Sentenza 4 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Alberto Maria Durante, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 6.11.2020; - della determinazione dirigenziale della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 15/12/2020; - della nota della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 01.12.2020;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, di tutti gli atti istruttori, posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, tra i quali le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, degli atti di indagine e accertamenti del Gruppo interforze, nonché del parere del gruppo interforze reso in data 9.10.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Regione Puglia;
Vista la memoria del 9 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LO VA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, unitamente ad altre società, tutte riconducibili, direttamente o indirettamente, anche tramite familiari, al -OMISSIS- (LE), Comune peraltro già oggetto di provvedimento di scioglimento del relativo Consiglio per infiltrazione della criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata destinataria di informazione interdittiva antimafia, ai sensi dell’art. 84 e 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla base una pluralità di elementi di fatto indizianti, che hanno sortito una peculiare e temporanea incapacità ex lege (Cons. St., Ad. plen., 6 aprile 2018 n. 3);
Considerato che il provvedimento è stato impugnato, senza proporre domanda cautelare e, nelle more, come da richiesta, è stata disposta l’ammissione alla misura di prevenzione collaborativa, ex art. 94- bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (controllo giudiziario);
Considerato che la società, dopo aver acceduto alla misura di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94- bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (controllo giudiziario), ha conseguito informazione liberatoria, ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non sussistendo all’attualità cause di cui all’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
Considerato che parte ricorrente, nell’imminenza dell’udienza, ha presentato, con apposita memoria, dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del gravame proposto;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio non resti che prendere atto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) , c.p.a., della succitata sopravvenuta causa d’improcedibilità alla decisione del merito del ricorso;
Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio per la peculiarità e complessità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
LO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO VA | RI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.