Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01733/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1733 del 2021, proposto da Columns Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Brindisi, Arpa Puglia - Dap Brindisi, Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
(i) della nota prot. 37167 del 17.11.2021 con la quale Provincia ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 in relazione a un impianto agro-voltaico di potenza nominale pari a 5,99 MW denominato “Impianto AEPV08” sito nel territorio di Brindisi;
(ii) della nota prot. 33944 del 22.10.2021, con la quale la Provincia ha comunicato l'intervenuta pubblicazione del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19.10.2021 all'esito della quale ha deciso di “di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;
(iii) nei limiti dell'interesse in questa sede azionato:
- del regolamento regionale n. 24/2010;
- del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: (a) degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; (b) della sezione C2 della scheda d'Ambito Campagna Brindisina, ove interpretata nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; (c) delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”);
- della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 e della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia Puglia 6 giugno 2014, n. 162;
(iv) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dall'odierna ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa: (a) il parere espresso dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (di seguito anche “Sezione Paesaggio”) con nota prot. 9837 del 18.10.2021; (b) il parere espresso dalla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura acquisito con nota prot. 20892 del 22.6.2021 e nota prot. 14874 del 26.3.2021.; (c) il parere espresso da ARPA DAP Brindisi con nota acquisita al prot. 33346 del 18.10.2021 e il parere acquisito con nota prot. 20895 del 22.6.2021; (d) il parere espresso dal Comune di Brindisi acquisito con nota prot. 33729 del 21.10.2021 e il parere acquisito con nota prot. 21086 del 24.6.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Regione Puglia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la memoria depositata il 19 febbraio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. FA EL e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Premesso che
- parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti in epigrafe descritti;
- si sono costituite per resistere le Amministrazioni indicate parimenti in epigrafe;
- il 19 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese di giudizio;
- le Amministrazioni resistenti nulla hanno eccepito;
- la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026;
Tenuto conto che
- “Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 120/2023; sentenza n. 7816/2022), (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. Seconda, 15 gennaio 2026, n. 68) ;
Ritenuto che
- ai sensi dell’art. 35 c.p.a. il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- le spese possono essere compensate, vista definizione in rito della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
FA EL, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| FA EL | TO SC |
IL SEGRETARIO