CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
nato in [...] il Parte_1
30.04.1982, c.f. , nata in C.F._1 Parte_2
Argentina il 29.12.1956, c.f. , C.F._2 Parte_3
nato in [...] il [...], c.f. in proprio C.F._3
ed unitamente a nata in [...] il [...], Parte_4
c.f. , in qualità di esercente la responsabilità C.F._4
genitoriale sul figlio , nato in [...] il Persona_1
28.08.2021, c.f. , nato in C.F._5 Parte_5
Argentina il 14.02.1989, c.f. C.F._6 Parte_6
, nata in [...] il [...], c.f.
[...] C.F._7
nato in [...] il [...], Parte_7
c.f. nato in C.F._8 Parte_8
Argentina il 08.12.1984, c.f. C.F._9 Parte_9
nata in [...] il [...], c.f.
[...]
1 , , nata in [...] il C.F._10 Parte_10
07.08.1992, c.f. , nata in C.F._11 Parte_11
Argentina il 31.03.1961, c.f. C.F._12 Parte_12
, nato in [...] il [...], c.f.
[...] C.F._13
nato in [...] il [...], c.f. Parte_13
, nata in [...] il C.F._14 Controparte_1
20.03.1989, c.f. , nata in C.F._15 Pt_2 Parte_14
Argentina il 15.11.1965, c.f. , C.F._16 Controparte_2
nato in [...] il [...], c.f. , C.F._17 [...]
, nato in [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._18
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, nata in [...] il C.F._19 Controparte_4
05.12.2000, c.f. , nato in C.F._20 Controparte_5
Argentina il 20.08.2003, c.f. C.F._21 Controparte_6
nato in [...] il [...], c.f. C.F._22 CP_7
, nato in [...] il [...], c.f.
[...] C.F._23
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_7
, nata in [...] il C.F._24 Parte_15
18.06.2001, c.f. , nato in C.F._25 Parte_16
Argentina il 11.11.2003, c.f. C.F._26
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, giusto mandato già in atti
- Appellanti -
-
contro
-
in persona del pro tempore, Controparte_8 CP_9
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliato
- Appellato -
2 Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di rigetto impugnata, dichiarare che: i sigg.rri che
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Parte_13 Controparte_1 Parte_17 [...]
, CP_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_7 Parte_15 [...]
sono cittadini italiani Parte_16
dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso al medesimo la cittadinanza italiana, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE
EV quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello
Stato Civile della popolazione del Comune di SE EV. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio“.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa declaratoria di inammissibilità
ovvero reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado”.
3 IN FATTO E DIRITTO
1. Gli odierni appellanti presentavano ricorso in cui chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per Controparte_8
esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Deducevano di essere tutti discendenti di nato il Persona_2
18.12.1824 a SE EV (GE), emigrato in Argentina e ivi coniugatosi con , dall'unione con la quale nasceva Controparte_10
in data 01.01.1852 Specificavano che l'avo Persona_3
decedeva senza naturalizzarsi cittadino argentino e senza mai rinunciare alla cittadinanza, che trasmetteva così alla propria discendenza. Nel dettaglio, gli appellanti ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente,
nonché ai ricorrenti stessi, la difesa degli appellanti allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per alcuni degli ascendenti defunti, la morte.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_8
domanda. In particolare, il resistente evidenziava che l'avo era nato e verosimilmente emigrato - attesa la sua data di nascita (1824)
e quella del primogenito (1852) - prima della formazione del NO
di Italia e che, dunque, non era mai divenuto cittadino italiano ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, i.e. l'art. 34
del codice Albertino del 1837. In subordine, il chiedeva CP_8
4 un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 e/o 213 c.p.c.
al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3203 del 5 dicembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate. Il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale ed escludeva che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale. La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino. Sussisteva l'interesse ad agire in quanto si verteva nell'ipotesi di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione –
(tramite , per un ramo familiare e Controparte_11
per l'altro) e dunque Controparte_12
l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente)
non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza, il Tribunale
ricordava che nel tempo si erano succedute le seguenti discipline:
- Codice Civile del 1837 (Codice Albertino);
- Codice Civile del NO D'Italia del 25.06.1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866;
- Legge 31 gennaio 1901 n. 23;
5 - Legge 17 maggio 1906 n.217;
- Legge n. 555 del 13 giugno 1912;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Nel presente caso era applicabile il Codice Albertino del 1837, in quanto l'avo era emigrato (per andare a stabilirsi in Argentina) in data certamente anteriore al 1852, dunque prima dell'Unità d'Italia
e della promulgazione ed entrata in vigore del codice civile del
1865. Il Codice civile applicabile prevedeva all'art. 34 la perdita della cittadinanza in caso di emigrazione con animo di non più
ritornare. Peraltro, anche a voler ritenere che l'emigrazione fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore del Codice Albertino, in ogni caso la normativa applicabile ratione temporis era il Code civil
napoleonico del 1804, che conteneva una disposizione analoga all'art. 34 del Codice Albertino, in quanto all'art. 17 prevedeva quale causa della perdita di cittadinanza l'emigrazione con animo di non più tornare.
L'onere di provare l'animo di non più tornare gravava in capo al ma trattandosi della prova di uno status Controparte_8
soggettivo e interno, per evitare di incorrere in una probatio
diabolica, erano ammissibili anche prove presuntive. Ad avviso del
Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà di non ritornare dai seguenti elementi:
- l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
- l'avo ebbe un figlio con una ragazza del luogo nel 1852;
- ivi stabilì la propria dimora;
6 - ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò;
- ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato);
- con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i parenti e amici non emigrati - né materiale -
conservando la proprietà di beni immobili.
Respingeva pertanto il ricorso a spese compensate.
3. Proponevano appello gli odierni appellanti, con un unico motivo in diritto, osservando che la sentenza impugnata recava motivazioni non convincenti in quanto riteneva applicabile lo “Statuto
Albertino, art. 34, articolo abrogato dalle successive leggi sulla cittadinanza italiana che si [erano] avvicendate nel nostro ordinamento” (p. 5 atto di appello). Gli appellanti evidenziavano che il giudice di primo grado aveva pronunciato una sentenza
“totalmente isolata” (p. 5), in quanto per giurisprudenza costante la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza era possibile a condizione che il cittadino italiano emigrato all'estero fosse deceduto dopo che lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del NO d'Italia.
4. Si costituiva il eccependo in via Controparte_8
preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto gli appellanti si limitavano a contestare l'applicabilità
dello “statuto Albertino” e a pretendere l'applicazione della disciplina sopravvenuta, senza individuare un criterio diverso da quello per cui tempus regit actum, né censurare la valutazione
7 giuridica su tale principio che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria statuizione.
Nel merito, il Ministero evidenziava che innanzitutto non veniva in rilievo lo Statuto Albertino, bensì il Codice Albertino del 1837,
quindi ogni riferimento all'asserita abrogazione o inapplicabilità
del codice preunitario erano inconferenti. Il giustificava CP_8
l'applicabilità dell'art. 34 del Codice preunitario in ragione del principio tempus regit actum, in base al quale doveva trovare applicazione la legge in vigore al tempo del fatto rilevante, cioè
l'emigrazione. Osservava che esisteva anche una norma intertemporale tra il codice preunitario e il codice del 1865: il R.D. 2606/1865,
in base quale coloro che secondo le leggi anteriori avevano perduto la cittadinanza o il godimento dei diritti civili, potevano riacquistarla in diversi modi - rientro nel NO, rinunzia alla cittadinanza straniera/impiego/servizio militare, dichiarazione di voler fissare realmente entro l'anno il domicilio nel regno - altrimenti erano reputati stranieri. L'appellato sottolineava che si era formato giudicato interno sulla positiva sussistenza della prova dell'animo di non più ritornare, stante la mancata impugnazione sul punto di controparte, che peraltro riteneva tale status irrilevante,
vista l'affermazione di inapplicabilità al caso di specie dell'art. 34 Cod. Albertino. Il Ministero evidenziava, inoltre, che nelle more del giudizio era stato approvato il D.L 36/2025 – convertito in L.
74/25 - che interveniva sulle controversie in materia di cittadinanza
iure sanguinis. Se la nuova disciplina era certamente inapplicabile alla controversia nella sua parte sostanziale, ove modificava i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis, era tuttavia applicabile nella sua parte processuale, in cui modificava l'art. 19bis D.lgs 150/2011 nel senso di gravare chi
8 richiedeva l'accertamento cittadinanza iure sanguinis della prova dell'insussistenza del mancato acquisto o della perdita della cittadinanza previste dalla legge. Nel caso in cui avesse ritenuto ammissibile e accoglibile il gravame, la Corte d'Appello doveva procedere al vaglio – secondo le nuove norme processuali - delle questioni inerenti alla sussistenza di cause di interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza, rimaste assorbite in prime cure.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 13.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
***
5. L'eccezione di inammissibilità sollevata dal
[...]
è infondata. CP_8
L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto ha ad oggetto un unico motivo di diritto, dal quale si evince chiaramente sia il capo della decisione impugnato, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appellante censura il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha individuato, quale disciplina applicabile al caso di specie, l'art. 34 del Codice preunitario e specifica che la rilevanza di tale erronea statuizione si riflette sulla decisione finale di mancato riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai discendenti del . Per_2
6. Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
Il ragionamento svolto dal Tribunale si articola in due punti:
9 -le condotte poste in essere dal capostipite anteriormente al 1°
gennaio 1866, data di entrata in vigore del Codice Civile del 1865,
sono regolate dal Codice Albertino del 1837;
-queste condotte erano da considerarsi integranti gli estremi dell'avere abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare,
con conseguente perdita dei diritti civili del suddito ex art. 34
del Codice Albertino e quindi impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana.
Gli appellanti hanno impugnato solo il primo punto, sostenendo la non applicabilità della disciplina del Codice Albertino del 1837
fino a tutto il 1865, ma non hanno impugnato il secondo punto.
Ne segue che sul fatto che il loro capostipite abbia abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare è ormai sceso il giudicato e che se l'unico motivo di impugnazione viene respinto l'intero appello deve essere respinto, perché non è più possibile sindacare,
a differenza di altre cause di oggetto similare, che l'avo aveva abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare.
Il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito la successione di leggi nel tempo in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana e, altrettanto correttamente, ha ritenuto applicabile -
ratione temporis - al caso di specie l'art. 34 del Codice del 1837.
In effetti, prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992,
n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana era regolata, nel NO
di Sardegna, dal Codice civile del 1837 (Codice Albertino) e,
successivamente, dal Codice civile del NO D'Italia del 1865,
entrato in vigore il primo gennaio del 1866. In considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva poi trasfusa in apposite leggi e, segnatamente, prima nella
10 legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge
17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912,
tutte in linea di assoluta continuità normativa.
Per il principio tempus regit actum, ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica.
Nei giudizi di riconoscimento della cittadinanza italiana, il fatto giuridicamente rilevante in base al quale individuare la normativa applicabile è l'emigrazione del capostipite. Laddove tale emigrazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del Codice
civile del 1865, è corretto applicare ratione temporis fino al 1à
gennaio 1866 il Codice preunitario del 1837 e, segnatamente, il suo articolo 34, in base al quale:
Nel caso di specie, è stato accertato in primo grado – con statuizione ormai passata in giudicato - che Persona_2
è emigrato ragionevolmente tra il 1824 (suo anno di
[...]
11 nascita) e il 1852 (anno in cui nasceva in Argentina il suo primo figlio), quindi ben prima del 1865.
Come correttamente affermato nella sentenza impugnata, all'interno del territorio ligure – annesso al NO di Sardegna nel 1814 a seguito del Congresso di Vienna - prima del 1865 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, il citato art. 34.
In considerazione dell'avvenuta emigrazione di Persona_2
tra il 1824 e il 1852, per il principio del tempus regit
[...]
actum la normativa applicabile al caso di specie è indubbiamente il
Codice civile del 1837 e, in particolare l'articolo 34. Peraltro,
secondo la corretta ricostruzione operata del Tribunale, anche laddove l'emigrazione fosse avvenuta prima del 1837, in ogni caso troverebbe ratione temporis applicazione una normativa - l'art. 17
del Code Napoleon – dal contenuto analogo a quello del successivo art. 34. Invero, dal punto di vista storico, anche dopo la capitolazione dei francesi e l'annessione della Repubblica Ligure al
NO DO (avvenuta con il protocollo del 12 dicembre 1814), tra il 1814 al 1838 - quando è entrato in vigore il codice albertino -
il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene Per_4
formalmente abrogate dopo l'annessione al NO di Sardegna,
restarono in vigore in relazione a molte materie, tra le quali anche la perdita della cittadinanza.
Non colgono nel segno le doglianze dell'appellante in merito all'intervenuta abrogazione della normativa in esame e i richiami allo Statuto Albertino.
L'abrogazione di una norma ha effetti ex nunc: se da un lato la norma abrogata non potrà certamente essere più applicata ai rapporti giuridici futuri, dall'altro lato essa continuerà comunque a trovare
12 applicazione con riguardo a tutti i fatti occorsi durante la sua vigenza e, cioè, prima che intervenisse la sua abrogazione.
A nulla rileva, poi, il richiamo allo Statuto Albertino, in quanto nel caso di specie viene in rilievo unicamente il Codice preunitario
Albertino del 1837 e, segnatamente, il suo articolo 34.
A norma del citato articolo 34, i casi di perdita della cittadinanza erano due: la naturalizzazione in un Paese straniero ovvero la partenza all'estero con animo di non più tornare.
Alla conclusione che era sicuramente applicabile il Codice Albertino
ed al fatto che è ormai passato in giudicato che il capostipite lasciò l'Italia con animo di non più ritornare segue il rigetto dell'appello e l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115 a carico dell'appellante.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello, esistendo i giusti motivi per la compensazione, trattandosi di interpretare e applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la
sentenza n. 3203/2024 del Tribunale di Genova, respinge
integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di appello compensate.
13 Dichiara che ai fini dei presupposti per l'applicazione dell'art.
13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 l'appello è
stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, lì 17.11.2025
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
Fra:
nato in [...] il Parte_1
30.04.1982, c.f. , nata in C.F._1 Parte_2
Argentina il 29.12.1956, c.f. , C.F._2 Parte_3
nato in [...] il [...], c.f. in proprio C.F._3
ed unitamente a nata in [...] il [...], Parte_4
c.f. , in qualità di esercente la responsabilità C.F._4
genitoriale sul figlio , nato in [...] il Persona_1
28.08.2021, c.f. , nato in C.F._5 Parte_5
Argentina il 14.02.1989, c.f. C.F._6 Parte_6
, nata in [...] il [...], c.f.
[...] C.F._7
nato in [...] il [...], Parte_7
c.f. nato in C.F._8 Parte_8
Argentina il 08.12.1984, c.f. C.F._9 Parte_9
nata in [...] il [...], c.f.
[...]
1 , , nata in [...] il C.F._10 Parte_10
07.08.1992, c.f. , nata in C.F._11 Parte_11
Argentina il 31.03.1961, c.f. C.F._12 Parte_12
, nato in [...] il [...], c.f.
[...] C.F._13
nato in [...] il [...], c.f. Parte_13
, nata in [...] il C.F._14 Controparte_1
20.03.1989, c.f. , nata in C.F._15 Pt_2 Parte_14
Argentina il 15.11.1965, c.f. , C.F._16 Controparte_2
nato in [...] il [...], c.f. , C.F._17 [...]
, nato in [...] il [...], c.f. CP_2 C.F._18
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_3
, nata in [...] il C.F._19 Controparte_4
05.12.2000, c.f. , nato in C.F._20 Controparte_5
Argentina il 20.08.2003, c.f. C.F._21 Controparte_6
nato in [...] il [...], c.f. C.F._22 CP_7
, nato in [...] il [...], c.f.
[...] C.F._23
nato in [...] il [...], c.f. Controparte_7
, nata in [...] il C.F._24 Parte_15
18.06.2001, c.f. , nato in C.F._25 Parte_16
Argentina il 11.11.2003, c.f. C.F._26
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, giusto mandato già in atti
- Appellanti -
-
contro
-
in persona del pro tempore, Controparte_8 CP_9
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è
legalmente domiciliato
- Appellato -
2 Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di rigetto impugnata, dichiarare che: i sigg.rri che
[...]
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Persona_1 Parte_5 Parte_6
[...] Parte_7 Parte_8
,
[...] Parte_9 Parte_10
,
[...] Parte_11 Parte_12 [...]
, , , Parte_13 Controparte_1 Parte_17 [...]
, CP_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_7 Parte_15 [...]
sono cittadini italiani Parte_16
dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso al medesimo la cittadinanza italiana, e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE
EV quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello
Stato Civile della popolazione del Comune di SE EV. Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio“.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa declaratoria di inammissibilità
ovvero reiezione dell'appello attoreo, confermare la sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande. Con vittoria di spese del grado”.
3 IN FATTO E DIRITTO
1. Gli odierni appellanti presentavano ricorso in cui chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per Controparte_8
esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. Deducevano di essere tutti discendenti di nato il Persona_2
18.12.1824 a SE EV (GE), emigrato in Argentina e ivi coniugatosi con , dall'unione con la quale nasceva Controparte_10
in data 01.01.1852 Specificavano che l'avo Persona_3
decedeva senza naturalizzarsi cittadino argentino e senza mai rinunciare alla cittadinanza, che trasmetteva così alla propria discendenza. Nel dettaglio, gli appellanti ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente,
nonché ai ricorrenti stessi, la difesa degli appellanti allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per alcuni degli ascendenti defunti, la morte.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della Controparte_8
domanda. In particolare, il resistente evidenziava che l'avo era nato e verosimilmente emigrato - attesa la sua data di nascita (1824)
e quella del primogenito (1852) - prima della formazione del NO
di Italia e che, dunque, non era mai divenuto cittadino italiano ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, i.e. l'art. 34
del codice Albertino del 1837. In subordine, il chiedeva CP_8
4 un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 e/o 213 c.p.c.
al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, interveniva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Il Tribunale di Genova con sentenza n. 3203 del 5 dicembre 2024 rigettava il ricorso a spese compensate. Il Tribunale riteneva corretta l'individuazione della competenza territoriale ed escludeva che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisse una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale. La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non precludeva la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accertasse il proprio status di cittadino. Sussisteva l'interesse ad agire in quanto si verteva nell'ipotesi di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione –
(tramite , per un ramo familiare e Controparte_11
per l'altro) e dunque Controparte_12
l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente)
non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale.
Passando ad esaminare la domanda di cittadinanza, il Tribunale
ricordava che nel tempo si erano succedute le seguenti discipline:
- Codice Civile del 1837 (Codice Albertino);
- Codice Civile del NO D'Italia del 25.06.1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866;
- Legge 31 gennaio 1901 n. 23;
5 - Legge 17 maggio 1906 n.217;
- Legge n. 555 del 13 giugno 1912;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Nel presente caso era applicabile il Codice Albertino del 1837, in quanto l'avo era emigrato (per andare a stabilirsi in Argentina) in data certamente anteriore al 1852, dunque prima dell'Unità d'Italia
e della promulgazione ed entrata in vigore del codice civile del
1865. Il Codice civile applicabile prevedeva all'art. 34 la perdita della cittadinanza in caso di emigrazione con animo di non più
ritornare. Peraltro, anche a voler ritenere che l'emigrazione fosse avvenuta prima dell'entrata in vigore del Codice Albertino, in ogni caso la normativa applicabile ratione temporis era il Code civil
napoleonico del 1804, che conteneva una disposizione analoga all'art. 34 del Codice Albertino, in quanto all'art. 17 prevedeva quale causa della perdita di cittadinanza l'emigrazione con animo di non più tornare.
L'onere di provare l'animo di non più tornare gravava in capo al ma trattandosi della prova di uno status Controparte_8
soggettivo e interno, per evitare di incorrere in una probatio
diabolica, erano ammissibili anche prove presuntive. Ad avviso del
Tribunale si doveva ritenere provata presuntivamente la volontà di non ritornare dai seguenti elementi:
- l'avo quando i mezzi di trasporto non erano minimamente paragonabili a quelli odierni aveva deciso di intraprendere un viaggio oggettivamente lungo, faticoso e pericoloso per una meta lontanissima e per tanti aspetti sconosciuta;
- l'avo ebbe un figlio con una ragazza del luogo nel 1852;
- ivi stabilì la propria dimora;
6 - ivi generò tutta la propria progenie (che a sua volta ivi si sposò e procreò;
- ivi stabilì il proprio centro di vita, interessi e affari;
- ivi morì e fu sepolto, al pari della sua discendenza;
- durante la sua vita, non fece mai rientro, nemmeno temporaneo, in Italia (sul punto parte ricorrente nulla ha addotto o provato);
- con l'Italia non mantenne alcun legame o contatto, né affettivo
- con i parenti e amici non emigrati - né materiale -
conservando la proprietà di beni immobili.
Respingeva pertanto il ricorso a spese compensate.
3. Proponevano appello gli odierni appellanti, con un unico motivo in diritto, osservando che la sentenza impugnata recava motivazioni non convincenti in quanto riteneva applicabile lo “Statuto
Albertino, art. 34, articolo abrogato dalle successive leggi sulla cittadinanza italiana che si [erano] avvicendate nel nostro ordinamento” (p. 5 atto di appello). Gli appellanti evidenziavano che il giudice di primo grado aveva pronunciato una sentenza
“totalmente isolata” (p. 5), in quanto per giurisprudenza costante la trasmissione della cittadinanza italiana per discendenza era possibile a condizione che il cittadino italiano emigrato all'estero fosse deceduto dopo che lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del NO d'Italia.
4. Si costituiva il eccependo in via Controparte_8
preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., in quanto gli appellanti si limitavano a contestare l'applicabilità
dello “statuto Albertino” e a pretendere l'applicazione della disciplina sopravvenuta, senza individuare un criterio diverso da quello per cui tempus regit actum, né censurare la valutazione
7 giuridica su tale principio che il giudice di primo grado aveva posto a fondamento della propria statuizione.
Nel merito, il Ministero evidenziava che innanzitutto non veniva in rilievo lo Statuto Albertino, bensì il Codice Albertino del 1837,
quindi ogni riferimento all'asserita abrogazione o inapplicabilità
del codice preunitario erano inconferenti. Il giustificava CP_8
l'applicabilità dell'art. 34 del Codice preunitario in ragione del principio tempus regit actum, in base al quale doveva trovare applicazione la legge in vigore al tempo del fatto rilevante, cioè
l'emigrazione. Osservava che esisteva anche una norma intertemporale tra il codice preunitario e il codice del 1865: il R.D. 2606/1865,
in base quale coloro che secondo le leggi anteriori avevano perduto la cittadinanza o il godimento dei diritti civili, potevano riacquistarla in diversi modi - rientro nel NO, rinunzia alla cittadinanza straniera/impiego/servizio militare, dichiarazione di voler fissare realmente entro l'anno il domicilio nel regno - altrimenti erano reputati stranieri. L'appellato sottolineava che si era formato giudicato interno sulla positiva sussistenza della prova dell'animo di non più ritornare, stante la mancata impugnazione sul punto di controparte, che peraltro riteneva tale status irrilevante,
vista l'affermazione di inapplicabilità al caso di specie dell'art. 34 Cod. Albertino. Il Ministero evidenziava, inoltre, che nelle more del giudizio era stato approvato il D.L 36/2025 – convertito in L.
74/25 - che interveniva sulle controversie in materia di cittadinanza
iure sanguinis. Se la nuova disciplina era certamente inapplicabile alla controversia nella sua parte sostanziale, ove modificava i requisiti di merito per il riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis, era tuttavia applicabile nella sua parte processuale, in cui modificava l'art. 19bis D.lgs 150/2011 nel senso di gravare chi
8 richiedeva l'accertamento cittadinanza iure sanguinis della prova dell'insussistenza del mancato acquisto o della perdita della cittadinanza previste dalla legge. Nel caso in cui avesse ritenuto ammissibile e accoglibile il gravame, la Corte d'Appello doveva procedere al vaglio – secondo le nuove norme processuali - delle questioni inerenti alla sussistenza di cause di interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza, rimaste assorbite in prime cure.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 13.11.2025, sostituita dalla trattazione scritta e successivamente decisa in camera di consiglio.
***
5. L'eccezione di inammissibilità sollevata dal
[...]
è infondata. CP_8
L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto ha ad oggetto un unico motivo di diritto, dal quale si evince chiaramente sia il capo della decisione impugnato, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. L'appellante censura il capo della sentenza in cui il giudice di primo grado ha individuato, quale disciplina applicabile al caso di specie, l'art. 34 del Codice preunitario e specifica che la rilevanza di tale erronea statuizione si riflette sulla decisione finale di mancato riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai discendenti del . Per_2
6. Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.
Il ragionamento svolto dal Tribunale si articola in due punti:
9 -le condotte poste in essere dal capostipite anteriormente al 1°
gennaio 1866, data di entrata in vigore del Codice Civile del 1865,
sono regolate dal Codice Albertino del 1837;
-queste condotte erano da considerarsi integranti gli estremi dell'avere abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare,
con conseguente perdita dei diritti civili del suddito ex art. 34
del Codice Albertino e quindi impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana.
Gli appellanti hanno impugnato solo il primo punto, sostenendo la non applicabilità della disciplina del Codice Albertino del 1837
fino a tutto il 1865, ma non hanno impugnato il secondo punto.
Ne segue che sul fatto che il loro capostipite abbia abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare è ormai sceso il giudicato e che se l'unico motivo di impugnazione viene respinto l'intero appello deve essere respinto, perché non è più possibile sindacare,
a differenza di altre cause di oggetto similare, che l'avo aveva abbandonato l'Italia con l'animo di non più ritornare.
Il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito la successione di leggi nel tempo in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana e, altrettanto correttamente, ha ritenuto applicabile -
ratione temporis - al caso di specie l'art. 34 del Codice del 1837.
In effetti, prima dell'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992,
n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana era regolata, nel NO
di Sardegna, dal Codice civile del 1837 (Codice Albertino) e,
successivamente, dal Codice civile del NO D'Italia del 1865,
entrato in vigore il primo gennaio del 1866. In considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva poi trasfusa in apposite leggi e, segnatamente, prima nella
10 legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge
17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912,
tutte in linea di assoluta continuità normativa.
Per il principio tempus regit actum, ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica.
Nei giudizi di riconoscimento della cittadinanza italiana, il fatto giuridicamente rilevante in base al quale individuare la normativa applicabile è l'emigrazione del capostipite. Laddove tale emigrazione sia avvenuta prima dell'entrata in vigore del Codice
civile del 1865, è corretto applicare ratione temporis fino al 1à
gennaio 1866 il Codice preunitario del 1837 e, segnatamente, il suo articolo 34, in base al quale:
Nel caso di specie, è stato accertato in primo grado – con statuizione ormai passata in giudicato - che Persona_2
è emigrato ragionevolmente tra il 1824 (suo anno di
[...]
11 nascita) e il 1852 (anno in cui nasceva in Argentina il suo primo figlio), quindi ben prima del 1865.
Come correttamente affermato nella sentenza impugnata, all'interno del territorio ligure – annesso al NO di Sardegna nel 1814 a seguito del Congresso di Vienna - prima del 1865 trovava applicazione il Codice civile albertino del 1837 e, dunque, il citato art. 34.
In considerazione dell'avvenuta emigrazione di Persona_2
tra il 1824 e il 1852, per il principio del tempus regit
[...]
actum la normativa applicabile al caso di specie è indubbiamente il
Codice civile del 1837 e, in particolare l'articolo 34. Peraltro,
secondo la corretta ricostruzione operata del Tribunale, anche laddove l'emigrazione fosse avvenuta prima del 1837, in ogni caso troverebbe ratione temporis applicazione una normativa - l'art. 17
del Code Napoleon – dal contenuto analogo a quello del successivo art. 34. Invero, dal punto di vista storico, anche dopo la capitolazione dei francesi e l'annessione della Repubblica Ligure al
NO DO (avvenuta con il protocollo del 12 dicembre 1814), tra il 1814 al 1838 - quando è entrato in vigore il codice albertino -
il Codice Civile napoleonico e le altre leggi vigenti nel territorio genovese e nella Repubblica Ligure istituita dal sebbene Per_4
formalmente abrogate dopo l'annessione al NO di Sardegna,
restarono in vigore in relazione a molte materie, tra le quali anche la perdita della cittadinanza.
Non colgono nel segno le doglianze dell'appellante in merito all'intervenuta abrogazione della normativa in esame e i richiami allo Statuto Albertino.
L'abrogazione di una norma ha effetti ex nunc: se da un lato la norma abrogata non potrà certamente essere più applicata ai rapporti giuridici futuri, dall'altro lato essa continuerà comunque a trovare
12 applicazione con riguardo a tutti i fatti occorsi durante la sua vigenza e, cioè, prima che intervenisse la sua abrogazione.
A nulla rileva, poi, il richiamo allo Statuto Albertino, in quanto nel caso di specie viene in rilievo unicamente il Codice preunitario
Albertino del 1837 e, segnatamente, il suo articolo 34.
A norma del citato articolo 34, i casi di perdita della cittadinanza erano due: la naturalizzazione in un Paese straniero ovvero la partenza all'estero con animo di non più tornare.
Alla conclusione che era sicuramente applicabile il Codice Albertino
ed al fatto che è ormai passato in giudicato che il capostipite lasciò l'Italia con animo di non più ritornare segue il rigetto dell'appello e l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. 30 maggio 2012 n. 115 a carico dell'appellante.
Si compensano le spese legali del giudizio di appello, esistendo i giusti motivi per la compensazione, trattandosi di interpretare e applicare norme abrogate da 160 anni.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta
ogni contraria o diversa istanza sull'appello proposto contro la
sentenza n. 3203/2024 del Tribunale di Genova, respinge
integralmente l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado di appello compensate.
13 Dichiara che ai fini dei presupposti per l'applicazione dell'art.
13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 l'appello è
stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, lì 17.11.2025
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
14