Ordinanza cautelare 2 ottobre 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 764 del 2023, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Nilo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’annullamento
- dell’atto in data 12.1.2018 ( Reg -OMISSIS- ) con cui il Comando Generale, Direzione Generale per il Personale Militare dell’Arma dei Carabinieri, apriva il procedimento per recupero dell’importo netto di euro 22.537,86 a seguito della sanzione della perdita del grado inflitta per motivi disciplinari a decorrere dal 6.10.2016;
- della nota prot. -OMISSIS- del 19.4.2023 con cui veniva chiuso il predetto procedimento;
- di ogni atto connesso, presupposto e successivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Vista la nota del 28 agosto 2025 con la quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 9 febbraio 2026 il Cons. ET NC, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Vista la nota del 28 agosto 2025 con la quale parte ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la p.A. annullato in autotutela gli atti oggetto di gravame.
2.- Ritenuto che:
- il ricorso va dunque definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
- le spese di lite sono poste - in base al criterio della soccombenza virtuale, applicato in ragione delle circostanze che determinavano la c.m.c. - a carico dell’Amministrazione costituita e vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 ( duemila/00 ), oltre accessori e rifusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 764 del 2023 indicato in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri al pagamento delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 ( duemila/00 ), oltre accessori e rifusione del contributo unificato, alle condizioni di legge e con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
ET NC, Presidente, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ET NC |
IL SEGRETARIO