Articolo 3 della Legge 12 novembre 2009, n. 173
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2 dicembre 2009
Art. 3. (Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58) 1. All' articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «Fondo per lo sminamento umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» e dopo le parole: «programmi integrati di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «presenza delle mine» sono inserite le seguenti: «e di residuati bellici esplosivi»;
3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con residuati bellici esplosivi»;
4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di aree con residuati bellici esplosivi»;
5) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;
6) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 2. All'articolo 2, comma 1, alinea, della legge 7 marzo 2001, n. 58 , dopo le parole: «sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 3. All' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 7 marzo 2001, n. 58 , dopo le parole: «programmi di sminamento umanitario» sono inserite le seguenti: «e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi». 4. Il titolo della legge 7 marzo '2001,
n. 58, e' sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e
la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi».

Entrata in vigore il 2 dicembre 2009