Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 21/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 827/2023
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 21 gennaio 2025
PROC. N. 827/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 21 gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
LI ES (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce atti, dall'Avv. Antonino Mancini, al domicilio eletto presso lo studio legale dell'Avv.
Antonino Mancini in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, 9.
opponente/ricorrente
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – C.F.
80078750587, P. IVA 02121151001, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar Roberto Fantini di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in
Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. opposto/resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. UL TO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 255/2023, emesso da questo Tribunale il 15/10/2023, articolando il ricorso in tre motivi: col privo eccepiva il ne bis in idem in relazione al giudizio conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello
di Campobasso n. 16/2023 (a seguito di rinvio disposto dalla Suprema Corte); col
Si costituiva in giudizio l'Inps, contestando nel merito la domanda ed insistendo per il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
2. L'opposizione non merita accoglimento.
3. Non è fondato, infatti, il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione del principio del ne bis in idem, sulla base del presupposto che la fattispecie della sussistenza del credito monitorio sarebbe già stata oggetto del giudizio conclusosi (a seguito di cassazione con rinvio da parte della Corte di Cassazione) con la sentenza della
Corte d'Appello di Campobasso n. 16/2023 (in atti).
Tale provvedimento, infatti, lungi dallo statuire sull'an della pretesa contributiva di UL, si è limitato a stabilire che la cartella esattoriale (che costituiva l'oggetto della causa e con la quale l'ente previdenziale rivendicava il pagamento dei contributi riferiti all'anno 2008), in base alla normativa emergenziale emessa all'indomani degli eventi sismici dell'ottobre del 2002, “ha sospeso fino al 31 12.2008 l'obbligo di versamento dei premi e contributi previdenziali. A tanto consegue l'illegittimità della cartella opposta, non essendo tenuto il UL, in base alla normativa emergenziale, al pagamento in un'unica soluzione della somma pretesa a titolo di contributi per l'anno 2008, né tantomeno degli importi chiesti a titolo di sanzioni” (pag. 4).
In altri e più compiuti termini, la Corte territoriale ha annullato la cartella esattoriale non perché il credito non fosse dovuto tout court, bensì perché illegittimamente l'Inps non aveva applicato la sospensione disposta dalla normativa emergenziale citata. Mai è stato in discussione che le somme de quibus non fossero dovute da parte di UL (citando la predetta sentenza: “la possibilità per il UL di accedere a detti benefici (art. . 6, comma 4-bis, D.L. 185/2008,
convertito nella l. 2/2009, ndr) è profilo estraneo al presente giudizio, avente ad oggetto la sospensione dell'obbligazione contributiva”, pag. 5).
Per tale ragione non è riscontrabile nel caso di specie un bis in idem.
4. Ugualmente infondato si rivela il secondo motivo di ricorso, dal momento che il soggetto che invoca i benefici di cui all'art. 6 cit. deve dimostrare la sussistenza delle condizioni per accedervi (cfr. Cass., sez. L, ordinanza n. 14574 del 12.06.2017: “In tema di sgravi contributivi fruiti per assunzioni con contratti di formazione lavoro, la regola "de minimis"
costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato,
stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva contenuta nel trattato CE è inapplicabile;
ne consegue che le specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità di tale regola costituiscono elementi costitutivi del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che, come tale, deve essere provato dal soggetto che lo invoca, il quale è tenuto a dimostrare, non solo, che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore a tale soglia, ma anche l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria “de minimis” su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, sotto qualunque forma”).
Ciò anche alla luce della Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 (cfr. doc. 7
fascicolo Inps) che ha dichiarato illegittima la misura, poiché concessa in assenza di prova effettiva di danno, indistintamente a tutta la popolazione, salvo che si tratti di aiuti compatibili con la regola del “de minimis”.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, alcuna prova è stata dal ricorrente fornita al riguardo.
5. Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, atteso che la cartella esattoriale avente ad oggetto il credito rivendicato in via monitoria (poi annullata dalla sentenza della Corte d'Appello citata) è stata notificata nel 2012 ed il termine prescrizionale ha subito l'interruzione ex art. 2943 c.c. a seguito dell'introduzione del giudizio suindicato, conclusosi nel 2023.
6. Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri medi secondo il
D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle fasi espletate (esclusa istruttoria) e del valore della domanda.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo.
2. Condanna UL TO a pagare in favore dell'Inps, in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che liquida in euro 3.727,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 21 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella