Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24060 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08229/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8229 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Dolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Berletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego concessione cittadinanza italiana per residenza decennale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. RD IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In data 24.09.2015 il Sig. -OMISSIS-, il quale vive regolarmente in Italia fin dal 1996, presentava domanda di concessione della Cittadinanza Italiana ex art. 9 comma 1 lett. F della legge
05.02.1992 nr. 91 (residenza decennale sul territorio nazionale).
In data 23.09.2019 la P.A. comunicava all’istante preavviso di diniego deducendo le seguenti motivazioni:
1) 05.05.2003 sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lamezia Terme definitiva il 23.12.2003 per la violazione degli artt. 56, 600 bis c.p. (tentativo di prostituzione minorile) e art.
69 comma 3 e 62 bis c.p. .
2) 05.05.2003 sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lamezia Terme definitiva il 29.06.2010 – La Corte D’Appello di Catanzaro dichiara inammissibile l’appello con sentenza
emessa in data 22.04.2010 per la violazione degli artt. 56, 600 bis c.p. (tentativo di prostituzione minorile) e 62 bis c.p. concessa riabilitazione con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
3) 07.07.2003 decreto penale del G.I.P. di Treviso divenuto esecutivo il 20.10.2003 per violazione dell’art. 489 c.p. (uso di atto falso e art. 477 e 62 bis c.p. .
Con memoria controdeduttiva (doc. II) corredata da 12 documenti (d’ora in poi sub docc. 1-12) inviata a mezzo pec in data 3.10.2019 deduceva e comprovava documentalmente le seguenti
circostanze:
- che Sig. -OMISSIS-, era venuto a conoscenza della sentenza contumaciale emessa dal Tribunale di Lamezia Terme e del decreto penale emesso dal G.I.P. di Treviso solo nel giugno del 2007 quando
la Questura di Treviso per detta causa gli rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (doc.1 all. a memoria sub doc. II cit.);
- che il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno veniva impugnato avanti il TAR Veneto che, con ordinanza collegiale del 05.12.2007, accoglieva l’ istanza di sospensiva (doc.2 all. a memoria sub doc. II cit.);
- che nel corso di detto giudizio la questura di Treviso, rilasciava il richiesto permesso di soggiorno e che quindi il TAR emetteva pronunzia di cessazione della materia del contendere (docc.3 e 4 all. a
memoria sub doc. II cit.);
- che nel contempo il sottoscritto difensore accedeva agli atti dei citati procedimenti penali di Lamezia Terme e di Treviso e poteva accertare che dette condanne erano nulle perché i relativi atti
non erano mai stati notificati al -OMISSIS- che quindi non aveva in tali sedi potuto esercitare il diritto di difesa;
- che il -OMISSIS- attivava le relative tutele e che la Corte di Cassazione con le sentenze -OMISSIS- (docc. 5 e 6 all. a memoria sub doc. II cit.); annullava le ordinanze della Corte D’Appello di Catanzaro e del G.I.P. di Treviso che avevano rigettato le istanze di remissione in termini per proporre impugnazione proposte dal Sig. -OMISSIS- il quale veniva quindi rimesso in termini;
- che tuttavia il Sig. -OMISSIS-, il quale per evitare la revoca del proprio titolo di soggiorno aveva dato fondo a tutti i propri risparmi nelle sopracitate iniziative giudiziarie (due incidenti di esecuzione due
ricorsi in Cassazione ed un ricorso al Tar), avendo riottenuto il permesso di soggiorno, decideva di rinunciare all’ impugnazione proposta avanti la Corte d’Appello di Catanzaro (che per tale
motivo in data 22.04.2010 veniva dichiarata inammissibile) e di percorrere la più economica via della riabilitazione che gli veniva concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia con ordinanza del 01.03.2011 (doc.7 all. a memoria sub doc. II cit.);
- che per i fatti di cui al decreto penale emesso dal G.I.P. di Treviso il medesimo veniva prosciolto dal Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Conegliano - con sentenza divenuta irrevocabile il
11.06.2011 (doc.9 all. a memoria sub doc. II cit.);
- che dopo il fatto il -OMISSIS- si era sposato ed ha avuto due figli: -OMISSIS- -OMISSIS-, nata Vittorio Veneto il 20.10.2009 e -OMISSIS- -OMISSIS-, nato a [...] il [...] (doc.10 all. a memoria sub doc. II cit.);
-che dall’estratto contributivo I.N.P.S., e dalla busta paga dell’agosto del 2019 emergeva che egli fin dal 1996 aveva sempre lavorato regolarmente (docc. 11 e 12 all. a memoria sub doc. II cit.).
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente, occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Si tratta, in altri termini, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, pertanto, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Deve, infatti, rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, la concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta intervenuta, è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l'attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l'inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, tra i quali quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 7/1/2022, n. 104, 1/03/2021, n.1705 e 8/10/2021, n.6720).
Dunque, in linea di principio, lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e la valutazione discrezionale dell’Amministrazione si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. VI, 20/05/2011, n. 3006).
In altri termini, la valutazione ampiamente discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a compiere deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma valutare anche l'area della prevenzione dei reati, con accurati apprezzamenti sulla personalità e la condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa in futuro arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato per una mancata piena adesione ai valori fondamentali del nostro ordinamento (Consiglio di Stato sez. III, 27/02/2019, n.1390).
Nel caso in esame le sentenze sfavorevoli sono state annullate solo per motivi formali, mentre il fatto criminoso in sé ben può essere apprezzato dall’amministrazione attiva, come fatto appunto in relazione ai pregiudizi dell’istante, che tra l’altro , nella domanda avrebbe dichiarato l’insussistenza di condanne con integrazione di altro reato di falso.
In ogni caso la risalenza delle condanne e il decorso medio tempore possono legittimare la presentazione di una nuova istanza alla luce delle mutate condizioni.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.