Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2021, proposto da ER ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa SA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010.
Espone in fatto di prestare servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino nel s.s.d. ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei materiali, dal 1° luglio 2018.
Espone, altresì, di aver precedentemente prestato la propria opera a favore dell’Ateneo resistente da quasi tredici anni, in virtù di assegni di ricerca e di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel proprio settore concorsuale (09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali).
L’ art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017, ha previsto apposite procedure per la stabilizzazione dei ricercatori precari e, tuttavia, la circolare n. 3 del 2017 del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione ha stabilito che le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel cui novero – in forza della modifica apportata con l’art. 22, comma 16, del d.lgs. n. 75 del 2017 – rientrano «i professori e ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato», rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, con la conseguenza per cui la stabilizzazione di cui al predetto art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 non può trovare applicazione nei loro confronti.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. In via principale: violazione del diritto europeo e dell’art. 117, comma 1, cost.
L’attuale disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari, ed in particolare dei ricercatori di tipo A, si porrebbe in netto contrasto con gli obblighi derivanti dalla normativa europea che imporrebbe agli Stati membri di adottare politiche volte a limitare l’uso dei contratti a tempo determinato, vietando l’abuso degli stessi.
La disciplina nazionale per quanto riguarda, nello specifico, lo status giuridico dei ricercatori universitari, e in particolare dei cc.dd. ricercatori a tempo determinato di tipo A, prevederebbe come forma comune di rapporto di lavoro quella a tempo determinato, che potrebbe avere in via ordinaria una durata di cinque anni, decorsi i quali sarebbe possibile che il ricercatore stipuli uno o più contratti ulteriori. Con l’unico limite di massimo dodici anni anche non continuativi previsto dall’art. 22, comma 9, della l. n. 240 del 2010, che però troverebbe applicazione soltanto con riferimento ai contratti da ricercatore ex art. 24 e agli assegni ex art. 22 disciplinati dalla medesima legge, senza dunque tener conto dell’anzianità pregressa. Ciò in netto contrasto con i principi dell’ordinamento eurounitario, così come ritenuto anche in alcune pronunce di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, di questioni in ordine alla compatibilità della disciplina de qua con le disposizioni della direttiva n. 1999/70/CE.
2. Sempre in via principale: incostituzionalità dell’art. 24, comma 3, della l. N. 240 del 2010 per violazione degli artt. 3, 9, comma 1, 33, comma 1, cost.
Il ricorrente, ritenuta l’ irragionevolezza della normativa che sarebbe discriminatoria con riguardo alla disciplina dei contratti dei ricercatori di categoria A e B, chiede voler sollevare di fronte alla Corte costituzionale questione di legittimità della norma che appone un termine di durata al contratto di ricercatore universitario, senza prevedere alcunché in ordine alla possibilità di accesso al rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla scadenza di tale termine, e che qualifica il contratto di ricercatore come di lavoro subordinato.
3 . Sempre in via principale: incostituzionalità dell’art. 24, commi 5 e 6, della l. N.240 del 2010, nella parte in cui non prevede la possibilità per i ricercatori di tipo a che abbiano ottenuto l’A.S.N. di essere valutati ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati. Violazione del diritto europeo
Chiede, inoltre, previa disapplicazione o declaratoria di incostituzionalità della norma interna che non consente ai ricercatori di tipo A di essere sottoposti alla valutazione propedeutica alla chiamata da associato ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge Gelmini, che venga riconosciuto il suo diritto ad essere sottoposto a tale procedura di valutazione, con condanna dell’Amministrazione a provvedere in tal senso. In subordine, ove ritenuto necessario ai fini dell’accoglimento del motivo, chiede il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di un quesito pregiudiziale analogo a quello formulato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 10 aprile 2020, n. 2376,
2. Il Politecnico di Torino, ritualmente costituitosi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co. 4-bis, c.p.a., in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte fondato, nei limiti di seguito illustrati.
2. Deve essere, in primo luogo, negata la pretesa fatta valere in via principale all’accertamento del diritto alla stabilizzazione.
Premesso che la stabilizzazione del personale precario attraverso la procedura eccezionale prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 non ha mai costituito un obbligo, bensì una facoltà per l’Amministrazione, ciò che è determinante è che tale possibilità ha riguardato esclusivamente il personale contrattualizzato: categoria da cui i ricercatori universitari sono risultati esclusi sin dall’entrata in vigore dell’articolo 3 del d.lgs. 165 del 2001 (nel 2017, infatti, la norma è stata modificata solo specificando, a definitivo chiarimento di ogni dubbio, come la norma riguardasse sia i ricercatori a tempo determinato, che quelli a tempo indeterminato).
Ciò chiarito, la contrarietà di tale disposizione alla normativa comunitaria è stata esclusa, come ricordato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8010/2023, dalla Corte di Giustizia con la sentenza C 2022 985 17 del 15 dicembre del 2022, che, con riferimento alla suddetta disciplina nazionale, ha affermato che la direttiva n. 1999/70/CE “ non osta a una normativa nazionale che consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali, e ciò al fine di soddisfare le esigenze ordinarie e permanenti dell’università interessata ”, “ non osta a una normativa nazionale che fissa a dodici anni la durata complessiva dei contratti di lavoro che uno stesso ricercatore può stipulare, anche con università e istituti diversi e anche in modo non continuativo ”, “ non osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità, a determinate condizioni, di stabilizzare l’impiego dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, ma che nega tale possibilità ai ricercatori universitari che hanno stipulato un contratto a tempo determinato ” e “ non osta a una normativa nazionale che, in deroga, da un lato, alla regola generale applicabile a tutti i lavoratori pubblici e privati secondo la quale, a partire dal 2018, il limite massimo di durata di un rapporto a tempo determinato è fissato a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, nonché, dall’altro, alla regola applicabile ai dipendenti della Pubblica amministrazione secondo la quale il ricorso a tale tipo di rapporti è subordinato all’esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, consente alle università di stipulare con i ricercatori contratti a tempo determinato di durata triennale, prorogabili di due anni al massimo, senza subordinarne la stipulazione e la proroga alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali dell’università di cui trattasi, e che permette anche, alla fine del quinquennio, di stipulare con la stessa o con altre persone un altro contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca connesse al precedente contratto ”.
Anche il contrasto con gli altri principi costituzionale invocati da parte ricorrente deve essere escluso. Nella stessa sentenza n. 8010/2023, infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito che non può ravvisarsi la violazione degli artt. 3, 9 e 33 della Costituzione, in quanto “il ridetto articolo 20 non configura quello alla stabilizzazione come un diritto soggettivo del lavoratore precario, quanto piuttosto come una facoltà che l’amministrazione può liberamente non esercitare. Il che già esclude, tendenzialmente la denunciata potenzialità discriminatoria della norma.”.
In secondo luogo, l’obiezione omette di considerare la peculiarità della figura del docente universitario e la sua ambivalenza anche nel campo della ricerca, oltre che nella didattica, che la rende eccentrica rispetto a tutti gli altri profili professionali dei pubblici impiegati.
Ritenuto di poter condividere le conclusioni cui è addivenuto il Consiglio di Stato nella ora ricordata sentenza n. 8010/2023, il Collegio non ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dall’orientamento delineato da tale pronuncia anche con riferimento al prospettato contrasto con gli articoli 9 e 33 della Costituzione correlato al rischio che l’esclusione dalla stabilizzazione scoraggi la ricerca scientifica nel nostro paese in ragione di un abusivo ricorso alla reiterazione dei contratti a tempo determinato. Premesso che un rischio solo potenziale e ipotetico, discendente da una disposizione di legge, di vulnus ad un valore costituzionale non potrebbe, di per sé, fondare una rimessione al giudice delle leggi, la doglianza è stata già affrontata e risolta in senso negativo dalla Corte di giustizia nella pronuncia già ricordata nei paragrafi precedenti, che ha ritenuto la normativa italiana idonea ad escludere un illegittimo abuso dello strumento del contratto a tempo determinato.
Essa, infatti, prevede un tetto massimo alla durata del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato (stabilendo un limite sia per quanto riguarda la durata del contratto, che per il numero possibile di rinnovi), la possibilità di acquisire le qualifiche necessarie per conseguire un contratto di tipo B, nonché una procedura per l’assunzione preferenziale quale quella prevista dal comma 5 dell’articolo 24 citato di cui meglio si dirà infra.
Infine la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in esame emerge anche, così come ritenuto dal giudice d’appello, dalla natura eccezionale, facoltativa e provvisoria delle misure di riassorbimento di cui all’art.20 della legge n.75 del 2017, che induce ad escludere il lamentato grave pregiudizio.
Alla luce di tutto ciò, in conformità anche al precedente del tutto analogo definito con sentenza del TAR del Lazio n. 6593/2023, deve essere riconosciuta, anche in forza della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia, la legittimità della scelta del legislatore di utilizzare l’assunzione a tempo determinato per i ricercatori universitari, escludendo per essi la possibilità di stabilizzazione invocata anche con il ricorso in esame.
3. Quanto alla pretesa “ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010” (fatta valere nelle conclusioni del ricorso), la Corte UE, nella già ricordata sentenza C 2022 985 17 del 15 dicembre del 2022, ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto eurounitario in relazione alla possibilità di partecipare alle selezioni per professore associato.
Vanno, dunque, disapplicati i commi 5 e 6 dell’articolo 24, della l. n. 240 del 2010 nella parte in cui riconoscono ai soli ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ad a quelli a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, senza attribuire la medesima facoltà ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale.
In questo senso va, dunque, accolto il ricorso, riconoscendo al ricorrente il solo diritto ad essere ammesso a partecipare alle suddette procedure di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato, con contratto stipulato a norma dell’art.24 comma 3 lett. a) della L. 240 del 2010, in possesso dell’abilitazione nazionale.
3.1. Peraltro tale diritto va conformato nel senso precisato dalle pronunce del Consiglio di Stato, rese in giudizi di ottemperanza delle sentenze di primo grado. In dette occasioni si è ritenuto che “ …il Tar ha affermato il “diritto” del ricorrente «ad essere sottoposto alla predetta procedura di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato, con contratto stipulato a norma dell’art. 24 comma 3, lett. a) della L. n. 240/2010».
Tuttavia la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la norma citata subordina la invocata procedura di valutazione alla preventiva ricognizione, da parte dell’Ateneo, «delle risorse disponibili per la programmazione».
Ne discende che, quand’anche ne sussistessero i presupposti di fatto (cosa che non è), il presunto “diritto” del ricorrente in primo grado sarebbe stato non assoluto, bensì subordinato alla disponibilità di risorse nell’ambito della programmazione, la cui positiva verifica, di competenza esclusiva dello stesso Ateneo, non risulta essere stata neanche indagata dal Tar. ” (Consiglio di Stato, sez. VII, 11.03.2025, n. 2001)
Conseguentemente è stato affermato che “ …il termine “diritto” non va inteso quale riconoscimento/attribuzione di una situazione soggettiva, implicante una tutela immediata e diretta, e cioè coincidente con l’affermazione di un diritto soggettivo in senso proprio, da esercitare nei confronti dell’amministrazione avente ad oggetto l’avvio di una procedura concorsuale, quale atto dovuto e vincolato in modo irrefragabile.
Piuttosto, in modo più dimensionato - e soprattutto in modo conforme all’arresto del giudice europeo –la pronuncia riconosce l’esistenza di una pretesa della parte, in quanto titolare di un contratto di ricercatore di tipo “A” da far valere nei confronti dell’università dove prestava servizio, affinché quest’ultima valuti se avviare o meno una procedura concorsuale per la sua assunzione.
Con la sentenza ottemperanda è stata dunque conformata la pretesa della parte nei termini di una mera aspettativa, avente ad oggetto la possibilità che l’amministrazione resistente, previa adeguata valutazione, stabilisca se attivare o meno una procedura per il suo riassorbimento […]
Di conseguenza, anche in questa sede, va riaffermata la pretesa della parte ricorrente in ottemperanza ad ottenere una valutazione, da parte dell’Università intimata, avente ad oggetto la possibilità di avviare una procedura concorsuale per la sua chiamata, quale professore di seconda fascia.
[…] Alla luce di tali considerazioni, va ordinato alla parte intimata di procedere alla suddetta valutazione, dando contezza alla parte ricorrente, nel caso non ritenga di indire la relativa procedura, dei motivi posti a fondamento della eventuale decisione negativa in tal senso […]” (Consiglio di Stato, sez. VII, 21.05.2025, n. 4364).
4. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso va ordinato alla parte intimata di procedere alla valutazione del ricorrente, dando contezza allo stesso, nel caso non ritenga di indire la relativa procedura, dei motivi posti a fondamento della eventuale decisione negativa in tal senso, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione.
5. Dato il rigetto dell’istanza principale e la natura prettamente interpretativa della questione dedotta, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente ad essere ammesso a partecipare ad eventuali procedure di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della L. n. 240 del 2010, secondo quanto rappresentato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI LL Di LI, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
SA LE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA LE | LI LL Di LI |
IL SEGRETARIO