CASS
Ordinanza 22 novembre 2022
Ordinanza 22 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 22/11/2022, n. 44316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44316 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: AN NZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44316 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/10/2022 OSSERVA 1.
Considerato che
il ricorso di ZI NO è composto da tre motivi, tutti inammissibili. 1.1. Il primo motivo è generico, poichè denuncia la mancata istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen., senza evidenziare la prova indispensabile omessa e le ragioni della sua decisività; il secondo ed il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati poiché volti a contestare la credibilità di un teste (il secondo) e il comportamento della persona offesa, testimone nel processo, senza specifiche eccezioni, ma solo mediante allusioni ed affermazioni assertive. Di fondo, si percepisce la volontà della ricorrente di voler "riscrivere" la storia del processo ed i suoi esiti, in senso più favorevole alla sua difesa. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata per i reati di lesioni aggravate, basata sulla chiara ricostruzione probatoria. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44316 Anno 2022 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 05/10/2022 OSSERVA 1.
Considerato che
il ricorso di ZI NO è composto da tre motivi, tutti inammissibili. 1.1. Il primo motivo è generico, poichè denuncia la mancata istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen., senza evidenziare la prova indispensabile omessa e le ragioni della sua decisività; il secondo ed il terzo motivo sono generici e manifestamente infondati poiché volti a contestare la credibilità di un teste (il secondo) e il comportamento della persona offesa, testimone nel processo, senza specifiche eccezioni, ma solo mediante allusioni ed affermazioni assertive. Di fondo, si percepisce la volontà della ricorrente di voler "riscrivere" la storia del processo ed i suoi esiti, in senso più favorevole alla sua difesa. Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di primo grado, in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata per i reati di lesioni aggravate, basata sulla chiara ricostruzione probatoria. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022.