Ordinanza cautelare 18 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 21 giugno 2022
Sentenza 14 dicembre 2022
Decreto presidenziale 5 maggio 2023
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 9497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9497 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09497/2025REG.PROV.COLL.
N. 01951/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2023, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Clima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Apricena, piazza della Repubblica 23;
contro
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Garella in Roma, via Sardegna n.14;
Banco Bpm S.p.A. (già Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l.), Leviticus Spv S.r.l., non costituiti in giudizio;
Bper Banca Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.r.l., di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e di Bper Banca Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il consigliere IA LA BO e uditi per le parti gli avvocati Luigi Pontrelli, Susanna Bufardeci per l'avvocato Saverio Sticchi Damiani, e Enrico Campagnano per l'avvocato Fabio Garella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Per la migliore comprensione della vicenda si premette che la società -OMISSIS- ha richiesto l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Quarto Conto Energia, relativamente ad un impianto fotovoltaico (n. 611058, di potenza pari a 948,72 kW), sito nel comune di Apricena e denominato “Murge 1”.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Società ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. P20160088857 del 14 novembre 2016, con il quale il SE ha comunicato a -OMISSIS-, in esito ad attività di verifica, la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 per l'impianto fotovoltaico in questione, mentre con un primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento prot. P20210021788 del 23 agosto 2021 di rigetto dell'istanza presentata in data 6 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 56, commi 7 e 8 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 (“istanza di riesame”), nonché dell'istanza presentata in data 16 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. 50/2017 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 96/2017 (“istanza per la tariffa decurtata”), e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento prot. P20220006188 del 3 marzo 2022 di nuovo rigetto dell'istanza di riesame e dell'istanza per la tariffa decurtata.
3. Con atto di intervento ad opponendum , si è costituita in giudizio la -OMISSIS- assumendo di essere il soggetto titolare di un contratto preliminare di compravendita per l’area interessata dall’impianto in questione, sottoscritto in epoca antecedente la stipula del contratto di superficie, chiedendo, tra l’altro, la riunione del ricorso con altri, l’oscuramento di un documento e, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. del Lazio ha dichiarato inammissibile l’intervento di -OMISSIS-condannandola alle spese in favore delle altre parti costituite, ha respinto il ricorso introduttivo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il primo ricorso per motivi aggiunti.
5. La -OMISSIS- ha appellato la decisione, della quale lamenta l’erroneità, per la mancata riunione con altri ricorsi e per sviste in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, chiedendo la conferma della declaratoria in rito e di infondatezza del gravame di primo grado, la riforma dei capi a sé sfavorevoli (inammissibilità dell’intervento; rigetto dell’istanza di oscuramento; condanna alle spese di giudizio) nonché del capo relativo alla compensazione delle spese di giudizio tra NS e il SE.
6. La NS con appello incidentale ha impugnato la medesima statuizione chiedendone la riforma quanto ai capi a sé sfavorevoli.
7. La NS con memoria ha sollevato eccezioni di inammissibilità ed infondatezza dell’appello della -OMISSIS- e ha reso noto di avere, nel corso del giudizio, presentato istanza ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, al fine di ottenere la tariffa base decurtata del 10% in luogo di quella inizialmente riconosciuta e successivamente annullata dal Gestore.
8. Anche il Gestore si è costituito in giudizio, ricostruendo la complessa vicenda (oggetto anche di altro contenzioso, chiamato alla medesima udienza odierna) e chiedendo a questo giudice di pronunciarsi sulla proprietà del terreno ove sorge l’impianto, onde consentire al SE stesso di provvedere alla richiesta della NS di applicazione della tariffa decurtata.
5. All’udienza del 25 novembre 2025 il gravame è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Appello della -OMISSIS-.
6. Come noto ed assolutamente pacifico, il soggetto interveniente nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all'intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (per tutte: Consiglio di Stato sez. IV, 10/12/2024, n.9941).
Ciò, evidentemente, delimita il thema decidendum nel presente giudizio, rendendo palesemente inammissibili richieste che esorbitino il perimetro così circoscritto, quali la richiesta dell’appellante di “confermare” la sentenza appellata e/o gli atti impugnati in primo grado, la censura riferita al capo relativo alla compensazione delle spese tra NS e SE (estraneo alla posizione della -OMISSIS- che non ha titolo per interloquire sul punto) e la richiesta del SE di ottenere una (del tutto eccentrica rispetto il giudizio) pronuncia sulla proprietà/disponibilità dell’area ove insiste l’impianto, non ammissibile nemmeno in considerazione dell’appello della NS che investe le altre parti della statuizione.
7. Le eccezioni di inammissibilità dell’appello sono infondate: il deficit di chiarezza che affligge, obiettivamente, il gravame non pregiudica l'intelligibilità delle censure mosse alla decisione gravata.
8. Vengono in esame i motivi di appello: quanto alla censura riferita alla mancata motivazione circa il rigetto dell’istanza di riunione, se ne ravvisa l’infondatezza, alla stregua del pacifico principio secondo il quale la riunione dei ricorsi connessi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a.; la decisione sull'istanza di riunione di più cause costituisce, infatti, espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita in funzione dell'economicità e della speditezza e per evitare possibili contrasti di giudicato (Consiglio di Stato sez. VII, 14/11/2024, n.9150).
9. L’appello, nella parte in cui censura il rigetto della richiesta di oscuramento del documento n.7, è infondato.
9.1. Nell’istanza depositata in primo grado la parte aveva chiesto che il T.A.R. volesse “ disporre lo OSCURAMENTO del documento ALLEGATO N. 7) all’Atto di intervento volontario al fine di omettere la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato (notaio rogante l’atto pubblico falso) ”.
Ora, in allegato al deposito dell’atto di intervento, il 16.4.2018, risultano unicamente le copie delle notifiche dello stesso, mentre una serie di documenti risultano successivamente depositati il 22.4.2018, ma il deposito n.7 indicato nella nota di deposito (denominata “atto di conformità dei documenti”) in realtà non risulta depositato, mentre l’ultimo documento effettivamente depositato corrisponde alla comunicazione del SE indicata quale allegato n.6 (l’elenco recita come segue:
< 1. 30.09.2017 Comparsa di costituzione N. 13074-2013 R.G. Tar Lazio;
2. 04.10.2017 Atto di intervento volontario N. 1086-2017 R.G. Tar Lazio;
3. 13.09.2017 Comparsa di costituzione N. 6458-2015 R.G. C.A. Roma;
4. 14.09.2017 Deduzioni Avv. Mambretti N. 6458-2015 R.G. C.A. Roma;
5. 13.02.2017 Decreto G.D. Macchi Trib. Milano e Nota Avv. Mambretti;
6. 03.03.2017 Nota SE-P20170021524 Pec G.S.E. a -OMISSIS- S.a.s.;
7. 03.03.2016 Decreto rinvio a giudizio N.1892-16 R.G. Trib. Pen. Foggia . >.).
Il primo giudice, contando i depositi a partire dal primo atto depositato il 22.4.2018, ha individuato il documento n.7 nella nota di deposito di una visura camerale storica seguita dalla copia della visura stessa (allegato n.5, secondo la nota di deposito dell’originaria interveniente) e non in un atto di rinvio a giudizio, come asserito dall’appellante, che non chiarisce (tutt’oggi) la discrasia tra la richiesta, per come formulata, e la documentazione in atti.
10. L’appello è invece fondato nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilità dell’intervento e relativa condanna alle spese.
10.1. Per principi reiteratamente ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 14/08/2024, n.7141), per l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l'interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso.
10.2. Nel caso in questione, è incontestabile che, alla data di notifica dell’intervento (e senza che possano avere alcun rilievo, retrospettivamente, gli esiti, asseritamente negativi, delle cause civili incoate dalla società interessata), la -OMISSIS- reclamasse la proprietà dell’immobile sul quale ricade l’impianto fotovoltaico in qualità di promittente acquirente, ed in base a titoli non prima facie inesistenti, se lo stesso SE vi ha fondato parte della motivazione del provvedimento di decadenza oggetto di ricorso (cfr. sub “2”).
Ed è evidente che il proprietario (o aspirante tale, in base a titoli astrattamente idonei) dell’immobile abbia un interesse, quanto meno di fatto, ad interloquire circa la destinazione del sito, l’utilizzo dello stesso e la percezione, da parte del detentore, di fondi pubblici, ai quali, verosimilmente, è legata la persistenza e durata dell’iniziativa economica installata sul terreno.
Non se ne poteva, dunque, negare la condizione legittimante minima per intervenire in giudizio.
Ne consegue l’erroneità della decisione appellata che deve quindi essere riformata per questa parte e per il conseguente capo relativo alla condanna alle spese dell’interveniente, mentre non vi è statuizione sul merito della controversia di primo grado, che viene definita (per quanto si dirà infra) con una statuizione in rito sull’impugnazione del provvedimento di decadenza.
11. Circa il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, il comportamento processuale della parte, posto in rilievo dalla decisione di primo grado (che ha sottolineato l’eccesso di attività difensiva e la proliferazione di istanze pretestuose) ne giustifica l’integrale compensazione.
12. Le spese di questo grado, invece, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Appello incidentale della NS.
13. La stessa appellante incidentale, dopo aver precisato di avere, nelle more del giudizio, presentato istanza ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011 (circostanza confermata dalla difesa del SE), al fine di ottenere la tariffa base decurtata del 10% in luogo di quella inizialmente riconosciuta e successivamente annullata dal Gestore, ha rappresentato che in analoga situazione, per altri tredici impianti, i giudizi di appello pendenti sono stati da questa Sezione dichiarati estinti per rinuncia, auspicando, però, un diverso esito nel caso in esame.
14. La richiesta va respinta, non ravvisandosi ragione di sorta per discostarsi dalle decisioni assunte in fattispecie del tutto sovrapponibili.
15. Dell’istanza ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2011, il Collegio non può che prendere atto, imponendosi l'immediata definizione del giudizio nel senso indicato dall'art. 13-bis, comma 2, del d.l. n. 101/2019, atteso che la richiesta dell'interessato di applicazione della decurtazione " equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal SE nonché a rinuncia all'azione "; e ciò in quanto si tratta di un effetto che la legge stessa attribuisce alla domanda di decurtazione e che, per tale ragione, è sottratto alla disponibilità delle parti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, n.3924/2025, n. 1844/2025, n. 10388/2024, n. 10387/2024, n. 10385/2024, n. 10367/2024, n. 10341/2024, n. 10338/2024 e n. 699/2024, alla cui motivazione si fa rinvio per brevità).
16. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
17. Ricorrono giustificati motivi, connessi alla peculiarità della vicenda e delle questioni oggetto della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- in accoglimento dell’appello della -OMISSIS- s.a.s., riforma la sentenza appellata limitatamente alla parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento di -OMISSIS- s.a.s. e ha condannato la stessa alle spese;
- compensa le spese del giudizio di primo grado;
- condanna le parti costituite in appello a rifondere alla -OMISSIS- s.a.s. le spese di questo grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti;
- quanto all’appello incidentale di -OMISSIS- S.r.l., come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia;
- compensa le spese del grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati citati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IO BE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
IA LA BO, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTNSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA BO | IO IO BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.