Art. 7.
(Divieto di arruolamento di militari).
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato non possono arruolarsi nelle forze armate degli Stati belligeranti.
(Divieto di arruolamento di militari).
Gli appartenenti alle forze armate dello Stato non possono arruolarsi nelle forze armate degli Stati belligeranti.