TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 4000/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SE SI PA, ha pronunciato all'udienza del 18 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4000/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. PAOLUCCI MELISSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede
Provinciale in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso CP_1 dall'Avv. BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' di Frosinone, chiedendo di “1) CP_1
Accertare e dichiarare l'illegittimità della rigetto della
Domanda di Pensione con decorrenza 01/01/2015, quale lavoratore salvaguardato per tutti i motivi sopra esposti;
2) accertare il dichiarare il diritto del Sig. a Parte_1 percepire la pensione a decorrere dal mese di gennaio 2015, e per l'effetto, condannare l' convenuto a riconoscere e CP_1 corrispondere allo stesso quanto dovuto a titolo di pensione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato dal 1987 presso l'azienda TE Cavi Spa con sede in Roseto degli Abruzzi, e sede locale in Frosinone;
-che con nota del 15/11/2007, la società datrice di lavoro, TE
Cavi SPA, sottoposta a concordato preventivo, ed a seguito della procedura di mobilità ed in attuazione dell'intesa sottoscritta con le OO.SS. presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, comunicava al ricorrente che lo stesso era nell'elenco dei lavoratori collocati in Mobilita' Lunga ex art. 1 comma 1189 L.296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro del
02/05/2007;
-che l con nota del 30 luglio 2012, comunicava al CP_1 ricorrente di essere tra i beneficiari della normativa in favore dei lavoratori salvaguardati che consente di accedere alla pensione con applicazione dei criteri antecedenti alla riforma Monti –
Fornero;
-che inoltre l' con nota del 01/02/2013, comunicava che CP_1 il rientrava nella categoria dei lavoratori Parte_1 salvaguardati, ovvero i “lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011, cessati dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011”, ed anche : ”Lei rientra anche tra i lavoratori ai quali non si applicano le regole introdotte dalla legge n. 122/2010 che ha previsto tempi più lunghi di accesso alla pensione”; (all. 3)
-di aver in data 01/09/2014 presentato all' di competenza CP_1
Domanda di Pensione, con decorrenza gennaio 2015;
-che l' con nota del 4/11/2014 e con successiva del CP_1
05/03/2015, rigettava la suddetta domanda, motivando che la prima decorrenza utile calcolata con salvaguardia ex legge 122 era 01/04/2015; (all. 4)
-che pertanto con Comunicazione di Liquidazione del
13/03/2015, l' liquidava la pensione in favore del CP_1 ricorrente con decorrenza 01/04/2015, secondo i criteri della
L.214/2011;
-di aver presentato svariati ricorsi e/o accessi agli atti, anche tramite patronato, che venivano puntualmente respinti.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso di aver diritto di accedere al trattamento pensionistico già dal gennaio 2015, e non dal mese di aprile 2025 come disposto dall' . CP_1
Si è costituita l' in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata.
L' ha evidenziato che il ricorrente è stato posto in mobilità CP_1 dal 23/11/2007 dalla società TEcavi in fallimento, ai sensi della legge 296/2006 per licenziamenti avvenuti entro il
31/12/2007 (il sig. è stato licenziato il 15/12/2007). Il Parte_1 lavoratore è stato poi certificato come destinatario della salvaguardia per mobilità lunga ex legge 296/2006 con decorrenza gennaio 2015. Successivamente viene richiesto dalla
Direzione Centrale di riproporre la verifica d'ufficio perché nel frattempo per sei lavoratori della TE è stato Pt_2 accertato che non sono più destinatari della mobilità lunga e quindi salvaguardati ai sensi della legge 122/2010 che prevedeva tempi più lunghi per l'accesso al pensionamento di anzianità, nello specifico decorrenza aprile 2015; al riguardo si richiama la certificazione del 24/1/2013, con conseguente annullamento della precedente certificazione, avente decorrenza gennaio 2015. Pertanto, con provvedimento del
04/11/2014 viene respinta la domanda di pensione di anzianità, con la indicazione della prima decorrenza utile, calcolata con la salvaguardia ex legge 122/2001, in aprile/2015. Con successivo provvedimento del 13/3/2015, viene accolta la domanda di pensione di anzianità presentata il 13/2/2015 , liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art. 24
, commi 14 e 15 , della legge 214/2011) , con decorrenza
01/4/2015.
Ritenuto la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della udienza del 18 Giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere che l'art. 24 del D.lgs. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011 (c.d. Legge Fornero) ha introdotto una riforma del sistema pensionistico italiano, che ha previsto l'innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione. Sono state quindi introdotte norme di salvaguardia a tutela di talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità, nei confronti dei quali il repentino innalzamento dei requisiti pensionistici avrebbe comportato il venir meno sia della retribuzione che della pensione.
In particolare, l'art. 24, comma 14 del D.lgs. n. 201/2011 ha garantito l'accesso al pensionamento secondo i requisiti di età e contribuzione vigenti prima dell'emanazione del medesimo
D.lgs. n. 201/2011 ad un massimo di 65mila soggetti rientranti nelle categorie tassativamente elencate, stabilendo che “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi : (…omissis) b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga (…omissis) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011”.
Orbene, l' ha dedotto che il ricorrente era stato in un primo CP_1 momento certificato come destinatario della salvaguardia per mobilità lunga ex legge 296/2006 con decorrenza gennaio 2015.
Tuttavia, successivamente risulta che è stato richiesto dalla
Direzione Centrale dell' di effettuare la verifica d'ufficio CP_1 perché nel frattempo per sei lavoratori della TE Cavi srl è stato accertato che non erano più destinatari della mobilità lunga e quindi salvaguardati ai sensi della legge 122/2010 che prevedeva tempi più lunghi per l'accesso al pensionamento di anzianità, nello specifico decorrenza aprile 2015.
Tuttavia, dagli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato posto in mobilità dal 23/11/2007 dalla società TEcavi in fallimento, ai sensi della legge 296/2006 per licenziamenti avvenuti entro il 31/12/2007 (il sig. è stato licenziato Parte_1 il 15/12/2007) (all 1 ricorso).
In particolare, come detto, il ricorrente infatti, veniva collocato in mobilità lunga in data 15/11/2007 e risulta che l'impresa datrice di lavoro (ubicata nella regione Abruzzo) rientrava nell'elenco come da Decreto del Ministero del Lavoro.
Risulta inoltre dalla documentazione in atti che la società TE
Cavi risultava in concordato preventivo.
Risulta altresì che il ricorrente, all'epoca della presentazione della domanda di Mobilità lunga ex art. 1 comma 1189
L.296/2006, si trovava già in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici previsti. (cfr . all. ricorso).
Invero. alla predetta data del 23.11.2007, risulta infine che il ricorrente possedeva il requisito contributivo e che aveva maturato i 57 anni di età entro il terzo trimestre (08/07/2014). Deve quindi ritenersi che il ricorrente aveva diritto ad accedere al pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
L' non ha provato alcunchè a sostegno della generica CP_1 deduzione secondo cui il ricorrente, come per altri lavoratori della TE Cavi srl, era risultato non più destinatario della mobilità lunga.
Al contrario, risulta che il ricorrente era inserito nel Decreto del
Ministero del Lavoro per la mobilità lunga del 2 maggio 2007, come risulta dalla stessa documentazione depositata dall' . CP_1
E' poi pacifico, in quanto nulla controdedotto dall' sul CP_1 punto, che all'epoca della presentazione della domanda di
Mobilità lunga ex art. 1 comma 1189 L.296/2006, il ricorrente si trovava in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici previsti.
In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi che effettivamente il ricorrente ha diritto a percepire la pensione a decorrere dal mese di gennaio 2015, con conseguente condanna dell' a riconoscere e corrispondere CP_1 allo stesso quanto dovuto a titolo di pensione, oltre accessori.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo all e liquidate in CP_1 considerazione della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 4000/2024 R.G.A.C.:
a) accerta e dichiara il diritto del Sig. a Parte_1 percepire la pensione a decorrere dal mese di gennaio 2015, e per l'effetto, condanna l convenuto a riconoscere e CP_1 corrispondere allo stesso quanto dovuto a titolo di pensione, oltre accessori dalle scadenze al saldo;
b) condanna l al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 24 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
SE SI PA
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SE SI PA, ha pronunciato all'udienza del 18 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 4000/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. PAOLUCCI MELISSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede
Provinciale in Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso CP_1 dall'Avv. BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' di Frosinone, chiedendo di “1) CP_1
Accertare e dichiarare l'illegittimità della rigetto della
Domanda di Pensione con decorrenza 01/01/2015, quale lavoratore salvaguardato per tutti i motivi sopra esposti;
2) accertare il dichiarare il diritto del Sig. a Parte_1 percepire la pensione a decorrere dal mese di gennaio 2015, e per l'effetto, condannare l' convenuto a riconoscere e CP_1 corrispondere allo stesso quanto dovuto a titolo di pensione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla data di maturazione di ogni singola spettanza sino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato dal 1987 presso l'azienda TE Cavi Spa con sede in Roseto degli Abruzzi, e sede locale in Frosinone;
-che con nota del 15/11/2007, la società datrice di lavoro, TE
Cavi SPA, sottoposta a concordato preventivo, ed a seguito della procedura di mobilità ed in attuazione dell'intesa sottoscritta con le OO.SS. presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, comunicava al ricorrente che lo stesso era nell'elenco dei lavoratori collocati in Mobilita' Lunga ex art. 1 comma 1189 L.296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro del
02/05/2007;
-che l con nota del 30 luglio 2012, comunicava al CP_1 ricorrente di essere tra i beneficiari della normativa in favore dei lavoratori salvaguardati che consente di accedere alla pensione con applicazione dei criteri antecedenti alla riforma Monti –
Fornero;
-che inoltre l' con nota del 01/02/2013, comunicava che CP_1 il rientrava nella categoria dei lavoratori Parte_1 salvaguardati, ovvero i “lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011, cessati dall'attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011”, ed anche : ”Lei rientra anche tra i lavoratori ai quali non si applicano le regole introdotte dalla legge n. 122/2010 che ha previsto tempi più lunghi di accesso alla pensione”; (all. 3)
-di aver in data 01/09/2014 presentato all' di competenza CP_1
Domanda di Pensione, con decorrenza gennaio 2015;
-che l' con nota del 4/11/2014 e con successiva del CP_1
05/03/2015, rigettava la suddetta domanda, motivando che la prima decorrenza utile calcolata con salvaguardia ex legge 122 era 01/04/2015; (all. 4)
-che pertanto con Comunicazione di Liquidazione del
13/03/2015, l' liquidava la pensione in favore del CP_1 ricorrente con decorrenza 01/04/2015, secondo i criteri della
L.214/2011;
-di aver presentato svariati ricorsi e/o accessi agli atti, anche tramite patronato, che venivano puntualmente respinti.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha concluso di aver diritto di accedere al trattamento pensionistico già dal gennaio 2015, e non dal mese di aprile 2025 come disposto dall' . CP_1
Si è costituita l' in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata.
L' ha evidenziato che il ricorrente è stato posto in mobilità CP_1 dal 23/11/2007 dalla società TEcavi in fallimento, ai sensi della legge 296/2006 per licenziamenti avvenuti entro il
31/12/2007 (il sig. è stato licenziato il 15/12/2007). Il Parte_1 lavoratore è stato poi certificato come destinatario della salvaguardia per mobilità lunga ex legge 296/2006 con decorrenza gennaio 2015. Successivamente viene richiesto dalla
Direzione Centrale di riproporre la verifica d'ufficio perché nel frattempo per sei lavoratori della TE è stato Pt_2 accertato che non sono più destinatari della mobilità lunga e quindi salvaguardati ai sensi della legge 122/2010 che prevedeva tempi più lunghi per l'accesso al pensionamento di anzianità, nello specifico decorrenza aprile 2015; al riguardo si richiama la certificazione del 24/1/2013, con conseguente annullamento della precedente certificazione, avente decorrenza gennaio 2015. Pertanto, con provvedimento del
04/11/2014 viene respinta la domanda di pensione di anzianità, con la indicazione della prima decorrenza utile, calcolata con la salvaguardia ex legge 122/2001, in aprile/2015. Con successivo provvedimento del 13/3/2015, viene accolta la domanda di pensione di anzianità presentata il 13/2/2015 , liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art. 24
, commi 14 e 15 , della legge 214/2011) , con decorrenza
01/4/2015.
Ritenuto la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso della udienza del 18 Giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito indicati.
Giova premettere che l'art. 24 del D.lgs. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 214/2011 (c.d. Legge Fornero) ha introdotto una riforma del sistema pensionistico italiano, che ha previsto l'innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione. Sono state quindi introdotte norme di salvaguardia a tutela di talune tipologie di lavoratori in situazione di necessità, nei confronti dei quali il repentino innalzamento dei requisiti pensionistici avrebbe comportato il venir meno sia della retribuzione che della pensione.
In particolare, l'art. 24, comma 14 del D.lgs. n. 201/2011 ha garantito l'accesso al pensionamento secondo i requisiti di età e contribuzione vigenti prima dell'emanazione del medesimo
D.lgs. n. 201/2011 ad un massimo di 65mila soggetti rientranti nelle categorie tassativamente elencate, stabilendo che “Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi : (…omissis) b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga (…omissis) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011”.
Orbene, l' ha dedotto che il ricorrente era stato in un primo CP_1 momento certificato come destinatario della salvaguardia per mobilità lunga ex legge 296/2006 con decorrenza gennaio 2015.
Tuttavia, successivamente risulta che è stato richiesto dalla
Direzione Centrale dell' di effettuare la verifica d'ufficio CP_1 perché nel frattempo per sei lavoratori della TE Cavi srl è stato accertato che non erano più destinatari della mobilità lunga e quindi salvaguardati ai sensi della legge 122/2010 che prevedeva tempi più lunghi per l'accesso al pensionamento di anzianità, nello specifico decorrenza aprile 2015.
Tuttavia, dagli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato posto in mobilità dal 23/11/2007 dalla società TEcavi in fallimento, ai sensi della legge 296/2006 per licenziamenti avvenuti entro il 31/12/2007 (il sig. è stato licenziato Parte_1 il 15/12/2007) (all 1 ricorso).
In particolare, come detto, il ricorrente infatti, veniva collocato in mobilità lunga in data 15/11/2007 e risulta che l'impresa datrice di lavoro (ubicata nella regione Abruzzo) rientrava nell'elenco come da Decreto del Ministero del Lavoro.
Risulta inoltre dalla documentazione in atti che la società TE
Cavi risultava in concordato preventivo.
Risulta altresì che il ricorrente, all'epoca della presentazione della domanda di Mobilità lunga ex art. 1 comma 1189
L.296/2006, si trovava già in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici previsti. (cfr . all. ricorso).
Invero. alla predetta data del 23.11.2007, risulta infine che il ricorrente possedeva il requisito contributivo e che aveva maturato i 57 anni di età entro il terzo trimestre (08/07/2014). Deve quindi ritenersi che il ricorrente aveva diritto ad accedere al pensionamento dal primo gennaio dell'anno successivo.
L' non ha provato alcunchè a sostegno della generica CP_1 deduzione secondo cui il ricorrente, come per altri lavoratori della TE Cavi srl, era risultato non più destinatario della mobilità lunga.
Al contrario, risulta che il ricorrente era inserito nel Decreto del
Ministero del Lavoro per la mobilità lunga del 2 maggio 2007, come risulta dalla stessa documentazione depositata dall' . CP_1
E' poi pacifico, in quanto nulla controdedotto dall' sul CP_1 punto, che all'epoca della presentazione della domanda di
Mobilità lunga ex art. 1 comma 1189 L.296/2006, il ricorrente si trovava in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici previsti.
In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, deve ritenersi che effettivamente il ricorrente ha diritto a percepire la pensione a decorrere dal mese di gennaio 2015, con conseguente condanna dell' a riconoscere e corrispondere CP_1 allo stesso quanto dovuto a titolo di pensione, oltre accessori.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono poste in capo all e liquidate in CP_1 considerazione della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 4000/2024 R.G.A.C.:
a) accerta e dichiara il diritto del Sig. a Parte_1 percepire la pensione a decorrere dal mese di gennaio 2015, e per l'effetto, condanna l convenuto a riconoscere e CP_1 corrispondere allo stesso quanto dovuto a titolo di pensione, oltre accessori dalle scadenze al saldo;
b) condanna l al pagamento in favore della parte CP_1 ricorrente delle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 24 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
SE SI PA