Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2025, proposto da
IO LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto prot. n. 25669 del 5 maggio 2025, con il quale il Comune di Fasano ha denegato il rilascio del titolo edilizio stagionale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. VI GI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Fasano ha denegato il rilascio del permesso edilizio stagionale per l’anno 2025, finalizzato al ricollocamento, in area demaniale, delle opere funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa (stabilimento balneare);
Rilevato che, con ordinanza n. 303/2025, questo Tar ha accolto la domanda cautelare al fine di “ consentire la prosecuzione dell’attività del ricorrente ”, sulla scorta della seguente motivazione “ -Ritenuto che, all’esito del sommario esame proprio della presente fase e impregiudicata ogni valutazione definitiva in sede di merito, risulti apprezzabile il fumus di fondatezza del ricorso, in quanto, negli atti impugnati, il Comune: - ha dedotto l’insufficienza della documentazione progettuale e la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, pur trattandosi di un titolo stagionale già precedentemente assentito; - ha dato applicazione a una disposizione sopravvenuta (art. 87 delle NTA al PRG), che, tuttavia, non sembra volta a regolare interventi su area demaniale (quale quello di che trattasi), ma unicamente su area privata; - si è limitato al mero richiamo a tale disposizione, senza indicare specifiche ragioni di incompatibilità tra il rilascio del titolo richiesto e quanto stabilito dalla normativa invocata; … ”;
Considerato che la tutela cautelare accordata con l’ordinanza n. 303/2025 ha consentito al ricorrente di svolgere la propria attività di impresa nel corso della stagione balneare 2025, ciò che vale a soddisfare l’interesse sostanziale attivato in giudizio;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI PA, Presidente
VI GI, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI GI | NI PA |
IL SEGRETARIO