suo tempo non impugnata. Censure, è appena il caso di sottolinearlo, irrimediabilmente irricevibili per tardività in quanto dirette avverso un atto emesso da circa un anno e dunque proposte ben oltre la scadenza del termine di decadenza.
12. Il quarto (nella restante parte) e il quinto motivo contengono, invece, una domanda di cui il Collegio occorre che si occupi, previa sua qualificazione. Il ricorrente, difatti, pur senza riferirsi esplicitamente alle norme che lo regolano, ha chiesto sostanzialmente l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte della sua istanza di riduzione dell’ambito dell’acquisizione. L’argomento viene nuovamente sostenuto mediante il richiamo alla circostanza che l’ordinanza di demolizione avrebbe illegittimamente riguardato una parte di opere coperte dalla CILA. Di qui il non meglio precisato corollario dell’impostazione, in base al quale l’istanza non si sarebbe risolta in una domanda di esercizio del potere di autotutela.
12.1 L’assunto non è condivisibile e ciò consente di non entrare neppure nel merito della istanza in quanto la stessa si presenta inammissibile. Valgano innanzitutto le considerazioni già svolte in precedenza a proposito della inoppugnabilità dell’atto demolitorio. Una volta affermata, difatti, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, l’istanza volta alla riduzione dell’acquisizione senza coinvolgere la parte di pavimentazione di circa 400 mq rientrante nei complessivi mq 950 indicati nell’ingiunzione, si disvela l’ennesimo tentativo da parte del ricorrente di porre in discussione il dictum dell’ordinanza di demolizione ormai invece inoppugnabile.
Ciò posto il Comune, poiché la ricorrente con la richiamata istanza chiedeva l’esercizio di un potere di autotutela, non era tenuto a riscontrarla, con conseguente infondatezza anche di questo motivo, pur a volerlo considerare come autonoma domanda.
13. Va da sé che alcuna doglianza può essere fondatamente mossa, a questo punto, nei confronti del verbale d’inottemperanza. Va premesso che “ Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, nonché quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime sono conseguenziali a detto ordine e, pertanto, non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di tempestiva impugnazione dell'ordine stesso” (Consiglio di Stato sez. VI, 3/04/2024, n. 3029). Ciò, ovviamente, in disparte l’ipotesi, che non ricorre nell’odierna vicenda, nelle quali sussistano vizi propri che contraddicano le statuizioni contenute nel provvedimento demolitorio a monte. Per converso, vista l’intangibilità dell’ordinanza di demolizione, non può essere fondatamente posta in discussione la legittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza.
Così come, replicando il contenuto dispositivo dell’ordinanza di demolizione, dello stesso atto ricognitivo d’inottemperanza nemmeno può esserne fondatamente contestato il contenuto.
Al più, allorquando emesso, il ricorrente potrà se del caso dolersi per vizi eventualmente propri dell’atto di acquisizione. Difatti “I provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e di occupazione dell'area in vista della trascrizione della suddetta acquisizione sono consequenziali, connessi e conseguenti al provvedimento che ordina la demolizione, con la conseguenza che essi non sono autonomamente impugnabili in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione o di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto, di talché, a fronte del consolidarsi dell'effetto dell'ordinanza di demolizione, il provvedimento di acquisizione gratuita può essere impugnato per vizi propri e non per ragioni legate alla natura abusiva delle opere ” (Consiglio di Stato, Sez. VII n.10312/2025).
14. Resta a questo punto di occuparsi dell’impugnazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis TUED. Il ricorrente, assumendo la fondatezza delle sue ulteriori argomentazioni, ha censurato la sanzione pecuniaria de qua , sostanzialmente, per illegittimità derivata. Ebbene il rigetto delle precedenti doglianze conduce ex sé al rigetto anche di quest’ulteriore doglianza. Del resto, quanto al contenuto ed alla quantificazione, trattasi, sostanzialmente di atto vincolato, in special modo in area vincolata.
15. Conclusivamente, previa estromissione dell’Autorità di Bacino dal giudizio, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile, quanto all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, mentre per il resto è inammissibile e comunque infondato.
16. La parziale conclusione in rito e la novità dei criteri ermeneutici posti a monte della dedotta inammissibilità conducono tuttavia a disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile, in parte inammissibile e per il resto infondato per le tutte le ragioni articolate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE FE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO