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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 637/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 637/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MARIARITA Parte_1 P.IVA_1
GIOMMONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARIARITA GIOMMONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 14.5.2025, ricorre nei confronti Parte_1
dell' , esponendo che a seguito dell'accesso ispettivo indicato venivano CP_1
Part rinvenuti sul posto n. 4 lavoratori regolarmente assunti da : , Controparte_2
e che era altresì Persona_1 Persona_2 CP_3
presente intento allo svolgimento di attività seppure in assenza di Persona_3 avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti;
che per tale lavoratore veniva contestato il lavoro irregolare e, ad esito dell'accertamento della regolarizzazione da parte di seppure Pt_1 successiva all'accesso ispettivo, veniva disposta la revoca della sospensione Part dell'attività; che all'interno dei locali di veniva rilevata la presenza di
, , , CP_4 CP_5 CP_6 [...]
e , soggetti non assunti da ma CP_7 Controparte_8 Parte_1
dalla società che gli ispettori accertavano che tali Parte_2
Parte lavoratori risultavano formalmente alle dipendenze di in posizione di
Part Parte distacco presso;
che il contratto con sarebbe genuino;
che la notificazione del verbale sarebbe avvenuta oltre il termine di legge;
che la regolarizzazione del lavoratore sarebbe avvenuta subito dopo Per_3
l'accesso.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_9
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il distacco di manodopera in realtà deve configurarsi come un'ipotesi di somministrazione illecita (pseudo-distacco); che Parte il contratto di appalto con non sarebbe genuino.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, la presente controversia è volta a stabilire la fondatezza della pretesa contributiva dell' resistente, conseguente all'accertamento CP_9
ispettivo effettuato presso la Parte_1
Occorre ricordare gli elementi che legittimano il ricorso alla figura del distacco (art. 30, d.lgs. n. 276/2003): 1) interesse specifico, rilevante e concreto del distaccante, diverso dalla mera somministrazione di attività lavorativa;
la
2 distinzione fra legittimo distacco del lavoratore subordinato e illegittima intermediazione di mano d'opera si ravvisa nella possibilità di individuare nel distacco uno specifico interesse datoriale che qualifichi il comando come atto organizzativo dell'impresa caratterizzato da una modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e da una assegnazione temporanea del dipendente presso terzi;
2) temporaneità e funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa: l'attività deve essere circoscritta a specifici scopi e destinata ad un impiego determinato;
3) responsabilità retributiva, contributiva e disciplinare del distaccante. Infatti, il distaccante, titolare del rapporto di lavoro, deve conservare la piena responsabilità retributiva e contributiva, nonché l'esercizio del potere disciplinare. Al distaccatario, invece, viene riservato il potere direttivo in relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, l'appalto genuino le caratteristiche richieste sono 1) l'organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
2) l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; 3)
l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa.
La linea di confine tra un genuino appalto di servizi ed una fraudolenta somministrazione di lavoro – che si traduce in un'interposizione meramente apparente di manodopera – non è sempre di agevole individuazione, soprattutto in caso di appalto endoaziendale, e cioè allorquando all'appaltatore vengano affidate alcune attività strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente.
Punto di riferimento ineludibile è rappresentato dall'art. 29 del D.Lgs.
276/2003, disposizione che si occupa di disciplinare la fattispecie, e che così recita: «ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
3 nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
In buona sostanza, il legislatore ha inteso focalizzare l'attenzione su due elementi sintomatici dell'appalto di servizi, vale a dire l'esistenza di un'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, sul cui accertamento ha una certa incidenza l'esercizio in concreto, ad opera di quest'ultimo, del potere organizzativo e direttivo, e l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa.
Trattandosi di meri sintomi essi non assumono carattere né esclusivo né concorrente: tali elementi, cioè, fungono da indici che guidano il giudicante nell'attività logico-giuridica di sussunzione del fatto concreto alla fattispecie astratta.
A chiarire ulteriormente il quadro soccorre anche la giurisprudenza stratificatasi in materia nel corso del tempo, ancorché la stessa si sia formata, almeno in parte, sotto la vigenza del precedente regime normativo.
Orbene, costituisce principio da tempo consolidato quello secondo cui «il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo» (Cfr., ex pluribus, Cass. 27.3.2017 n. 7796).
È stato altresì aggiunto che, affinché possa configurarsi un appalto illegittimo, non è necessario «che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo» (Cfr., per tutte, Cass.
3.6.2014 n. 12357).
4 Infine, il giudice della nomofilachia ha specificato che «non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto» (Cass. 12.4.2018, n. 9139).
Alla luce di tale ricostruzione normativa, si ritengono condivisibili le risultanze cui è giunto l'istituto resistente.
Difatti, gli ispettori hanno correttamente rilevato che il distacco di manodopera operato deve configurarsi come un'ipotesi di somministrazione illecita (pseudo-distacco), mancando gli elementi richiesti dall'art. 30, d.lgs. n.
276/2003.
Manca, in capo alla distaccante, un proprio interesse al distacco dei
Part lavoratori, i quali vengono utilizzati da per far fronte alle esigenze di mera esecuzione dei lavori di pulimentatura industriale di questa. Difetta anche una specifica attività lavorativa da svolgere poiché l'unico contratto stipulato tra le parti è quello di appalto con riferimento ad attività generica e complessiva e priva di indicazioni in termini precisi di singole lavorazioni da effettuare. Manca, inoltre, il requisito della temporaneità, in quanto le comunicazioni di distacco hanno seguito l'andamento dei contratti di appalto, con plurime proroghe. Dalle dichiarazioni dei lavoratori è emerso che gli stessi ritenevano che FSM rivestisse la qualità di datore di lavoro, anche per il fatto che il primo giorno di distacco è risultato coincidente con il primo giorno di lavoro (di assunzione). In aggiunta, Part detti lavoratori sono stati tutti assunti regolarmente proprio dalla società .
Sulla base degli stessi principi è stato ritenuto non genuino il contratto di appalto (pseudo-appalto). Mancano, infatti, gli indicatori della genuinità che sono ricavabili dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. La ha utilizzato forza lavoro Pt_1
dei dipendenti sopra indicati simulando un rapporto di distacco (
[...]
, e CP_4 CP_6 Controparte_7 CP_8
5 ) e per il lavoratore non oggetto di comunicazione di posizione di CP_8
distacco ( ). CP_5
Part Il rapporto di lavoro di questi lavoratori si è sempre svolto nei locali e per conto della stessa, riconoscendo costoro come datore di lavoro il legale rappresentante di FSM, dal quale ricevono le direttive sul lavoro da svolgere e con il quale si rapportano quotidianamente per ogni aspetto della loro attività. I lavoratori hanno dichiarato di lavorare per FSM, di aver svolto il colloquio di
Parte lavoro con personale FSM e che i rapporti con sono limitati alla consegna della busta paga.
La norma dell'art. 29 del D.L.gs. 276/2003 dispone che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”. Secondo la giurisprudenza dominante, il criterio discretivo per stabilire la genuinità della fattispecie è rappresentato “…dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio”
(cfr. Corte d'Appello di Firenze, rg 215.2023 in allegato); da tali premesse questa consolidata giurisprudenza fa seguire l'affermazione di illiceità di appalti
“il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cfr. Cass., 14302/2002; Cass.
7089/2000; Cass., 7917/2000, n. 7917; Cass., 11040/2000).
6 Alla luce delle risultanze ispettive, il contratto di appalto in essere tra le parti non risulta genuino, in quanto strutturato semplicemente per la fornitura di manodopera per il compimento di attività ordinarie della committente, e non per la produzione di un risultato produttivo autonomo, distinguibile rispetto alla attività ordinaria svolta dal committente.
L'accertamento della genuinità dell'appalto richiede la verifica dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, dell'effettivo esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti, dell'impiego di mezzi propri e dell'assunzione del rischio d'impresa. Laddove tali elementi manchino, si configura un'interposizione illecita, avvenuta in violazione delle norme che regolano appalti e distacchi leciti, nonché della normativa in materia di somministrazione regolare di manodopera stanti il difetto di legittimazione della società ricorrente ad erogare il relativo servizio.
I lavoratori, pertanto, devono essere considerati come dipendenti dell'utilizzatore ad ogni effetto.
Con riferimento alla quantificazione della contribuzione, la contestazione effettuata da parte ricorrente è del tutto generica, non specificando quali altri criteri di determinazione dell'ammontare dei contributi l' avrebbe dovuto CP_1
utilizzare, né fornendo una quantificazione alternativa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso
7
2. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 637/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. MARIARITA Parte_1 P.IVA_1
GIOMMONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARIARITA GIOMMONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 14.5.2025, ricorre nei confronti Parte_1
dell' , esponendo che a seguito dell'accesso ispettivo indicato venivano CP_1
Part rinvenuti sul posto n. 4 lavoratori regolarmente assunti da : , Controparte_2
e che era altresì Persona_1 Persona_2 CP_3
presente intento allo svolgimento di attività seppure in assenza di Persona_3 avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro agli organi competenti;
che per tale lavoratore veniva contestato il lavoro irregolare e, ad esito dell'accertamento della regolarizzazione da parte di seppure Pt_1 successiva all'accesso ispettivo, veniva disposta la revoca della sospensione Part dell'attività; che all'interno dei locali di veniva rilevata la presenza di
, , , CP_4 CP_5 CP_6 [...]
e , soggetti non assunti da ma CP_7 Controparte_8 Parte_1
dalla società che gli ispettori accertavano che tali Parte_2
Parte lavoratori risultavano formalmente alle dipendenze di in posizione di
Part Parte distacco presso;
che il contratto con sarebbe genuino;
che la notificazione del verbale sarebbe avvenuta oltre il termine di legge;
che la regolarizzazione del lavoratore sarebbe avvenuta subito dopo Per_3
l'accesso.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_9
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il distacco di manodopera in realtà deve configurarsi come un'ipotesi di somministrazione illecita (pseudo-distacco); che Parte il contratto di appalto con non sarebbe genuino.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, la presente controversia è volta a stabilire la fondatezza della pretesa contributiva dell' resistente, conseguente all'accertamento CP_9
ispettivo effettuato presso la Parte_1
Occorre ricordare gli elementi che legittimano il ricorso alla figura del distacco (art. 30, d.lgs. n. 276/2003): 1) interesse specifico, rilevante e concreto del distaccante, diverso dalla mera somministrazione di attività lavorativa;
la
2 distinzione fra legittimo distacco del lavoratore subordinato e illegittima intermediazione di mano d'opera si ravvisa nella possibilità di individuare nel distacco uno specifico interesse datoriale che qualifichi il comando come atto organizzativo dell'impresa caratterizzato da una modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e da una assegnazione temporanea del dipendente presso terzi;
2) temporaneità e funzionalità del distacco allo svolgimento di una determinata attività lavorativa: l'attività deve essere circoscritta a specifici scopi e destinata ad un impiego determinato;
3) responsabilità retributiva, contributiva e disciplinare del distaccante. Infatti, il distaccante, titolare del rapporto di lavoro, deve conservare la piena responsabilità retributiva e contributiva, nonché l'esercizio del potere disciplinare. Al distaccatario, invece, viene riservato il potere direttivo in relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore.
Per quanto riguarda, invece, l'appalto genuino le caratteristiche richieste sono 1) l'organizzazione di mezzi, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
2) l'esercizio, da parte dell'appaltatore, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto; 3)
l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio d'impresa.
La linea di confine tra un genuino appalto di servizi ed una fraudolenta somministrazione di lavoro – che si traduce in un'interposizione meramente apparente di manodopera – non è sempre di agevole individuazione, soprattutto in caso di appalto endoaziendale, e cioè allorquando all'appaltatore vengano affidate alcune attività strettamente attinenti al ciclo produttivo del committente.
Punto di riferimento ineludibile è rappresentato dall'art. 29 del D.Lgs.
276/2003, disposizione che si occupa di disciplinare la fattispecie, e che così recita: «ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati
3 nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa».
In buona sostanza, il legislatore ha inteso focalizzare l'attenzione su due elementi sintomatici dell'appalto di servizi, vale a dire l'esistenza di un'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, sul cui accertamento ha una certa incidenza l'esercizio in concreto, ad opera di quest'ultimo, del potere organizzativo e direttivo, e l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio d'impresa.
Trattandosi di meri sintomi essi non assumono carattere né esclusivo né concorrente: tali elementi, cioè, fungono da indici che guidano il giudicante nell'attività logico-giuridica di sussunzione del fatto concreto alla fattispecie astratta.
A chiarire ulteriormente il quadro soccorre anche la giurisprudenza stratificatasi in materia nel corso del tempo, ancorché la stessa si sia formata, almeno in parte, sotto la vigenza del precedente regime normativo.
Orbene, costituisce principio da tempo consolidato quello secondo cui «il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione meramente lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro - i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo» (Cfr., ex pluribus, Cass. 27.3.2017 n. 7796).
È stato altresì aggiunto che, affinché possa configurarsi un appalto illegittimo, non è necessario «che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo» (Cfr., per tutte, Cass.
3.6.2014 n. 12357).
4 Infine, il giudice della nomofilachia ha specificato che «non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto» (Cass. 12.4.2018, n. 9139).
Alla luce di tale ricostruzione normativa, si ritengono condivisibili le risultanze cui è giunto l'istituto resistente.
Difatti, gli ispettori hanno correttamente rilevato che il distacco di manodopera operato deve configurarsi come un'ipotesi di somministrazione illecita (pseudo-distacco), mancando gli elementi richiesti dall'art. 30, d.lgs. n.
276/2003.
Manca, in capo alla distaccante, un proprio interesse al distacco dei
Part lavoratori, i quali vengono utilizzati da per far fronte alle esigenze di mera esecuzione dei lavori di pulimentatura industriale di questa. Difetta anche una specifica attività lavorativa da svolgere poiché l'unico contratto stipulato tra le parti è quello di appalto con riferimento ad attività generica e complessiva e priva di indicazioni in termini precisi di singole lavorazioni da effettuare. Manca, inoltre, il requisito della temporaneità, in quanto le comunicazioni di distacco hanno seguito l'andamento dei contratti di appalto, con plurime proroghe. Dalle dichiarazioni dei lavoratori è emerso che gli stessi ritenevano che FSM rivestisse la qualità di datore di lavoro, anche per il fatto che il primo giorno di distacco è risultato coincidente con il primo giorno di lavoro (di assunzione). In aggiunta, Part detti lavoratori sono stati tutti assunti regolarmente proprio dalla società .
Sulla base degli stessi principi è stato ritenuto non genuino il contratto di appalto (pseudo-appalto). Mancano, infatti, gli indicatori della genuinità che sono ricavabili dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. La ha utilizzato forza lavoro Pt_1
dei dipendenti sopra indicati simulando un rapporto di distacco (
[...]
, e CP_4 CP_6 Controparte_7 CP_8
5 ) e per il lavoratore non oggetto di comunicazione di posizione di CP_8
distacco ( ). CP_5
Part Il rapporto di lavoro di questi lavoratori si è sempre svolto nei locali e per conto della stessa, riconoscendo costoro come datore di lavoro il legale rappresentante di FSM, dal quale ricevono le direttive sul lavoro da svolgere e con il quale si rapportano quotidianamente per ogni aspetto della loro attività. I lavoratori hanno dichiarato di lavorare per FSM, di aver svolto il colloquio di
Parte lavoro con personale FSM e che i rapporti con sono limitati alla consegna della busta paga.
La norma dell'art. 29 del D.L.gs. 276/2003 dispone che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”. Secondo la giurisprudenza dominante, il criterio discretivo per stabilire la genuinità della fattispecie è rappresentato “…dell'organizzazione di mezzi (nel senso generale di fattori della produzione) dell'appaltatore intesa specificamente nella sua strumentalità rispetto alla realizzazione del servizio”
(cfr. Corte d'Appello di Firenze, rg 215.2023 in allegato); da tali premesse questa consolidata giurisprudenza fa seguire l'affermazione di illiceità di appalti
“il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cfr. Cass., 14302/2002; Cass.
7089/2000; Cass., 7917/2000, n. 7917; Cass., 11040/2000).
6 Alla luce delle risultanze ispettive, il contratto di appalto in essere tra le parti non risulta genuino, in quanto strutturato semplicemente per la fornitura di manodopera per il compimento di attività ordinarie della committente, e non per la produzione di un risultato produttivo autonomo, distinguibile rispetto alla attività ordinaria svolta dal committente.
L'accertamento della genuinità dell'appalto richiede la verifica dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore, dell'effettivo esercizio del potere direttivo sui propri dipendenti, dell'impiego di mezzi propri e dell'assunzione del rischio d'impresa. Laddove tali elementi manchino, si configura un'interposizione illecita, avvenuta in violazione delle norme che regolano appalti e distacchi leciti, nonché della normativa in materia di somministrazione regolare di manodopera stanti il difetto di legittimazione della società ricorrente ad erogare il relativo servizio.
I lavoratori, pertanto, devono essere considerati come dipendenti dell'utilizzatore ad ogni effetto.
Con riferimento alla quantificazione della contribuzione, la contestazione effettuata da parte ricorrente è del tutto generica, non specificando quali altri criteri di determinazione dell'ammontare dei contributi l' avrebbe dovuto CP_1
utilizzare, né fornendo una quantificazione alternativa.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso
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2. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 22/07/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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