Sentenza 26 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Parere definitivo 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01433/2026REG.PROV.COLL.
N. 00433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 433 del 2024, proposto da EP IC, rappresentato e difeso dall’avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA Di IN, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Riccardi, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 5830/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NA Di IN;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm. del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere AB IE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, proprietario di un immobile ad uso abitativo su fondo agricolo sito nel Comune di Boscoreale, via Promiscua 294, agisce nel presente giudizio per l’annullamento dell’ordinanza comunale del 18 febbraio 2020, n. 14, con la quale gli è stata ingiunta la demolizione di un complesso di opere edilizie abusive consistenti: in una vasta struttura metallica con rete ombreggiante ad uso serricolo, della superficie di circa 1.784 mq, e ulteriormente estesa per circa 300 mq; ed inoltre in diversi manufatti in muratura tra cui un ampio locale garage-deposito di circa 112 mq, un fabbricato ad uso abitativo con cucina della superficie di circa 24 mq, uno ad uso studio di 16 mq con annesso servizio igienico completo di impianti e finiture di 5 mq, nonché un ulteriore piccolo bagno esterno.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli deduceva l’illegittimità del provvedimento repressivo perché emesso innanzitutto senza che fosse prima definita un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 37 del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla rete ombreggiante ad uso serricolo, presentata il 3 febbraio 2020; inoltre nella perdurante pendenza di precedenti pratiche di condono edilizio, in violazione degli artt. 38 e 44 della legge sul primo condono, 28 febbraio 1985, n. 47; ed infine perché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel contraddittorio con l’interveniente ad opponendum odierna appellata, proprietaria di un terreno con abitazione confinanti, l’adito Tribunale amministrativo respingeva il ricorso con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
4. Sotto il primo profilo veniva dato atto che non era stata proposta alcuna « rituale impugnazione averso il silenzio rigetto formatosi - in corso di causa – » sull’istanza di sanatoria, allo spirare « del termine di giorni sessanta ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, come prorogato ex decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e ss.mm. e ii) ».
5. Sotto il secondo profilo era rilevata la mancata prova della corrispondenza tra le opere di cui è stata ingiunta la demolizione con il provvedimento impugnato con quelle per le quali a suo tempo era stato domandato il condono. A questo riguardo la sentenza dava atto che parte ricorrente aveva prodotto in giudizio « solo stralci delle pratiche di condono (non corredati da relazione tecnica e/o planimetrie) ».
6. Sotto il terzo profilo veniva fatta applicazione della sanatoria ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, avuto riguardo alla « natura vincolata » del provvedimento impugnato.
7. Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello l’originario ricorrente indicato in intestazione.
8. Resiste l’interveniente ad opponendum .
DIRITTO
1. Con il primo motivo d’appello si censura la sentenza per motivazione carente e omesso esame degli atti di causa, ed in particolare dell’accertamento di compatibilità ex art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciato a favore del ricorrente dal Comune di Boscoreale per gli abusi in contestazione nel presente giudizio, con provvedimento in data 13 ottobre 2022, n. 5. Si sostiene che la sopravvenuta sanatoria avrebbe fatto venire meno l’ingiunzione a demolire, dacché sarebbe cessata materia del contendere per gli abusi sanati.
2. Con il secondo motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione degli artt. 38 e 44 della legge sul primo condono edilizio, in relazione alle quali si afferma che contrariamente a quanto statuito dalla sentenza dal confronto tra le pratiche di condono a suo tempo presentate (prot. n.10240 del 30 aprile 1986, concernente una superficie non residenziale di mq 137,50; e n. 7439 del 28 marzo 1986 relativa ad una superficie residenziale di mq. 85,43), emergerebbe « la chiara sovrapposizione » con le opere abusive per le quali è stata ingiunta la demolizione.
3. Le censure sono infondate.
4. Sotto il primo profilo, concernente la struttura ombreggiante, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non comporta alcuna sanatoria sotto il profilo urbanistico-edilizio. L’assenso dell’autorità preposta al vincolo esprime una valutazione di compatibilità dell’opera con il regime di tutela vigente nell’area in cui l’opera è situata. Da essa è avulso qualsiasi aspetto concernente la conformità rispetto alle norme di legge e amministrative regolatrici delle attività costruttive e di trasformazione del territorio, la cui verifica è istituzionalmente devoluta alla competente autorità comunale sul piano formale e sostanziale. Anche in presenza di possibili sovrapposizioni i parametri valutativi cui le due valutazioni rispondono rimangono normativamente distinti. Non è pertanto sostenibile l’assunto a base del primo motivo d’appello secondo cui l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria avrebbe legittimato l’opera anche sul piano urbanistico-edilizio.
5. Per quanto concerne invece gli altri abusi, il secondo motivo d’appello non formula specifiche censure, nei termini richiesti dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., alla puntuale statuizione della sentenza di primo grado con cui si è rilevato che il ricorrente non ha dimostrato di avere domandato il condono per tutte le opere di cui è stata ingiunta la demolizione con il provvedimento impugnato nel presente giudizio. A questo specifico riguardo, la sentenza ha rilevato la mancata produzione di planimetrie e grafici in grado di comprovare gli assunti di parte ricorrente, che con il presente appello si è limitato a ribadire in modo apodittico di avere chiesto il condono per tutte le opere oggetto di ingiunzione a demolire.
6. L’appello deve quindi essere respinto, ma per la peculiarità delle questioni controverse le spese di causa possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB IE, Presidente FF, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AB IE |
IL SEGRETARIO