CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 02/12/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 695/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Saitta, presso il cui studio, in Roccalumera (Me) Via Piccolo Torrente Pagliara n. 16, è elettivamente domiciliato;
- appellante in riassunzione;
e
, nata a [...] il [...] (c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f.: , entrambi
[...] C.F._3 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Dipasquale ed elettivamente domiciliati in Messina, piazza Duomo n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Oliveri;
- appellati in riassunzione;
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 693/2022 del 21 aprile 2022, notificata il 16 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al n. 6766/2018 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, preliminarmente, sospendere ex art. 283 e 351 c.p.c. la sentenza n. 693/2022, emessa dal Tribunale Civile di Messina I^ Sezione, in persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Tortorella, quindi accogliere il presente appello e per l'effetto riformare ed annullare tale sentenza. Nel contempo ammettere CTU per come avanzato dall'appellante nel giudizio di primo grado. Ammettere ogni altro mezzo istruttorio conducente. Con ogni altra statuizione conseguenziale riferita a spese di giudizio e compensi di difesa di entrambi i due gradi di giudizio.”
Per gli appellati:
“Alla luce di quanto dedotto, insistendo nella preliminare richiesta di estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c., nel merito risulta evidente che la sentenza di primo grado non potrà che essere integralmente confermata, avendo il Tribunale di Messina correttamente valutato i fatti di causa e le prove acquisite nel corso del giudizio e altrettanto correttamente applicato le norme codicistiche e i principi dettati dalla giurisprudenza. Per il premesso, si insiste nelle rassegnate richieste con riserva di replica alle difese avversarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza appellata: “Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2018
[...]
conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 premesso che in data 13 febbraio 1994 le parti in causa avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale gli odierni convenuti avevano trasferito all'attore un'area cortilizia sita in Gaggi, Via Dante Alighieri, attigua al fabbricato in comproprietà delle parti, l'attore lamentava che, successivamente, i convenuti avevano disconosciuto la scrittura privata in questione in forza della quale il aveva peraltro corrisposto ai ed al la somma di £. 15.000,00. Parte_1 CP_1 CP_2
Ciò posto, chiedeva che il Tribunale accertasse l'avvenuto trasferimento in suo favore dell'area cortilizia in questione con la scrittura privata del 13 febbraio 1994 e che ordinasse ai convenuti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la stipula dell'atto pubblico di trasferimento.
I convenuti, costituendosi, eccepivano la litispendenza tra la presente causa ed altro giudizio, pendente innanzi alla Corte d'Appello di Messina, avente ad oggetto, tra l'altro, domanda di accertamento della proprietà dell'area cortilizia de qua in capo all'attore per intervenuta usucapione in suo favore;
eccepivano inoltre la prescrizione del diritto vantato in forza della scrittura del 1994 che, in ogni caso, disconoscevano. Chiedevano la condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria”.
Istruita la causa, il Tribunale di Messina, all'udienza del 21 aprile 2022, all'esito della discussione orale, decideva la controversia con sentenza resa a verbale.
In particolare, rilevato che il sig. aveva formulato in altro giudizio domanda di usucapione Parte_1 del medesimo bene e che tale domanda era stata rigettata con sentenza n. 2126/2017 del Tribunale di Messina, poi confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza 654/2019 passata in giudicato, e che, conseguentemente, era da ritenersi precluso, in ragione del principio di autodeterminatezza del diritto di proprietà, l'accertamento richiesto sulla base di un titolo differente, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento del diritto dominicale sull'area cortilizia per cui è causa in forza della scrittura privata del 13 febbraio 1994.
Del pari, il Tribunale di Messina ha ritenuto infondata e, conseguentemente, rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, in quanto la scrittura privata del 13 febbraio 1994 non è qualificabile come contratto preliminare né, tantomeno, è in essa rintracciabile un obbligo di stipula di un successivo atto pubblico di trasferimento.
Infine, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina, rigettata la domanda di condanna al risarcimento dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ha condannato l'odierno appellante al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, liquidate in € 4.835,00 per compensi ex D.M. n. 55/14 (valori medi, scaglione fino a € 26.000,00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il provvedimento decisorio veniva notificato a , presso il procuratore costituito Parte_1 in giudizio, il 16 settembre 2022.
Avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 693/2022, proponeva gravame Parte_1 con atto di citazione in appello, notificato il 12 ottobre 2022 e iscritto a ruolo il 20 ottobre 2022, e a mezzo del quale evocava in giudizio , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 chiedendo la sospensione degli effetti ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. e la riforma della sentenza n. 693/2022 del Tribunale di Messina, resa nel procedimento portante il n.R.G.6766/2018, e notificata allo stesso in data 16/09/2022.
In particolare, l'odierno appellante censurava la sentenza, affermando che il giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., avendo altresì travisato i fatti e reso una motivazione illogica.
Più specificamente, rilevava che non era stata avanzata alcuna domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene oggetto della controversia, ma, avendo semplicemente premesso l'avvenuta stipula del contratto in forza del quale detto trasferimento era occorso, aveva chiesto la condanna ex art. 2932 c.c. degli odierni appellati alla stipula dell'atto pubblico, quale effetto diretto della scrittura privata intercorsa tra le parti. Inoltre, con specifico riferimento all'obbligo degli appellati di trasferire ai sensi dell'art. 2932 c.c. il bene acquistato in forza della suddetta scrittura privata, non ritenuta preliminare di vendita dal giudice di prime cure, osservava che essa aveva, di contro, tale valenza e, pertanto, la domanda azionata in prime cure, era fondata.
e si costituivano nel giudizio d'appello, con comparsa di costituzione CP_1 Controparte_2
e risposta depositata in data 08 febbraio 2023, rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. e l'intervenuto decesso, in data 07 gennaio 2023, di , ai fini dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Gli appellati contestavano altresì la fondatezza nel merito della domanda, reiterando le eccezioni e le difese del primo grado di giudizio.
Più specificamente.
Ribadivano l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità delle domande proposte in prime cure, in ragione della litispendenza con altra causa, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di alcuni immobili, tra cui l'area cortilizia oggetto della controversia;
causa decisa con sentenza del Tribunale di Messina n. 2126/2017, successivamente oggetto di gravame conclusosi con la sentenza definitiva del 19 settembre 2019 n. 654.
Eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione intrapresa dal , in quanto, in ogni caso, Parte_1 il diritto vantato dallo stesso doveva esercitato nel termine di dieci anni.
Rilevavano la carenza di legittimazione passiva in capo a e ne chiedevano Controparte_2
l'estromissione. Contestavano i motivi di appello, aderendo alle motivazioni della sentenza impugnata, e reiteravano il disconoscimento della scrittura privata del 13/02/1994 e del successivo atto del 03/03/1994, negando altresì di aver ricevuto le somme in essi indicate.
Infine, riguardo alle richieste istruttorie dell'appellante, eccepivano l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica, in quanto l'appellante aveva omesso di depositare l'originale della scrittura privata, onde consentirne la verificazione.
Con decreto del 30 gennaio 2023 veniva disposto che l'udienza del 03 marzo 2023 avvenisse nelle forme di cui all'art. 127 -ter c.p.c., decreto al quale le parti ottemperavano col deposito delle note di trattazione scritta. All'esito della sopra richiamata udienza, il Collegio fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 04 dicembre 2023, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito delle relative note.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 28 novembre 2023, in vista dell'udienza del 04 dicembre 2023, l'appellante precisava le conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto e dedotto in atti e verbali di causa, e chiedendo che la causa fosse rimessa in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse e memorie. Del pari, con note di trattazione scritta, depositate in data 01 dicembre 2023, parte appellata, richiamando la comparsa di costituzione e risposta e le precedenti note di trattazione scritta, precisava le conclusioni e chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Alla medesima udienza, il Collegio disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte appellante, in data 23 gennaio 2024, provvedeva al deposito della comparsa conclusionale, nella quale insisteva nelle conclusioni già precisate;
parimenti, parte appellata, in data 31 gennaio 2024, depositava comparsa conclusionale nella quale richiamava le difese e le eccezioni già spiegate e reiterava il disconoscimento della scrittura privata del 13.02.1994 e del successivo atto del 03.03.1994, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
In data 22 febbraio 2024, gli appellati depositavano memoria di replica, nella quale, riportandosi alle eccezioni e difese già svolte e contraddicendo alla comparsa conclusionale di controparte, insistevano ancora nelle conclusioni già assunte.
Con ordinanza all'esito della camera di consiglio del 01 marzo 2024, è stata disposta l'interruzione ex art. 299 c.p.c. del procedimento.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 13 maggio 2024, l'appellante ha chiesto si provvedesse alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
In data 13 maggio 2024 veniva fissata per la prosecuzione l'udienza del 13 gennaio 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e l'istante veniva onerato di procedere alla notifica del ricorso in riassunzione, unitamente al decreto, entro il 19 giugno 2024.
In ottemperanza al sopra richiamato decreto, il ricorso in riassunzione, unitamente allo stesso, veniva notificato in data 11 giugno 2024 a e a presso l'indirizzo pec del CP_1 Controparte_2 procuratore costituito nel riassumendo giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, depositata in data 21 giugno 2024,
[...]
e richiamando tutti gli atti difensivi assunti nel giudizio interrotto, CP_1 Controparte_2 insistevano nelle conclusioni già rassegnate. In data 18 dicembre 2024, gli appellati provvedevano al deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 13 gennaio 2025, chiedendo che la causa venisse rinviata per la decisione;
allo stesso modo, con note di trattazione scritta depositate in data 03 gennaio 2025, unitamente a ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificato, l'appellante chiedeva che la causa fosse posta in decisione.
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025, il Collegio, rilevato che con il ricorso depositato a seguito del decesso di la causa non era stata riassunta nei confronti degli eredi Controparte_3 della parte deceduta nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., ha assegnato termine fino al 15 aprile 2025 per la notifica del ricorso in riassunzione agli eredi di , nelle forme Persona_1 prescritte dall'art. 303 c.p.c, e ha rinviato all'udienza del 27 maggio 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Con le note a trattazione scritta depositate in data 20 maggio 2025, l'appellante, insistendo nell'atto di impugnazione e richiedendo che la causa fosse decisa, precisava che unica erede del
[...]
è la sig.ra e che, in conseguenza, non fosse necessario procedere Controparte_3 CP_1 all'integrazione del contraddittorio all'infuori della stessa e di già costituiti, senza Controparte_2 depositare e allegare altro.
In data 26 maggio 2025, gli appellati provvedevano a depositare note di trattazione scritta, nelle quali rilevavano che l'appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei modi di legge entro il termine assegnatogli dalla Corte di Appello e non aveva dato dimostrazione di quanto affermato, cioè che fosse l'unica erede di e che, pertanto, CP_1 Controparte_3 non fosse necessario integrare ulteriormente il contraddittorio. Nelle medesime note chiedevano, altresì, che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento, giusto il disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307 c.p.c..
Con ordinanza del 06 giugno 2025, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza, ex art. 127-ter c.p.c., del 08 luglio 2025.
Con note del 01 luglio 2025, parte appellante, precisando le conclusioni chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione;
del pari gli appellati, con note depositate in data 02 luglio 2025, chiedevano la declaratoria di estinzione del procedimento e, in subordine, insistendo nelle conclusioni, chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione e l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito dell'udienza, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, 1° comma, c.p.c..
Solo parte appellata depositava, in data 25 settembre 2025, comparsa conclusionale, con la quale, reiterato il disconoscimento della scrittura privata del 13 febbraio 1994 e dell'atto del 03 marzo 2994, reiterata altresì la domanda di estinzione del giudizio in forza del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307 c.p.c., insisteva nelle eccezioni e nelle difese spiegate in giudizio.
La camera di consiglio si teneva il 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, , non ha ottemperato all'ordinanza del 28 gennaio 2025 con la Parte_1 quale, all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., questa Corte, rilevato che con il ricorso in riassunzione depositato a seguito del decesso di
[...]
la causa non era stata riassunta nei confronti degli eredi del de cuius, lo aveva Controparte_3 onerato di provvedere alla notifica nei confronti degli stessi del ricorso in riassunzione nelle forme dell'art. 303 c.p.c., assegnando termine fino al 15 aprile 2025.
Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307, commi 3 e 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
A riguardo, è opportuno premettere una serie di considerazioni, onde meglio illustrare le ragioni della decisione.
Il ricorso in riassunzione, ex art. 303 c.p.c., depositato in data 13 maggio 2024, è stato notificato dall'odierno appellante l'11 giugno 2024 a e presso l'indirizzo pec CP_1 Controparte_2 del procuratore costituito nel riassumendo giudizio. Pertanto, con particolare riferimento a
[...]
, deve rilevarsi che essa notifica è stata effettuata alle controparti non personalmente e in CP_1 quanto eredi , ma quali parti già costituitesi nel giudizio interrotto. Persona_2
Dunque, la riassunzione non è avvenuta nei confronti di anche nella qualità di erede di CP_1
. Controparte_3
Del pari, gli appellati, e si sono costituiti in riassunzione, con la CP_1 Controparte_2 comparsa, depositata in data 21 giugno 2024, in proprio e, pertanto, quali parti del riassumendo giudizio, senza nulla allegare in ordine alla ricorrenza in capo a dello status di figlia del CP_1 de cuius e sulla ricorrenza in capo alla stessa della relativa legittimazione a succedere.
Il Collegio, rilevato il difetto di contraddittorio riveniente dalla mancata notifica del ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi di , con la già richiamata ordinanza Controparte_3 del 27 gennaio 2025 ha disposto che si ovviasse, onerando l'appellante della notifica nei confronti degli stessi nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c..
Invero, che sia figlia del de cuius, per il cui decesso è stata dichiarata l'interruzione del CP_1 contraddittorio, e che questa sia l'unica erede sono circostanze le quali non risultano essere oggetto di allegazione negli atti di parte, tanto dell'appellante, quanto degli appellati, se non da parte del primo solo all'esito dell'inadempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio, nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27 maggio 2025. Inoltre, occorre ulteriormente rilevare che, come eccepito dagli appellati nelle proprie note di trattazione scritta per la medesima udienza, l'appellante non ha dato prova alcuna di quanto dallo stesso dichiarato, cioè che sia CP_1
l'unica erede di . Controparte_3
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di statuire che: “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n.22055).
Ne deriva che la circostanza che la sia unica erede del sig. non CP_1 Controparte_3
è circostanza acquisita agli atti del presente giudizio e che in relazione alla stessa non possa operare il principio di non contestazione, sicché deve ritenersi che, in disparte le ulteriori considerazioni di cui in appresso, ai fini dell'adempimento dell'onere d'integrazione del contraddittorio e in ottemperanza di quanto disposto da questa Corte, non possa ritenersi sufficiente quanto affermato dall'appellante. Ciò premesso, occorre rilevare che il verificarsi dell'evento interruttivo, costituito dal decesso di
, ha determinato nella vicenda processuale per cui è causa il venire in Controparte_3 rilievo della necessità dell'integrazione del litisconsorzio nei confronti degli eredi del de cuius, necessità al cui soddisfacimento è posto il regime di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c.., alla cui stregua la riassunzione deve avvenire nei confronti di coloro i quali debbono costituirsi per proseguirlo e, segnatamente, nei confronti degli eredi, rectius, nei confronti di coloro i quali sono investiti dal titolo a succedere (sul punto: Cass. n. 6780/2015).
A riguardo, occorre altresì rilevare che il regime dell'interruzione del processo, vista la ratio che ne costituisce il fondamento, trova applicazione anche nel giudizio d'appello, posto che la proposizione del gravame non comporta in alcun modo il venir meno delle esigenze sottese al mantenimento dell'integrità del rapporto processuale e, dunque, del litisconsorzio (Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8835)
Da quanto sopra, emerge che alla parte, la quale intenda procedere alla riassunzione del giudizio all'esito del verificarsi dell'evento interruttivo morte, è imposto dalla legge processuale di individuare i soggetti ai quali spetti la prosecuzione del giudizio, onere la cui portata e il cui contenuto deve essere perimetrato avendo riguardo, da una parte, alle disposizioni processuali che disciplinano la vicenda, dall'altra, alle norme che reggono il fenomeno successorio.
Più specificamente, interagendo la disciplina di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. con quella di cui agli artt. 456 e ss. c.c., il ricorrente in riassunzione è tenuto alla notifica o agli eredi impersonalmente, nei modi e nei tempi di cui all'art. 303, comma 2, c.p.c., o alla notifica a ciascun erede personalmente, una volta trascorso un anno dalla morte.
In quest'ultima ipotesi, il ricorrente in riassunzione è onerato di procedere alla notifica dell'atto ex art. 303, 1° comma, c.p.c. a coloro i quali siano eredi, rectius, siano potenziali eredi. In buona sostanza, l'interessato è gravato dell'onere di procedere, secondo diligenza, all'individuazione di coloro i quali assumono la veste di legittimati all'eredità, secondo le norme e i principi che reggono il fenomeno della successione mortis causa, alla luce dei quali la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto cui sussistono, laddove non disponga di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità (Cass. n. 21227/2014, Cass. n.17445/2019). Conseguentemente, colui il quale intende riassumere il giudizio è tenuto a porre in essere, secondo diligenza, quelle attività che sono strumentali a tale scopo.
Al contempo, posta la necessaria interazione e integrazione tra artt. 299 e ss. c.p.c. e gli artt. 456 e ss. c.c., i principi inerenti l'esercizio del diritto di difesa e la giusta durata le processo, suggeriscono che il suddetto onere non possa spingersi sino al punto da imporre alla parte che procede in riassunzione l'individuazione specifica di coloro i quali abbiano proceduto all'accettazione dell'eredità, né tantomeno a indagare tutte le vicende che ben possono verificarsi nello svolgersi del fenomeno successorio (Cassazione civile sez. II, 12/12/2023, n.34672).
Così perimetrato alla luce del dato ordinamentale l'onere gravante sul riassumente, occorre rilevare come nella vicenda per cui è causa, in sede di notifica del ricorso in riassunzione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'odierno appellante non vi ha adempiuto, limitandosi alla notifica dello stesso nei confronti di e di presso il procuratore costituito e, CP_1 Controparte_2 dunque, nella sola qualità di parti del riassumendo giudizio e omettendo ogni attività necessaria all'individuazione di coloro nei cui confronti il giudizio doveva essere proseguito ex art. 110 c.p.c.. Sicché, il Collegio, rilevata la mancata riassunzione nei confronti degli eredi della parte defunta, ha ordinato la notifica del ricorso in riassunzione agli stessi nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., assegnando termine alla parte, onde consentire la corretta instaurazione del rapporto processuale.
Invero, occorre rilevare che il regime di cui all'art. 303 c.p.c., disciplinante la riassunzione del processo nel caso in cui questo siasi interrotto per la morte di una delle parti, consente di scorgere nell'atto di riassunzione una duplice funzione, la quale trova riscontro nella scansione del procedimento riassuntivo nelle due fasi della editio actionis e della vocatio in ius.
Da tale dicotomia riviene non solo che i vizi di quest'ultima non si trasmettono alla prima, ma anche che laddove il giudice riscontri un vizio della stessa, che ne pregiudichi la funzione, deve ordinarne la rinnovazione. Rinnovazione la quale deve avvenire nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., avuto riguardo alla vicenda processuale in cui questa si inscrive e ai suoi destinatari, nei modi, nei termini e secondo le conseguenze, in caso di inottemperanza, di cui agli artt. 291 e 307 c.p.c., in quanto gli stessi possono trovare applicazione analogica, posto che da un lato ricorre l'eadem res, ovverosia la sussistenza di un vizio inerente l'evocazione in giudizio di una parte necessaria alla corretta instaurazione del rapporto processuale, e, dall'altro, l'eadem ratio, consistente nella necessità di garantire la correttezza e l'integrità dello stesso, nonché il soddisfacimento delle esigenze connesse al litisconsorzio processuale.
A riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che: “ Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..” (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, n.2526).
Orbene, come anticipato e più volte osservato, l'odierno appellante nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27 maggio 2025, ha affermato che unica erede di Controparte_3
è e che, in conseguenza, non fosse necessario procedere all'integrazione del CP_1 contraddittorio all'infuori della stessa e di già costituiti, senza depositare e allegare Controparte_2 altro. A tali rilievi hanno fatto riscontro gli appellati che, con le note a trattazione scritta depositate il 26 maggio 2025, eccepivano che l'appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei modi di legge ed entro il termine assegnatogli dalla Corte di Appello e non aveva dato dimostrazione di quanto affermato, chiedendo, conseguentemente, che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento, giusto il disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307 c.p.c..
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve rilevarsi che l'ordine assunto da questo Collegio con la più volte richiamata ordinanza è rimasto inadempiuto e ciò sotto un duplice profilo: da una parte, l'appellante non ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui all'art. 110 c.p.c., ovverosia nei confronti di coloro i quali siano legittimati o, quantomeno, appaiano legittimati all'eredità, alla luce dei principi sopra richiamati;
dall'altra, l'ordine di notificazione è rimasto inadempiuto anche in relazione al mancato rispetto del termine assegnato.
In ultima analisi l'appellante, non avendo affatto proceduto alla notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di , non ha svolto alcuna delle attività rilevanti Controparte_3 ai fini processuali che gli erano state demandate nel termine assegnato dal giudice. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta l'inottemperanza dell'ordine emesso da questo collegio con l'ordinanza del 28 gennaio 2025, e rilevato che, secondo il combinato disposto degli artt. 291 c.p.c. e 307 c.p.c., applicabili in via analogica, alla stessa consegue quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 291 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese, ad essa deve provvedersi secondo il regime riveniente dagli artt. 91 e 92 c.p.c., con le precisazioni di cui in appresso.
Invero, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
ma siffatto principio intanto trova applicazione, in quanto non vi sia stata controversia tra le parti proprio in relazione all'evento estintivo, sicché laddove questa si sia configurata si riespande il principio causalistico che è proprio dei richiamati artt. 91 e 92 c.p.c..
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “Il principio fissato dall'art. 310 c.p.c., u.c. (secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova, però, applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza (come risulta avvenuto nella specie in ordine alla domanda di L.S.), in quest'ultima ipotesi riprendendo vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr. Cass. Sez. 2, 27/06/2005, n. 13736; Cass. Sez. 1, 14/10/1993, n. 10173)” (Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20073).
Nella vicenda processuale de qua, una volta disposta l'integrazione del contraddittorio, con la più volte richiamata ordinanza all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025 e consumatasi l'inottemperanza dell'ordine in essa contenuto da parte dell'appellante, nelle note in vista dell'udienza del 27 maggio 2025, lo stesso, rilevando che non fosse necessario procedere all'integrazione del contraddittorio, insisteva affinché la causa fosse decisa, mentre gli appellati, nelle proprie note in vista della medesima udienza, eccepito l'inadempimento dell'onere d'integrazione, chiedevano fosse dichiarata l'estinzione e, solo in subordine, che il giudizio fosse rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la Corte rinviava all'udienza dell'8 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, anch'essa in forma cartolare.
Infine, all'udienza dell'8 luglio 2025, parte appellante, nelle note di trattazione scritta, rassegnava le conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto e chiesto in atti e verbali di causa e chiedendo che la causa fosse decisa;
del pari, gli appellati, nelle proprie note, insistevano per la dichiarazione di estinzione e, in subordine, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, chiedevano termini ex art. 190 c.p.c..
Da quanto sopra emerge che vi è stata controversia tra le parti in ordine alla configurabilità dell'estinzione del presente giudizio.
Del resto, nell'economia del rapporto processuale è possibile ravvisare in capo a parte appellante un interesse contrario all'estinzione, in quanto, a tacer d'altro, in conseguenza di essa si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Interesse quest'ultimo, il quale emerge, unitamente alla decisione nel merito della controversia, dagli atti sopra richiamati. Di contro, l'interesse opposto emerge in capo alle parti appellate le quali hanno insistito, sin dalle note in vista dell'udienza del 27 maggio, sulla declaratoria di estinzione.
Conseguentemente, nel caso di specie, dovendosi avere riguardo al principio della soccombenza, retto dal paradigma causalistico, debbono porsi a carico di parte appellante le spese conseguenti l'inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, cui l'art. 307 c.p.c. riconnette il verificarsi dell'evento estintivo;
di contro, debbono ritenersi compensate le spese anteriori a tale evento, non potendo predicarsi in relazione alla relativa attività processuale alcuna soccombenza.
Pertanto, vanno riconosciuti agli appellati soltanto gli onorari relativi alle fasi di trattazione e di decisione,
Segnatamente, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Ne discende che, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, le spese si liquidano in complessivi € 1.878,00, di cui € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Si da atto che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione, della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e in quanto trattasi di misura eccezionale, con funzione sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica anche alle ipotesi di estinzione del giudizio (in merito: Cassazione civile sez. VI, 30/09/2015, n.19560, Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, n.25485, Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
appellati in riassunzione, avverso la sentenza n. 693/2022, emessa dal Tribunale di Messina
[...] il 21 aprile 2022 nel giudizio iscritto al n. 6766/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, e CP_1 CP_2
, in solido, della somma di € 1.878,00, a titolo di spese di lite per il grado d'appello,
[...] limitatamente alle fasi di trattazione e decisione (restando compensate nel resto), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
Si dà atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio;
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 695/2022 R. G., vertente tra
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Saitta, presso il cui studio, in Roccalumera (Me) Via Piccolo Torrente Pagliara n. 16, è elettivamente domiciliato;
- appellante in riassunzione;
e
, nata a [...] il [...] (c.f. e CP_1 C.F._2 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f.: , entrambi
[...] C.F._3 residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Dipasquale ed elettivamente domiciliati in Messina, piazza Duomo n. 25, presso lo studio dell'avv. Marco Oliveri;
- appellati in riassunzione;
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 693/2022 del 21 aprile 2022, notificata il 16 settembre 2022, emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio iscritto al n. 6766/2018 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, preliminarmente, sospendere ex art. 283 e 351 c.p.c. la sentenza n. 693/2022, emessa dal Tribunale Civile di Messina I^ Sezione, in persona del G.U. dott.ssa Maria Luisa Tortorella, quindi accogliere il presente appello e per l'effetto riformare ed annullare tale sentenza. Nel contempo ammettere CTU per come avanzato dall'appellante nel giudizio di primo grado. Ammettere ogni altro mezzo istruttorio conducente. Con ogni altra statuizione conseguenziale riferita a spese di giudizio e compensi di difesa di entrambi i due gradi di giudizio.”
Per gli appellati:
“Alla luce di quanto dedotto, insistendo nella preliminare richiesta di estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c., nel merito risulta evidente che la sentenza di primo grado non potrà che essere integralmente confermata, avendo il Tribunale di Messina correttamente valutato i fatti di causa e le prove acquisite nel corso del giudizio e altrettanto correttamente applicato le norme codicistiche e i principi dettati dalla giurisprudenza. Per il premesso, si insiste nelle rassegnate richieste con riserva di replica alle difese avversarie.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza appellata: “Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2018
[...]
conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 premesso che in data 13 febbraio 1994 le parti in causa avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale gli odierni convenuti avevano trasferito all'attore un'area cortilizia sita in Gaggi, Via Dante Alighieri, attigua al fabbricato in comproprietà delle parti, l'attore lamentava che, successivamente, i convenuti avevano disconosciuto la scrittura privata in questione in forza della quale il aveva peraltro corrisposto ai ed al la somma di £. 15.000,00. Parte_1 CP_1 CP_2
Ciò posto, chiedeva che il Tribunale accertasse l'avvenuto trasferimento in suo favore dell'area cortilizia in questione con la scrittura privata del 13 febbraio 1994 e che ordinasse ai convenuti, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la stipula dell'atto pubblico di trasferimento.
I convenuti, costituendosi, eccepivano la litispendenza tra la presente causa ed altro giudizio, pendente innanzi alla Corte d'Appello di Messina, avente ad oggetto, tra l'altro, domanda di accertamento della proprietà dell'area cortilizia de qua in capo all'attore per intervenuta usucapione in suo favore;
eccepivano inoltre la prescrizione del diritto vantato in forza della scrittura del 1994 che, in ogni caso, disconoscevano. Chiedevano la condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria”.
Istruita la causa, il Tribunale di Messina, all'udienza del 21 aprile 2022, all'esito della discussione orale, decideva la controversia con sentenza resa a verbale.
In particolare, rilevato che il sig. aveva formulato in altro giudizio domanda di usucapione Parte_1 del medesimo bene e che tale domanda era stata rigettata con sentenza n. 2126/2017 del Tribunale di Messina, poi confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza 654/2019 passata in giudicato, e che, conseguentemente, era da ritenersi precluso, in ragione del principio di autodeterminatezza del diritto di proprietà, l'accertamento richiesto sulla base di un titolo differente, il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento del diritto dominicale sull'area cortilizia per cui è causa in forza della scrittura privata del 13 febbraio 1994.
Del pari, il Tribunale di Messina ha ritenuto infondata e, conseguentemente, rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto la stipula dell'atto pubblico di trasferimento, in quanto la scrittura privata del 13 febbraio 1994 non è qualificabile come contratto preliminare né, tantomeno, è in essa rintracciabile un obbligo di stipula di un successivo atto pubblico di trasferimento.
Infine, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Messina, rigettata la domanda di condanna al risarcimento dell'attore per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ha condannato l'odierno appellante al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali, liquidate in € 4.835,00 per compensi ex D.M. n. 55/14 (valori medi, scaglione fino a € 26.000,00), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il provvedimento decisorio veniva notificato a , presso il procuratore costituito Parte_1 in giudizio, il 16 settembre 2022.
Avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 693/2022, proponeva gravame Parte_1 con atto di citazione in appello, notificato il 12 ottobre 2022 e iscritto a ruolo il 20 ottobre 2022, e a mezzo del quale evocava in giudizio , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2 chiedendo la sospensione degli effetti ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. e la riforma della sentenza n. 693/2022 del Tribunale di Messina, resa nel procedimento portante il n.R.G.6766/2018, e notificata allo stesso in data 16/09/2022.
In particolare, l'odierno appellante censurava la sentenza, affermando che il giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., avendo altresì travisato i fatti e reso una motivazione illogica.
Più specificamente, rilevava che non era stata avanzata alcuna domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento del bene oggetto della controversia, ma, avendo semplicemente premesso l'avvenuta stipula del contratto in forza del quale detto trasferimento era occorso, aveva chiesto la condanna ex art. 2932 c.c. degli odierni appellati alla stipula dell'atto pubblico, quale effetto diretto della scrittura privata intercorsa tra le parti. Inoltre, con specifico riferimento all'obbligo degli appellati di trasferire ai sensi dell'art. 2932 c.c. il bene acquistato in forza della suddetta scrittura privata, non ritenuta preliminare di vendita dal giudice di prime cure, osservava che essa aveva, di contro, tale valenza e, pertanto, la domanda azionata in prime cure, era fondata.
e si costituivano nel giudizio d'appello, con comparsa di costituzione CP_1 Controparte_2
e risposta depositata in data 08 febbraio 2023, rilevando l'inammissibilità dell'atto di appello ex art. 342 c.p.c. e l'intervenuto decesso, in data 07 gennaio 2023, di , ai fini dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Gli appellati contestavano altresì la fondatezza nel merito della domanda, reiterando le eccezioni e le difese del primo grado di giudizio.
Più specificamente.
Ribadivano l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità delle domande proposte in prime cure, in ragione della litispendenza con altra causa, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione di alcuni immobili, tra cui l'area cortilizia oggetto della controversia;
causa decisa con sentenza del Tribunale di Messina n. 2126/2017, successivamente oggetto di gravame conclusosi con la sentenza definitiva del 19 settembre 2019 n. 654.
Eccepivano l'intervenuta prescrizione dell'azione intrapresa dal , in quanto, in ogni caso, Parte_1 il diritto vantato dallo stesso doveva esercitato nel termine di dieci anni.
Rilevavano la carenza di legittimazione passiva in capo a e ne chiedevano Controparte_2
l'estromissione. Contestavano i motivi di appello, aderendo alle motivazioni della sentenza impugnata, e reiteravano il disconoscimento della scrittura privata del 13/02/1994 e del successivo atto del 03/03/1994, negando altresì di aver ricevuto le somme in essi indicate.
Infine, riguardo alle richieste istruttorie dell'appellante, eccepivano l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica, in quanto l'appellante aveva omesso di depositare l'originale della scrittura privata, onde consentirne la verificazione.
Con decreto del 30 gennaio 2023 veniva disposto che l'udienza del 03 marzo 2023 avvenisse nelle forme di cui all'art. 127 -ter c.p.c., decreto al quale le parti ottemperavano col deposito delle note di trattazione scritta. All'esito della sopra richiamata udienza, il Collegio fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 04 dicembre 2023, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito delle relative note.
Con note di trattazione scritta, depositate in data 28 novembre 2023, in vista dell'udienza del 04 dicembre 2023, l'appellante precisava le conclusioni, riportandosi a tutto quanto chiesto e dedotto in atti e verbali di causa, e chiedendo che la causa fosse rimessa in decisione con concessione di termini per il deposito di comparse e memorie. Del pari, con note di trattazione scritta, depositate in data 01 dicembre 2023, parte appellata, richiamando la comparsa di costituzione e risposta e le precedenti note di trattazione scritta, precisava le conclusioni e chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Alla medesima udienza, il Collegio disponeva l'assunzione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte appellante, in data 23 gennaio 2024, provvedeva al deposito della comparsa conclusionale, nella quale insisteva nelle conclusioni già precisate;
parimenti, parte appellata, in data 31 gennaio 2024, depositava comparsa conclusionale nella quale richiamava le difese e le eccezioni già spiegate e reiterava il disconoscimento della scrittura privata del 13.02.1994 e del successivo atto del 03.03.1994, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
In data 22 febbraio 2024, gli appellati depositavano memoria di replica, nella quale, riportandosi alle eccezioni e difese già svolte e contraddicendo alla comparsa conclusionale di controparte, insistevano ancora nelle conclusioni già assunte.
Con ordinanza all'esito della camera di consiglio del 01 marzo 2024, è stata disposta l'interruzione ex art. 299 c.p.c. del procedimento.
Con ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in data 13 maggio 2024, l'appellante ha chiesto si provvedesse alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.
In data 13 maggio 2024 veniva fissata per la prosecuzione l'udienza del 13 gennaio 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., e l'istante veniva onerato di procedere alla notifica del ricorso in riassunzione, unitamente al decreto, entro il 19 giugno 2024.
In ottemperanza al sopra richiamato decreto, il ricorso in riassunzione, unitamente allo stesso, veniva notificato in data 11 giugno 2024 a e a presso l'indirizzo pec del CP_1 Controparte_2 procuratore costituito nel riassumendo giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, depositata in data 21 giugno 2024,
[...]
e richiamando tutti gli atti difensivi assunti nel giudizio interrotto, CP_1 Controparte_2 insistevano nelle conclusioni già rassegnate. In data 18 dicembre 2024, gli appellati provvedevano al deposito di note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 13 gennaio 2025, chiedendo che la causa venisse rinviata per la decisione;
allo stesso modo, con note di trattazione scritta depositate in data 03 gennaio 2025, unitamente a ricorso in riassunzione e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificato, l'appellante chiedeva che la causa fosse posta in decisione.
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025, il Collegio, rilevato che con il ricorso depositato a seguito del decesso di la causa non era stata riassunta nei confronti degli eredi Controparte_3 della parte deceduta nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., ha assegnato termine fino al 15 aprile 2025 per la notifica del ricorso in riassunzione agli eredi di , nelle forme Persona_1 prescritte dall'art. 303 c.p.c, e ha rinviato all'udienza del 27 maggio 2025, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Con le note a trattazione scritta depositate in data 20 maggio 2025, l'appellante, insistendo nell'atto di impugnazione e richiedendo che la causa fosse decisa, precisava che unica erede del
[...]
è la sig.ra e che, in conseguenza, non fosse necessario procedere Controparte_3 CP_1 all'integrazione del contraddittorio all'infuori della stessa e di già costituiti, senza Controparte_2 depositare e allegare altro.
In data 26 maggio 2025, gli appellati provvedevano a depositare note di trattazione scritta, nelle quali rilevavano che l'appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei modi di legge entro il termine assegnatogli dalla Corte di Appello e non aveva dato dimostrazione di quanto affermato, cioè che fosse l'unica erede di e che, pertanto, CP_1 Controparte_3 non fosse necessario integrare ulteriormente il contraddittorio. Nelle medesime note chiedevano, altresì, che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento, giusto il disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307 c.p.c..
Con ordinanza del 06 giugno 2025, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza, ex art. 127-ter c.p.c., del 08 luglio 2025.
Con note del 01 luglio 2025, parte appellante, precisando le conclusioni chiedeva che la causa fosse rimessa in decisione;
del pari gli appellati, con note depositate in data 02 luglio 2025, chiedevano la declaratoria di estinzione del procedimento e, in subordine, insistendo nelle conclusioni, chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione e l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
All'esito dell'udienza, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, 1° comma, c.p.c..
Solo parte appellata depositava, in data 25 settembre 2025, comparsa conclusionale, con la quale, reiterato il disconoscimento della scrittura privata del 13 febbraio 1994 e dell'atto del 03 marzo 2994, reiterata altresì la domanda di estinzione del giudizio in forza del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307 c.p.c., insisteva nelle eccezioni e nelle difese spiegate in giudizio.
La camera di consiglio si teneva il 21 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, , non ha ottemperato all'ordinanza del 28 gennaio 2025 con la Parte_1 quale, all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., questa Corte, rilevato che con il ricorso in riassunzione depositato a seguito del decesso di
[...]
la causa non era stata riassunta nei confronti degli eredi del de cuius, lo aveva Controparte_3 onerato di provvedere alla notifica nei confronti degli stessi del ricorso in riassunzione nelle forme dell'art. 303 c.p.c., assegnando termine fino al 15 aprile 2025.
Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307, commi 3 e 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
A riguardo, è opportuno premettere una serie di considerazioni, onde meglio illustrare le ragioni della decisione.
Il ricorso in riassunzione, ex art. 303 c.p.c., depositato in data 13 maggio 2024, è stato notificato dall'odierno appellante l'11 giugno 2024 a e presso l'indirizzo pec CP_1 Controparte_2 del procuratore costituito nel riassumendo giudizio. Pertanto, con particolare riferimento a
[...]
, deve rilevarsi che essa notifica è stata effettuata alle controparti non personalmente e in CP_1 quanto eredi , ma quali parti già costituitesi nel giudizio interrotto. Persona_2
Dunque, la riassunzione non è avvenuta nei confronti di anche nella qualità di erede di CP_1
. Controparte_3
Del pari, gli appellati, e si sono costituiti in riassunzione, con la CP_1 Controparte_2 comparsa, depositata in data 21 giugno 2024, in proprio e, pertanto, quali parti del riassumendo giudizio, senza nulla allegare in ordine alla ricorrenza in capo a dello status di figlia del CP_1 de cuius e sulla ricorrenza in capo alla stessa della relativa legittimazione a succedere.
Il Collegio, rilevato il difetto di contraddittorio riveniente dalla mancata notifica del ricorso in riassunzione nei confronti degli eredi di , con la già richiamata ordinanza Controparte_3 del 27 gennaio 2025 ha disposto che si ovviasse, onerando l'appellante della notifica nei confronti degli stessi nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c..
Invero, che sia figlia del de cuius, per il cui decesso è stata dichiarata l'interruzione del CP_1 contraddittorio, e che questa sia l'unica erede sono circostanze le quali non risultano essere oggetto di allegazione negli atti di parte, tanto dell'appellante, quanto degli appellati, se non da parte del primo solo all'esito dell'inadempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio, nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27 maggio 2025. Inoltre, occorre ulteriormente rilevare che, come eccepito dagli appellati nelle proprie note di trattazione scritta per la medesima udienza, l'appellante non ha dato prova alcuna di quanto dallo stesso dichiarato, cioè che sia CP_1
l'unica erede di . Controparte_3
Sul punto giova richiamare l'insegnamento della Suprema Corte, la quale ha avuto modo di statuire che: “Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n.22055).
Ne deriva che la circostanza che la sia unica erede del sig. non CP_1 Controparte_3
è circostanza acquisita agli atti del presente giudizio e che in relazione alla stessa non possa operare il principio di non contestazione, sicché deve ritenersi che, in disparte le ulteriori considerazioni di cui in appresso, ai fini dell'adempimento dell'onere d'integrazione del contraddittorio e in ottemperanza di quanto disposto da questa Corte, non possa ritenersi sufficiente quanto affermato dall'appellante. Ciò premesso, occorre rilevare che il verificarsi dell'evento interruttivo, costituito dal decesso di
, ha determinato nella vicenda processuale per cui è causa il venire in Controparte_3 rilievo della necessità dell'integrazione del litisconsorzio nei confronti degli eredi del de cuius, necessità al cui soddisfacimento è posto il regime di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c.., alla cui stregua la riassunzione deve avvenire nei confronti di coloro i quali debbono costituirsi per proseguirlo e, segnatamente, nei confronti degli eredi, rectius, nei confronti di coloro i quali sono investiti dal titolo a succedere (sul punto: Cass. n. 6780/2015).
A riguardo, occorre altresì rilevare che il regime dell'interruzione del processo, vista la ratio che ne costituisce il fondamento, trova applicazione anche nel giudizio d'appello, posto che la proposizione del gravame non comporta in alcun modo il venir meno delle esigenze sottese al mantenimento dell'integrità del rapporto processuale e, dunque, del litisconsorzio (Cassazione civile sez. II, 29/03/2023, n.8835)
Da quanto sopra, emerge che alla parte, la quale intenda procedere alla riassunzione del giudizio all'esito del verificarsi dell'evento interruttivo morte, è imposto dalla legge processuale di individuare i soggetti ai quali spetti la prosecuzione del giudizio, onere la cui portata e il cui contenuto deve essere perimetrato avendo riguardo, da una parte, alle disposizioni processuali che disciplinano la vicenda, dall'altra, alle norme che reggono il fenomeno successorio.
Più specificamente, interagendo la disciplina di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c. con quella di cui agli artt. 456 e ss. c.c., il ricorrente in riassunzione è tenuto alla notifica o agli eredi impersonalmente, nei modi e nei tempi di cui all'art. 303, comma 2, c.p.c., o alla notifica a ciascun erede personalmente, una volta trascorso un anno dalla morte.
In quest'ultima ipotesi, il ricorrente in riassunzione è onerato di procedere alla notifica dell'atto ex art. 303, 1° comma, c.p.c. a coloro i quali siano eredi, rectius, siano potenziali eredi. In buona sostanza, l'interessato è gravato dell'onere di procedere, secondo diligenza, all'individuazione di coloro i quali assumono la veste di legittimati all'eredità, secondo le norme e i principi che reggono il fenomeno della successione mortis causa, alla luce dei quali la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto cui sussistono, laddove non disponga di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità (Cass. n. 21227/2014, Cass. n.17445/2019). Conseguentemente, colui il quale intende riassumere il giudizio è tenuto a porre in essere, secondo diligenza, quelle attività che sono strumentali a tale scopo.
Al contempo, posta la necessaria interazione e integrazione tra artt. 299 e ss. c.p.c. e gli artt. 456 e ss. c.c., i principi inerenti l'esercizio del diritto di difesa e la giusta durata le processo, suggeriscono che il suddetto onere non possa spingersi sino al punto da imporre alla parte che procede in riassunzione l'individuazione specifica di coloro i quali abbiano proceduto all'accettazione dell'eredità, né tantomeno a indagare tutte le vicende che ben possono verificarsi nello svolgersi del fenomeno successorio (Cassazione civile sez. II, 12/12/2023, n.34672).
Così perimetrato alla luce del dato ordinamentale l'onere gravante sul riassumente, occorre rilevare come nella vicenda per cui è causa, in sede di notifica del ricorso in riassunzione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'odierno appellante non vi ha adempiuto, limitandosi alla notifica dello stesso nei confronti di e di presso il procuratore costituito e, CP_1 Controparte_2 dunque, nella sola qualità di parti del riassumendo giudizio e omettendo ogni attività necessaria all'individuazione di coloro nei cui confronti il giudizio doveva essere proseguito ex art. 110 c.p.c.. Sicché, il Collegio, rilevata la mancata riassunzione nei confronti degli eredi della parte defunta, ha ordinato la notifica del ricorso in riassunzione agli stessi nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., assegnando termine alla parte, onde consentire la corretta instaurazione del rapporto processuale.
Invero, occorre rilevare che il regime di cui all'art. 303 c.p.c., disciplinante la riassunzione del processo nel caso in cui questo siasi interrotto per la morte di una delle parti, consente di scorgere nell'atto di riassunzione una duplice funzione, la quale trova riscontro nella scansione del procedimento riassuntivo nelle due fasi della editio actionis e della vocatio in ius.
Da tale dicotomia riviene non solo che i vizi di quest'ultima non si trasmettono alla prima, ma anche che laddove il giudice riscontri un vizio della stessa, che ne pregiudichi la funzione, deve ordinarne la rinnovazione. Rinnovazione la quale deve avvenire nelle forme di cui all'art. 303 c.p.c., avuto riguardo alla vicenda processuale in cui questa si inscrive e ai suoi destinatari, nei modi, nei termini e secondo le conseguenze, in caso di inottemperanza, di cui agli artt. 291 e 307 c.p.c., in quanto gli stessi possono trovare applicazione analogica, posto che da un lato ricorre l'eadem res, ovverosia la sussistenza di un vizio inerente l'evocazione in giudizio di una parte necessaria alla corretta instaurazione del rapporto processuale, e, dall'altro, l'eadem ratio, consistente nella necessità di garantire la correttezza e l'integrità dello stesso, nonché il soddisfacimento delle esigenze connesse al litisconsorzio processuale.
A riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che: “ Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c..” (Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, n.2526).
Orbene, come anticipato e più volte osservato, l'odierno appellante nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27 maggio 2025, ha affermato che unica erede di Controparte_3
è e che, in conseguenza, non fosse necessario procedere all'integrazione del CP_1 contraddittorio all'infuori della stessa e di già costituiti, senza depositare e allegare Controparte_2 altro. A tali rilievi hanno fatto riscontro gli appellati che, con le note a trattazione scritta depositate il 26 maggio 2025, eccepivano che l'appellante non aveva provveduto alla notifica del ricorso in riassunzione nei modi di legge ed entro il termine assegnatogli dalla Corte di Appello e non aveva dato dimostrazione di quanto affermato, chiedendo, conseguentemente, che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento, giusto il disposto degli artt. 291, comma 3, c.p.c. e 307 c.p.c..
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve rilevarsi che l'ordine assunto da questo Collegio con la più volte richiamata ordinanza è rimasto inadempiuto e ciò sotto un duplice profilo: da una parte, l'appellante non ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui all'art. 110 c.p.c., ovverosia nei confronti di coloro i quali siano legittimati o, quantomeno, appaiano legittimati all'eredità, alla luce dei principi sopra richiamati;
dall'altra, l'ordine di notificazione è rimasto inadempiuto anche in relazione al mancato rispetto del termine assegnato.
In ultima analisi l'appellante, non avendo affatto proceduto alla notificazione dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di , non ha svolto alcuna delle attività rilevanti Controparte_3 ai fini processuali che gli erano state demandate nel termine assegnato dal giudice. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta l'inottemperanza dell'ordine emesso da questo collegio con l'ordinanza del 28 gennaio 2025, e rilevato che, secondo il combinato disposto degli artt. 291 c.p.c. e 307 c.p.c., applicabili in via analogica, alla stessa consegue quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 291 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del presente giudizio.
Quanto alla regolamentazione delle spese, ad essa deve provvedersi secondo il regime riveniente dagli artt. 91 e 92 c.p.c., con le precisazioni di cui in appresso.
Invero, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
ma siffatto principio intanto trova applicazione, in quanto non vi sia stata controversia tra le parti proprio in relazione all'evento estintivo, sicché laddove questa si sia configurata si riespande il principio causalistico che è proprio dei richiamati artt. 91 e 92 c.p.c..
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “Il principio fissato dall'art. 310 c.p.c., u.c. (secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova, però, applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza (come risulta avvenuto nella specie in ordine alla domanda di L.S.), in quest'ultima ipotesi riprendendo vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr. Cass. Sez. 2, 27/06/2005, n. 13736; Cass. Sez. 1, 14/10/1993, n. 10173)” (Cassazione civile sez. II, 14/07/2021, n.20073).
Nella vicenda processuale de qua, una volta disposta l'integrazione del contraddittorio, con la più volte richiamata ordinanza all'esito dell'udienza del 13 gennaio 2025 e consumatasi l'inottemperanza dell'ordine in essa contenuto da parte dell'appellante, nelle note in vista dell'udienza del 27 maggio 2025, lo stesso, rilevando che non fosse necessario procedere all'integrazione del contraddittorio, insisteva affinché la causa fosse decisa, mentre gli appellati, nelle proprie note in vista della medesima udienza, eccepito l'inadempimento dell'onere d'integrazione, chiedevano fosse dichiarata l'estinzione e, solo in subordine, che il giudizio fosse rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., la Corte rinviava all'udienza dell'8 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, anch'essa in forma cartolare.
Infine, all'udienza dell'8 luglio 2025, parte appellante, nelle note di trattazione scritta, rassegnava le conclusioni, riportandosi a tutto quanto dedotto e chiesto in atti e verbali di causa e chiedendo che la causa fosse decisa;
del pari, gli appellati, nelle proprie note, insistevano per la dichiarazione di estinzione e, in subordine, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, chiedevano termini ex art. 190 c.p.c..
Da quanto sopra emerge che vi è stata controversia tra le parti in ordine alla configurabilità dell'estinzione del presente giudizio.
Del resto, nell'economia del rapporto processuale è possibile ravvisare in capo a parte appellante un interesse contrario all'estinzione, in quanto, a tacer d'altro, in conseguenza di essa si realizza il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Interesse quest'ultimo, il quale emerge, unitamente alla decisione nel merito della controversia, dagli atti sopra richiamati. Di contro, l'interesse opposto emerge in capo alle parti appellate le quali hanno insistito, sin dalle note in vista dell'udienza del 27 maggio, sulla declaratoria di estinzione.
Conseguentemente, nel caso di specie, dovendosi avere riguardo al principio della soccombenza, retto dal paradigma causalistico, debbono porsi a carico di parte appellante le spese conseguenti l'inottemperanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio, cui l'art. 307 c.p.c. riconnette il verificarsi dell'evento estintivo;
di contro, debbono ritenersi compensate le spese anteriori a tale evento, non potendo predicarsi in relazione alla relativa attività processuale alcuna soccombenza.
Pertanto, vanno riconosciuti agli appellati soltanto gli onorari relativi alle fasi di trattazione e di decisione,
Segnatamente, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
Ne discende che, avuto riguardo al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, e applicando i valori tariffari minimi considerata l'entità e la natura delle questioni trattate, le spese si liquidano in complessivi € 1.878,00, di cui € 922,00 per fase di trattazione ed € 956,00 per fase decisoria.
Si da atto che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione, della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e in quanto trattasi di misura eccezionale, con funzione sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica anche alle ipotesi di estinzione del giudizio (in merito: Cassazione civile sez. VI, 30/09/2015, n.19560, Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, n.25485, Cassazione civile sez. lav., 09/07/2020, n.14641).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
appellati in riassunzione, avverso la sentenza n. 693/2022, emessa dal Tribunale di Messina
[...] il 21 aprile 2022 nel giudizio iscritto al n. 6766/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, e CP_1 CP_2
, in solido, della somma di € 1.878,00, a titolo di spese di lite per il grado d'appello,
[...] limitatamente alle fasi di trattazione e decisione (restando compensate nel resto), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)
Si dà atto che alla redazione del superiore provvedimento ha preso parte il dr. Eugenio Caruso Bavisotto, nella qualità di magistrato ordinario in tirocinio;
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)