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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12315/2023 del Registro Generale e promossa da e , genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore con gli avv.ti LANDOLFO GIANFRANCO E CHIRONI LUIGI ANTONIO Persona_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BERLOCO MARIA MADDALENA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di frequenza
***
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento dell'indennità di frequenza e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289, con la quale è prevista l'erogazione dell'assegno di frequenza in favore dei minori invalidi subordinato alla sussistenza, in via alternativa, dei requisiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 1 della citata legge.
In particolare, il primo comma attribuisce il diritto alle provvidenze in questione agli invalidi civili, minori di anni diciotto, cui siano state riconosciute dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai quali è concessa un'indennità mensile di frequenza per il ricorso, continuo o periodico, a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della minorazione da cui sono affetti, indennità la cui erogazione è condizionata alla frequenza di centri ambulatoriali, o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione, e nel recupero di persone portatrici di handicap. Il comma secondo attribuisce agli invalidi civili minori di anni diciotto, che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale degli stessi, il diritto a fruire dell'indennità mensile di frequenza, che configura una fattispecie diversa dalla prima, in quanto attinente ad un diverso presupposto e ad una differente situazione.
Orbene, nella relazione tecnica depositata telematicamente, il CTU ha rilevato a carico del minore: “Alla luce della diagnosi, storia clinica e della abbondante documentazione sanitaria disponibile ritengo, in scienza e coscienza, che trattasi di un minore affetto da Patologie che richiedono la frequenza di Centri specializzati per un adeguato percorso riabilitativo di potenziamento delle Funzioni cognitive e delle Abilità strumentali dell'Apprendimento. Sulla base della documentazione prodotta e dell'esame clinico eseguito, visto il D.M. del 05.02.1992 n° 43, relativo alla “tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti”, ritengo di poter concludere che il minore è affetto dalle patologie Persona_1 riportate di seguito: Disturbo Specifico di Apprendimento nella compilazione (Disortografia) e
Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (Manifestazione combinata).
Tali patologie rendono il minore “Minore con difficoltà persistenti a svolgere i Persona_1 compiti e le funzioni proprie della sua età” con decorrenza 13.11.2023.”
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari di legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in favore del minore con decorrenza dal 13.11.2023.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
07.11.2023 da e , nella qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la patria potestà sul minore nei confronti dell' , così provvede: Persona_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di frequenza in capo al figlio minore degli odierni ricorrenti con decorrenza dal novembre 2023. Persona_1
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo