Sentenza 26 settembre 2017
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di essere sottoposto ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen., a nulla rilevando che detta richiesta non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito, purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione in modo da non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di interloquire.
Commentario • 1
- 1. Quando l’imputato ha diritto all’esame nel giudizio abbreviato?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2017, n. 46785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46785 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2017 |
Testo completo
46785-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Vincenzo Rotundo - Presidente - Sent. n. sez.1191 Maurizio Gianesini UP - 26/09/2017 Angelo Costanzo R.G.N. 47617/16 Anna Criscuolo - Relatore - Angelo Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da MA EN, nato a [...] il [...] CA MM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2016 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore, avv. Vincenzo Vittorelli per CA MM, anche in sostituzione dell'avv. Gianrico Ranaldi per MA EN, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di CA MM e MA EN propongono ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Я Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 luglio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha assolto MA AR SS perché il fatto non costituisce reato e ha confermato la sentenza nei confronti del CA e del MA, ritenuti colpevoli di detenzione in concorso a fini di cessione di grammi 46 di eroina, utili per il confezionamento di 470 dosi medie singole, e per l'effetto condannati alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione e 20 mila euro di multa ciascuno. Il difensore del CA ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
1.1 violazione di legge e mancanza di motivazione: si deduce che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto insussistente la violazione dell'art. 441 cod. proc. pen. compiuta dal G.u.p. nel disporre, dopo l'ammissione del rito abbreviato, l'interrogatorio della MA e nell'utilizzarne le risultanze al fine di affermare la responsabilità dei coimputati, in quanto in tal modo è stato violato il diritto dell'imputato ad essere giudicato allo stato degli atti;
1.2 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.: si sostiene che quanto eccepito al punto precedente viola il diritto di difesa dell'imputato, in quanto l'interrogatorio del coimputato è consentito purché non modifichi la natura del processo abbreviato allo stato degli atti;
1.3 violazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla esclusione della lieve entità del fatto, in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto che l'imputato è tossicodipendente e consumatore abituale, non paragonabile a chi commercia grossi quantitativi di stupefacenti, né ha valutato l'assenza di elementi in ordine all'organizzazione dell'attività di cessione né ha considerato che 11,750 grammi di eroina pura potevano giustificare la lieve entità del fatto, trattandosi di condotta posta in essere da tossicodipendenti, che destinano solo una parte della sostanza alla cessione;
1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., in quanto è stata irrogata una pena eccessiva, senza motivare sullo scostamento dal minimo edittale sebbene sia stata correttamente applicata la disciplina più favorevole, vigente all'epoca del fatto, e sono state negate le attenuanti generiche, senza motivare adeguatamente e senza tener conto degli elementi favorevoli evidenziati dall'appellante.
2. Il ricorso del MA articola i seguenti motivi:
2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione: si deduce che la Corte di appello ha affermato la responsabilità dell'imputato solo sulla chiamata di correo della MA, trascurando che il MA è assuntore abituale di stupefacenti, frequenta il Sert, dispone di mezzi economici e ha acquistato lo 2 Я stupefacente per uso personale;
è stato inoltre, trascurato che dei 46 grammi sequestrati solo 11,5 grammi risultavano sostanza pura. Si sostiene che la Corte di appello non ha motivato sul ruolo concorsuale dell'imputato, sulla consapevolezza di concorrere con altri e sulla conoscenza del programma delittuoso, risultando, invece, certo che la sostanza fu trovata in possesso del CA, mentre il MA si trovava su altra autovettura, né vi è prova delle modalità di acquisto e della sua responsabilità concorsuale;
2.2 erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'uso di gruppo in base alle stesse dichiarazioni della MA, in quanto tutti gli imputati sono tossicodipendenti;
2.3 erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, tenuto conto dell'ammissione di responsabilità e dello stato di tossicodipendenza, che avrebbero dovuto indurre a contenere la pena entro i minimi edittali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto ripropongono questioni già sottoposte ai giudici di appello, che le hanno disattese con motivazione corretta e coerente, e pertanto, incensurabile o propongono motivi non dedotti in appello e, pertanto, non deducibili in questa sede.
2. Manifestamente infondati sono i primi due motivi del ricorso del CA, in quanto non sussiste la dedotta violazione delle regole del giudizio abbreviato né del diritto di difesa dell'imputato, atteso che nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 c.p.p., sussiste il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora ne faccia richiesta, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che la richiesta di giudizio abbreviato sia condizionata all'esame dell'imputato: ne discende che l'interrogatorio dell'imputato è stato doverosamente ammesso dal giudice, che avrebbe, invece, violato un diritto dell'imputato, laddove avesse rigettato la richiesta (sull'illegittimità del diniego, integrante una nullità a regime intermedio Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 263660). Pertanto, contrariamente all'assunto del ricorrente, non vi è stata alcuna integrazione probatoria officiosa, in quanto nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma secondo, cod. proc. pen., purché sia avanzata prima dell'inizio della 3 Я discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola (Sez. 5, n. 1937 del 15/12/2010, dep. 2011, Dalti e altri, Rv. 249101). Pertanto, trattandosi di un diritto dell'imputato e di evenienza prevedibile, il coimputato non può dolersi della decisione del correo di rendere dichiarazioni.
3. Anche il terzo motivo è inammissibile, avendo i giudici correttamente escluso la lieve entità del fatto non solo in base al dato ponderale, affatto trascurabile anche in relazione alla condizione di tossicodipendente dell'imputato, tenuto conto dell'elevato numero di dosi ricavabile - 470 dosi medie -, eccedente il fabbisogno individuale, ma, soprattutto, in ragione dell'organizzazione dell'acquisto, con trasferta mirata, utilizzo di autovetture separate, coinvolgimento strumentale e preordinato della MA per eludere i controlli, tant'è che la sostanza fu materialmente affidata al CA, che alla stessa la consegnò, appena avvistata la pattuglia, sfruttandone l'incensuratezza e la disponibilità ad aiutarlo in forza del legame sentimentale.
4. Parimenti inammissibili per genericità risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti. Precisato che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5 n. 5582 del 30/9/2013, Rv. 259142), ipotesi che nel caso di specie non ricorre, va ribadito che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per le circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2 n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596). Nel caso in esame i giudici di merito hanno attribuito rilievo alla capacità a delinquere dimostrata ed alle modalità del fatto e ritenuto congrua la pena applicata, determinata in base alla disciplina più favorevole all'epoca vigente e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
5. Anche il ricorso del MA è inammissibile. Contrariamente all'assunto difensivo, i giudici di merito non hanno fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni della MA, 4 avendo precisato che il servizio di osservazione e controllo predisposto era mirato;
che erano state monitorate le due autovetture lungo la trasferta, durante la quale furono viste procedere rispettando sempre la stessa distanza, affiancarsi lungo il percorso e fermarsi presso lo stesso bar, dove l'imputato e gli altri due coimputati si trattennero a parlare per riprendere la marcia dopo circa due ore prima di essere fermati;
é stato evidenziato che le dichiarazioni della MA coincidono con le risultanze degli atti di p.g., che già deponevano per il concorso di tutti i componenti del gruppo nell'acquisto dell'eroina. Le dichiarazioni della ragazza hanno chiarito che l'imputato ed il Di AS una volta tornati presso il bar avevano lanciato nella sua autovettura un pacchetto, che la stessa riteneva contenesse hashish, così come le era stato riferito dal compagno, che, come gli amici assumeva tale sostanza. Risulta pertanto, giustificata la valutazione della natura concorsuale della condotta, stante la concertazione della trasferta, i continui contatti mantenuti durante il viaggio e sul posto prima di recarsi ad acquistare eroina, piuttosto che hashish, in quantità considerevole e certamente eccedente il fabbisogno di ciascuno nonché la consegna al CA, lucidamente decisa per la possibilità di questi di affidarla e farla occultare, come effettivamente avvenuto, dalla fidanzata in caso di controlli. Se già da tali elementi emerge il ruolo non meramente passivo dell'imputato, che giustifica la valutazione dei giudici di merito, risulta del tutto incomprensibile la censura a fronte dell'ammissione dell'addebito, contenuta nella nota firmata dall'imputato ed allegata all'atto di appello per invocare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
6. Inammissibile è il secondo motivo, relativo all'invocata scriminante dell'uso di gruppo, trattandosi di motivo non dedotto in appello e, pertanto, non deducibile in questa sede. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
7. Parimenti inammissibili per le stesse ragioni già esposte per il CA risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila ciascuno. r 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26/09/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Tuono Rotind Anna Criscuolo Vincenzo Rotundo 1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 6