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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10782/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano DALLA VALLE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, via Bezzi n. 6; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv. Lara NERI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito a Castel San Pietro Terme (BO), via Manzoni n. 9; RESITENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Comiso (RG) CP_1 CP_2 il 6 settembre 2008. Dall'unione sono nati , il 3 ottobre 2003, e il 19 maggio 2008. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni concordate nel verbale dell'udienza presidenziale del 9 settembre 2020, omologato con decreto del successivo 22 settembre, stabilendo che:
- i due figli, all'epoca minorenni, fossero affidati in forma condivisa ai due genitori;
- fosse collocato presso il padre e presso la madre;
Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 - ogni genitore potesse tenere con sé il figlio non allocato presso di lui a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
- inoltre, ciascun genitore stesse con i figli sette giorni nelle vacanze natalizie, tre nel periodo pasquale e due settimane in estate;
- il signor pagasse alla signora 300,00 euro per il mantenimento CP_2 CP_1 dei due figli (150,00 per ciascuno);
- le spese straordinarie fossero poste a carico dei signori e CP_2 CP_1 rispettivamente nella misura dei due terzi e di un terzo;
- la signora cedesse la proprietà di tre immobili al signor con CP_1 CP_2 accollo da parte di quest'ultimo del mutuo contratto dalla moglie.
2. Con ricorso depositato il 30 luglio 2025 la signora ha domandato che, a CP_1 parziale modifica delle condizioni di separazione, fosse stabilito che il signor CP_2 pagasse per il mantenimento dei figli 600,00 euro (300,00 euro per ciascuno). Si è costituito il signor il quale ha integralmente contestato le allegazioni CP_2 di controparte e ha chiesto:
- il rigetto delle richieste di modifica delle condizioni di separazione;
- in via riconvenzionale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con:
• affido condiviso di UD con collocamento presso la madre;
• regolamentazione delle sue visite alla figlia (a week end alterni dal venerdì al lunedì mattina;
nelle settimane in cui nel fine settimana è con la madre dal martedì al giovedì mattina e dal venerdì fino al sabato mattina;
sette giorni nelle vacanze natalizie, tre in quelle pasquali e due settimane anche non consecutive in estate;
• contributo al mantenimento di 150,00 euro, oltre ai due terzi delle spese Per_2 straordinarie;
• revoca del suo obbligo a contribuire al mantenimento di , in quanto Per_1 economicamente autosufficiente;
Nell'udienza del 2 dicembre 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025;
pagina 2 di 5 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario allo Per_1 stesso, atteso che lo stesso è maggiorenne. Invece, essendo lo stesso figlio primogenito delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario. Le spese di lite debbono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra CP_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il 28 CP_2 gennaio 1971, i quali hanno contratto matrimonio a Dozza Imolese) il 6 settembre 2008, atto trascritto nei registri del Comune di Pianoro (BO), al n. 16, parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_2 congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) colloca la minore presso la madre;
5) dispone il signor ossa vedere la secondogenita liberamente ogni volta che CP_2 lo vorrà, previo accordo con la stessa;
pagina 3 di 5 6) con decorso dal mese di dicembre 2025, dispone che il signor versi alla CP_2 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario di la somma di 150,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla Per_1 base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) con decorso dal mese di dicembre 2025, dispone che il signor versi alla CP_2 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario di la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla Per_2 base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico
-nella misura dei due terzi (2/3) il signor e di un terzo (1/3) la signora CP_2 delle spese straordinarie sostenute per e , previamente CP_1 Per_1 Per_2 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_1
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 4 di 5 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) dispone che l'assegno unico universale per sia devoluto interamente alla Per_2 sig.ra ; CP_1
10) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 3 dicembre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano DALLA VALLE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ravenna, via Bezzi n. 6; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv. Lara NERI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, sito a Castel San Pietro Terme (BO), via Manzoni n. 9; RESITENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio in Comiso (RG) CP_1 CP_2 il 6 settembre 2008. Dall'unione sono nati , il 3 ottobre 2003, e il 19 maggio 2008. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni concordate nel verbale dell'udienza presidenziale del 9 settembre 2020, omologato con decreto del successivo 22 settembre, stabilendo che:
- i due figli, all'epoca minorenni, fossero affidati in forma condivisa ai due genitori;
- fosse collocato presso il padre e presso la madre;
Per_1 Per_2 pagina 1 di 5 - ogni genitore potesse tenere con sé il figlio non allocato presso di lui a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
- inoltre, ciascun genitore stesse con i figli sette giorni nelle vacanze natalizie, tre nel periodo pasquale e due settimane in estate;
- il signor pagasse alla signora 300,00 euro per il mantenimento CP_2 CP_1 dei due figli (150,00 per ciascuno);
- le spese straordinarie fossero poste a carico dei signori e CP_2 CP_1 rispettivamente nella misura dei due terzi e di un terzo;
- la signora cedesse la proprietà di tre immobili al signor con CP_1 CP_2 accollo da parte di quest'ultimo del mutuo contratto dalla moglie.
2. Con ricorso depositato il 30 luglio 2025 la signora ha domandato che, a CP_1 parziale modifica delle condizioni di separazione, fosse stabilito che il signor CP_2 pagasse per il mantenimento dei figli 600,00 euro (300,00 euro per ciascuno). Si è costituito il signor il quale ha integralmente contestato le allegazioni CP_2 di controparte e ha chiesto:
- il rigetto delle richieste di modifica delle condizioni di separazione;
- in via riconvenzionale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti con:
• affido condiviso di UD con collocamento presso la madre;
• regolamentazione delle sue visite alla figlia (a week end alterni dal venerdì al lunedì mattina;
nelle settimane in cui nel fine settimana è con la madre dal martedì al giovedì mattina e dal venerdì fino al sabato mattina;
sette giorni nelle vacanze natalizie, tre in quelle pasquali e due settimane anche non consecutive in estate;
• contributo al mantenimento di 150,00 euro, oltre ai due terzi delle spese Per_2 straordinarie;
• revoca del suo obbligo a contribuire al mantenimento di , in quanto Per_1 economicamente autosufficiente;
Nell'udienza del 2 dicembre 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025;
pagina 2 di 5 La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
3. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario allo Per_1 stesso, atteso che lo stesso è maggiorenne. Invece, essendo lo stesso figlio primogenito delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario. Le spese di lite debbono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra CP_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il 28 CP_2 gennaio 1971, i quali hanno contratto matrimonio a Dozza Imolese) il 6 settembre 2008, atto trascritto nei registri del Comune di Pianoro (BO), al n. 16, parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida a entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale Per_2 congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4) colloca la minore presso la madre;
5) dispone il signor ossa vedere la secondogenita liberamente ogni volta che CP_2 lo vorrà, previo accordo con la stessa;
pagina 3 di 5 6) con decorso dal mese di dicembre 2025, dispone che il signor versi alla CP_2 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario di la somma di 150,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla Per_1 base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) con decorso dal mese di dicembre 2025, dispone che il signor versi alla CP_2 signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario di la somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile sulla Per_2 base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto debbono comprendersi tutte quelle necessarie per il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) a decorrere dalla data di deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico
-nella misura dei due terzi (2/3) il signor e di un terzo (1/3) la signora CP_2 delle spese straordinarie sostenute per e , previamente CP_1 Per_1 Per_2 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_1
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non pagina 4 di 5 abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) dispone che l'assegno unico universale per sia devoluto interamente alla Per_2 sig.ra ; CP_1
10) compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 3 dicembre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5