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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15056 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti MAURI STEFANO e MAURI FABIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia,
E
(c.f. ) rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia,
E
1 (c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._4
procura in atti, dall'avv. VENERI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2025 le parti e Parte_1 CP_1
premesso:
[...]
di aver contratto matrimonio a Napoli il 29/10/1998; che dal matrimonio erano nati due figli: il 17.7.1998 e il 22.04.2003, CP_2 CP_3
maggiorenni non economicamente autosufficienti, che tra le parti era intervenuta sentenza di divorzio n. 5707/2015 del 30.01.2015 del
Tribunale Ordinario di Napoli;
tutto ciò premesso, chiedevano una modifica della disciplina.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli Parte_1 [...]
e , verserà direttamente agli stessi, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di CP_2 CP_3
€ 800,00 (ottocento/00) così suddivisa, € 500,00 a ed € 300,00 a Controparte_2
da corrispondere in contanti o mediante PostePay che verrà comunicata dai figli Controparte_3
al signor ” Parte_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti, a modifica della disciplina del divorzio n.5705/2015 del 30.01.2015,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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