Art. 28.
Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.