Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 12/06/2025, n. 11546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11546 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione n. 225 del 20/02/2025 con cui si è approvata la graduatoria finale di merito e ratificato il Piano delle Aggregazioni con ampliamento dei posti messi a concorso da n. 485 a n. 1092 unità aventi titolo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato presso le Aziende/Enti del SSR destinatarie/i dei posti nella parte in cui non riconoscere al ricorrente il punteggio di 1,50 valutazione del titolo per i titoli accademici e di studio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con cui la Fondazione Policlinico Tor Vergata ha approvato la graduatoria del concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti profilo professionale operatore socio sanitario, nella parte in cui non gli riconoscono il punteggio di 1,50 per il possesso di diploma quinquennale.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per non aver impugnato la graduatoria del 25.11.2024.
3. Alla camera di consiglio dell’11 aprile 2025 è stato dato avviso ex art. 60 c.p.a. di possibile sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato così trattenuto in decisione.
4. Deve anzitutto essere riconosciuta la giurisdizione di questo giudice, posto che, nel caso in esame non si discute se la ricorrente ha diritto o meno a vedersi riconosciuta la riserva, ma sulla legittimità del comportamento dell’Amministrazione in ordine alla mancata valutazione di titoli non allegati alla domanda.
5. Nel merito, il ricorso è inammissibile per mancata impugnativa della prima rettifica della graduatoria pubblicata il 10 gennaio 2025, ove lo stesso ricorrente è stato inserito per la prima volta senza l’attribuzione del maggior punteggio rivendicato con il ricorso in questione. Tanto, analogamente a quanto ritenuto da questo Collegio in fattispecie ove non è stata la graduatoria di novembre 2024 (in tal senso: sent. TAR Roma n. 5475/2025; n. 6583/2025).
Invero, la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che:
“ la mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura (cfr.,ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014; 1937 del 2014). Le affermazioni della giurisprudenza si iscrivono, sul piano sostanziale, nell'ambito della più generale distinzione tra atto meramente confermativo e conferma e sulle conseguenze che tale distinzione comporta, sul piano processuale, in termini di necessità (o meno) di impugnazione dell'atto successivamente emanato. Come questa sezione ha avuto modo di osservare (sez. IV, 15 giugno 2016 n. 2637; in senso conforme Sez. VI, 27 luglio 2015 n. 3667), <<il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio riposa nella sussistenza - o meno- di una nuova ponderazione ed una nuova istruttoria>>, di modo che "allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. (..) La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, dunque, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato."
Alle medesime conclusioni è pervenuta quella parte della giurisprudenza che ha fatto leva sul rapporto di presupposizione fra atti, secondo cui "Consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito come il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa". In particolare, "la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso." (Cons. Stato, sez. VI, n. 4936 del 2021; sez. IV, n. 3422 del 2019, sez. IV, n. 7122 del 2018) ” (Cons. St. sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935).
Nel caso di specie la graduatoria nella quale risulta inserito per la prima volta il ricorrente è quella del 10 gennaio 2025, ove veniva già indicato il minor punteggio ivi contestato, pertanto l’annullamento dell’impugnata successiva rettifica del 20 febbraio 2025 avrebbe quale effetto quello di far rivivere la precedente, con nessun effetto utile per il ricorrente stesso.
E’ stato difatti ritenuto che non è necessario impugnare tutte le graduatorie che rettificano quella precedente ma questo comporta, al contrario, la necessità di impugnazione della prima graduatoria.
Infatti, come rilevato, anche qualora si ritenesse fondato il ricorso avverso la graduatoria rettificata questo comporterebbe la reviviscenza della prima graduatoria che non verrebbe travolta dall’annullamento.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha avuto modi di precisare che: “ l’atto lesivo per i ricorrenti è rappresentato dall’approvazione della graduatoria a livello nazionale, mentre le rettifiche che riguardano le posizioni singolari dei concorrenti non incidono direttamente sulla loro sfera giuridica ” (cfr. C. di St. n. 8498/2023).
6.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Le spese per la particolarità della vicenda sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.