TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4446/2022 promossa da:
nato in [...] il [...] c.f.: Controparte_1 C.F._1
e nata in [...] – El Triunfo il 26.04.1982 c.f.: Controparte_2
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio C.F._2
, nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Cherubini n. 96, rappresentati e difesi dall'Avvocato Elisa Brizzi (C.F. PEC C.F._3
Email_1
ATTORI contro
(già , con sede in Roma Via Ombrone n° 2, Controparte_3 Controparte_4
Registro delle Imprese di Roma p. Iva e C.F. R.E.A. , in persona dell'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Cristina Giuliani, giusta procura per notar di Roma del 12 dicembre 2017 repertorio n. Persona_2
55629, raccolta n. 27976, domiciliata in Perugia, Via C. Caporali n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Valerio Libratti (c.f. ) - fax: , pec: C.F._4 P.IVA_3
[...
– che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti Email_2
(CF ) Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 , in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_6 tempore , con sede in Guardiagrele (CH), 66016, via Comino snc, C.F Controparte_7 P.IVA_4
e P.I.: , e (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 CP_8 P.IVA_6 tempore , con sede in Loc. Sant'Eramo, 1, MA DE NI (CH), entrambe CP_9 rappresentate e difese dall'Avv. Sabrina Primavera (C.F. ), giuste procure su C.F._5 separato foglio allegato al presente atto, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via
Nomentana, 909, 00137, fax n. 06.8276766, PEC Email_3
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_5 ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal minore per complessivi € 22.961,75 - Persona_1 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, comunque entro i limiti dello scaglione considerato, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma dal
31.05.2021, giorno dell'incidente al saldo.
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
Per E-Distribuzione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda respinta
- in via preliminare di rito, autorizzare per i motivi illustrati la chiamata in causa in garanzia del
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 P.IVA_5 sede in Guardiagrele (CH) Loc. Comino s.n.c. e della (p.iva ) in persona del CP_8 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Loc. Sant'Eramo, MA DE NI (CH) e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza di comparizione parti in modo da consentire la relativa citazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
- nel merito in via principale, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 5 - in via subordinata al mancato rigetto delle domande attrici, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità delle società terze chiamate in ordine ai fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannare le stesse al pagamento delle somme richieste dagli attori, ivi comprese le eventuali spese legali;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di manleva a carico delle società appaltatrici e, per l'effetto, condannare le stesse, anche in via solidale, a tenere indenne e- distribuzione da ogni pagamento eventualmente disposto in favore dell'attrice; CP_3
- In ogni caso, con integrale refusione delle spese di lite.
Per e Controparte_6 CP_10
Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancata attivazione della negoziazione assistita obbligatoria;
2) In via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato e per l'effetto disporre l'estromissione dello stesso dal presente Controparte_6 giudizio;
3) Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande spiegate da parte attrice perché infondate sia in fatto sia in diritto e, oltre tutto non provate e per l'effetto non riconoscere nessuna delle richieste avanzate;
4) In via principale ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa dell'Assicurazione PI , con Controparte_11 P.IVA_7 sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23, 20159, in persona del legale rappresentante pro tempore, e fissare nuova udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo in causa per ivi sentirla dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne il
[...]
e la da ogni e qualsiasi responsabilità agli stessi derivante, e per l'effetto Controparte_6 CP_8 condannare la , in manleva, al pagamento di tutte le somme che, in denegata Controparte_11 ipotesi, il e/o la ditta fossero tenute a versare all'attrice e/o a terzi;
Controparte_6 CP_8
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali per il presente giudizio, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da e quali Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore , si è rivelata infondata e deve Persona_1
pagina 3 di 5 pertanto essere respinta. L'azione per il risarcimento del danno conseguito dal minore, per essere lo stesso caduto all'interno della carreggiata di una strada oggetto di lavori di manutenzione, è stata avanzata nei confronti della convenuta per responsabilità ex art 2051 c.c.. A tal proposito, si rileva che il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res – nel caso di specie l'interno della carreggiata della strada su cui è caduto il minore - a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (cfr M. ). Pertanto, Controparte_12 in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 c.c., esonerando il danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, l'onere probatorio sostanziandosi nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, onerando invece il custode, per andare esente da colpa, di provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo e, quindi, in un evento caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Nel caso di specie non può non evidenziarsi che: l'incidente è occorso in pieno giorno ( intorno alle 12:15 cfr atto di citazione) in condizioni di ottima visibilità, in prossimità dell'abitazione dei IG.ri (il minore si CP_13 stava recando presso i giardini pubblici del Comune di Perugia vicinissimi alla propria abitazione cfr. atto di citazione) e quindi, lo stato dei luoghi non poteva non essere a conoscenza del minore e dei familiari, essendo gli stessi luoghi da loro frequentati quotidianamente. Dall'esame delle foto allegate agli atti, sia dagli attori che dalla convenuta , si evince poi che la strada che insiste Controparte_3 su Via Cherubini, oggetto del sinistro, è corredata in ambo i margini, destro e sinistro, da due marciapiedi riservati, appunto, al transito dei pedoni: il fatto che il minore abbia invece deciso di percorrere la strada non avvalendosi del marciapiede, occupando invece negligentemente lo spazio riservato al transito dei veicoli, con un comportamento imprevedibile, insensato ed inconsueto, ha determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: comportamento negligente e diverso da quello normale come esigibile in determinate situazioni contingenti secondo un criterio di normalità e di comune esperienza, al quale ultimo il minore avrebbe dovuto essere richiamato all'osservazione da coloro i quali, in quel momento, ne avevano la responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 rigetta la domanda avanzata dagli attori;
condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore di , Controparte_3
, e che liquida in € Controparte_6 CP_8 Controparte_14
1700,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori, spese generali 15%
Perugia, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4446/2022 promossa da:
nato in [...] il [...] c.f.: Controparte_1 C.F._1
e nata in [...] – El Triunfo il 26.04.1982 c.f.: Controparte_2
in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio C.F._2
, nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Cherubini n. 96, rappresentati e difesi dall'Avvocato Elisa Brizzi (C.F. PEC C.F._3
Email_1
ATTORI contro
(già , con sede in Roma Via Ombrone n° 2, Controparte_3 Controparte_4
Registro delle Imprese di Roma p. Iva e C.F. R.E.A. , in persona dell'Avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Cristina Giuliani, giusta procura per notar di Roma del 12 dicembre 2017 repertorio n. Persona_2
55629, raccolta n. 27976, domiciliata in Perugia, Via C. Caporali n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Valerio Libratti (c.f. ) - fax: , pec: C.F._4 P.IVA_3
[...
– che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti Email_2
(CF ) Controparte_5 P.IVA_1
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 , in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_6 tempore , con sede in Guardiagrele (CH), 66016, via Comino snc, C.F Controparte_7 P.IVA_4
e P.I.: , e (p.iva ) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 CP_8 P.IVA_6 tempore , con sede in Loc. Sant'Eramo, 1, MA DE NI (CH), entrambe CP_9 rappresentate e difese dall'Avv. Sabrina Primavera (C.F. ), giuste procure su C.F._5 separato foglio allegato al presente atto, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via
Nomentana, 909, 00137, fax n. 06.8276766, PEC Email_3
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_5 ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal minore per complessivi € 22.961,75 - Persona_1 comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, comunque entro i limiti dello scaglione considerato, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulla somma dal
31.05.2021, giorno dell'incidente al saldo.
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
Per E-Distribuzione:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda respinta
- in via preliminare di rito, autorizzare per i motivi illustrati la chiamata in causa in garanzia del
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_6 P.IVA_5 sede in Guardiagrele (CH) Loc. Comino s.n.c. e della (p.iva ) in persona del CP_8 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore, con sede in Loc. Sant'Eramo, MA DE NI (CH) e, per l'effetto, disporre il differimento della prima udienza di comparizione parti in modo da consentire la relativa citazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
- nel merito in via principale, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 5 - in via subordinata al mancato rigetto delle domande attrici, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità delle società terze chiamate in ordine ai fatti per cui è causa e, per l'effetto, condannare le stesse al pagamento delle somme richieste dagli attori, ivi comprese le eventuali spese legali;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di manleva a carico delle società appaltatrici e, per l'effetto, condannare le stesse, anche in via solidale, a tenere indenne e- distribuzione da ogni pagamento eventualmente disposto in favore dell'attrice; CP_3
- In ogni caso, con integrale refusione delle spese di lite.
Per e Controparte_6 CP_10
Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
1) In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea per mancata attivazione della negoziazione assistita obbligatoria;
2) In via preliminare ed in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato e per l'effetto disporre l'estromissione dello stesso dal presente Controparte_6 giudizio;
3) Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande spiegate da parte attrice perché infondate sia in fatto sia in diritto e, oltre tutto non provate e per l'effetto non riconoscere nessuna delle richieste avanzate;
4) In via principale ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa dell'Assicurazione PI , con Controparte_11 P.IVA_7 sede in Milano, Via Benigno Crespi, 23, 20159, in persona del legale rappresentante pro tempore, e fissare nuova udienza di prima comparizione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., allo scopo di consentire la citazione del terzo in causa per ivi sentirla dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne il
[...]
e la da ogni e qualsiasi responsabilità agli stessi derivante, e per l'effetto Controparte_6 CP_8 condannare la , in manleva, al pagamento di tutte le somme che, in denegata Controparte_11 ipotesi, il e/o la ditta fossero tenute a versare all'attrice e/o a terzi;
Controparte_6 CP_8
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali per il presente giudizio, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da e quali Controparte_1 Controparte_2 esercenti la potestà genitoriale sul minore , si è rivelata infondata e deve Persona_1
pagina 3 di 5 pertanto essere respinta. L'azione per il risarcimento del danno conseguito dal minore, per essere lo stesso caduto all'interno della carreggiata di una strada oggetto di lavori di manutenzione, è stata avanzata nei confronti della convenuta per responsabilità ex art 2051 c.c.. A tal proposito, si rileva che il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res – nel caso di specie l'interno della carreggiata della strada su cui è caduto il minore - a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (cfr M. ). Pertanto, Controparte_12 in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art 2051 c.c., esonerando il danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, l'onere probatorio sostanziandosi nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, onerando invece il custode, per andare esente da colpa, di provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo e, quindi, in un evento caratterizzato da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Nel caso di specie non può non evidenziarsi che: l'incidente è occorso in pieno giorno ( intorno alle 12:15 cfr atto di citazione) in condizioni di ottima visibilità, in prossimità dell'abitazione dei IG.ri (il minore si CP_13 stava recando presso i giardini pubblici del Comune di Perugia vicinissimi alla propria abitazione cfr. atto di citazione) e quindi, lo stato dei luoghi non poteva non essere a conoscenza del minore e dei familiari, essendo gli stessi luoghi da loro frequentati quotidianamente. Dall'esame delle foto allegate agli atti, sia dagli attori che dalla convenuta , si evince poi che la strada che insiste Controparte_3 su Via Cherubini, oggetto del sinistro, è corredata in ambo i margini, destro e sinistro, da due marciapiedi riservati, appunto, al transito dei pedoni: il fatto che il minore abbia invece deciso di percorrere la strada non avvalendosi del marciapiede, occupando invece negligentemente lo spazio riservato al transito dei veicoli, con un comportamento imprevedibile, insensato ed inconsueto, ha determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno: comportamento negligente e diverso da quello normale come esigibile in determinate situazioni contingenti secondo un criterio di normalità e di comune esperienza, al quale ultimo il minore avrebbe dovuto essere richiamato all'osservazione da coloro i quali, in quel momento, ne avevano la responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 rigetta la domanda avanzata dagli attori;
condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di giudizio in favore di , Controparte_3
, e che liquida in € Controparte_6 CP_8 Controparte_14
1700,00 ciascuno per compensi professionali oltre accessori, spese generali 15%
Perugia, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5