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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/12/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO DI, all'esito dell'udienza del
05/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3404/2020 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
c/da Filangeri n° 77 cf: elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. C.F. 1
Colombo n.5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato l'11/11/2020, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 per l'anno "
2013, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP_1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
- Che l'CP_1 con provvedimento del 14.04.2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sono stati pagati €. 2.036,06 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2012555310073, per i seguenti motivi: "revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var- 15/06/2020. Interessi legali”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma. - Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L'CP_1 si costituiva eccependo che il presente giudizio costituisce duplicazione di quello già proposto davanti al Tribunale di Patti definito con sentenza, riformata dalla Corte di Appello con sentenza n.32/2020, che ha negato il diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, nonché del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
La causa istruita con la documentazione prodotta, e tenuto conto della sentenza n.32/2020 emessa CP dalla Corte di Appello di Messina, versata in atti dall' con la memoria di costituzione, all'udienza odierna veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha prodotto la sentenza n.32/2020, emessa dalla Corte di Appello di Messina nel procedimento RGN 375/2018, con la quale ha riformato la sentenza n.732/2018, con la quale il
Tribunale di Patti, nella persona di altro giudicante, aveva riconosciuto il diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti ed a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
La citata sentenza della Corte di Appello di Messina, ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ex D.L 7/70, la domanda proposta con il giudizio di primo grado, con la conseguente negazione della chiesta domanda della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013, e per la richiesta di disoccupazione agricola, per tale anno.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a causa dell'eccepita decadenza, come nel caso in esame, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, per le ragioni sopra spiegate, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate
CP necessarie (102 nel biennio) per l'ottenimento della prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita.
Trattandosi di prestazione economica, avendo la parte ricorrente impugnato il provvedimento cui
1,CP- chiede la restituzione di somme, visto la dichiarazione in atti, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...] contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 05/12/2025
Il Giudice on.
NO DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO DI, all'esito dell'udienza del
05/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3404/2020 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1
c/da Filangeri n° 77 cf: elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. C.F. 1
Colombo n.5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato l'11/11/2020, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Controparte_2 p.iva P.IVA 1 per l'anno "
2013, per 102 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG, buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP_1 ha erogato le prestazioni spettati alla ricorrente come per legge;
- Che l'CP_1 con provvedimento del 14.04.2020, pervenuto in data notevolmente successiva, ha comunicato all'odierna ricorrente che "nel periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2013 sono stati pagati €. 2.036,06 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola cat. DSAGR n.
2012555310073, per i seguenti motivi: "revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 1 elenco var- 15/06/2020. Interessi legali”. Conseguentemente richiedeva la restituzione della predetta somma. - Che avverso il predetto provvedimento, veniva proposto ricorso amministrativo, che si produce;
- Che lo stesso non sortiva esito positivo;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L'CP_1 si costituiva eccependo che il presente giudizio costituisce duplicazione di quello già proposto davanti al Tribunale di Patti definito con sentenza, riformata dalla Corte di Appello con sentenza n.32/2020, che ha negato il diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, nonché del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
La causa istruita con la documentazione prodotta, e tenuto conto della sentenza n.32/2020 emessa CP dalla Corte di Appello di Messina, versata in atti dall' con la memoria di costituzione, all'udienza odierna veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha prodotto la sentenza n.32/2020, emessa dalla Corte di Appello di Messina nel procedimento RGN 375/2018, con la quale ha riformato la sentenza n.732/2018, con la quale il
Tribunale di Patti, nella persona di altro giudicante, aveva riconosciuto il diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti ed a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
La citata sentenza della Corte di Appello di Messina, ha dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza dall'azione ex D.L 7/70, la domanda proposta con il giudizio di primo grado, con la conseguente negazione della chiesta domanda della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2013, e per la richiesta di disoccupazione agricola, per tale anno.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a causa dell'eccepita decadenza, come nel caso in esame, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, per le ragioni sopra spiegate, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate
CP necessarie (102 nel biennio) per l'ottenimento della prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita.
Trattandosi di prestazione economica, avendo la parte ricorrente impugnato il provvedimento cui
1,CP- chiede la restituzione di somme, visto la dichiarazione in atti, sussistono validi ed eccezionali motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
[...] contro l' CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 05/12/2025
Il Giudice on.
NO DI