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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3763 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 8.09.2025, vertente
TRA
Il “ ubicato in Parte_1
Benevento, alla Via Giustiniani n. 18 in persona dell'amministratrice “ , legalmente Parte_2
rappresentata dall'amministratore unico sig. CP_1
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Carlo
[...]
da Tocco, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mario Itro e dell'Avv.
NT AT che lo rappresentano e difendono, giusta separata procura, da intendersi come apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a CP_2
Opponente
E
, nato a [...], Svizzera il Controparte_3
11/10/1964 e residente in [...], alla Contrada
Capodimonte n. 13 elettivamente domiciliato in Benevento al pagina 1 di 15 Viale Mellusi n. 98, presso e nello studio dell'Avv. NT
Leone, del Foro di Benevento, che lo rappresenta e difende giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
Opposto
E
nata in [...] il [...] e Controparte_4
residente in [...],
[...]
nata in [...] il [...] ed ivi residente, alla CP_5
Via N. Giustiniani, n.1 ed nata in [...] il Controparte_6
12.07.1963 ed ivi residente, alla Via A. Meomartini, n.3, rappresentate e difese, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Gaetano Coduti ed entrambi Controparte_6
con studio in Benevento, rispettivamente alla Via Nuova Calore,
n.5 e Via Porta Rufina, n.6 giusta separata procura, da intendersi come apposta in calce alla comparsa di intervento autonomo
Interventrici
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
8.09.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
con ricorso monitorio, otteneva l'emissione Controparte_3
del decreto ingiuntivo n. 823/2023, con il quale veniva ingiunto al il pagamento della Parte_3
somma di € 44.094,84 (oltre interessi e spese) a saldo di quanto presuntivamente dovuto per i lavori di straordinaria manutenzione dello stabile, effettuati dalla ditta per CP_3
conto del suddetto Condominio, in virtù della fattura n. pagina 2 di 15 14/2023 emessa dall'odierna opposta il 15.04.2023, sulla base del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data
6.06.2018.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, il Parte_1
proponeva opposizione, contestando la pretesa creditoria
[...]
dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca;
in via riconvenzionale chiedeva accertare l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della ditta CP_3
nell'esecuzione delle opere appaltate, non eseguite a regola d'arte, e per l'effetto, previa determinazione dei costi per rimediare ai vizi riscontrati, ridurre il prezzo dell'appalto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva Controparte_3
rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudizio altresì, Controparte_4 [...]
ed , le quali spiegavano intervento CP_5 Controparte_6
autonomo, in qualità di condomine proprietarie degli immobili oggetto dei lavori appaltati, deducendo la non correttezza nell'esecuzione delle opere e i conseguenti danni derivati alle stesse;
chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertare i danni dalle stesse subiti sia quali proprietarie esclusive che quali condomine e condannare la al pagamento della somma di € 23.500,00, così Parte_4
come quantificati nella consulenza di parte, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non.
pagina 3 di 15 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento delle prove testimoniali;
venivano disposti accertamenti tecnici per verificare la sussistenza dei vizi lamentati e successivamente, all'udienza del 9.04.25, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'8.09.25 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che recita: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, “il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id
14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile
1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
L'opponente ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi”, in pagina 4 di 15 conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Dall'esame degli atti, emerge che, in data 06.06.2018, veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto relativo a lavori di manutenzione straordinaria presso il Parte_1
sito in Benevento alla via Giustiniani 18.
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito, a misura, in complessivi € 181.467,00, oltre IVA e veniva nominato quale progettista e direttore dei lavori . Parte_5
In data 19.10.2018 venivano individuati dei lavori extra contrattuali, il cui costo ammontava ad € 88.247,61 oltre IVA, necessari per porre rimedio alle problematiche lamentate da alcuni condomini, quali danni da infiltrazioni d'acqua nei locali commerciali e in diversi punti del soffitto, nonché usura della copertura al piano sesto scala B.
In data 03.06.2018, veniva presentata la per lavori di Pt_6
manutenzione straordinaria e i lavori venivano ultimati in data
9.07.2021. Successivamente i condomini lamentavano la presenza di vizi nell'esecuzione delle opere realizzate dalla ditta tanto che, a seguito di sopralluogo sollecitato dagli CP_3
stessi, in data 8.06.22, il Direttore dei Lavori verificava la presenza di diverse problematiche e predisponeva una relazione che veniva recapitata alla ditta opposta, con invito a provvedere.
Preliminarmente, giova evidenziare che la doglianza di parte opposta in merito alla decadenza dalla garanzia dei vizi per intervenuta accettazione da parte del committente dei lavori ultimati in data 9.07.2021 non risulta provata.
pagina 5 di 15 Invero, dalla lettura degli atti non emerge alcuna accettazione dei lavori da parte del committente idonea a far Parte_1
venir meno l'invocata garanzia per vizi.
Invero, l'opposto sostiene che in data 9.07.2021 il Direttore dei lavori accettava le opere mediante il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
tale atto rappresenterebbe, dunque,
l'accettazione espressa dei lavori eseguiti dalla ditta CP_3
In realtà, il certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE) costituisce il momento conclusivo dei lavori che erano iniziati con la stipula del contratto di appalto del 6.06.2018 e rappresenta il momento formale di conclusione dei lavori;
esso non costituisce accettazione, ferme restando le tutele previste per il committente in caso di difetti emersi (e non visibili) dopo l'ultimazione o il collaudo dei lavori per i quali sussiste la garanzia prevista dall'articolo 1667 c.c. Il Direttore dei Lavori, infatti, non può sostituirsi al condominio per l'accettazione dei lavori, in quanto la sua funzione è unicamente quella di vigilare sull'esecuzione dei lavori, rimanendo esclusa la possibilità di prendere decisioni al suo posto. L'accettazione dei lavori è un atto che spetta al committente, rappresentato dall'amministratore o dall'assemblea condominiale, e implica la verifica che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità al contratto e al progetto.
Pertanto, l'opponente non risulta avere accettato le Parte_1
opere, anzi agli atti emergono numerose denunce da parte dei condomini che lamentavano difetti nell'esecuzione dei lavori, lo stesso non è incorso in nessuna decadenza.
pagina 6 di 15 Tra l'altro, giova precisare che il menzionato certificato rappresenta il momento di conclusione formale e di verifica dei lavori, fungendo da atto di accertamento della conformità dell'opera ma non equivale all'accettazione in senso stretto che deve invece provenire dal committente.
Invero, l'accettazione formale è un atto proprio del committente che riconosce l'opera come eseguita a regola d'arte, mentre il
CRE attesta che le verifiche tecniche sono state svolte da un soggetto abilitato;
nel caso in esame il suddetto certificato è a firma esclusiva del Direttore dei Lavori e della . Parte_4
Dunque, al fine di accertare la sussistenza dei lamentati vizi, venivano disposti accertamenti tecnici;
il nominato CTU accertava che: “sulle facciate del fabbricato in diversi punti sono evidenti segni di distacco di tinteggiatura ed intonaco, in particolare in corrispondenza dei frontalini dei balconi al piano primo. Tali distacchi sono evidenti anche sotto i frontalini interessando la parte superiore delle pareti esterne dei locali ubicati a piano terra del fabbricato.
Le facciate presentano tinteggiature non omogenee, distacchi di intonaco sulle porzioni orizzontali e su quelle verticali, in più punti vi sono rigonfiamenti della tinteggiatura. Problematica riscontrata è un evidente distacco dell'intonaco dalle solette inferiori dei balconi;
ciò non è compatibile con il fatto che i lavori sono stati eseguiti da così poco tempo. Vi sono rigonfiamenti della tinteggiatura anche in corrispondenza delle scossaline posizionate a protezione dei frontalini, sulle fasce colorate marcapiano e quelle poste direttamente sotto le finestre e su quelle di colorazione scuro verticali. Tali fenomeni presenti pagina 7 di 15 sulle pareti del fabbricato, unitamente allo stato in cui versa la copertura dei terrazzi di esclusiva proprietà delle intervenienti e di proprietà testimoniano un non corretto deflusso delle CP_7
acque provenienti dalla copertura del fabbricato.”
Tali circostanze venivano confermate dai testi escussi.
Pertanto, il CTU concludeva: “A seguito degli accertamenti tecnici condotti è stato possibile accertare la non corretta esecuzione di alcune opere pattuite, così come sostenuto dall'opponente e dalle interventrici volontarie. Parte_1
Pertanto, riscontrata la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso causale individuato nella non corretta esecuzione di alcune lavorazioni effettuate dalla ditta il danno da CP_3
risarcire è stato quantificato in complessivi € 52.723,91, importo necessario per il completo ripristino dei luoghi. Tale importo complessivo è dato dalla somma di quello relativo agli interventi di ripristino su porzioni condominiali che ammonta ad € 34.012,44 oltre iva, quello relativo agli interventi di ripristino sulla copertura, pari a € 11.580,82 oltre iva, e quello relativo agli interventi di ripristino su porzioni di esclusiva proprietà delle interventrici pari ad € 7.130,65 oltre iva”.
Giova precisare che tale ultimo importo, pari ad € 7.130,65 oltre iva, riconosciuto dal CTU in favore delle interventrici per i danni subiti, come meglio si dirà a breve, è comprensivo di € 1.746,52, somma corrispondente ad 1/3 del terrazzo di Tipo 1, €
1.274,88, somma corrispondente ad 1/3 del terrazzo di Tipo 2 ed € 4.109,25. somma per ripristinare l'appartamento di esclusiva proprietà di dalle infiltrazioni. Controparte_4
pagina 8 di 15 La menzionata somma dovuta per interventi su proprietà delle interventrici non può essere riconosciuta integralmente in favore delle interventrici, poichè dalla stessa vanno scorporate e riconosciute in favore del opponente le somme di € Parte_1
1.746,52 ed € 1.274,88, ovvero quelle necessarie per il ripristino dei terrazzi 1 e 2.
Invero, ai sensi dell'art. 1126 c.c.: “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Pertanto, il complessivo importo per il ripristino dei terrazzi pari ad € 3.021,4 oltre iva va riconosciuto in favore del Parte_1
opponente.
Pertanto, il danno da risarcire al per il ripristino dei CP_8
luoghi ammonta ad € 48.614,66 oltre iva.
Dunque, in definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al andrà riconosciuta la somma di Parte_1
€ 4.519,82 oltre iva, importo derivante dalla differenza tra quanto dovuto per il ripristino dei vizi accertati dal CTU e la somma ingiunta.
Le argomentazioni addotte dall'appaltatore appaiono indimostrate, non avendo peraltro neanche chiamato in causa il
Direttore dei Lavori.
Per ciò che concerne la domanda riconvenzionale avanzata dalle interventrici, che lamentavano la non corretta esecuzione di pagina 9 di 15 alcune delle lavorazioni pattuite sui terrazzi di loro proprietà, il
CTU affermava: “da un confronto tra i grafici progettuali, lo stato dei luoghi ed i computi metrici pattuiti, a parere della scrivente, tutte le lavorazioni pattuite sono state effettivamente eseguite. La problematica riguarda la non corretta esecuzione di alcune delle lavorazioni pattuite sui terrazzi di proprietà delle intervenienti”.
Invero, accertava: “All'atto del sopralluogo è stato accertato che sul terrazzo di tipo 1 di proprietà Parte_7
e , vi sono ampie zone della pavimentazione in
[...] CP_5
cui ristagna l'acqua piovana. Ciò è conseguenza del fatto che lo stesso non è stato realizzato con una idonea pendenza. Inoltre, la posa in opera della pavimentazione appare in più punti non corretta, senza giunti e con assenza di stuccatura.
I correnti in corrispondenza delle pareti perimetrali sui cui poggiano gli infissi sono danneggiati. Il terrazzo di tipo 1 e di tipo 2 di proprietà , ma anche quello di tipo Parte_7
3 di proprietà anche dopo la sostituzione degli infissi di CP_7
copertura, è soggetto comunque a stillicidio di acqua piovana proveniente proprio dalla struttura di copertura, a causa della non perfetta realizzazione degli infissi in alluminio e vetro, della loro stuccatura e giuntura, determinando in più punti diffusi distacchi di intonaco e di tinteggiatura. Inoltre, sul terrazzo di tipo 2 si evidenziano lesioni sui pilastri di sostegno della copertura in vetro e alluminio e zone della pavimentazione sulla quale si manifestano ristagni di acqua piovana. La causa di tali danni è certamente l'assenza di un adeguato sistema di pagina 10 di 15 smaltimento delle acque provenienti dalla copertura non correttamente canalizzate”.
Tali circostanze venivano confermate dai testi escussi.
Sul punto, il CTU, riscontrata la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso causale individuato nella non corretta esecuzione di alcune lavorazioni effettuate dalla ditta CP_3
sui terrazzi di esclusiva proprietà delle intervenienti, quantificava il danno da risarcire in complessivi € 7.130,65, oltre iva precisando che: “Tale ultimo importo è quello relativo agli interventi di ripristino su esclusiva proprietà (terrazzo di
Tipo 1 e terrazzo di Tipo 2) considerando 1/3 della superficie dei terrazzi, quella appunto di esclusiva proprietà. In dettaglio:
- € 1.746,52 è l'importo corrispondente ad 1/3 del terrazzo di
Tipo 1
- € 1.274,88 è l'importo corrispondente ad 1/3 del terrazzo di
Tipo 2
- € 4.109,25 è l'importo per ripristinare l'appartamento di parte interventrice dalle infiltrazioni. L'importo degli interventi di ripristino di tali terrazzi per i restanti 2/3 della superficie sono stati ricompresi negli interventi condominiali”.
Dall'importo totale riconosciuto dal CTU, pari ad € 7.130,65, oltre iva, andrà scorporata la somma di € 3.021,4 oltre iva, derivante dalla somma di € 1.746,52 e quella di € 1.274,25, necessarie per il ripristino dei terrazzi di proprietà delle interventrici, somme che devono essere riconosciute in favore del per le già indicate motivazioni. Parte_1
Infine, per ciò che concerne la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, così come avanzata dalle interventrici, pagina 11 di 15 in virtù della impossibilità di fruire pienamente della terrazza, deve evidenziarsi che, come accertato dal consulente: “il lastrico solare adibito a terrazza, presentando appantanamenti di acqua anche per un tempo prolungato, non ne consente il pieno utilizzo”; il consulente di parte ha preso come base di calcolo del lamentato danno il valore locativo del bene, quantificato in €
100 al mese, in considerazione degli affitti della zona;
tale criterio non appare condivisibile, in quanto, come evidenziato anche dal CTU, appare inverosimile poter locare esclusivamente la terrazza ad uso esclusivo di un immobile peraltro abitato.
Invero, il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio (danno emergente) sia in termini di mancato guadagno (profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso).
Sul punto, giova precisare che l'eventuale danno riportato da un soggetto deve essere oggettivo, quindi dimostrabile e determinato da un rapporto di causa effetto in relazione a un evento specifico.
Nel caso di specie, le interventrici chiedono il risarcimento del danno da lucro cessante pari ad € 3.000,00 per il mancato godimento del terrazzo, di loro proprietà, considerando che lo stesso lo si sarebbe dovuto utilizzare per circa sei mesi all'anno e che, invece, è stato reso inadeguato al suo godimento per circa
5 anni.
Ebbene, giova precisare che i danni – ai sensi dell'art. 1223 c. c.
– sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e pagina 12 di 15 diretta dell'inadempimento verificatosi dovendo sussistere un nesso causale tra il comportamento illecito e il presunto danno.
Nel caso di specie, considerando che il terrazzo “allo stato attuale non è pienamente fruibile proprio a causa della non corretta esecuzione delle lavorazioni pattuite”, come accertato dal CTU, appare evidente che vi è stata e continua a sussistere una limitazione nel godimento del diritto di proprietà; alle richiedenti va dunque riconosciuta la somma di € 2.000,00, liquidata in via equitativa, sia a titolo di mancato godimento che di perdita di chance per eventuali locazioni.
Il danno da perdita di chance è un pregiudizio derivante dalla perdita di una concreta e apprezzabile possibilità di ottenere un vantaggio economico, sebbene non vi sia certezza che il vantaggio si sarebbe realizzato.
Non si tratta della perdita di un risultato certo, ma della mancata opportunità di raggiungerlo.
Pertanto, esseno stato provato il nesso causale tra la condotta illecita della ditta e la perdita dell'opportunità, il risarcimento viene calcolato in via equitativa, in base alle probabilità che la chance si sarebbe concretizzata.
Infine, per ciò che concerne la richiesta di applicazione della penale da parte delle interventrici, prevista nel contratto di appalto per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, corrispondente ad € 50 per ogni giorno di ritardo, deve evidenziarsi che la penale da ritardo in un appalto spetta al e non ai Parte_1
singoli condomini, poiché il contratto è stipulato tra il e l'appaltatore. Il committente è il beneficiario delle Parte_1
penali previste per il mancato o ritardato adempimento: il pagina 13 di 15 dunque, è legittimato a chiedere la penale, agendo Parte_1
nell'interesse dei condomini. Nella specie tale domanda non risulta avanzata dal (Cfr. precisazione delle Parte_1
conclusioni).
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è parzialmente fondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 823/2023, proposta dal con atto di citazione Parte_3
notificato il 14/11/2023, nei confronti di Controparte_3
nonché sulle domande proposte dalle interventrici, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e per l'effetto, operata la chiesta compensazione, condanna la ditta al pagamento, in favore del CP_3
opponente, della somma di € 4.519,82 oltre iva, Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3)Accoglie altresì parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dalle interventrici e condanna l'opposta ditta CP_3
al pagamento, in favore delle stesse, della somma di € 4.109,25, oltre ad € 2.000,00 per il mancato godimento del bene, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4)Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida rispettivamente in pagina 14 di 15 € 259,00 per spese, € 1200,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed €
1.500,00 per la fase decisoria, rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
5)Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore delle interventrici, che liquida in € 237,00 per spese, € 1000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A
e C.P.A secondo legge.
6)Pone a carico dell'opposto le spese di CTU
Benevento, 01/10/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3763 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 8.09.2025, vertente
TRA
Il “ ubicato in Parte_1
Benevento, alla Via Giustiniani n. 18 in persona dell'amministratrice “ , legalmente Parte_2
rappresentata dall'amministratore unico sig. CP_1
, elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Carlo
[...]
da Tocco, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mario Itro e dell'Avv.
NT AT che lo rappresentano e difendono, giusta separata procura, da intendersi come apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a CP_2
Opponente
E
, nato a [...], Svizzera il Controparte_3
11/10/1964 e residente in [...], alla Contrada
Capodimonte n. 13 elettivamente domiciliato in Benevento al pagina 1 di 15 Viale Mellusi n. 98, presso e nello studio dell'Avv. NT
Leone, del Foro di Benevento, che lo rappresenta e difende giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
Opposto
E
nata in [...] il [...] e Controparte_4
residente in [...],
[...]
nata in [...] il [...] ed ivi residente, alla CP_5
Via N. Giustiniani, n.1 ed nata in [...] il Controparte_6
12.07.1963 ed ivi residente, alla Via A. Meomartini, n.3, rappresentate e difese, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Gaetano Coduti ed entrambi Controparte_6
con studio in Benevento, rispettivamente alla Via Nuova Calore,
n.5 e Via Porta Rufina, n.6 giusta separata procura, da intendersi come apposta in calce alla comparsa di intervento autonomo
Interventrici
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
8.09.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
con ricorso monitorio, otteneva l'emissione Controparte_3
del decreto ingiuntivo n. 823/2023, con il quale veniva ingiunto al il pagamento della Parte_3
somma di € 44.094,84 (oltre interessi e spese) a saldo di quanto presuntivamente dovuto per i lavori di straordinaria manutenzione dello stabile, effettuati dalla ditta per CP_3
conto del suddetto Condominio, in virtù della fattura n. pagina 2 di 15 14/2023 emessa dall'odierna opposta il 15.04.2023, sulla base del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data
6.06.2018.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, il Parte_1
proponeva opposizione, contestando la pretesa creditoria
[...]
dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca;
in via riconvenzionale chiedeva accertare l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della ditta CP_3
nell'esecuzione delle opere appaltate, non eseguite a regola d'arte, e per l'effetto, previa determinazione dei costi per rimediare ai vizi riscontrati, ridurre il prezzo dell'appalto, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva Controparte_3
rigettare la proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituivano in giudizio altresì, Controparte_4 [...]
ed , le quali spiegavano intervento CP_5 Controparte_6
autonomo, in qualità di condomine proprietarie degli immobili oggetto dei lavori appaltati, deducendo la non correttezza nell'esecuzione delle opere e i conseguenti danni derivati alle stesse;
chiedevano quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, accertare i danni dalle stesse subiti sia quali proprietarie esclusive che quali condomine e condannare la al pagamento della somma di € 23.500,00, così Parte_4
come quantificati nella consulenza di parte, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non.
pagina 3 di 15 La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento delle prove testimoniali;
venivano disposti accertamenti tecnici per verificare la sussistenza dei vizi lamentati e successivamente, all'udienza del 9.04.25, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'8.09.25 per la rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che recita: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, “il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id
14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile
1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
L'opponente ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi”, in pagina 4 di 15 conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Dall'esame degli atti, emerge che, in data 06.06.2018, veniva sottoscritto tra le parti un contratto di appalto relativo a lavori di manutenzione straordinaria presso il Parte_1
sito in Benevento alla via Giustiniani 18.
Il corrispettivo dell'appalto veniva pattuito, a misura, in complessivi € 181.467,00, oltre IVA e veniva nominato quale progettista e direttore dei lavori . Parte_5
In data 19.10.2018 venivano individuati dei lavori extra contrattuali, il cui costo ammontava ad € 88.247,61 oltre IVA, necessari per porre rimedio alle problematiche lamentate da alcuni condomini, quali danni da infiltrazioni d'acqua nei locali commerciali e in diversi punti del soffitto, nonché usura della copertura al piano sesto scala B.
In data 03.06.2018, veniva presentata la per lavori di Pt_6
manutenzione straordinaria e i lavori venivano ultimati in data
9.07.2021. Successivamente i condomini lamentavano la presenza di vizi nell'esecuzione delle opere realizzate dalla ditta tanto che, a seguito di sopralluogo sollecitato dagli CP_3
stessi, in data 8.06.22, il Direttore dei Lavori verificava la presenza di diverse problematiche e predisponeva una relazione che veniva recapitata alla ditta opposta, con invito a provvedere.
Preliminarmente, giova evidenziare che la doglianza di parte opposta in merito alla decadenza dalla garanzia dei vizi per intervenuta accettazione da parte del committente dei lavori ultimati in data 9.07.2021 non risulta provata.
pagina 5 di 15 Invero, dalla lettura degli atti non emerge alcuna accettazione dei lavori da parte del committente idonea a far Parte_1
venir meno l'invocata garanzia per vizi.
Invero, l'opposto sostiene che in data 9.07.2021 il Direttore dei lavori accettava le opere mediante il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
tale atto rappresenterebbe, dunque,
l'accettazione espressa dei lavori eseguiti dalla ditta CP_3
In realtà, il certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE) costituisce il momento conclusivo dei lavori che erano iniziati con la stipula del contratto di appalto del 6.06.2018 e rappresenta il momento formale di conclusione dei lavori;
esso non costituisce accettazione, ferme restando le tutele previste per il committente in caso di difetti emersi (e non visibili) dopo l'ultimazione o il collaudo dei lavori per i quali sussiste la garanzia prevista dall'articolo 1667 c.c. Il Direttore dei Lavori, infatti, non può sostituirsi al condominio per l'accettazione dei lavori, in quanto la sua funzione è unicamente quella di vigilare sull'esecuzione dei lavori, rimanendo esclusa la possibilità di prendere decisioni al suo posto. L'accettazione dei lavori è un atto che spetta al committente, rappresentato dall'amministratore o dall'assemblea condominiale, e implica la verifica che l'opera sia stata eseguita a regola d'arte e in conformità al contratto e al progetto.
Pertanto, l'opponente non risulta avere accettato le Parte_1
opere, anzi agli atti emergono numerose denunce da parte dei condomini che lamentavano difetti nell'esecuzione dei lavori, lo stesso non è incorso in nessuna decadenza.
pagina 6 di 15 Tra l'altro, giova precisare che il menzionato certificato rappresenta il momento di conclusione formale e di verifica dei lavori, fungendo da atto di accertamento della conformità dell'opera ma non equivale all'accettazione in senso stretto che deve invece provenire dal committente.
Invero, l'accettazione formale è un atto proprio del committente che riconosce l'opera come eseguita a regola d'arte, mentre il
CRE attesta che le verifiche tecniche sono state svolte da un soggetto abilitato;
nel caso in esame il suddetto certificato è a firma esclusiva del Direttore dei Lavori e della . Parte_4
Dunque, al fine di accertare la sussistenza dei lamentati vizi, venivano disposti accertamenti tecnici;
il nominato CTU accertava che: “sulle facciate del fabbricato in diversi punti sono evidenti segni di distacco di tinteggiatura ed intonaco, in particolare in corrispondenza dei frontalini dei balconi al piano primo. Tali distacchi sono evidenti anche sotto i frontalini interessando la parte superiore delle pareti esterne dei locali ubicati a piano terra del fabbricato.
Le facciate presentano tinteggiature non omogenee, distacchi di intonaco sulle porzioni orizzontali e su quelle verticali, in più punti vi sono rigonfiamenti della tinteggiatura. Problematica riscontrata è un evidente distacco dell'intonaco dalle solette inferiori dei balconi;
ciò non è compatibile con il fatto che i lavori sono stati eseguiti da così poco tempo. Vi sono rigonfiamenti della tinteggiatura anche in corrispondenza delle scossaline posizionate a protezione dei frontalini, sulle fasce colorate marcapiano e quelle poste direttamente sotto le finestre e su quelle di colorazione scuro verticali. Tali fenomeni presenti pagina 7 di 15 sulle pareti del fabbricato, unitamente allo stato in cui versa la copertura dei terrazzi di esclusiva proprietà delle intervenienti e di proprietà testimoniano un non corretto deflusso delle CP_7
acque provenienti dalla copertura del fabbricato.”
Tali circostanze venivano confermate dai testi escussi.
Pertanto, il CTU concludeva: “A seguito degli accertamenti tecnici condotti è stato possibile accertare la non corretta esecuzione di alcune opere pattuite, così come sostenuto dall'opponente e dalle interventrici volontarie. Parte_1
Pertanto, riscontrata la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso causale individuato nella non corretta esecuzione di alcune lavorazioni effettuate dalla ditta il danno da CP_3
risarcire è stato quantificato in complessivi € 52.723,91, importo necessario per il completo ripristino dei luoghi. Tale importo complessivo è dato dalla somma di quello relativo agli interventi di ripristino su porzioni condominiali che ammonta ad € 34.012,44 oltre iva, quello relativo agli interventi di ripristino sulla copertura, pari a € 11.580,82 oltre iva, e quello relativo agli interventi di ripristino su porzioni di esclusiva proprietà delle interventrici pari ad € 7.130,65 oltre iva”.
Giova precisare che tale ultimo importo, pari ad € 7.130,65 oltre iva, riconosciuto dal CTU in favore delle interventrici per i danni subiti, come meglio si dirà a breve, è comprensivo di € 1.746,52, somma corrispondente ad 1/3 del terrazzo di Tipo 1, €
1.274,88, somma corrispondente ad 1/3 del terrazzo di Tipo 2 ed € 4.109,25. somma per ripristinare l'appartamento di esclusiva proprietà di dalle infiltrazioni. Controparte_4
pagina 8 di 15 La menzionata somma dovuta per interventi su proprietà delle interventrici non può essere riconosciuta integralmente in favore delle interventrici, poichè dalla stessa vanno scorporate e riconosciute in favore del opponente le somme di € Parte_1
1.746,52 ed € 1.274,88, ovvero quelle necessarie per il ripristino dei terrazzi 1 e 2.
Invero, ai sensi dell'art. 1126 c.c.: “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Pertanto, il complessivo importo per il ripristino dei terrazzi pari ad € 3.021,4 oltre iva va riconosciuto in favore del Parte_1
opponente.
Pertanto, il danno da risarcire al per il ripristino dei CP_8
luoghi ammonta ad € 48.614,66 oltre iva.
Dunque, in definitiva, in accoglimento della domanda riconvenzionale, al andrà riconosciuta la somma di Parte_1
€ 4.519,82 oltre iva, importo derivante dalla differenza tra quanto dovuto per il ripristino dei vizi accertati dal CTU e la somma ingiunta.
Le argomentazioni addotte dall'appaltatore appaiono indimostrate, non avendo peraltro neanche chiamato in causa il
Direttore dei Lavori.
Per ciò che concerne la domanda riconvenzionale avanzata dalle interventrici, che lamentavano la non corretta esecuzione di pagina 9 di 15 alcune delle lavorazioni pattuite sui terrazzi di loro proprietà, il
CTU affermava: “da un confronto tra i grafici progettuali, lo stato dei luoghi ed i computi metrici pattuiti, a parere della scrivente, tutte le lavorazioni pattuite sono state effettivamente eseguite. La problematica riguarda la non corretta esecuzione di alcune delle lavorazioni pattuite sui terrazzi di proprietà delle intervenienti”.
Invero, accertava: “All'atto del sopralluogo è stato accertato che sul terrazzo di tipo 1 di proprietà Parte_7
e , vi sono ampie zone della pavimentazione in
[...] CP_5
cui ristagna l'acqua piovana. Ciò è conseguenza del fatto che lo stesso non è stato realizzato con una idonea pendenza. Inoltre, la posa in opera della pavimentazione appare in più punti non corretta, senza giunti e con assenza di stuccatura.
I correnti in corrispondenza delle pareti perimetrali sui cui poggiano gli infissi sono danneggiati. Il terrazzo di tipo 1 e di tipo 2 di proprietà , ma anche quello di tipo Parte_7
3 di proprietà anche dopo la sostituzione degli infissi di CP_7
copertura, è soggetto comunque a stillicidio di acqua piovana proveniente proprio dalla struttura di copertura, a causa della non perfetta realizzazione degli infissi in alluminio e vetro, della loro stuccatura e giuntura, determinando in più punti diffusi distacchi di intonaco e di tinteggiatura. Inoltre, sul terrazzo di tipo 2 si evidenziano lesioni sui pilastri di sostegno della copertura in vetro e alluminio e zone della pavimentazione sulla quale si manifestano ristagni di acqua piovana. La causa di tali danni è certamente l'assenza di un adeguato sistema di pagina 10 di 15 smaltimento delle acque provenienti dalla copertura non correttamente canalizzate”.
Tali circostanze venivano confermate dai testi escussi.
Sul punto, il CTU, riscontrata la sussistenza dei danni lamentati ed il nesso causale individuato nella non corretta esecuzione di alcune lavorazioni effettuate dalla ditta CP_3
sui terrazzi di esclusiva proprietà delle intervenienti, quantificava il danno da risarcire in complessivi € 7.130,65, oltre iva precisando che: “Tale ultimo importo è quello relativo agli interventi di ripristino su esclusiva proprietà (terrazzo di
Tipo 1 e terrazzo di Tipo 2) considerando 1/3 della superficie dei terrazzi, quella appunto di esclusiva proprietà. In dettaglio:
- € 1.746,52 è l'importo corrispondente ad 1/3 del terrazzo di
Tipo 1
- € 1.274,88 è l'importo corrispondente ad 1/3 del terrazzo di
Tipo 2
- € 4.109,25 è l'importo per ripristinare l'appartamento di parte interventrice dalle infiltrazioni. L'importo degli interventi di ripristino di tali terrazzi per i restanti 2/3 della superficie sono stati ricompresi negli interventi condominiali”.
Dall'importo totale riconosciuto dal CTU, pari ad € 7.130,65, oltre iva, andrà scorporata la somma di € 3.021,4 oltre iva, derivante dalla somma di € 1.746,52 e quella di € 1.274,25, necessarie per il ripristino dei terrazzi di proprietà delle interventrici, somme che devono essere riconosciute in favore del per le già indicate motivazioni. Parte_1
Infine, per ciò che concerne la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante, così come avanzata dalle interventrici, pagina 11 di 15 in virtù della impossibilità di fruire pienamente della terrazza, deve evidenziarsi che, come accertato dal consulente: “il lastrico solare adibito a terrazza, presentando appantanamenti di acqua anche per un tempo prolungato, non ne consente il pieno utilizzo”; il consulente di parte ha preso come base di calcolo del lamentato danno il valore locativo del bene, quantificato in €
100 al mese, in considerazione degli affitti della zona;
tale criterio non appare condivisibile, in quanto, come evidenziato anche dal CTU, appare inverosimile poter locare esclusivamente la terrazza ad uso esclusivo di un immobile peraltro abitato.
Invero, il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio (danno emergente) sia in termini di mancato guadagno (profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso).
Sul punto, giova precisare che l'eventuale danno riportato da un soggetto deve essere oggettivo, quindi dimostrabile e determinato da un rapporto di causa effetto in relazione a un evento specifico.
Nel caso di specie, le interventrici chiedono il risarcimento del danno da lucro cessante pari ad € 3.000,00 per il mancato godimento del terrazzo, di loro proprietà, considerando che lo stesso lo si sarebbe dovuto utilizzare per circa sei mesi all'anno e che, invece, è stato reso inadeguato al suo godimento per circa
5 anni.
Ebbene, giova precisare che i danni – ai sensi dell'art. 1223 c. c.
– sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e pagina 12 di 15 diretta dell'inadempimento verificatosi dovendo sussistere un nesso causale tra il comportamento illecito e il presunto danno.
Nel caso di specie, considerando che il terrazzo “allo stato attuale non è pienamente fruibile proprio a causa della non corretta esecuzione delle lavorazioni pattuite”, come accertato dal CTU, appare evidente che vi è stata e continua a sussistere una limitazione nel godimento del diritto di proprietà; alle richiedenti va dunque riconosciuta la somma di € 2.000,00, liquidata in via equitativa, sia a titolo di mancato godimento che di perdita di chance per eventuali locazioni.
Il danno da perdita di chance è un pregiudizio derivante dalla perdita di una concreta e apprezzabile possibilità di ottenere un vantaggio economico, sebbene non vi sia certezza che il vantaggio si sarebbe realizzato.
Non si tratta della perdita di un risultato certo, ma della mancata opportunità di raggiungerlo.
Pertanto, esseno stato provato il nesso causale tra la condotta illecita della ditta e la perdita dell'opportunità, il risarcimento viene calcolato in via equitativa, in base alle probabilità che la chance si sarebbe concretizzata.
Infine, per ciò che concerne la richiesta di applicazione della penale da parte delle interventrici, prevista nel contratto di appalto per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, corrispondente ad € 50 per ogni giorno di ritardo, deve evidenziarsi che la penale da ritardo in un appalto spetta al e non ai Parte_1
singoli condomini, poiché il contratto è stipulato tra il e l'appaltatore. Il committente è il beneficiario delle Parte_1
penali previste per il mancato o ritardato adempimento: il pagina 13 di 15 dunque, è legittimato a chiedere la penale, agendo Parte_1
nell'interesse dei condomini. Nella specie tale domanda non risulta avanzata dal (Cfr. precisazione delle Parte_1
conclusioni).
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è parzialmente fondata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 823/2023, proposta dal con atto di citazione Parte_3
notificato il 14/11/2023, nei confronti di Controparte_3
nonché sulle domande proposte dalle interventrici, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e per l'effetto, operata la chiesta compensazione, condanna la ditta al pagamento, in favore del CP_3
opponente, della somma di € 4.519,82 oltre iva, Parte_1
oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
3)Accoglie altresì parzialmente la domanda riconvenzionale avanzata dalle interventrici e condanna l'opposta ditta CP_3
al pagamento, in favore delle stesse, della somma di € 4.109,25, oltre ad € 2.000,00 per il mancato godimento del bene, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
4)Condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida rispettivamente in pagina 14 di 15 € 259,00 per spese, € 1200,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria ed €
1.500,00 per la fase decisoria, rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
5)Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore delle interventrici, che liquida in € 237,00 per spese, € 1000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, €
1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A
e C.P.A secondo legge.
6)Pone a carico dell'opposto le spese di CTU
Benevento, 01/10/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Persona_1
Processo.
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