Decreto cautelare 4 febbraio 2025
Decreto cautelare 2 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00728/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00196/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 196 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Francesca Rogazzo e Marianna Vinciguerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato RC Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
quanto al ricorso introduttivo,
- del Progetto Riabilitativo Individualizzato datato -OMISSIS- con il quale l’A.S.L. di Avellino ha predisposto un piano terapeutico in favore della minore di 10 ore settimanali di terapia AB, oltre 2 ore di supervisione ogni due mesi, per la durata di sei mesi e di ogni atto presupposto e preparatorio;
- della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-, in quanto atto presupposto, nella parte in cui limita il monte ore di terapia AB domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età (2-6,11 anni 15 ore, 7- 12,11 anni 10 ore);
- del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino il trattamento AB per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore di supervisione mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di un’ora di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni;
e per la condanna dell’A.S.L. all’erogazione, in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa, del trattamento riabilitativo AB in favore del minore per 25 ore a settimana, oltre 3 ore di supervisione mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di un’ora di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni;
quanto ai motivi aggiunti,
- del progetto di vita personalizzato prot. n.-OMISSIS-predisposto dall’A.S.L. di Avellino in favore del minore ricorrente, contenente l’indicazione di n. 13 ore complessive di trattamento AB, comprensivo di supervisione e 2 ore mensili di parent training per la durata di un anno, negando, così, di fatto l’erogazione di 25 ore settimanali di terapia AB, oltre 3 ore di supervisioni mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di 1 ora settimanale di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni;
- della delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia AB domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età;
- del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore;
- di ogni altro atto, anche di natura regolamentare e programmatoria, e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino il trattamento AB per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora alla settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o, in subordine, per i prossimi 4 anni;
e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all’erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo AB in favore del minore per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un’ora alla settimana di parent training fino al compimento del 18mo anno di età o, in subordine, per i prossimi 4 anni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. RC LI, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’A.S.L. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo (notificato in data-OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore-OMISSIS- (nato ad Avellino in [...] -OMISSIS-), hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento AB per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre tre ore di supervisione mensile da parte dell’analista del comportamento certificato e di un’ora di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. intimata ad erogare il trattamento AB con tali modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- la storia clinica del minore;
- che nel progetto di vita personalizzato impugnato (redatto nel gennaio 2023 ed asseritamente trasmesso a parte ricorrente in data -OMISSIS-) è stata prevista la presa in carico del minore per 10 ore settimanali di terapia AB, con 6 ore di supervisione annuali e 12 ore di parent training ;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021 nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Campania;
- l’illegittimità della impugnata delibera dell’A.S.L. intimata nella parte in cui prevede del pari trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età;
- l’illegittimità del p.r.i. impugnato derivante dal difetto di motivazione e dalla carenza di istruttoria relativamente all’intervenuta attribuzione del suddetto numero di ore settimanali di trattamento AB al minore;
- l’inidoneità di tali ore di trattamento alla luce del quadro medico-legale del minore.
2. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto: in via preliminare la reiezione del ricorso; in via subordinata la nomina di verificatore esperto in materia; in via ulteriormente subordinata la nomina di C.T.U. medico – legale.
Si è altresì costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
L’ente ha concentrato le proprie difese sull’avvenuta impugnazione della DGRC n. 131/2021. In particolare, tale amministrazione ha sostenuto in difesa della predetta delibera che:
- la delibera sarebbe conforme alla linea guida n. 21 e che non sarebbero disponibili dati su quale dovrebbe essere il numero di ore ottimale da erogare settimanalmente;
- in base alla linea guida predetta solo per i bambini di età 2-5 anni vi sarebbe una relazione lineare tra l’incremento dell’intensità del trattamento e l’incremento proporzionale dei risultati raggiunti; invece, per i bambini di età maggiore (7-12 anni) l’incremento dell’intensità del trattamento non determinerebbe un incremento dei risultati raggiunti;
- quindi, per minori quali il minore ricorrente alla luce della sua concreta età la somministrazione di un numero elevato di ore potrebbe rivelarsi dannoso;
- inoltre, nel numero di ore da computare dovrebbero essere ricomprese non solo quelle sanitarie, bensì anche quelle sociali, educative e didattiche; computando anche queste ultime categorie nel monte ore lo stesso sarebbe adeguato;
- del resto, vi sarebbero altri enti oltre all’A.S.L. che avrebbero la responsabilità di garantire personale formato per attuare interventi efficaci ed anche figure non sanitarie (come ad esempio insegnanti, assistenti educativi e caregiver ) sarebbero altrettanto efficaci nel relativo intervento;
- tale approccio risulterebbe conforme anche alle linee guida del 2017 dell’Associazione dei tecnici AB;
- ancora, con la crescita del minore gli interventi di carattere sanitario in favore dello stesso dovrebbero trasformarsi in sociosanitari e sociali;
- l’AB non sarebbe quindi la terapia decisiva per l’autismo;
- quanto sostenuto sarebbe conforme anche alla linea guida della società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia;
- del resto, con la DGRC n. 42/2024 la Regione Campania sarebbe intervenuta sul PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021, apportando la seguente modifica: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione nel contesto del P.A.I. del paziente”;
- in definitiva, la delibera suddetta sarebbe conforme alla letteratura scientifica in materia e consentirebbe il giusto bilanciamento tra diritto alla salute del minore ed esigenze di finanza pubblica, assicurando l’individuazione (da parte dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) del miglior piano terapeutico per il singolo soggetto.
3. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, fissata ai fini della trattazione della domanda cautelare proposta in sede di ricorso introduttivo, la causa è stata cancellata dal ruolo in vista della presentazione di motivi aggiunti.
4. L’A.S.L. di Avellino ha poi adottato in relazione al minore ricorrente il progetto di vita personalizzato prot. n.-OMISSIS-con il quale ha previsto n. 13 ore di trattamento AB, comprensive di trattamento, supervisioni e parent training , per la durata di un anno. In tale progetto è stata indicata la necessità di 2 incontri mensili di parent training , ma non sono state precisamente quantificate le ore di supervisione e di parent training .
5. Con ricorso per motivi aggiunti (notificato in data-OMISSIS-) i ricorrenti hanno poi chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento di tale progetto di vita e degli altri atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino il trattamento AB per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, oltre tre ore di supervisione mensile da parte di un BCBA ed un’ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno di età o in subordine per i prossimi quattro anni;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. intimata ad erogare il trattamento AB con tali modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- la storia clinica del minore;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021 nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età, alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato e del T.A.R. Campania;
- l’illegittimità della impugnata delibera dell’A.S.L. intimata nella parte in cui prevede del pari trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età;
- l’illegittimità del progetto di vita impugnato derivante dal difetto di motivazione e dalla carenza di istruttoria relativamente all’intervenuta attribuzione del suddetto numero di ore settimanali di trattamento AB al minore;
- l’inidoneità di tali ore di trattamento alla luce del quadro medico-legale del minore;
- la mancata indicazione della quantità delle ore di supervisione ricomprese nel progetto di vita;
- l’illegittimità dell’impugnato progetto di vita in ragione dell’inclusione di figure non socio sanitarie e non specializzate nella terapia AB con riferimento alle ore di sostegno scolastico e sociali.
6. Proposta domanda cautelare, con decreto pubblicato in data -OMISSIS- il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche contenuta nei motivi aggiunti e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del-OMISSIS-.
7. Con memoria depositata in data -OMISSIS- l’A.S.L. ha poi dedotto in relazione ai motivi aggiunti in via preliminare l’infondatezza del ricorso e richiesto in subordine la nomina di verificatore ed in ulteriore subordine la nomina di C.T.U..
L’A.S.L. ha dedotto prima di tutto di aver adottato la delibera n. -OMISSIS-, con la quale ha superato l’impugnata delibera n. -OMISSIS- ed ha preso atto della delibera di Giunta Regionale n. 42 del 31.1.2024 e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento. Per l’effetto, sarebbe stato espunto l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fascia d’età ed il ricorso sarebbe inammissibile ed infondato.
L’A.S.L. ha sostenuto di aver predisposto un progetto di vita partendo dal profilo funzionale di gravità del disturbo autistico diagnosticato in capo al minore e riconoscendo le relative ore di trattamento necessarie.
Nell’ambito delle ore che i ricorrenti pure vorrebbero vedersi riconosciute (c.d. ore non sanitarie) sarebbero da inserire quelle che afferiscono ad altre aree della nostra società (scuola – piani di zona – famiglia). In particolare, in tali ulteriori ore dovrebbero essere inserite quelle che si svolgono o dovrebbero svolgersi in altri contesti, come in quello familiare con l’intervento dei genitori o di altri componenti familiari, addestrati alla metodologia in oggetto, o in quello scolastico con l’insegnante di sostegno, parimenti addestrato a tale metodologia.
Il progetto di vita impugnato sarebbe stato adottato dall’A.S.L. a valle di una serie di giudizi e di valutazioni fondate su dati dettagliati e coerenti, frutto di un’attività discrezionale di carattere tecnico, che nel loro insieme conducono ad una valutazione complessa.
Per l’effetto, non sarebbe ammissibile la sostituzione (per mezzo delle censure svolte) dei ricorrenti all’amministrazione nell’ambito di atto espressione di discrezionalità tecnica.
8. Celebratasi la camera di consiglio del giorno-OMISSIS-, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-e non appellata) questa Sezione: ha accolto la domanda cautelare proposta ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito del -OMISSIS-; ha compensato le spese della fase cautelare; ha disposto C.T.U. ai fini della decisione.
Depositata la relazione scritta di C.T.U., all’udienza pubblica del -OMISSIS- la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Tanto premesso, va prima di tutto dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo, in quanto l’impugnato p.r.i. del gennaio 2023 è stato senza dubbio superato dall’adozione dell’impugnato progetto di vita del -OMISSIS-, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti ad ottenere pronuncia in ordine al ricorso introduttivo.
10. Ciò posto, vanno poi ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì più volte intervenuto il Consiglio di Stato, il quale con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708 ha osservato quanto segue (per quanto di interesse in questa sede):
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur AR riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei Lea, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR AR avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento AB da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento AB … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei Lea ”.
11. I motivi aggiunti vanno respinti nella parte in cui per mezzo degli stessi è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23 ”:
“ 1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente” .
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel progetto di vita impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024).
Va del pari rigettato il ricorso nella parte in cui i ricorrenti hanno impugnato la delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-.
In effetti, con la delibera n. -OMISSIS- l’A.S.L. ha superato la delibera n. -OMISSIS-, prendendo espressamente atto della DGRC n. 42 del 31.1.2024 e delle modifiche adottate al PDTA con detto provvedimento, nonché della giurisprudenza anche di questa Sezione (relativa alla delibera dell’A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-), e disponendo “ di dare mandato al direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze alla redazione ed emanazione di appositi indirizzi esecutivi per la transizione alla nuova disciplina di settore ”.
Tuttavia, ciò non toglie che permanga nelle more l’esigenza di valutare se nel singolo caso concreto il trattamento, nelle modalità quali-quantitative, sia stato calibrato sulle esigenze specifiche del minore sottoposto a valutazione.
12. Sgombrato il campo da tali questioni, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei precedenti di questa Sezione il ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
12.1. In primo luogo, colgono nel segno le censure dei ricorrenti relative alla mancanza di reale motivazione nell’atto impugnato circa le concrete e reali ragioni per le quali sono state attribuite al minore 13 ore settimanali.
In effetti, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di intervenuta attribuzione di tale numero di ore.
Nel progetto di vita impugnato per quanto l’A.S.L. abbia dato conto della valutazione funzionale sintetica, delle funzioni valutate (e degli strumenti utilizzati e dei relativi risultati), delle diverse aree, del livello di gravità clinica dei sintomi autistici, degli obiettivi programmati e della tipologia degli interventi sanitari è poi mancata l’indicazione delle concrete ragioni per cui a fronte di tale situazione del minore e dei giudizi espressi dall’A.S.L. quel numero di ore è stato ritenuto adeguato.
12.2. Inoltre, per quanto il ricorso non risulti fondato in relazione al complessivo numero di ore di trattamento AB da attribuire al minore ricorrente al netto del parent training , esso risulta fondato con riferimento alla mancanza della necessaria ripartizione del numero di ore di trattamento tra terapia AB, supervisione e parent training , nonché alla mancata previsione di un congruo numero di ore di parent training .
Per la verità, nell’impugnato progetto di vita è stata indicata la necessità di 2 incontri mensili di parent training , ma non sono state precisamente quantificate le ore di supervisione e di parent training , essendosi limitato tale atto a prevedere l’indicazione di n. 13 ore di trattamento AB, comprensive di trattamenti supervisioni e parent training , per la durata di un anno.
Da tale difetto di analitica ripartizione delle ore di trattamento previste deriva altresì la fondatezza delle doglianze relative all’adeguatezza delle ore di trattamento complessivo predisposto rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie nella relazione scritta di C.T.U. l’ausiliario:
- ha confermato: “ la presenza di un quadro di Disturbo di spettro dell’autismo 299.00 (ICD10 F84.0) di livello grave (livello 3) in cui è necessario un supporto molto significativo sia per la comunicazione sociale sia per i comportamenti ristretti e ripetitivi con una disabilità intellettiva moderata 318.00 (ICD10 F71.0) e con compromissione del linguaggio. Tale condizione è in comorbidità con ADHD – disturbo da deficit d’attenzione e iperattività 314.00 (ICD 10 F90.0) presentazione combinata e al momento non appare associata a condizione medica o genetica nota ” (v. pag. 7 della relazione di C.T.U.);
- ha ritenuto che “ n. 13 ore settimanali complessive di trattamento AB, comprensivo di supervisione e 2 ore mensili di parent training per la durata di un anno)”, attualmente possa essere ad oggi idonea ed efficace in relazione alle specifiche condizioni di salute del minore ” (v. pag. 7 della relazione di C.T.U.);
- ha sul punto sottolineato che “ Il paziente difatti presenta una condizione di disabilità intellettiva moderata che rappresenta un fattore prognostico negativo ai fini terapeutici e rappresenta una condizione determinante nella traiettoria evolutiva del minore. In riferimento agli studi che si riferiscono alle traiettorie evolutive dei bambini con disturbo di spettro autistico (Lord et al 2015; Fountain et al. 2012; Cohen et al 2018, Baghdadli 2018) in cui sono state prese in considerazione la comunicazione, la socializzazione, le skills di vita quotidiana, i comportamenti ripetitivi e stereotipie e le abilità adattive generali la curva di miglioramento mostra deboli positività nel tempo. Ad ogni modo la terapia rappresenta un fattore preventivo verso il deterioramento e l’instaurarsi di comportamenti problema. Si ricorda che in relazione all’organizzazione dei modelli operativi dei Servizi che si occupano dei pazienti affetti da Disturbi dello Spettro dell’Autismo, le LG suggeriscono “multidisciplinarietà e promozione di un lavoro integrato all’interno del gruppo di operatori coinvolti nella cura e assistenza ai soggetti con disturbi dello spettro autistico e alle loro famiglie o promozione del lavoro di rete tra le varie agenzie e istituzioni coinvolte nella gestione del disturbo o flessibilità del servizio nell’operare in luoghi e contesti diversi (casa, scuola, eccetera) ” (v. pag. 8 della relazione di C.T.U.);
- ha preso posizione sulle controdeduzioni del c.t.p. di parte ricorrente relative al numero di ore di trattamento da riconoscere evidenziando quanto segue: “ In relazione alla prima riflessione posta in essere rispetto all’outcome negativo sulla traiettoria di sviluppo si specifica quanto segue, già peraltro motivato nelle risposte ai quesiti peritali: In riferimento agli studi che si riferiscono alle traiettorie evolutive dei bambini con disturbo di spettro autistico (Lord et al 2015; Fountain et al. 2012; Cohen et al 2018, Baghdadli 2018) in cui sono state prese in considerazione la comunicazione, la socializzazione, le skills di vita quotidiana, i comportamenti ripetitivi e stereotipie e le abilità adattive generali la curva di miglioramento mostra deboli positività nel tempo. Ad ogni modo la terapia rappresenta un fattore preventivo verso il deterioramento e l’instaurarsi di comportamenti problema. Riconoscere un monte ore di terapia di 13 settimanali comprensivo di supervisione e 2 ore mensili di parent training significa continuare a lavorare con il ragazzo sia per implementare quelle che sono le abilità delle varie aree di sviluppo con un bilancio sostanzialmente adeguato tra i fattori prognostici personali, gli obiettivi attesi e la prevenzione delle complicanze (facendo riferimento nuovamente anche alle Linee guida CASP, sempre come indicato nelle risposte ai quesiti peritali, non avendo il ragazzo problematiche relative a gravi comportamenti distruttivi e non essendo aprioristicamente identificabile il numero di ore in maniera standardizzata per ciascun individuo). In riferimento alle ore di supervisione previste dall’ASL e considerate adeguate dalla sottoscritta si specifica che la quota di ore dedicate alla supervisione, inclusa nelle 13 ore settimanali (pertanto da considerarsi di 1 ora a settimana ovvero 4 al mese, corrisponde invero a quanto indicato dal collega dal rapporto suggerito dalle alle Linee Guida CASP del 2020 (48 ore di terapia al mese e 4 ore di supervisione). Infine in merito all’osservazione relativa al parent training, si ritiene opportuno convenire ad un aumento delle ore di parent training a 1 ora a settimana, soprattutto in relazione al supporto psicoemotivo alla fase di transizione e alle problematiche relative alla maturazione sessuale ” (v. pag. 9 della relazione di C.T.U.);;
- ha concluso nel senso di ritenere che vadano attribuite al minore “ n. 13 ore settimanali complessive di trattamento AB, comprensivo di supervisione ” e “ n. 4 ore mensili di parent training per la durata di due anni ” (v. pag. 9 della relazione).
12.3. Questo Collegio ritiene di poter condividere e fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U. alla luce delle indagini espletate (esame documentazione medica, osservazione del minore e valutazione della storia clinica dello stesso), del quadro scientifico illustrato e delle considerazioni svolte nell’elaborato peritale, nonché delle repliche svolte alle osservazioni di parte ricorrente (in parte recepite).
In effetti, la mancata somministrazione del trattamento AB con le modalità indicate dal C.T.U. appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento AB che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo della corretta ripartizione tra ore settimanali di trattamento AB, supervisione e parent training .
Non porta ad un diverso esito l’argomento dell’A.S.L. legato alla discrezionalità tecnica in materia.
Per quanto sia innegabile la sussistenza di una discrezionalità di questo tipo in capo all’Azienda intimata nell’adozione del progetto di vita la stessa non esclude la possibilità per i ricorrenti di censurare il progetto adottato, al fine di contestare le valutazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta l’A.S.L., nonché per il giudice amministrativo di porre in essere un sindacato improntato al canone dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Va evidenziato che “ la CTU costituisce uno strumento istruttorio di cui può avvalersi il giudice amministrativo laddove la controversia involga questioni concernenti l’applicazione di regole tecnico-scientifiche particolarmente complesse, insuscettibili di soluzioni univoche in ragione della molteplicità degli approcci metodologici emergenti dal contesto scientifico e del carattere evolutivo delle acquisizioni maturate nella specifica materia, le quali difficilmente possono ritenersi approdare a posizioni definitive ed immutabili ma esigono il costante confronto con il procedere delle conoscenze teoriche e delle relative prove sperimentali.
In tali casi, coerentemente con i limiti in cui deve muoversi il sindacato del giudice amministrativo laddove impinga in materie caratterizzate dall’attribuzione all’Amministrazione di poteri tecnico-discrezionali e, più in generale, con la posizione di alterità in cui l’organo giurisdizionale si colloca rispetto all’Amministrazione, la CTU non assurge a modalità sostitutiva delle valutazioni spettanti alla P.A., ma a strumento di controllo che queste non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo.
A tali canoni di carattere generale non si sottrae il tema oggetto del presente giudizio, dal momento che la strumentalità del potere della P.A. alla tutela del diritto alla salute dei cittadini non elide lo spessore tecnico-scientifico delle valutazioni alla stessa demandate quanto alla individuazione del trattamento terapeutico maggiormente appropriato, in relazione alle più evolute conoscenze scientifiche ed alle specifiche condizioni del soggetto assistito.
Con particolare riferimento al disturbo autistico ed alla idoneità terapeutica del metodo comportamentale denominato A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), le Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, costituenti uno strumento fondamentale ai fini della ricognizione delle “più avanzate evidenze scientifiche” cui le vigenti disposizioni (cfr. art. 3 l. n. 134/2015) rimandano ai fini della selezione dei trattamenti terapeutici integranti i livelli essenziali di assistenza in materia di cura della sindrome suindicata, precisano che “è presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali AB; è quindi necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi”, rimarcando quindi l’esigenza di una attenta valutazione caso per caso della appropriatezza del trattamento, sia quanto all’an della sua somministrazione che al quomodo della sua concreta applicazione ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7192).
Ne deriva che la C.T.U. ben può essere impiegata in giudizi relativi all’impugnazione del progetto di vita personalizzato non già per operare una sostituzione del giudice all’amministrazione, bensì quale strumento per controllare che le valutazioni dell’Azienda Sanitaria non siano affette da profili di travisamento fattuale, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità, sia quanto alle norme tecniche utilizzate che al relativo procedimento applicativo.
Orbene, nel caso di specie profili di questo tipo sono emersi sia dalla carenza di motivazione e di istruttoria relative alle ragioni sottese alla ripartizione del numero di ore di trattamento riconosciute tra trattamento AB in senso stretto, supervisione e parent training , sia dalle considerazioni svolte dal C.T.U. per come sopra riassunte.
12.4. Quanto alla durata del trattamento nel corso del tempo il C.T.U. ha ritenuto che il trattamento AB con le modalità e nella misura suddetta vada erogato per la durata di due anni.
Sul punto questo Collegio ritiene di dover prima di tutto richiamare i principi di recente enunciati dal Consiglio di Stato in una fattispecie simile alla presente in materia di trattamento AB (e già fatti propri da questa Sezione in recenti pronunce), il quale ha sottolineato che:
“ … l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus; ossia, fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche ”;
quanto alla Regione Campania è necessario fare riferimento a quanto previsto dal PDTA regionale quanto alla durata del trattamento per ciascuna fascia d’età;
“ neppure dalle Linee guida nazionali, elaborate dall’Istituto superiore di sanità (ISS), risultano, per vero, elementi che facciano ritenere possibile l’adozione di un piano terapeutico che accompagni il soggetto fino al raggiungimento della maggiore età senza revisione periodica; quanto piuttosto in esse viene rimarcata l’importanza di effettuare una periodica valutazione della risposta al trattamento ”;
“ È ben possibile, se del caso, che il giudice condanni l’Azienda Sanitaria ad adottare un piano avente durata maggiore di quella inizialmente prevista, ma non risulta ragionevole impedire agli enti regionali di procedere alla verifica con la periodicità stabilita dall’atto di indirizzo regionale ”;
“ Non può, dunque, trovare accoglimento la richiesta di estendere il piano (a prescindere dal numero di ore di terapia erogate) fino al compimento del diciottesimo anno del minore ” (Consiglio di Stato, III Sez., 18 febbraio 2026, n. 1273).
Tali indicazioni si saldano a quelle rinvenibili nella giurisprudenza di questa Sezione secondo la quale “ il Collegio non ritiene, in via di principio, di doversi discostare dall’indirizzo già accreditato dalla Sezione, incentrato sulla necessità di una rivalutazione periodica del profilo funzionale (tenuto conto della sua mutevolezza), ai fini della rimodulazione nel tempo dell’intervento assistenziale in rapporto alla risposta del minore al trattamento somministratogli ed all’evoluzione della sua condizione clinica (cfr. sent. n. 1810/2024; n. 1850/2024; n. 2082/2024; n. 2084/2024; n. 2130/2024; n. 2234/2024; n. 2235/2024).
Del resto, parte ricorrente ha censurato in maniera soltanto generica il PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 e, per quanto abbia richiesto l'accertamento del diritto del minore a fruire del trattamento AB fino al compimento del diciottesimo anno di età, non ha formulato autentiche e specifiche doglianze in relazione alla durata dell’intervento prevista dal predetto PDTA a seconda delle fasce di età.
Non senza sottolineare la notoria evoluzione del disturbo dello spettro autistico nel corso della vita del minore, con conseguente necessità di evitare approcci che predeterminino in via giudiziale per una durata eccessiva il tipo di terapia ed il numero di ore da erogare (con potenziale pregiudizio per lo stesso minore laddove questo in futuro abbisogni di un numero maggiore di ore) ” (v. la sentenza n. 247/2026 di questa Sezione).
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche che precedono, tenuto conto dell’età del minore (nato in [...] -OMISSIS-), delle indicazioni del C.T.U. e che il PDTA prevede una durata tra 36 mesi e 60 mesi per la fascia di età 7 - 13 anni e 11 mesi ed una durata massima di 18 mesi per la fascia di età 14 anni – 17 anni e 11 mesi, questo Collegio, ritiene di fissare in 24 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento AB, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
In effetti, come chiarito dal Consiglio di Stato nella suddetta pronuncia l’erogazione della terapia deve sempre intendersi rebus sic stantibus , vale a dire fino al sopravvenire di nuove esigenze terapeutiche.
12.5. In definitiva, in parziale accoglimento del ricorso per motivi aggiunti va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento in discussione come da C.T.U. nella misura di: n. 13 ore settimanali complessive di trattamento AB, comprensive di 4 ore di supervisione al mese (1 ora settimanale), oltre 4 ore mensili di parent training (1 ora settimanale).
Quanto alla durata del predetto trattamento la stessa va fissata nella misura di 24 mesi a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre (o comunque successivamente) a diverse determinazioni, al termine del periodo di 24 mesi l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del progetto di vita personalizzato l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento AB attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento.
13. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, mentre quello per motivi aggiunti è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto, va annullato il progetto di vita impugnato e va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del predetto trattamento per la durata come sopra specificata e nella misura di n. 13 ore settimanali complessive di trattamento AB, comprensive di 4 ore di supervisione al mese (1 ora settimanale), oltre 4 ore mensili di parent training (1 ora settimanale).
14. Le spese di lite vanno compensate per una metà alla luce dell’accoglimento soltanto parziale delle domande proposte da parte ricorrente (avendo chiesto nei motivi aggiunti l’erogazione di trattamento AB per un numero di ore settimanali non inferiore a 25) e per la restante metà seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione.
Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente per una metà a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, e per l’altra metà a carico dell’A.S.L..
Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott.ssa-OMISSIS-per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 1.000,00, dalla quale va detratto l’acconto se già corrisposto dai ricorrenti, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti:
A) Dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
B) Accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
C) Dichiara compensate per una metà le spese di lite tra parte ricorrente e A.S.L. e per la restante metà condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo di € 750,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato relativo ai motivi aggiunti, se versato, con distrazione in favore degli avvocati Marianna Vinciguerra e Francesca Rogazzo per dichiarato anticipo;
D) Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione;
E) Pone definitivamente per una metà a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, e per l’altra metà a carico dell’A.S.L. gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente
AU Zoppo, Primo Referendario
RC LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC LI | IE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.