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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1160/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1160/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'abg. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
[...]
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALIS PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare Nel merito ➢ Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, la conseguente responsabilità contrattuale della stessa e, per l'effetto, condannare la convenuta, per i titoli in premessa, alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore del Sig. nella somma di €. 10.000,00, oltre interessi maturati come da DM Istitutivi, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, e/o nel minor maggior importo che risulterà in corso di causa”
Per parte convenuta:
“Voglia codesto Onorevole Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, CP_1
pagina 1 di 13 nonché non provate dichiarando, ex art. 08 D.M. 19.12.2000, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che, accertato e dichiarato l'inadempimento di fosse condannata
[...] Controparte_1
alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore dell'attore per la somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, e/o nel minor maggior importo risultante in corso di causa. In particolare, ha esposto:
- che gli Uffici Postali di Stresa, rispettivamente in data 27.6.2006, 22.7.2006, 30.10.2006, 24.2.2007, avevano emesso in favore di parte attrice n. 4 del valore di 2.500,00 cadauno, quindi Parte_3 per complessivi € 10.000,00;
- che all'atto della sottoscrizione gli impiegati postali avevano precisato che i Buoni emessi, come qualsiasi altro Buono fruttifero, avessero durata e scadenza ventennale, omettendo però di consegnare al Sig. la documentazione informativa e le condizioni contrattuali previsti per legge;
Pt_1
- che l'attore recentemente aveva chiesto informazioni ai predetti Uffici sul montante maturato, apprendendo per la prima volta che era intervenuta prescrizione dei Buoni e che, conseguentemente, non sarebbero stati rimborsati il capitale investito e gli interessi maturati;
- che, dopo la presentazione del reclamo in data 8.8.2023, era stato chiesto a il rimborso CP_1 delle somme dovute e portate dai Buoni Postali, contestando l'omessa consegna della documentazione informativa prevista per legge all'atto dell'emissione e chiedendo, dunque, a controparte di fornire prova di aver consegnato, all'atto dell'emissione dei Titoli, il F.I.A., la scheda di sintesi, il regolamento e le condizioni generali di contratto;
- che, avverso tale reclamo, la Sede Centrale di in data 18.8.2023 aveva comunicato a parte CP_1
attrice, per la prima volta, che i Buoni sottoscritti avevano una durata di soli “18 mesi” (maturazione di interessi fino al 2008/2009 e prescrizione al 2018/2019) e che aveva ribadito l'intervenuta prescrizione, menzionando una comunicazione in G.U. del tutto estranea ai titoli in questione, omettendo di consegnare la documentazione richiesta e di rendere noto il numero di Serie dei predetti titoli;
pagina 2 di 13 - che l'ignoranza nella scadenza del termine dei Buoni, dal quale era derivato il decorso della prescrizione, aveva trovato fondamento solo ed esclusivamente nell'inadempimento dell'emittente i
Titoli, ovvero , che non aveva ottemperato a quanto previsto dal D.M. 19 dicembre 2000, CP_1
contenente le Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi;
- che la condotta di era in contrasto con le suddette norme, oltre che con il generale CP_1
dovere di correttezza e buona fede;
- che la vicenda della prescrizione dei collocati da dal 2001 al 2009, era stata Parte_3 CP_1
altresì oggetto della sanzione irrogata dall'Antitrust, la quale aveva accertato la commissione da parte della resistente di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, nonché l'omessa grave attivazione dei necessari comportamenti per evitare la prescrizione;
- che tutte le informazioni del “rapporto negoziale di investimento”, ovvero la Serie di appartenenza, il
DM che lo aveva istituito, gli interessi maturati, la durata, le scadenze, i termini prescrizionali e le relative conseguenze per i sottoscrittori di perdita del capitale, venivano fornite esclusivamente su documenti separati, in primis il “Foglio Informativo Analitico (F.I.A.)”, nonché la “scheda di sintesi”, le “condizioni generali di contratto” e il “regolamento del prestito” come emerso dall'indagine condotta dall'Antitrust;
- che la convenuta, al momento dell'emissione dei Buoni, non aveva consegnato il foglio informativo analitico (F.I.A.) e l'ulteriore documentazione informativa, tra cui la scheda di sintesi - regolamento - condizioni generali di contratto e che tale documentazione non era stata fornita neanche a seguito dell'esplicita richiesta formulata in data 8.8.2023;
- che, oltre all'omessa consegna della documentazione informativa, allo sportello era stata fornita l'informazione di una durata ventennale dei titoli;
- che gli Uffici postali non avevano provveduto alla pubblicazione nei locali dell'avviso sulle condizioni praticate;
- che il sig. , in virtù della totale mancanza di informazioni, non era mai stato posto nella Pt_1 condizione di conoscere l'esistenza dei DM in materia, né disponeva di mezzi per informarsi e conoscere l'esatta durata dei titoli;
pagina 3 di 13 - che la convenuta con risposta fornita il 18.8.2023 aveva affermato che i Buoni Postali collocati dal 1° gennaio 2006 avevano una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione in virtù del Provvedimento pubblicato in G.U. 31 dicembre 2005, n. 304;
- che, tuttavia, tale provvedimento pubblicato in G.U. non menzionava nessuna durata a 18 mesi e, soprattutto, riportava sigle (B15 - BC9 - 18E) totalmente estranee alle sigle riportare nella parte posteriore dei Buoni consegnati al Sig. ; Pt_1
- che, trattandosi di un rapporto negoziale di investimento, aveva l'onere di dimostrare CP_1
quale documentazione sarebbe stata esibita e sottoscritta dalle parti al momento dell'emissione e se fra questa documentazione vi fossero riferimenti espliciti alla durata di “18 mesi”;
- che dall'istruttoria condotta dall' Antitrust era stato appurato che , in considerazione dei CP_1 numerosi Reclami ricevuti dal 2018, era perfettamente consapevole dell'errore informativo commesso agli sportelli, e del conseguente effetto prescrittivo che stava per manifestarsi in danno degli investitori;
- che la maturata prescrizione non era dunque frutto dell'inerzia o della negligenza di parte attrice, ma era esclusivamente imputabile a , avendo la convenuta violato gli obblighi informativi (artt. 3 e 6 CP_1
DM 19.12.2000) e avendo indotto in grave errore il sottoscrittore sulla durata dell'investimento;
- che l'onere di dimostrare la corretta consegna del F.I.A. incombeva esclusivamente su e non CP_1
sull'esponente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa. In particolare, ha dedotto:
- che l'attore era intestatario di quattro appartenenti alle serie 18J, 18K; 18N; Controparte_2
18R e 18J, che erano stati tutti istituita mediante emissione di apposito avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale;
- che i predetti titoli avevano prodotto interessi per diciotto mesi dalla data di emissione e si erano prescritti, in quanto era decorso il termine decennale dalla data di scadenza dei buoni;
- che, unitamente ai titoli oggetto di causa, così come prescritto dalla normativa, al sottoscrittore era stato consegnato il relativo Foglio Informativo sul quale erano descritte: la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
pagina 4 di 13 - che, in ottemperanza all'art. 6 del D.M. 19.12.2000, negli Uffici postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con il dettaglio delle caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che i rendimenti e le condizioni dei Buoni fruttiferi postali erano, inoltre, stati pubblicati sui siti
Internet delle società “Cassa (http://www.cassaddpp.it) e Controparte_3 Controparte_1
(http://www.poste.it);
[...]
- che con nota del 3.11.2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva informato gli investitori che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;
- che le caratteristiche tecniche ed estetiche dei titoli erano conformi al decreto MEF del 7 gennaio
2003 e nessuna data di scadenza e/o data di prescrizione doveva essere apposta sui Buoni al momento della loro emissione;
- che il foglio illustrativo era stato rilasciato unitamente ai titoli e che, in ogni caso, l'art. 6 comma 1 del D.M. 06.10.2004 nonché gli avvisi pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevedevano la sola messa a disposizione;
- che il provvedimento emesso dall'Autorità Antitrust era stato impugnato innanzi al TAR;
- che non sussisteva l'indebito arricchimento di , la quale era mera collocatrice dei CP_1 [...]
così come disposto dall'art. 5 D.L. 269/2003; Controparte_2
- che alcuna responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale poteva essere addebitata a in quanto la normativa applicabile ai BPF e la durata dei titoli stessi Controparte_1
poteva essere conosciuta dal risparmiatore con l'uso della diligenza;
- che l'esponente non aveva indotto le controparti a ritenere che i titoli oggetto di causa fossero della durata ventennale (e dunque appartenenti alla serie “Ordinaria”), in quanto su tutti i Buoni era ben visibile la serie di appartenenza;
- che i Buoni Postali Fruttiferi, come quelli oggetto di causa, erano documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non era contenuta in un contratto tra (che era mero collettore CP_1
delle risorse finanziarie) ed il titolare, ma nelle norme di cui al D.M. 19.12.2000 ed al D.M.
06.10.2004;
- che essi non avevano natura di titoli di credito e, conseguentemente, non erano dotati dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza ed erano stati sottratti alla libertà contrattuale dei privati;
pagina 5 di 13 - che le somme depositate dai risparmiatori all'atto del rilascio dei buoni, sia quelle, comprensive di interessi, corrisposte agli intestatari al momento della richiesta di rimborso, erano di pertinenza della
Cassa Depositi e Prestiti e non di;
CP_1
- che, a seguito dell'abrogazione del DPR 156/1973, ad opera del D. Lgs 284/1999, con l'emanazione del D.M. 19.12.2000, l'art. 8 rubricato “prescrizione” aveva statuito testualmente che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- che l'attore, per sua stessa ammissione, si era recato presso l'ufficio postale per richiedere il rimborso dei titoli quando i predetti buoni fruttiferi postali si erano già irrimediabilmente prescritti;
- che, ai sensi dell'art. 4 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, gli importi prescritti non erano restituibili e che, quindi, il titolare del buono era tenuto a recarsi presso qualsiasi ufficio postale per richiedere il rimborso dei buoni entro la data ultima di prescrizione;
- che alcuna richiesta di rimborso era pervenuta presso prima dell'agosto 2023, sicché il CP_1
diritto a riscuotere i titoli de quibus si era prescritto in favore dell'emittente;
- che nessuna irregolarità poteva essere reclamata dalla controparte, in quanto lo stesso aveva a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per conoscere la durata dei titoli, le modalità e la tempistica utile per la riscossione;
- che in ogni ufficio postale era stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico, di appositi avvisi, oltre che ogni altra informazione, la quale, quindi, era da sempre prontamente disponibile sul sito istituzionale di Cassa e Prestiti e sul sito internet di nella parte CP_3 Controparte_1
dedicata al Risparmio Postale;
- che i Decreti Ministeriali 19.12.2000 e 06.10.2004, nonché l'avviso sull'emissione delle nuove serie erano stati regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed erano rinvenibili sul retro del buono postale fruttifero laddove era dato leggere: “il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del Tesoro”;
- che alcuna data di scadenza e/o data di prescrizione doveva essere apposta sul titolo, in quanto il
Decreto MEF del 7 gennaio 2003 disponeva espressamente le caratteristiche tecniche che ogni Buono doveva contenere;
pagina 6 di 13 - che era onere della controparte provare l'asserito comportamento non diligente tenuto dalla società e che la controparte non aveva dimostrato che, recatosi presso l'Ufficio Postale, l'operatore di sportello aveva negato di fornire le indicazioni necessarie, considerato che l'art. 6 del D.M. 06.10.2004 prescriveva in capo a la sola messa a disposizione dei fogli informativi;
CP_1
- che sia il foglio informativo, sia le informative erano state rilasciate dall'impiegato postale unitamente alla consegna dell'originale del titolo stesso;
- che, nel caso in esame, oltre al termine di prescrizione dei Buoni Postali, era altresì decorso il termine relativo all'obbligo di conservazione documentale, non potendo la banca essere obbligata a conservare i documenti sine die;
- che, in ogni caso, l'art. 116 e 119 TUB - prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 141/2010 - non prevedevano alcun obbligo di conservazione della documentazione, né tantomeno prevedevano la richiesta di apposizione firme sui fogli informativi consegnati ai risparmiatori;
- che non poteva essere considerata responsabile per non aver prodotto in giudizio la CP_1 documentazione comprovante l'avvenuta consegna di tutto il materiale informativo, posto che nessuna norma all'epoca vigente imponeva di far sottoscrivere il foglio informativo consegnato al risparmiatore al momento dell'acquisto del BPF;
- che non aveva tenuto, in fase precontrattuale, un comportamento contrario alle regole di CP_1
correttezza, buona fede nonché di informativa e che, in ogni caso, tenuto conto che i buoni postali fruttiferi erano stati sottoscritti in data 07.11.2006, si doveva rilevare che ogni pretesa risarcitoria era prescritta essendo intervenuto il termine quinquennale di prescrizione della asserita responsabilità sia precontrattuale, sia per inadempimento;
- che l'art. 8, comma 1 del D.M. 19.12.2000 disponeva testualmente che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- che, pertanto, le somme non entravano nel patrimonio di che era mero collocatore, ma CP_1
confluivano ex art. 1 comma 345 quinques della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel fondo (istituito ai sensi del comma 343 della medesima legge) gestito dalla società “CONSAP S.P.A.”:
- che “il foglio informativo analitico” e “la documentazione comprovante l'appartenenza dei buoni alla serie 18 mesi” erano già presenti nel fascicolo;
pagina 7 di 13 - che il “contratto”, “regolamento” e “scheda di sintesi” era documenti inesistenti in quanto i Buoni
Postali fruttiferi non erano titoli di credito ma documenti di legittimazione;
- che l'art. 6 del D.M. 06.10.2004 prevedeva, quale onere in capo a , la sola consegna ai CP_1
sottoscrittori dei relativi fogli, senza che questi ultimi dovessero essere sottoscritti dai clienti “per ricevuta”;
- che, in ogni caso, la richiesta di esibizione di tale documentazione era prescritta ai sensi dell'art. 2220
c.c. essendo trascorso il termine decennale dalla scadenza del titolo per la conservazione della documentazione.
All'esito della prima udienza del 14.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281sexies c.p.c. in data 9.4.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea merita accoglimento per la ragioni di seguito esplicate.
E' pacifico che l'attore abbia acquistato da quattro buoni postali fruttiferi appartenenti CP_1
alle serie 18J, 18K, 18N, 18R, emessi rispettivamente in data 27.6.2006, 22.7.2006, 30.10.2006,
24.2.2007, per il valore complessivo di euro 10.000,00 e che nel corso dell'anno 2023 ha chiesto invano di riscuoterne il valore, avendo appreso in quel momento che il diritto alla riscossione si era prescritto con il decorso di dieci dalla data di scadenza dei buoni che avevano una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione.
L'attore ha, quindi, richiesto la condanna dell'istituto di credito al rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa o il risarcimento del danno conseguente ed equivalente, asserendo la mancanza di una propria responsabilità circa l'avvenuta prescrizione dei predetti buoni, non essendovi, sui documenti, alcuna indicazione in merito alla scadenza, né avendo l'intermediario provveduto a rimediare a tale deficit informativo in altro modo e, in particolare, nel momento della sottoscrizione.
Giova premettere che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei pagina 8 di 13 titoli di credito (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass.,
Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963). Sulla base di tale presupposto, parte della giurisprudenza di merito ha attribuito alla pubblicazione del D.M., che disciplina l'emissione dei buoni fruttiferi postali, la natura di fonte integrativa ab externo del contratto secondo la previsione dell'art 1339 c.c. e, pertanto, reputa irrilevante la mancata indicazione della durata sul titolo o la mancata consegna del foglio informativo essendo tutte le caratteristiche del buono, ivi inclusa la durata, desumibili dal decreto ministeriale di istituzione della serie di appartenenza che, avendo carattere normativo, integra ai sensi dell'art. 1339 c.c. gli accordi contrattuali tra l'emittente e il sottoscrittore dei buoni (cfr. Corte
App. Milano n. 435/2020; C. App. Brescia n. 1693/2021).
Il Tribunale reputa, tuttavia, maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che riconosce alla consegna del Foglio Informatico Analitico accompagnatorio all'atto di sottoscrizione del buono una valenza preminente per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori. (cfr.
Trib. Torino 30.11.2023 e Trib. Napoli 31.10.2023). Considerata la natura di buoni fruttiferi a termine, risulta, infatti, essenziale per i titolari conoscere la data di scadenza, a partire dalla quale ex art 8 DM
19.12.2000 comincia a maturare la prescrizione.
Al riguardo, va osservato che il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall'art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: “Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.” In adempimento della delega, il
D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro, ha disposto all'art. 8 che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Nel medesimo decreto ministeriale, in relazione ai Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento, l'art. 3 recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche
pagina 9 di 13 dell'investimento” ed in relazione alla pubblicità l'art.6 ha previsto che l'ente “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
L'art. 6 e l'art. 3 del decreto ministeriale predetto prevedono a carico dell'intermediario non solo l'obbligo di pubblicizzare i termini dei buoni nei locali, ma che venga anche consegnato il foglio illustrativo cui espressamente si rimanda per i dettagli.
Va, inoltre, evidenziato che sui buoni sottoscritti dall'attore non solo vi è il richiamo alla predetta normativa (DM 19 dicembre 2000), ma è, altresì, espressamente indicato che “Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al F.I.A. contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Per contro, dall'esame dei buoni oggetto di causa, si evince che sugli stessi era riportata unicamente la data di emissione e il riferimento alla serie di appartenenza, mentre non vi erano indicazioni relative alla data di scadenza o alla durata dei buoni, ma unicamente il rinvio al Decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000 (dove parimenti non era indicata la scadenza dei buoni) e la prescrizione per cui unitamente al buono doveva essere consegnato il Foglio Informativo analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle condizioni di investimento.
La normativa, richiamata anche dalla convenuta, prevede, quindi, espressamente l'obbligo da parte del collocatore di consegnare agli investitori il Foglio Informativo Analitico, a conferma che anche sul piano meramente astratto si sia valutata non esauriente la possibilità di acquisire informazioni tramite accesso su siti internet, piuttosto che attraverso pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale. In sostanza, quindi, la stessa normazione secondaria riconosce e prevede l'inadeguatezza delle ulteriori modalità informative comunque previste, tanto da richiede e imporre la consegna del Foglio Informativo. Tale esigenza informativa assume rilievo ancor più spiccato in ragione dell'evidente incompletezza delle indicazioni riportate sui titoli, non potendosi considerare esaustiva la mera indicazione della categoria di appartenenza dei buoni e della data di loro emissione. Il primo di tali elementi, infatti, vale solo a identificare la tipologia del titolo, in vista di una ricerca su altri siti delle informazioni di riferimento, ossia di una modalità informativa che, come si è detto, la stessa normativa di settore ha riconosciuto non essere sufficiente, tanto da imporre in aggiunta la consegna del Foglio Informativo. La data d'emissione, viceversa, è un elemento essenziale al fine della decorrenza del rendimento, ma non pagina 10 di 13 consente di ricavare la data di scadenza e di fornire un'informazione chiara e completa del regolamento sottostante i buoni. Sui titoli non risulta, peraltro, apposta alcuna dicitura che indichi che fossero “a termine”.
Dovendo la consegna del Foglio Informativo Analitico essere considerata un momento fondamentale e imprescindibile ai fini dell'ottemperanza agli obblighi informativi, grava sulla parte onerata provare di avere correttamente adempiuto, secondo i principi dettati in materia di responsabilità contrattuale dall'art. 1218 c.c.
A fronte dell'allegazione di parte di attrice circa la mancata consegna del FIA, non Controparte_1
ha dimostrato di aver adempiuto a tale obbligo di consegna, essendo prive di pregio le eccezioni circa l'insussistenza dell'obbligo d'apporre firme sui fogli informativi consegnati ai risparmiatori e circa il decorso del termine decennale dalla scadenza del titolo per la conservazione della documentazione, in quanto la prova poteva essere fornita anche attraverso mezzi istruttori diversi - che non sono stati articolati - per cui l'onere probatorio risulta non assolto.
Parimenti sprovviste di prova sono rimaste le allegazioni della parte convenuta in ordine alla doverosa esposizione nei propri locali aperti al pubblico di avvisi contenenti le condizioni praticate. Inoltre, come illustrato, gli obblighi informativi non posso ritenersi assolti neanche in forza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi d'emissione delle relative serie di buoni, in quanto anche in tali avvisi, come risulta dalla documentazione prodotta, non è contenuta alcuna indicazione sulla scadenza dei titoli e si rinviava proprio ai Fogli illustrativi per conoscere le condizioni dell'investimento.
Peraltro, dall'esame dei buoni emerge che sugli stessi non erano neanche menzionati i provvedimenti istitutivi dei buoni.
In ogni caso, non potrebbe avere rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale erano state pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Infatti, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell'informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola comporta in via presuntiva pagina 11 di 13 l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subìta per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
Pertanto, solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l'investitore delle condizioni dell'investimento anche in epoca successiva alla sottoscrizione. Il deficit informativo dell'investitore derivante dalla mancata consegna del foglio illustrativo al momento della sottoscrizione non avrebbe potuto, dunque, essere sanato dalla pubblicazione sul sito internet e nei locali della convenuta delle condizioni del prestito.
Infine, non può dubitarsi del fatto che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti, e gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto.
Deve, quindi, ritenersi che la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell'investimento, rappresenti una violazione degli obblighi d'informazione e comunicazioni gravanti su Controparte_1
Tale inadempimento non ha, quindi, consentito all'investitore di avere cognizione della Parte_1
data di scadenza dei buoni, così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e da impedirgli di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Al riguardo, occorre osservare che l'art. 2941 n. 8 c.c. dispone che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” e che, in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, la Suprema Corte ha affermato che l'occultamento doloso integra un requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione ma l'omissione informativa assume rilievo, ai fini della detta sospensione, se sussista un obbligo di informare (Cass., ordinanza, 29 gennaio 2010 n. 2030; già, Cass., 11 novembre 1998 n.
11348 secondo cui il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto , cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge;
cfr. anche Cass., 30 settembre 2016 n. 19567). Nella specie, come già evidenziato, la consegna del foglio informativo integrava un preciso obbligo a carico della convenuta, con la conseguenza che il relativo inadempimento assume rilevanza ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
pagina 12 di 13 I rilievi che precedono impediscono, quindi, di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Al riguardo, sono irrilevanti le deduzioni sollevate dalla convenuta circa indisponibilità delle somme ai sensi dell'art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e del relativo regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, in quanto non è stato dimostrato l'adempimento di tali prescrizioni contenute nell'art. 1 comma 345 quinquies l. n. 266\2005 e, in particolare, di aver versato i relativi importi al fondo.
In conclusione, si ritiene fondata la richiesta dell'attore relativa al rimborso dei titoli e Controparte_1 va condannata a pagare all'attore la somma di euro 10.000,00, oltre interessi secondo i tassi di
[...]
rendimento indicati nei fogli informativi prodotto dalla convenuta (doc. da 3 a 6) per il periodo di durata dei buoni. Su tali importi sono inoltre dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda - ivi compresa la domanda subordinata di risarcimento del danno - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In punto di spese di lite, l'assenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito univoco in materia giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento di euro 10.000,00, oltre a interessi secondo il tasso di rendimento indicati nei fogli informativi prodotto dalla convenuta e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda sino al saldo;
- compensa le spese di lite.
Verbania, 9.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1160/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'abg. Parte_1 C.F._1 Parte_2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
[...]
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALIS PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare Nel merito ➢ Accertare e dichiarare l'inadempimento di , in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro tempore, la conseguente responsabilità contrattuale della stessa e, per l'effetto, condannare la convenuta, per i titoli in premessa, alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore del Sig. nella somma di €. 10.000,00, oltre interessi maturati come da DM Istitutivi, Pt_1 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, e/o nel minor maggior importo che risulterà in corso di causa”
Per parte convenuta:
“Voglia codesto Onorevole Tribunale di Torino, contrariis reiectis, così decidere: Nel merito Rigettare le domande formulate nei confronti di in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, CP_1
pagina 1 di 13 nonché non provate dichiarando, ex art. 08 D.M. 19.12.2000, l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa per le motivazioni infra esposte, con condanna al pagamento delle spese legali del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo che, accertato e dichiarato l'inadempimento di fosse condannata
[...] Controparte_1
alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore dell'attore per la somma di euro 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo, e/o nel minor maggior importo risultante in corso di causa. In particolare, ha esposto:
- che gli Uffici Postali di Stresa, rispettivamente in data 27.6.2006, 22.7.2006, 30.10.2006, 24.2.2007, avevano emesso in favore di parte attrice n. 4 del valore di 2.500,00 cadauno, quindi Parte_3 per complessivi € 10.000,00;
- che all'atto della sottoscrizione gli impiegati postali avevano precisato che i Buoni emessi, come qualsiasi altro Buono fruttifero, avessero durata e scadenza ventennale, omettendo però di consegnare al Sig. la documentazione informativa e le condizioni contrattuali previsti per legge;
Pt_1
- che l'attore recentemente aveva chiesto informazioni ai predetti Uffici sul montante maturato, apprendendo per la prima volta che era intervenuta prescrizione dei Buoni e che, conseguentemente, non sarebbero stati rimborsati il capitale investito e gli interessi maturati;
- che, dopo la presentazione del reclamo in data 8.8.2023, era stato chiesto a il rimborso CP_1 delle somme dovute e portate dai Buoni Postali, contestando l'omessa consegna della documentazione informativa prevista per legge all'atto dell'emissione e chiedendo, dunque, a controparte di fornire prova di aver consegnato, all'atto dell'emissione dei Titoli, il F.I.A., la scheda di sintesi, il regolamento e le condizioni generali di contratto;
- che, avverso tale reclamo, la Sede Centrale di in data 18.8.2023 aveva comunicato a parte CP_1
attrice, per la prima volta, che i Buoni sottoscritti avevano una durata di soli “18 mesi” (maturazione di interessi fino al 2008/2009 e prescrizione al 2018/2019) e che aveva ribadito l'intervenuta prescrizione, menzionando una comunicazione in G.U. del tutto estranea ai titoli in questione, omettendo di consegnare la documentazione richiesta e di rendere noto il numero di Serie dei predetti titoli;
pagina 2 di 13 - che l'ignoranza nella scadenza del termine dei Buoni, dal quale era derivato il decorso della prescrizione, aveva trovato fondamento solo ed esclusivamente nell'inadempimento dell'emittente i
Titoli, ovvero , che non aveva ottemperato a quanto previsto dal D.M. 19 dicembre 2000, CP_1
contenente le Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi;
- che la condotta di era in contrasto con le suddette norme, oltre che con il generale CP_1
dovere di correttezza e buona fede;
- che la vicenda della prescrizione dei collocati da dal 2001 al 2009, era stata Parte_3 CP_1
altresì oggetto della sanzione irrogata dall'Antitrust, la quale aveva accertato la commissione da parte della resistente di pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, nonché l'omessa grave attivazione dei necessari comportamenti per evitare la prescrizione;
- che tutte le informazioni del “rapporto negoziale di investimento”, ovvero la Serie di appartenenza, il
DM che lo aveva istituito, gli interessi maturati, la durata, le scadenze, i termini prescrizionali e le relative conseguenze per i sottoscrittori di perdita del capitale, venivano fornite esclusivamente su documenti separati, in primis il “Foglio Informativo Analitico (F.I.A.)”, nonché la “scheda di sintesi”, le “condizioni generali di contratto” e il “regolamento del prestito” come emerso dall'indagine condotta dall'Antitrust;
- che la convenuta, al momento dell'emissione dei Buoni, non aveva consegnato il foglio informativo analitico (F.I.A.) e l'ulteriore documentazione informativa, tra cui la scheda di sintesi - regolamento - condizioni generali di contratto e che tale documentazione non era stata fornita neanche a seguito dell'esplicita richiesta formulata in data 8.8.2023;
- che, oltre all'omessa consegna della documentazione informativa, allo sportello era stata fornita l'informazione di una durata ventennale dei titoli;
- che gli Uffici postali non avevano provveduto alla pubblicazione nei locali dell'avviso sulle condizioni praticate;
- che il sig. , in virtù della totale mancanza di informazioni, non era mai stato posto nella Pt_1 condizione di conoscere l'esistenza dei DM in materia, né disponeva di mezzi per informarsi e conoscere l'esatta durata dei titoli;
pagina 3 di 13 - che la convenuta con risposta fornita il 18.8.2023 aveva affermato che i Buoni Postali collocati dal 1° gennaio 2006 avevano una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione in virtù del Provvedimento pubblicato in G.U. 31 dicembre 2005, n. 304;
- che, tuttavia, tale provvedimento pubblicato in G.U. non menzionava nessuna durata a 18 mesi e, soprattutto, riportava sigle (B15 - BC9 - 18E) totalmente estranee alle sigle riportare nella parte posteriore dei Buoni consegnati al Sig. ; Pt_1
- che, trattandosi di un rapporto negoziale di investimento, aveva l'onere di dimostrare CP_1
quale documentazione sarebbe stata esibita e sottoscritta dalle parti al momento dell'emissione e se fra questa documentazione vi fossero riferimenti espliciti alla durata di “18 mesi”;
- che dall'istruttoria condotta dall' Antitrust era stato appurato che , in considerazione dei CP_1 numerosi Reclami ricevuti dal 2018, era perfettamente consapevole dell'errore informativo commesso agli sportelli, e del conseguente effetto prescrittivo che stava per manifestarsi in danno degli investitori;
- che la maturata prescrizione non era dunque frutto dell'inerzia o della negligenza di parte attrice, ma era esclusivamente imputabile a , avendo la convenuta violato gli obblighi informativi (artt. 3 e 6 CP_1
DM 19.12.2000) e avendo indotto in grave errore il sottoscrittore sulla durata dell'investimento;
- che l'onere di dimostrare la corretta consegna del F.I.A. incombeva esclusivamente su e non CP_1
sull'esponente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande attoree e che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa. In particolare, ha dedotto:
- che l'attore era intestatario di quattro appartenenti alle serie 18J, 18K; 18N; Controparte_2
18R e 18J, che erano stati tutti istituita mediante emissione di apposito avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale;
- che i predetti titoli avevano prodotto interessi per diciotto mesi dalla data di emissione e si erano prescritti, in quanto era decorso il termine decennale dalla data di scadenza dei buoni;
- che, unitamente ai titoli oggetto di causa, così come prescritto dalla normativa, al sottoscrittore era stato consegnato il relativo Foglio Informativo sul quale erano descritte: la serie di appartenenza, i rendimenti e le condizioni inerenti alla serie stessa;
pagina 4 di 13 - che, in ottemperanza all'art. 6 del D.M. 19.12.2000, negli Uffici postali aperti al pubblico era disponibile un avviso sulle condizioni praticate, con il dettaglio delle caratteristiche dei Buoni fruttiferi postali;
- che i rendimenti e le condizioni dei Buoni fruttiferi postali erano, inoltre, stati pubblicati sui siti
Internet delle società “Cassa (http://www.cassaddpp.it) e Controparte_3 Controparte_1
(http://www.poste.it);
[...]
- che con nota del 3.11.2010 il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva informato gli investitori che non si sarebbe provveduto a rimborsare i titoli prescritti;
- che le caratteristiche tecniche ed estetiche dei titoli erano conformi al decreto MEF del 7 gennaio
2003 e nessuna data di scadenza e/o data di prescrizione doveva essere apposta sui Buoni al momento della loro emissione;
- che il foglio illustrativo era stato rilasciato unitamente ai titoli e che, in ogni caso, l'art. 6 comma 1 del D.M. 06.10.2004 nonché gli avvisi pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevedevano la sola messa a disposizione;
- che il provvedimento emesso dall'Autorità Antitrust era stato impugnato innanzi al TAR;
- che non sussisteva l'indebito arricchimento di , la quale era mera collocatrice dei CP_1 [...]
così come disposto dall'art. 5 D.L. 269/2003; Controparte_2
- che alcuna responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale poteva essere addebitata a in quanto la normativa applicabile ai BPF e la durata dei titoli stessi Controparte_1
poteva essere conosciuta dal risparmiatore con l'uso della diligenza;
- che l'esponente non aveva indotto le controparti a ritenere che i titoli oggetto di causa fossero della durata ventennale (e dunque appartenenti alla serie “Ordinaria”), in quanto su tutti i Buoni era ben visibile la serie di appartenenza;
- che i Buoni Postali Fruttiferi, come quelli oggetto di causa, erano documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non era contenuta in un contratto tra (che era mero collettore CP_1
delle risorse finanziarie) ed il titolare, ma nelle norme di cui al D.M. 19.12.2000 ed al D.M.
06.10.2004;
- che essi non avevano natura di titoli di credito e, conseguentemente, non erano dotati dei requisiti della letteralità, autonomia ed astrattezza ed erano stati sottratti alla libertà contrattuale dei privati;
pagina 5 di 13 - che le somme depositate dai risparmiatori all'atto del rilascio dei buoni, sia quelle, comprensive di interessi, corrisposte agli intestatari al momento della richiesta di rimborso, erano di pertinenza della
Cassa Depositi e Prestiti e non di;
CP_1
- che, a seguito dell'abrogazione del DPR 156/1973, ad opera del D. Lgs 284/1999, con l'emanazione del D.M. 19.12.2000, l'art. 8 rubricato “prescrizione” aveva statuito testualmente che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- che l'attore, per sua stessa ammissione, si era recato presso l'ufficio postale per richiedere il rimborso dei titoli quando i predetti buoni fruttiferi postali si erano già irrimediabilmente prescritti;
- che, ai sensi dell'art. 4 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 novembre 2010, gli importi prescritti non erano restituibili e che, quindi, il titolare del buono era tenuto a recarsi presso qualsiasi ufficio postale per richiedere il rimborso dei buoni entro la data ultima di prescrizione;
- che alcuna richiesta di rimborso era pervenuta presso prima dell'agosto 2023, sicché il CP_1
diritto a riscuotere i titoli de quibus si era prescritto in favore dell'emittente;
- che nessuna irregolarità poteva essere reclamata dalla controparte, in quanto lo stesso aveva a disposizione tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per conoscere la durata dei titoli, le modalità e la tempistica utile per la riscossione;
- che in ogni ufficio postale era stata disposta l'affissione, nei locali aperti al pubblico, di appositi avvisi, oltre che ogni altra informazione, la quale, quindi, era da sempre prontamente disponibile sul sito istituzionale di Cassa e Prestiti e sul sito internet di nella parte CP_3 Controparte_1
dedicata al Risparmio Postale;
- che i Decreti Ministeriali 19.12.2000 e 06.10.2004, nonché l'avviso sull'emissione delle nuove serie erano stati regolarmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed erano rinvenibili sul retro del buono postale fruttifero laddove era dato leggere: “il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del Tesoro”;
- che alcuna data di scadenza e/o data di prescrizione doveva essere apposta sul titolo, in quanto il
Decreto MEF del 7 gennaio 2003 disponeva espressamente le caratteristiche tecniche che ogni Buono doveva contenere;
pagina 6 di 13 - che era onere della controparte provare l'asserito comportamento non diligente tenuto dalla società e che la controparte non aveva dimostrato che, recatosi presso l'Ufficio Postale, l'operatore di sportello aveva negato di fornire le indicazioni necessarie, considerato che l'art. 6 del D.M. 06.10.2004 prescriveva in capo a la sola messa a disposizione dei fogli informativi;
CP_1
- che sia il foglio informativo, sia le informative erano state rilasciate dall'impiegato postale unitamente alla consegna dell'originale del titolo stesso;
- che, nel caso in esame, oltre al termine di prescrizione dei Buoni Postali, era altresì decorso il termine relativo all'obbligo di conservazione documentale, non potendo la banca essere obbligata a conservare i documenti sine die;
- che, in ogni caso, l'art. 116 e 119 TUB - prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs 141/2010 - non prevedevano alcun obbligo di conservazione della documentazione, né tantomeno prevedevano la richiesta di apposizione firme sui fogli informativi consegnati ai risparmiatori;
- che non poteva essere considerata responsabile per non aver prodotto in giudizio la CP_1 documentazione comprovante l'avvenuta consegna di tutto il materiale informativo, posto che nessuna norma all'epoca vigente imponeva di far sottoscrivere il foglio informativo consegnato al risparmiatore al momento dell'acquisto del BPF;
- che non aveva tenuto, in fase precontrattuale, un comportamento contrario alle regole di CP_1
correttezza, buona fede nonché di informativa e che, in ogni caso, tenuto conto che i buoni postali fruttiferi erano stati sottoscritti in data 07.11.2006, si doveva rilevare che ogni pretesa risarcitoria era prescritta essendo intervenuto il termine quinquennale di prescrizione della asserita responsabilità sia precontrattuale, sia per inadempimento;
- che l'art. 8, comma 1 del D.M. 19.12.2000 disponeva testualmente che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”;
- che, pertanto, le somme non entravano nel patrimonio di che era mero collocatore, ma CP_1
confluivano ex art. 1 comma 345 quinques della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel fondo (istituito ai sensi del comma 343 della medesima legge) gestito dalla società “CONSAP S.P.A.”:
- che “il foglio informativo analitico” e “la documentazione comprovante l'appartenenza dei buoni alla serie 18 mesi” erano già presenti nel fascicolo;
pagina 7 di 13 - che il “contratto”, “regolamento” e “scheda di sintesi” era documenti inesistenti in quanto i Buoni
Postali fruttiferi non erano titoli di credito ma documenti di legittimazione;
- che l'art. 6 del D.M. 06.10.2004 prevedeva, quale onere in capo a , la sola consegna ai CP_1
sottoscrittori dei relativi fogli, senza che questi ultimi dovessero essere sottoscritti dai clienti “per ricevuta”;
- che, in ogni caso, la richiesta di esibizione di tale documentazione era prescritta ai sensi dell'art. 2220
c.c. essendo trascorso il termine decennale dalla scadenza del titolo per la conservazione della documentazione.
All'esito della prima udienza del 14.2.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281sexies c.p.c. in data 9.4.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea merita accoglimento per la ragioni di seguito esplicate.
E' pacifico che l'attore abbia acquistato da quattro buoni postali fruttiferi appartenenti CP_1
alle serie 18J, 18K, 18N, 18R, emessi rispettivamente in data 27.6.2006, 22.7.2006, 30.10.2006,
24.2.2007, per il valore complessivo di euro 10.000,00 e che nel corso dell'anno 2023 ha chiesto invano di riscuoterne il valore, avendo appreso in quel momento che il diritto alla riscossione si era prescritto con il decorso di dieci dalla data di scadenza dei buoni che avevano una durata di 18 mesi dalla sottoscrizione.
L'attore ha, quindi, richiesto la condanna dell'istituto di credito al rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di causa o il risarcimento del danno conseguente ed equivalente, asserendo la mancanza di una propria responsabilità circa l'avvenuta prescrizione dei predetti buoni, non essendovi, sui documenti, alcuna indicazione in merito alla scadenza, né avendo l'intermediario provveduto a rimediare a tale deficit informativo in altro modo e, in particolare, nel momento della sottoscrizione.
Giova premettere che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione;
ne consegue che ad essi non sono estendibili i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità che tipicamente caratterizzano la disciplina dei pagina 8 di 13 titoli di credito (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass.,
Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963). Sulla base di tale presupposto, parte della giurisprudenza di merito ha attribuito alla pubblicazione del D.M., che disciplina l'emissione dei buoni fruttiferi postali, la natura di fonte integrativa ab externo del contratto secondo la previsione dell'art 1339 c.c. e, pertanto, reputa irrilevante la mancata indicazione della durata sul titolo o la mancata consegna del foglio informativo essendo tutte le caratteristiche del buono, ivi inclusa la durata, desumibili dal decreto ministeriale di istituzione della serie di appartenenza che, avendo carattere normativo, integra ai sensi dell'art. 1339 c.c. gli accordi contrattuali tra l'emittente e il sottoscrittore dei buoni (cfr. Corte
App. Milano n. 435/2020; C. App. Brescia n. 1693/2021).
Il Tribunale reputa, tuttavia, maggiormente condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che riconosce alla consegna del Foglio Informatico Analitico accompagnatorio all'atto di sottoscrizione del buono una valenza preminente per rendere le necessarie informazioni sul titolo ai sottoscrittori. (cfr.
Trib. Torino 30.11.2023 e Trib. Napoli 31.10.2023). Considerata la natura di buoni fruttiferi a termine, risulta, infatti, essenziale per i titolari conoscere la data di scadenza, a partire dalla quale ex art 8 DM
19.12.2000 comincia a maturare la prescrizione.
Al riguardo, va osservato che il quadro normativo di riferimento della controversia prende le mosse dall'art.2 co.2 del D. Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) il quale, com'è noto, dispone che: “Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.” In adempimento della delega, il
D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro, ha disposto all'art. 8 che “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”. Nel medesimo decreto ministeriale, in relazione ai Contratti relativi alla prestazione del servizio di collocamento, l'art. 3 recita: «Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche
pagina 9 di 13 dell'investimento” ed in relazione alla pubblicità l'art.6 ha previsto che l'ente “espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”.
L'art. 6 e l'art. 3 del decreto ministeriale predetto prevedono a carico dell'intermediario non solo l'obbligo di pubblicizzare i termini dei buoni nei locali, ma che venga anche consegnato il foglio illustrativo cui espressamente si rimanda per i dettagli.
Va, inoltre, evidenziato che sui buoni sottoscritti dall'attore non solo vi è il richiamo alla predetta normativa (DM 19 dicembre 2000), ma è, altresì, espressamente indicato che “Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al F.I.A. contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Per contro, dall'esame dei buoni oggetto di causa, si evince che sugli stessi era riportata unicamente la data di emissione e il riferimento alla serie di appartenenza, mentre non vi erano indicazioni relative alla data di scadenza o alla durata dei buoni, ma unicamente il rinvio al Decreto del Ministro del Tesoro del 19.12.2000 (dove parimenti non era indicata la scadenza dei buoni) e la prescrizione per cui unitamente al buono doveva essere consegnato il Foglio Informativo analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle condizioni di investimento.
La normativa, richiamata anche dalla convenuta, prevede, quindi, espressamente l'obbligo da parte del collocatore di consegnare agli investitori il Foglio Informativo Analitico, a conferma che anche sul piano meramente astratto si sia valutata non esauriente la possibilità di acquisire informazioni tramite accesso su siti internet, piuttosto che attraverso pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale. In sostanza, quindi, la stessa normazione secondaria riconosce e prevede l'inadeguatezza delle ulteriori modalità informative comunque previste, tanto da richiede e imporre la consegna del Foglio Informativo. Tale esigenza informativa assume rilievo ancor più spiccato in ragione dell'evidente incompletezza delle indicazioni riportate sui titoli, non potendosi considerare esaustiva la mera indicazione della categoria di appartenenza dei buoni e della data di loro emissione. Il primo di tali elementi, infatti, vale solo a identificare la tipologia del titolo, in vista di una ricerca su altri siti delle informazioni di riferimento, ossia di una modalità informativa che, come si è detto, la stessa normativa di settore ha riconosciuto non essere sufficiente, tanto da imporre in aggiunta la consegna del Foglio Informativo. La data d'emissione, viceversa, è un elemento essenziale al fine della decorrenza del rendimento, ma non pagina 10 di 13 consente di ricavare la data di scadenza e di fornire un'informazione chiara e completa del regolamento sottostante i buoni. Sui titoli non risulta, peraltro, apposta alcuna dicitura che indichi che fossero “a termine”.
Dovendo la consegna del Foglio Informativo Analitico essere considerata un momento fondamentale e imprescindibile ai fini dell'ottemperanza agli obblighi informativi, grava sulla parte onerata provare di avere correttamente adempiuto, secondo i principi dettati in materia di responsabilità contrattuale dall'art. 1218 c.c.
A fronte dell'allegazione di parte di attrice circa la mancata consegna del FIA, non Controparte_1
ha dimostrato di aver adempiuto a tale obbligo di consegna, essendo prive di pregio le eccezioni circa l'insussistenza dell'obbligo d'apporre firme sui fogli informativi consegnati ai risparmiatori e circa il decorso del termine decennale dalla scadenza del titolo per la conservazione della documentazione, in quanto la prova poteva essere fornita anche attraverso mezzi istruttori diversi - che non sono stati articolati - per cui l'onere probatorio risulta non assolto.
Parimenti sprovviste di prova sono rimaste le allegazioni della parte convenuta in ordine alla doverosa esposizione nei propri locali aperti al pubblico di avvisi contenenti le condizioni praticate. Inoltre, come illustrato, gli obblighi informativi non posso ritenersi assolti neanche in forza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi d'emissione delle relative serie di buoni, in quanto anche in tali avvisi, come risulta dalla documentazione prodotta, non è contenuta alcuna indicazione sulla scadenza dei titoli e si rinviava proprio ai Fogli illustrativi per conoscere le condizioni dell'investimento.
Peraltro, dall'esame dei buoni emerge che sugli stessi non erano neanche menzionati i provvedimenti istitutivi dei buoni.
In ogni caso, non potrebbe avere rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale erano state pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria. Infatti, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico dell'informazione, con la conseguenza che la violazione di tale regola comporta in via presuntiva pagina 11 di 13 l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subìta per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
Pertanto, solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l'investitore delle condizioni dell'investimento anche in epoca successiva alla sottoscrizione. Il deficit informativo dell'investitore derivante dalla mancata consegna del foglio illustrativo al momento della sottoscrizione non avrebbe potuto, dunque, essere sanato dalla pubblicazione sul sito internet e nei locali della convenuta delle condizioni del prestito.
Infine, non può dubitarsi del fatto che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e regolato ab externo dalla disciplina ministeriale richiamata impone comunque una condotta improntata alla correttezza e buona fede, quali principi che devono informare l'esecuzione del contratto da parte dei contraenti, e gli obblighi di buona fede si specificano, altresì, nei doveri di avviso e di informazione della controparte in ordine a quelle circostanze che sono rilevanti per l'esecuzione del contratto.
Deve, quindi, ritenersi che la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell'investimento, rappresenti una violazione degli obblighi d'informazione e comunicazioni gravanti su Controparte_1
Tale inadempimento non ha, quindi, consentito all'investitore di avere cognizione della Parte_1
data di scadenza dei buoni, così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e da impedirgli di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, anche ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Al riguardo, occorre osservare che l'art. 2941 n. 8 c.c. dispone che la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” e che, in tema di sospensione della prescrizione di un diritto, la Suprema Corte ha affermato che l'occultamento doloso integra un requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione ma l'omissione informativa assume rilievo, ai fini della detta sospensione, se sussista un obbligo di informare (Cass., ordinanza, 29 gennaio 2010 n. 2030; già, Cass., 11 novembre 1998 n.
11348 secondo cui il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione solo se abbia ad oggetto un atto dovuto , cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge;
cfr. anche Cass., 30 settembre 2016 n. 19567). Nella specie, come già evidenziato, la consegna del foglio informativo integrava un preciso obbligo a carico della convenuta, con la conseguenza che il relativo inadempimento assume rilevanza ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c.
pagina 12 di 13 I rilievi che precedono impediscono, quindi, di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Al riguardo, sono irrilevanti le deduzioni sollevate dalla convenuta circa indisponibilità delle somme ai sensi dell'art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e del relativo regolamento attuativo contenuto nel d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, in quanto non è stato dimostrato l'adempimento di tali prescrizioni contenute nell'art. 1 comma 345 quinquies l. n. 266\2005 e, in particolare, di aver versato i relativi importi al fondo.
In conclusione, si ritiene fondata la richiesta dell'attore relativa al rimborso dei titoli e Controparte_1 va condannata a pagare all'attore la somma di euro 10.000,00, oltre interessi secondo i tassi di
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rendimento indicati nei fogli informativi prodotto dalla convenuta (doc. da 3 a 6) per il periodo di durata dei buoni. Su tali importi sono inoltre dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino saldo.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore domanda - ivi compresa la domanda subordinata di risarcimento del danno - rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In punto di spese di lite, l'assenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito univoco in materia giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento di euro 10.000,00, oltre a interessi secondo il tasso di rendimento indicati nei fogli informativi prodotto dalla convenuta e agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla domanda sino al saldo;
- compensa le spese di lite.
Verbania, 9.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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