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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1385/2024
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC MU, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti (ad eccezione di Banca Nazionale del Lavoro, da ritenersi quindi non comparsa), ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. difesi dall'Avv. PULTRONE
[...] C.F._2
MASSIMO
ATTORI
e c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RO TO
CONVENUTO con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_2
, per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_2 Controparte_3 difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 20.2.2024 fondato su un contratto di mutuo con cui la Banca Nazionale del Lavoro ha intimato loro il pagamento dell'importo di € € 149.259,50 a titolo di rate insolute, residuo a scadere ed interessi, oltre accessori.
1 I motivi di opposizione sono così sintetizzati nell'atto di citazione:
“Gli odierni opponenti intendono allora contestare la sussistenza del diritto di BNL a procedere esecutivamente, mancando il titolo ex art 474 cpc e comunque la prodromica sua notifica, necessaria alla luce della diversa qualificazione che deve essere attribuita al mutuo, con disapplicazione della speciale norma fondiaria.
Gli opponenti contestano poi l'esistenza di vizi formali del precetto, stante la sua genericità e la mancanza di specificità degli importi ivi richiesti, che difettano di dettaglio circa (1) l'importo precettato in capitale residuo, (2) l'ammontare delle rate insolute, (3) l'ammontare degli interessi dovuti e (4) gli importi delle spese di gestione, nonché l'esistenza di ulteriori carenze sull'identificazione del titolo. Ancora, gli opponenti intendono contestare la nullità del mutuo, per assenza o comunque illeceità della sua causa e, comunque, la non debenza della somma qui richiesta, per erroneità ed illegittimità degli interessi applicati, difettando il credito così come azionato.”
Più specificamente, gli opponenti:
a) deducono la mancata consegna della somma di denaro, che è stata in parte destinata all'estinzione di un precedente finanziamento con la banca e in parte alla costituzione di un pegno irregolare infruttifero, da svincolare a favore del mutuatario dopo alcuni adempimenti, con conseguente assenza del titolo esecutivo;
b) eccepiscono poi la violazine del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b., da cui la nullità del precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo.
c) eccepiscono poi che il precetto non reca alcuna precisazione circa la composizione del credito richiesto.
d) deducono, ancora, che “L'atto di precetto contiene poi un ulteriore vizio che, laddove non evidenziato, rischierebbe di duplicare la domanda di pagamento ivi inserita. Non essendo specificato infatti alcun vincolo di solidarietà tra le parti a riguardo della dedotta debenza della somma di € 149.259,50 deve ritenersi illegittimamente posta a carico di entrambi i soggetti singolarmente, ovvero per ciascuno dei signori
[...]
e .”. Parte_1 Parte_2
e) eccepiscono che il creditore ha omesso di indicare, nell'atto di precetto, l'apposizione della formula esecutiva sul contratto di mutuo, mancando di indicare la data in cui detta formalità è stata eseguita;
f) deducono la “nullità della causa del mutuo” (recte, evidentemente, la nullità del mutuo per assenza di causa) perché finalizzato in parte, e cioè per la somma di € 30.000, a estinguere pregresse posizioni debitori nei confronti della banca, con sostituzione di un credito non garantito con uno garantito da ipoteca;
2 g) deducono infine che, concedendo un finanziamento nonostante fosse a conoscenza delle difficoltà economiche degli attori, l'istituto di credito avrebbe concesso del credito in modo abusivo, il che costituirebbe un'ulteriore ragione di illiceità della causa del mutuo e determinerebbe un diritto al risarcimento del danno da quantificarsi ex art. 1226 c.c.;
h) eccepiscono l'indeterminatezza e la nullità degli interessi applicati;
i) eccepiscono la prescrizione degli interessi moratori applicati dalla banca in data anteriore al 1.3.2019.
Si è costituita la banca opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è successivamente costituita la società cessionaria del credito, Controparte_2 rappresentata da Controparte_3
La causa è stata istruita solo documentalmente, essendo state rigettate con ordinanza dell'8.7.2025 le istanze istruttorie di parte attrice (si riportano le motivazioni dell'ordinanza istruttoria, che questo giudice condivide: “ritenuto, per parte attrice, inammissibile la richiesta avanzata, sia con l'atto introduttivo che con le memorie istruttorie, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere l'esibizione da parte della del “• piano di ammortamento del mutuo azionato Controparte_1 con indicazione delle rate già versate e delle rispettive date di pagamento nonché specificazione del versato a titolo di quota capitale, quota interesse ed eventuale mora (come già domandato alla Banca con Pec 15.3.24, doc.9);
• eventuali piani di ammortamento sottoscritti dalle parti o modificati/applicati dalla banca in corso di ammortamento, contabili di erogazione del mutuo, contabili di pagamento degli oneri di erogazione del mutuo (es. commissioni, spese, imposte sostitutive, interessi preammortamento), contabili e quietanze di pagamento delle rate mensili, rendiconti annuali e documenti annuali di sintesi inviati al mutuatario per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, comunicazioni e/o accordi intercorsi inter partes dalla stipula ad oggi relativamente alla sospensione dei pagamenti per il sisma Emilia 2012 o ad altre eventuali sospensioni di incasso delle rate o di parte di esse, ogni altra comunicazione relativa al mutuo inviata al mutuatario dalla stipula ad oggi nonché eventuali ulteriori accordi integrativi intercorsi inter partes dalla stipula ad oggi”; rilevato, infatti, che trattasi di documentazione che la parte è in grado di produrre autonomamente, in quanto afferente al contratto mutuo in oggetto;
rilevato, invero, che l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. è disposto dal giudice allorché sia necessario acquisire, ai fini della prova di un fatto, un documento sufficientemente individuato in possesso della controparte o di un terzo che l'interessato non è in grado di produrre autonomamente, non potendo tale strumento 3 residuale essere adoperato per “sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 38062 del 2 dicembre 2021); rilevato, ancora, che per pacifica ed uniforme giurisprudenza “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021); ritenuto, parimenti, inammissibile la richiesta di CTU con la quale parte attrice chiede di “1) accertare come nel corso del rapporto la Banca abbia applicato interessi moratori capitalizzandoli sull'intera rata scaduta comprensiva di interessi, corrispettivi e spese;
2) accertare che alla stipula e nel corso del rapporto la Banca ha omesso di indicare il TAEG del rapporto, calcolando interessi convenzionali, via via applicati, in modo arbitrario ed illegittimo con conseguente applicazione dell'art. 17 TUB;
3) rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale per l'intero periodo di durata del contratto e senza applicazione di interessi o addebitando agli opponenti interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo BOT”, in quanto superflua e meramente esplorativa;
ritenuto non superfluo rammentare che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la CTU non è ammissibile per assumere nuove prove o per supplire alle carenze probatorie dell'attività difensiva: ed, invero, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 31/07/2002); rilevato che, nel caso che qui ci occupa, non ricorrono nessuna delle su esposte condizioni, sicché la richiesta deve essere rigettata;
”).
L'opposizione non è fondata. 4 Quanto alle doglianze inerenti alla validità del mutuo e alla sua validità quale titolo esecutivo (lettere a) ed f), va osservato che la S.C. ha recentemente affermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 (Rv. 674008 - 01).
Gli indicati motivi di opposizione non possono perciò trovare accoglimento.
Quanto alla violazione del limite di finanziabilità, va osservato che le S.C. hanno escluso che ciò possa determinare la nullità del contratto e ha ulteriormente chiarito che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.” (Cass. Sez. Un. 33719/2025).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante evidente che i contraenti abbiano effettivamente stipulare un mutuo corrispondente al modello legale del mutuo fondiario e che la volontà di concludere un siffatto negozio non sia mai stata seriamente contestata, con la conseguenza che è precluso al giudice riqualificare il negozio in mutuo ipotecario e con l'ulteriore conseguenza che risulta del tutto irrilevante la verifica del rispetto del limite di finanziabilità avuto riguardo al motivo per cui tale doglianza è stata sollevata dagli attori (inferirne, data la qualificazione del mutuo quale mutuo ipotecario ordinario, la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo).
La censura sub b) non può perciò trovare accoglimento.
È, poi, infondata la doglianza su c) in applicazione del condivisibile principio di diritto per cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito
5 formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 (Rv. 664254 - 01).
La doglianza sub d), inerente alla notifica di un precetto di pari importo a entrambi i debitori in assenza dell'indicazione del vincolo della solidarietà, è palesemente priva di pregio perché la solidarietà è il modo di essere ordinario delle obbligazioni con pluralità di soggetti dal lato passivo, e si presume salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente;
non avendo gli attori neppure allegato che il titolo disponga la parziarietà, e non disponendo la legge in tal senso, il creditore ha legittimamente chiesto l'intero a entrambi i debitori.
La doglianza sub e) è infondata, non avendo gli attori allegato alcun concreto pregiudizio subito a causa dell'omessa indicazione della formula esecutiva, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. per cui “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2025 (Rv. 675451 - 01).
Sono poi privi di pregio i due motivi di opposizione indicati sotto la lettera h), dal momento che il tasso di interesse, sia quello corrispettivo sia quello moratorio, risulta chiaramente individuato nel contratto di mutuo (interessi calcolati al tasso del 5.70 nominale annuo, per 180 rate mensili comprensivi di capitale e interessi pari a € 1.241,60 ciascuna;
per quanto riguarda gli interessi di mora, esso è pattuito in misura pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi della Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, ed erano pari a € 8,985% annuo al momento della stipula) e che l'allegazione dell'usurarietà dei tassi è del tutto
6 generica non essendo stato allegato il superamento del tasso soglia, che non risulta individuato nell'atto di citazione.
Quanto alle deduzioni di cui alla lettera g), deve osservarsi in primo luogo che l'eventuale concessione abusiva del credito non determina la nullità del contratto, trattandosi della violazione di una norma di comportamento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 (Rv. 600329 - 01), per cui “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.”).
La dedotta concessione abusiva del credito – a prescindere dall'effettiva dimostrazione di una condotta illegittima della banca – non può nel caso di specie dar luogo ad alcun risarcimento del danno perché non è stato puntualmente allegato e provato il danno conseguenza, al contrario dedotto in modo del tutto generico.
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi in quanto fondata sull'erroneo presupposto che essi si prescrivano nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; al contrario, la S.C. afferma, condivisibilmente, che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”.
7 Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non essendo l'iniziativa giudiziaria degli attori caratterizzata da dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base a valori compresi tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia e unitariamente sia per il convenuto sia per il terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare nel diritto dedotto in giudizio, poiché la posizione sostanziale di tali soggetti è la medesima.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta e dalla terza intervenuta, liquidate in complessivi € 10.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
UC MU
8
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice UC MU, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti (ad eccezione di Banca Nazionale del Lavoro, da ritenersi quindi non comparsa), ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. difesi dall'Avv. PULTRONE
[...] C.F._2
MASSIMO
ATTORI
e c.f. , difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RO TO
CONVENUTO con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, codice fiscale Controparte_2
, per il tramite dalla procuratrice speciale P.IVA_2 Controparte_3 difesa dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi
TERZO INTERVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 20.2.2024 fondato su un contratto di mutuo con cui la Banca Nazionale del Lavoro ha intimato loro il pagamento dell'importo di € € 149.259,50 a titolo di rate insolute, residuo a scadere ed interessi, oltre accessori.
1 I motivi di opposizione sono così sintetizzati nell'atto di citazione:
“Gli odierni opponenti intendono allora contestare la sussistenza del diritto di BNL a procedere esecutivamente, mancando il titolo ex art 474 cpc e comunque la prodromica sua notifica, necessaria alla luce della diversa qualificazione che deve essere attribuita al mutuo, con disapplicazione della speciale norma fondiaria.
Gli opponenti contestano poi l'esistenza di vizi formali del precetto, stante la sua genericità e la mancanza di specificità degli importi ivi richiesti, che difettano di dettaglio circa (1) l'importo precettato in capitale residuo, (2) l'ammontare delle rate insolute, (3) l'ammontare degli interessi dovuti e (4) gli importi delle spese di gestione, nonché l'esistenza di ulteriori carenze sull'identificazione del titolo. Ancora, gli opponenti intendono contestare la nullità del mutuo, per assenza o comunque illeceità della sua causa e, comunque, la non debenza della somma qui richiesta, per erroneità ed illegittimità degli interessi applicati, difettando il credito così come azionato.”
Più specificamente, gli opponenti:
a) deducono la mancata consegna della somma di denaro, che è stata in parte destinata all'estinzione di un precedente finanziamento con la banca e in parte alla costituzione di un pegno irregolare infruttifero, da svincolare a favore del mutuatario dopo alcuni adempimenti, con conseguente assenza del titolo esecutivo;
b) eccepiscono poi la violazine del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b., da cui la nullità del precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo.
c) eccepiscono poi che il precetto non reca alcuna precisazione circa la composizione del credito richiesto.
d) deducono, ancora, che “L'atto di precetto contiene poi un ulteriore vizio che, laddove non evidenziato, rischierebbe di duplicare la domanda di pagamento ivi inserita. Non essendo specificato infatti alcun vincolo di solidarietà tra le parti a riguardo della dedotta debenza della somma di € 149.259,50 deve ritenersi illegittimamente posta a carico di entrambi i soggetti singolarmente, ovvero per ciascuno dei signori
[...]
e .”. Parte_1 Parte_2
e) eccepiscono che il creditore ha omesso di indicare, nell'atto di precetto, l'apposizione della formula esecutiva sul contratto di mutuo, mancando di indicare la data in cui detta formalità è stata eseguita;
f) deducono la “nullità della causa del mutuo” (recte, evidentemente, la nullità del mutuo per assenza di causa) perché finalizzato in parte, e cioè per la somma di € 30.000, a estinguere pregresse posizioni debitori nei confronti della banca, con sostituzione di un credito non garantito con uno garantito da ipoteca;
2 g) deducono infine che, concedendo un finanziamento nonostante fosse a conoscenza delle difficoltà economiche degli attori, l'istituto di credito avrebbe concesso del credito in modo abusivo, il che costituirebbe un'ulteriore ragione di illiceità della causa del mutuo e determinerebbe un diritto al risarcimento del danno da quantificarsi ex art. 1226 c.c.;
h) eccepiscono l'indeterminatezza e la nullità degli interessi applicati;
i) eccepiscono la prescrizione degli interessi moratori applicati dalla banca in data anteriore al 1.3.2019.
Si è costituita la banca opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Si è successivamente costituita la società cessionaria del credito, Controparte_2 rappresentata da Controparte_3
La causa è stata istruita solo documentalmente, essendo state rigettate con ordinanza dell'8.7.2025 le istanze istruttorie di parte attrice (si riportano le motivazioni dell'ordinanza istruttoria, che questo giudice condivide: “ritenuto, per parte attrice, inammissibile la richiesta avanzata, sia con l'atto introduttivo che con le memorie istruttorie, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere l'esibizione da parte della del “• piano di ammortamento del mutuo azionato Controparte_1 con indicazione delle rate già versate e delle rispettive date di pagamento nonché specificazione del versato a titolo di quota capitale, quota interesse ed eventuale mora (come già domandato alla Banca con Pec 15.3.24, doc.9);
• eventuali piani di ammortamento sottoscritti dalle parti o modificati/applicati dalla banca in corso di ammortamento, contabili di erogazione del mutuo, contabili di pagamento degli oneri di erogazione del mutuo (es. commissioni, spese, imposte sostitutive, interessi preammortamento), contabili e quietanze di pagamento delle rate mensili, rendiconti annuali e documenti annuali di sintesi inviati al mutuatario per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018, comunicazioni e/o accordi intercorsi inter partes dalla stipula ad oggi relativamente alla sospensione dei pagamenti per il sisma Emilia 2012 o ad altre eventuali sospensioni di incasso delle rate o di parte di esse, ogni altra comunicazione relativa al mutuo inviata al mutuatario dalla stipula ad oggi nonché eventuali ulteriori accordi integrativi intercorsi inter partes dalla stipula ad oggi”; rilevato, infatti, che trattasi di documentazione che la parte è in grado di produrre autonomamente, in quanto afferente al contratto mutuo in oggetto;
rilevato, invero, che l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. è disposto dal giudice allorché sia necessario acquisire, ai fini della prova di un fatto, un documento sufficientemente individuato in possesso della controparte o di un terzo che l'interessato non è in grado di produrre autonomamente, non potendo tale strumento 3 residuale essere adoperato per “sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori” (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 38062 del 2 dicembre 2021); rilevato, ancora, che per pacifica ed uniforme giurisprudenza “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 31251 del 3 novembre 2021); ritenuto, parimenti, inammissibile la richiesta di CTU con la quale parte attrice chiede di “1) accertare come nel corso del rapporto la Banca abbia applicato interessi moratori capitalizzandoli sull'intera rata scaduta comprensiva di interessi, corrispettivi e spese;
2) accertare che alla stipula e nel corso del rapporto la Banca ha omesso di indicare il TAEG del rapporto, calcolando interessi convenzionali, via via applicati, in modo arbitrario ed illegittimo con conseguente applicazione dell'art. 17 TUB;
3) rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso legale per l'intero periodo di durata del contratto e senza applicazione di interessi o addebitando agli opponenti interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo BOT”, in quanto superflua e meramente esplorativa;
ritenuto non superfluo rammentare che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la CTU non è ammissibile per assumere nuove prove o per supplire alle carenze probatorie dell'attività difensiva: ed, invero, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione “La consulenza tecnica d'ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denunzia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 31/07/2002); rilevato che, nel caso che qui ci occupa, non ricorrono nessuna delle su esposte condizioni, sicché la richiesta deve essere rigettata;
”).
L'opposizione non è fondata. 4 Quanto alle doglianze inerenti alla validità del mutuo e alla sua validità quale titolo esecutivo (lettere a) ed f), va osservato che la S.C. ha recentemente affermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.” (Sez. U - , Sentenza n. 5841 del 05/03/2025 (Rv. 674008 - 01).
Gli indicati motivi di opposizione non possono perciò trovare accoglimento.
Quanto alla violazione del limite di finanziabilità, va osservato che le S.C. hanno escluso che ciò possa determinare la nullità del contratto e ha ulteriormente chiarito che “qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.” (Cass. Sez. Un. 33719/2025).
Nel caso di specie, ritiene il giudicante evidente che i contraenti abbiano effettivamente stipulare un mutuo corrispondente al modello legale del mutuo fondiario e che la volontà di concludere un siffatto negozio non sia mai stata seriamente contestata, con la conseguenza che è precluso al giudice riqualificare il negozio in mutuo ipotecario e con l'ulteriore conseguenza che risulta del tutto irrilevante la verifica del rispetto del limite di finanziabilità avuto riguardo al motivo per cui tale doglianza è stata sollevata dagli attori (inferirne, data la qualificazione del mutuo quale mutuo ipotecario ordinario, la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo).
La censura sub b) non può perciò trovare accoglimento.
È, poi, infondata la doglianza su c) in applicazione del condivisibile principio di diritto per cui “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito
5 formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022 (Rv. 664254 - 01).
La doglianza sub d), inerente alla notifica di un precetto di pari importo a entrambi i debitori in assenza dell'indicazione del vincolo della solidarietà, è palesemente priva di pregio perché la solidarietà è il modo di essere ordinario delle obbligazioni con pluralità di soggetti dal lato passivo, e si presume salvo che la legge o il titolo non dispongano diversamente;
non avendo gli attori neppure allegato che il titolo disponga la parziarietà, e non disponendo la legge in tal senso, il creditore ha legittimamente chiesto l'intero a entrambi i debitori.
La doglianza sub e) è infondata, non avendo gli attori allegato alcun concreto pregiudizio subito a causa dell'omessa indicazione della formula esecutiva, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla S.C. per cui “L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".” (Sez. 3 - , Ordinanza n. 21832 del 29/07/2025 (Rv. 675451 - 01).
Sono poi privi di pregio i due motivi di opposizione indicati sotto la lettera h), dal momento che il tasso di interesse, sia quello corrispettivo sia quello moratorio, risulta chiaramente individuato nel contratto di mutuo (interessi calcolati al tasso del 5.70 nominale annuo, per 180 rate mensili comprensivi di capitale e interessi pari a € 1.241,60 ciascuna;
per quanto riguarda gli interessi di mora, esso è pattuito in misura pari al tasso effettivo globale medio riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi della Banca d'Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, ed erano pari a € 8,985% annuo al momento della stipula) e che l'allegazione dell'usurarietà dei tassi è del tutto
6 generica non essendo stato allegato il superamento del tasso soglia, che non risulta individuato nell'atto di citazione.
Quanto alle deduzioni di cui alla lettera g), deve osservarsi in primo luogo che l'eventuale concessione abusiva del credito non determina la nullità del contratto, trattandosi della violazione di una norma di comportamento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 (Rv. 600329 - 01), per cui “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.”).
La dedotta concessione abusiva del credito – a prescindere dall'effettiva dimostrazione di una condotta illegittima della banca – non può nel caso di specie dar luogo ad alcun risarcimento del danno perché non è stato puntualmente allegato e provato il danno conseguenza, al contrario dedotto in modo del tutto generico.
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione degli interessi in quanto fondata sull'erroneo presupposto che essi si prescrivano nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.; al contrario, la S.C. afferma, condivisibilmente, che “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..”.
7 Va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta, non essendo l'iniziativa giudiziaria degli attori caratterizzata da dolo o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base a valori compresi tra i minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia e unitariamente sia per il convenuto sia per il terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare nel diritto dedotto in giudizio, poiché la posizione sostanziale di tali soggetti è la medesima.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte alla refusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta e dalla terza intervenuta, liquidate in complessivi € 10.000 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
UC MU
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