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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/11/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G 605/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP Dott.ssa
AR NI , ha pronunciato la seguente ,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605/2024 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Promessa di
Pagamento – Ricognizione del debito art. 1655 e ss ”:
TRA
, nata il [...] in [...] – Cod. Fisc.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], Cod. Fisc.: C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] in Dentecane, frazione di C.F._2
Pietradefusi (AV), rappresentati e difesi dall'Avv Cinzia Capone, ATTORI ;
CONTRO
nella persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Piazza Controparte_1
Municipio, n. 1, Pietradefusi (AV); CONVENUTO CONTUMACE ;
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 25.09 2025, ove gli attori costituiti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento .
SVOLGIMENTO
Lo svolgimento del processo viene esposto in forma sintetica, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009
Con atto di citazione la Sig.ra e il sig. hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio il in quanto , con il Sig. , Controparte_1 Persona_1
deceduto il 9 settembre 2022, avevano ottenuto ai sensi della legge n. 219/1981 un contributo pubblico per l'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato sito nella frazione Dentecane, via Roma, del medesimo Comune. Il contributo, determinato in Lire 177.614.624 e rilasciato in data 13 settembre 1989 previa valutazione della Soprintendenza, veniva indicato dal Comune ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 853/1984 e dell'art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 76/1990, pur in assenza di copertura finanziaria, con riserva di successiva formale assegnazione aggiornata.
I lavori venivano eseguiti tra il 2 aprile 1990 e il 30 dicembre 1994, integralmente anticipati dai coniugi . Solo il 2 aprile 2001 il Comune provvedeva Parte_3
all'erogazione del contributo mediante Decreto n. 483/90/bis, liquidando l'importo di
Lire 176.858.070 sulla base dello stato finale dei lavori depositato in data 22 febbraio
2001.
L'attrice espone che, negli anni successivi, il de cuius aveva più volte richiesto all'Amministrazione – con istanze del 2008, 2009 e 2021 – l'aggiornamento del contributo, ritenuto necessario in ragione dell'originaria mancanza di copertura finanziaria e della conseguente necessità di adeguare l'importo all'anno di effettiva erogazione. A tale scopo i coniugi conferivano mandato al proprio difensore, che inviava formale diffida e invito alla negoziazione assistita al CP_1
Deceduto nel frattempo il Sig. , l'azione veniva proseguita dagli eredi Sig.ra Pt_2
e dal figlio Sig. . Il tentativo di negoziazione Parte_1 Pt_1 Parte_2
assistita si svolgeva il 9 giugno 2023 e si concludeva con esito negativo, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
Pag. 2 di 7 Incardinato il giudizio. La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e all'esito dell'udienza confermata ex art 171 ter cpc , l'ente convenuto veniva dichiarato contumace, con rinvio alla data del 25.09.2024 con termine per note
Il giudice, quindi , all'esito dell'udienza assegnava la causa in decisone con i termini di cui all'art. 189, rinviando al 15.01.2025, differita poi al 19.03.2025 nella quale questo giudicante , ai fini della decisione fissava la data del 25.09.2025 .
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente rilevato che il presente Giudicante è subentrato nel ruolo dell'ex dott. in data 13 febbraio 2025, con decreto n. 19 del Presidente del Tribunale CP_2
di Benevento, procedendo alla trattazione all'udienza del 18.03.2025 , che veniva rinviata alla data del 2509.2025 , quando veniva trattenuta in decisione .
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dai Sig.ri , Parte_1
in proprio e quale erede del de cuius , e , anch'egli in Persona_1 Parte_2
qualità di erede, volta ad ottenere la rideterminazione del contributo per la ricostruzione dell'immobile sito in frazione Dentecane, Comune di Pietradefusi (AV), distrutto a seguito del sisma del 1980, con adeguamento ai costi correnti all'anno
2001, data di effettiva erogazione del saldo . Dagli atti di causa risulta che, a seguito del sisma che colpì l'Irpinia nel 1980, i ricorrenti hanno presentato istanza per ottenere il contributo previsto dalla normativa speciale per la ricostruzione degli immobili danneggiati.
L'immobile di cui trattasi, sito in frazione Dentecane, Comune di Pietradefusi (AV), fu oggetto di lavori di ristrutturazione e ripristino, autorizzati nel 1994.
Va inoltre rilevato che il Comune di Pietradefusi aveva sottoscritto con il Sig. Per_1
un atto di convenzione transattiva, adottato in esecuzione del deliberato
[...]
consiliare n. 17 del 29.6.1999, con il quale l'Ente riconosceva formalmente la spettanza in favore del beneficiario dell'importo di Lire 177.614.624 a titolo di contributo ex
Pag. 3 di 7 legge n. 219/1981, impegnandosi all'emissione del relativo decreto di finanziamento.
Tale atto, pur limitato alla sola sorte capitale e privo di riconoscimento di interessi o rivalutazione, costituisce inequivoco riconoscimento del credito dell'allora ricorrente, confermando la fondatezza della pretesa oggi azionata dagli eredi.
Tuttavia, la materiale erogazione del saldo finale del contributo è avvenuta solo nel
2001, con decreto n. 483/90/bis, per un importo di Lire 176.858.070, determinato sulla base dei costi vigenti nel 1994. Gli istanti lamentano che il contributo sia stato calcolato senza alcun aggiornamento al momento dell'effettiva dazione, nonostante la normativa preveda l'adeguamento ai costi correnti all'atto dell'assegnazione, con una differenza di € 31.614,94 ancora da ricevere .
La questione oggetto di causa attiene all'interpretazione e applicazione dell'art. 11 della L. n. 80/1984 e dell'art. 10, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 76/1990, come modificato dall'art. 21-ter della L. n. 341/1995. Tali disposizioni stabiliscono che il contributo per la ricostruzione debba essere commisurato ai limiti di costo vigenti nell'anno di assegnazione del contributo, ossia all'anno in cui viene effettivamente disposta l'assegnazione e non a quello della semplice autorizzazione o ultimazione dei lavori
(art. 11 L. n. 80/1984; art. 10, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 76/1990; art. 21-ter L. n.
341/1995).
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la determinazione del contributo deve avvenire sulla base dei costi vigenti nell'anno di effettiva assegnazione, anche se la domanda o l'autorizzazione risalgano ad anni precedenti, al fine di garantire un ristoro effettivo e attuale del danno subito (Cons. Stato, sez. V, 13/12/2002, n. 6937;
Corte dei conti, sez. giurisdiz., 19/03/2003, n. 109/A). La normativa di settore prevede, inoltre, che i costi di intervento siano fissati annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, proprio per garantire l'adeguamento ai prezzi correnti (art. 10, comma
2, D.lgs. n. 76/1990).
Pag. 4 di 7 Nel caso di specie, la mancata rivalutazione del contributo, in presenza di un'erogazione differita rispetto all'anno di riferimento, comporterebbe una violazione del principio di integrale ristoro del danno e della parità di trattamento tra i beneficiari.
La ratio della normativa speciale post-sisma è quella di assicurare un ristoro effettivo e attuale del danno subito, parametrando il contributo ai costi reali sostenuti o sostenibili al momento dell'assegnazione, proprio per evitare che ritardi nell'erogazione possano pregiudicare il diritto al pieno indennizzo (Cons. Stato, sez. V,
13/12/2002, n. 6937).
Il riconoscimento, poi, del credito da parte del formalizzato Controparte_1
mediante la sottoscrizione di una convenzione transattiva adottata in esecuzione del deliberato consiliare n. 17 del 29.6.1999, costituisce elemento di particolare rilievo ai fini della decisione. Tale atto, con cui l'Ente ha espressamente riconosciuto la spettanza in favore del Sig. dell'importo di Lire 177.614.624 a titolo di Persona_1
contributo ex legge n. 219/1981, impegnandosi all'emissione del relativo decreto di finanziamento, integra un inequivoco riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, il riconoscimento di debito, anche se proveniente da una pubblica amministrazione, ha piena efficacia ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria (Cass. n. 39123/2021; Cass. n. 10215/2019; art. 1988 c.c.). Inoltre, la Cassazione ha chiarito che la ricognizione di debito contenuta in un accordo tra le parti rappresenta un titolo negoziale azionabile e opponibile, purché l'atto abbia data certa e sia stato adottato secondo le forme prescritte per la manifestazione di volontà degli enti pubblici (Cass., sez. I, 11 aprile 2019, n. 10215; art. 1309 c.c.; C. 263/1981).
Nel caso di specie, la convenzione transattiva, adottata con deliberazione consiliare e sottoscritta dalle parti, soddisfa i requisiti di forma e di certezza richiesti dalla
Pag. 5 di 7 normativa e dalla giurisprudenza per il riconoscimento del credito in favore degli attori
,da parte della pubblica amministrazione. Tale atto, pur limitato alla sola sorte capitale e privo di riconoscimento di interessi o rivalutazione, costituisce prova piena dell'esistenza e della spettanza del credito in capo al beneficiario e, per effetto della successione, agli eredi (art. 1309 c.c.; Cass., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15344).
Pertanto, il riconoscimento formale operato dal rafforza la Controparte_1
fondatezza della pretesa azionata dagli eredi, costituendo valido titolo per l'accertamento giudiziale del credito e per la conseguente condanna dell'Ente all'adeguamento e al pagamento delle somme dovute nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di settore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda degli istanti deve essere accolta, con conseguente diritto a percepire la differenza di € 31.614,94 tra quanto già erogato e quanto spettante secondo i parametri aggiornati all'anno 2001.
L'ente rimasto contumace nulla ha contro dedotto per confutare la domanda di parte attrice , pertanto la domanda deve essere accolta , e le spese processuali ,che vengono liquidate con riferimento ai parametri minimi e medi, seguono la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico del convenuto contumace , tenuto conto della totale fondatezza delle domande proposte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai Sig.ri
[...]
, in proprio e quale erede del de cuius , e , Parte_1 Persona_1 Parte_2
in qualità di erede del medesimo,
• ACCOGLIE la domanda;
• CONDANNA il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
della differenza tra quanto già erogato e quanto spettante secondo i parametri aggiornati all'anno 2001 , pari ad € 31.614,94,
Pag. 6 di 7 • CONDANNA altresì il alla refusione delle spese legali in Controparte_1
favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 5500, oltre IVA e CPA come per legge e spese accessorie, se documentate .
• Benevento 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AR NI
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP Dott.ssa
AR NI , ha pronunciato la seguente ,
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 605/2024 di Ruolo Generale, avente ad oggetto “Promessa di
Pagamento – Ricognizione del debito art. 1655 e ss ”:
TRA
, nata il [...] in [...] – Cod. Fisc.: Parte_1
e , nato il [...] in [...], Cod. Fisc.: C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...] in Dentecane, frazione di C.F._2
Pietradefusi (AV), rappresentati e difesi dall'Avv Cinzia Capone, ATTORI ;
CONTRO
nella persona del Sindaco Pro tempore, con sede in Piazza Controparte_1
Municipio, n. 1, Pietradefusi (AV); CONVENUTO CONTUMACE ;
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza a trattazione scritta telematica del 25.09 2025, ove gli attori costituiti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento .
SVOLGIMENTO
Lo svolgimento del processo viene esposto in forma sintetica, in conformità a quanto previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009
Con atto di citazione la Sig.ra e il sig. hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio il in quanto , con il Sig. , Controparte_1 Persona_1
deceduto il 9 settembre 2022, avevano ottenuto ai sensi della legge n. 219/1981 un contributo pubblico per l'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo di un fabbricato sito nella frazione Dentecane, via Roma, del medesimo Comune. Il contributo, determinato in Lire 177.614.624 e rilasciato in data 13 settembre 1989 previa valutazione della Soprintendenza, veniva indicato dal Comune ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 853/1984 e dell'art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 76/1990, pur in assenza di copertura finanziaria, con riserva di successiva formale assegnazione aggiornata.
I lavori venivano eseguiti tra il 2 aprile 1990 e il 30 dicembre 1994, integralmente anticipati dai coniugi . Solo il 2 aprile 2001 il Comune provvedeva Parte_3
all'erogazione del contributo mediante Decreto n. 483/90/bis, liquidando l'importo di
Lire 176.858.070 sulla base dello stato finale dei lavori depositato in data 22 febbraio
2001.
L'attrice espone che, negli anni successivi, il de cuius aveva più volte richiesto all'Amministrazione – con istanze del 2008, 2009 e 2021 – l'aggiornamento del contributo, ritenuto necessario in ragione dell'originaria mancanza di copertura finanziaria e della conseguente necessità di adeguare l'importo all'anno di effettiva erogazione. A tale scopo i coniugi conferivano mandato al proprio difensore, che inviava formale diffida e invito alla negoziazione assistita al CP_1
Deceduto nel frattempo il Sig. , l'azione veniva proseguita dagli eredi Sig.ra Pt_2
e dal figlio Sig. . Il tentativo di negoziazione Parte_1 Pt_1 Parte_2
assistita si svolgeva il 9 giugno 2023 e si concludeva con esito negativo, con conseguente avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
Pag. 2 di 7 Incardinato il giudizio. La convenuta, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e all'esito dell'udienza confermata ex art 171 ter cpc , l'ente convenuto veniva dichiarato contumace, con rinvio alla data del 25.09.2024 con termine per note
Il giudice, quindi , all'esito dell'udienza assegnava la causa in decisone con i termini di cui all'art. 189, rinviando al 15.01.2025, differita poi al 19.03.2025 nella quale questo giudicante , ai fini della decisione fissava la data del 25.09.2025 .
MOTIVAZIONE
Va preliminarmente rilevato che il presente Giudicante è subentrato nel ruolo dell'ex dott. in data 13 febbraio 2025, con decreto n. 19 del Presidente del Tribunale CP_2
di Benevento, procedendo alla trattazione all'udienza del 18.03.2025 , che veniva rinviata alla data del 2509.2025 , quando veniva trattenuta in decisione .
Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dai Sig.ri , Parte_1
in proprio e quale erede del de cuius , e , anch'egli in Persona_1 Parte_2
qualità di erede, volta ad ottenere la rideterminazione del contributo per la ricostruzione dell'immobile sito in frazione Dentecane, Comune di Pietradefusi (AV), distrutto a seguito del sisma del 1980, con adeguamento ai costi correnti all'anno
2001, data di effettiva erogazione del saldo . Dagli atti di causa risulta che, a seguito del sisma che colpì l'Irpinia nel 1980, i ricorrenti hanno presentato istanza per ottenere il contributo previsto dalla normativa speciale per la ricostruzione degli immobili danneggiati.
L'immobile di cui trattasi, sito in frazione Dentecane, Comune di Pietradefusi (AV), fu oggetto di lavori di ristrutturazione e ripristino, autorizzati nel 1994.
Va inoltre rilevato che il Comune di Pietradefusi aveva sottoscritto con il Sig. Per_1
un atto di convenzione transattiva, adottato in esecuzione del deliberato
[...]
consiliare n. 17 del 29.6.1999, con il quale l'Ente riconosceva formalmente la spettanza in favore del beneficiario dell'importo di Lire 177.614.624 a titolo di contributo ex
Pag. 3 di 7 legge n. 219/1981, impegnandosi all'emissione del relativo decreto di finanziamento.
Tale atto, pur limitato alla sola sorte capitale e privo di riconoscimento di interessi o rivalutazione, costituisce inequivoco riconoscimento del credito dell'allora ricorrente, confermando la fondatezza della pretesa oggi azionata dagli eredi.
Tuttavia, la materiale erogazione del saldo finale del contributo è avvenuta solo nel
2001, con decreto n. 483/90/bis, per un importo di Lire 176.858.070, determinato sulla base dei costi vigenti nel 1994. Gli istanti lamentano che il contributo sia stato calcolato senza alcun aggiornamento al momento dell'effettiva dazione, nonostante la normativa preveda l'adeguamento ai costi correnti all'atto dell'assegnazione, con una differenza di € 31.614,94 ancora da ricevere .
La questione oggetto di causa attiene all'interpretazione e applicazione dell'art. 11 della L. n. 80/1984 e dell'art. 10, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 76/1990, come modificato dall'art. 21-ter della L. n. 341/1995. Tali disposizioni stabiliscono che il contributo per la ricostruzione debba essere commisurato ai limiti di costo vigenti nell'anno di assegnazione del contributo, ossia all'anno in cui viene effettivamente disposta l'assegnazione e non a quello della semplice autorizzazione o ultimazione dei lavori
(art. 11 L. n. 80/1984; art. 10, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 76/1990; art. 21-ter L. n.
341/1995).
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la determinazione del contributo deve avvenire sulla base dei costi vigenti nell'anno di effettiva assegnazione, anche se la domanda o l'autorizzazione risalgano ad anni precedenti, al fine di garantire un ristoro effettivo e attuale del danno subito (Cons. Stato, sez. V, 13/12/2002, n. 6937;
Corte dei conti, sez. giurisdiz., 19/03/2003, n. 109/A). La normativa di settore prevede, inoltre, che i costi di intervento siano fissati annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, proprio per garantire l'adeguamento ai prezzi correnti (art. 10, comma
2, D.lgs. n. 76/1990).
Pag. 4 di 7 Nel caso di specie, la mancata rivalutazione del contributo, in presenza di un'erogazione differita rispetto all'anno di riferimento, comporterebbe una violazione del principio di integrale ristoro del danno e della parità di trattamento tra i beneficiari.
La ratio della normativa speciale post-sisma è quella di assicurare un ristoro effettivo e attuale del danno subito, parametrando il contributo ai costi reali sostenuti o sostenibili al momento dell'assegnazione, proprio per evitare che ritardi nell'erogazione possano pregiudicare il diritto al pieno indennizzo (Cons. Stato, sez. V,
13/12/2002, n. 6937).
Il riconoscimento, poi, del credito da parte del formalizzato Controparte_1
mediante la sottoscrizione di una convenzione transattiva adottata in esecuzione del deliberato consiliare n. 17 del 29.6.1999, costituisce elemento di particolare rilievo ai fini della decisione. Tale atto, con cui l'Ente ha espressamente riconosciuto la spettanza in favore del Sig. dell'importo di Lire 177.614.624 a titolo di Persona_1
contributo ex legge n. 219/1981, impegnandosi all'emissione del relativo decreto di finanziamento, integra un inequivoco riconoscimento del debito da parte della pubblica amministrazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, il riconoscimento di debito, anche se proveniente da una pubblica amministrazione, ha piena efficacia ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria (Cass. n. 39123/2021; Cass. n. 10215/2019; art. 1988 c.c.). Inoltre, la Cassazione ha chiarito che la ricognizione di debito contenuta in un accordo tra le parti rappresenta un titolo negoziale azionabile e opponibile, purché l'atto abbia data certa e sia stato adottato secondo le forme prescritte per la manifestazione di volontà degli enti pubblici (Cass., sez. I, 11 aprile 2019, n. 10215; art. 1309 c.c.; C. 263/1981).
Nel caso di specie, la convenzione transattiva, adottata con deliberazione consiliare e sottoscritta dalle parti, soddisfa i requisiti di forma e di certezza richiesti dalla
Pag. 5 di 7 normativa e dalla giurisprudenza per il riconoscimento del credito in favore degli attori
,da parte della pubblica amministrazione. Tale atto, pur limitato alla sola sorte capitale e privo di riconoscimento di interessi o rivalutazione, costituisce prova piena dell'esistenza e della spettanza del credito in capo al beneficiario e, per effetto della successione, agli eredi (art. 1309 c.c.; Cass., sez. I, 25 luglio 2016, n. 15344).
Pertanto, il riconoscimento formale operato dal rafforza la Controparte_1
fondatezza della pretesa azionata dagli eredi, costituendo valido titolo per l'accertamento giudiziale del credito e per la conseguente condanna dell'Ente all'adeguamento e al pagamento delle somme dovute nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa di settore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda degli istanti deve essere accolta, con conseguente diritto a percepire la differenza di € 31.614,94 tra quanto già erogato e quanto spettante secondo i parametri aggiornati all'anno 2001.
L'ente rimasto contumace nulla ha contro dedotto per confutare la domanda di parte attrice , pertanto la domanda deve essere accolta , e le spese processuali ,che vengono liquidate con riferimento ai parametri minimi e medi, seguono la regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico del convenuto contumace , tenuto conto della totale fondatezza delle domande proposte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai Sig.ri
[...]
, in proprio e quale erede del de cuius , e , Parte_1 Persona_1 Parte_2
in qualità di erede del medesimo,
• ACCOGLIE la domanda;
• CONDANNA il al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
della differenza tra quanto già erogato e quanto spettante secondo i parametri aggiornati all'anno 2001 , pari ad € 31.614,94,
Pag. 6 di 7 • CONDANNA altresì il alla refusione delle spese legali in Controparte_1
favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 5500, oltre IVA e CPA come per legge e spese accessorie, se documentate .
• Benevento 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa AR NI
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